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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati MONTI SANTE e Parte_1 C.F._1
PETRACCI ANDREA C/O AVV. CAPRARI ERNESTO VIA MURA OCCIDENTALI N.
11/QUATER JESI
APPELLANTE
CONTRO
e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
con gli Avvocati MEDEI PIERLUIGI e SCATAGLINI GIUSEPPE Via Sabotino, 23
CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.1149/2021 del 03/12/2021
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dopo aver ottenuto inaudita altera parte il sequestro giudiziario di due assegni, n. 0028334954-11 tratto da su Banca Popolare di Bari per euro 4.000,00 e n. 0049015028 tratto da CP_1 CP_2
su Banca Tercas per euro 4.500,00, poi confermato solo per il secondo (n. 0049015028 tratto
[...]
da ) e hanno citato in giudizio , prenditore dei titoli, Controparte_2 CP_1 CP_2 Parte_1
per sentire dichiarare che nulla più deve al per le opere di appalto convenuto tra CP_1 Pt_1
i due, e che nulla deve al medesimo, siccome estranea al contratto. Controparte_2
Il convenuto si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso: condanna alla restituzione dell'assegno bancario dell'assegno n 0049015028-10 Parte_1
tratto su conto corrente intestato a presso banca Tercas di 4.500,00 euro . Controparte_2
Deve rigettarsi ogni altra domanda attorea. Compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ha proposto appello , si sono costituite le appellate, proponendo appello incidentale. Parte_1
Si devono valutare congiuntamente i motivi di appello principale e di appello incidentale, in quanto la loro simmetria sollecita una decisione unica: infatti, l'appellante principale lamenta l'errore del primo giudice nella parte in cui ritiene che abbia totalmente saldato i lavori dell'appalto, e CP_1
dunque imponendo la restituzione dell'assegno tratto dalla mentre l'appellante incidentale CP_2
lamenta l'errore nell'aver ritenuto la ancora debitrice di euro 4.000,00 legittimando quindi CP_1
l'appaltatore ad escutere l'assegno n. 0028334954-11 tratto da (e che nelle more del CP_1
giudizio questa ha pagato).
In fatto è indiscusso che madre di ha consegnato l'assegno in Controparte_2 CP_1
questione al divergendo le versioni delle parti solo sulla causale della dazione: per l'appellante Pt_1
incidentale fu consegnato all'inizio dell'appalto a garanzia del pagamento dell'obbligo della figlia, per l'appellante principale, a saldo dei lavori.
Le diverse ricostruzioni poggiano sulla diversa quantificazione della entità del corrispettivo dell'appalto e dei pagamenti ricevuti dall'appaltatore.
Quanto ai pagamenti, assume aver pagato al oltre a quanto risulta CP_1 Pt_1
documentalmente (mediante assegni e bonifici) anche euro 5.000,00 che la madre avrebbe CP_2
consegnato in contanti il 15 maggio 2017 all'appaltatore pretendendone quietanza.
Il primo giudice ha valutato non raggiunta la prova di questa dazione.
La decisione va qui confermata.
pagina 2 di 4 Le prove per testi assunte per chiarire il contenuto dello scritto (in verità criptico, perché il Pt_1
dichiara di aver ricevuto i danari dalla , mentre la prospettazione avversa indica come pagatrice CP_1
la non consentono di ritenere dimostrato il pagamento. CP_2
Il padre della , al riguardo ha dichiarato: “Non ricordo la data ma ho assistito alla dazione di CP_1
5.000 euro in contanti da al Sig. Conoscevo il sig da quando aveva parlato CP_2 Pt_1 Pt_1
con mia moglie per il lavoro di ristrutturazione ... non ricordo se fossero presenti altre persone oltre a me, mia moglie e mia figlia e naturalmente, anzi non sono sicuro se ci fosse mia figlia, non Pt_1
ricordo se ci fossero altre persone. I soldi erano soldi nostri, non ricordo come li avevamo prelevati o se una parte l'avevamo in casa.”
Si tratta di una deposizione assai confusa, sopratutto nella parte in cui non ricorda come la moglie si fosse procurata la provvista di 5.000 euro in contanti.
Una volta quindi che per ammissione della stessa , debba escludersi che questa abbia pagato CP_1
direttamente il mancando la prova di un pagamento da parte della madre per suo conto, non si Pt_1
può considerare la somma pagata.
La decisione del primo giudice va confermata anche riguardo alla quantificazione delle opere eseguite dall'appaltatore e quindi alla sorte dell'assegno tratto dalla CP_2
Innanzitutto non può dubitarsi del fatto che la abbia consegnato l'assegno a garanzia del CP_2
debito della figlia: quindi la sua escussione presuppone la dimostrazione di un residuo credito per i lavori appaltati, in capo al Pt_1
Il fatto è che i pagamenti dimostrati da parte della , coprono il corrispettivo convenuto, mentre CP_1
non sono stati neppure dedotti con la necessaria specificità, eventuali lavori aggiuntivi, che, comunque, per espressa volontà delle parti (artt. 10 e 11 del contratto) devono essere ordinati per iscritto dal committente, e non v'è alcuna prova di lavori aggiuntivi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese del grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e e Parte_1 CP_1 Controparte_2
sull'appello incidentale di queste ultime, così provvede:
pagina 3 di 4 respinge appello principale ed incidentale.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati MONTI SANTE e Parte_1 C.F._1
PETRACCI ANDREA C/O AVV. CAPRARI ERNESTO VIA MURA OCCIDENTALI N.
11/QUATER JESI
APPELLANTE
CONTRO
e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
con gli Avvocati MEDEI PIERLUIGI e SCATAGLINI GIUSEPPE Via Sabotino, 23
CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.1149/2021 del 03/12/2021
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dopo aver ottenuto inaudita altera parte il sequestro giudiziario di due assegni, n. 0028334954-11 tratto da su Banca Popolare di Bari per euro 4.000,00 e n. 0049015028 tratto da CP_1 CP_2
su Banca Tercas per euro 4.500,00, poi confermato solo per il secondo (n. 0049015028 tratto
[...]
da ) e hanno citato in giudizio , prenditore dei titoli, Controparte_2 CP_1 CP_2 Parte_1
per sentire dichiarare che nulla più deve al per le opere di appalto convenuto tra CP_1 Pt_1
i due, e che nulla deve al medesimo, siccome estranea al contratto. Controparte_2
Il convenuto si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso: condanna alla restituzione dell'assegno bancario dell'assegno n 0049015028-10 Parte_1
tratto su conto corrente intestato a presso banca Tercas di 4.500,00 euro . Controparte_2
Deve rigettarsi ogni altra domanda attorea. Compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ha proposto appello , si sono costituite le appellate, proponendo appello incidentale. Parte_1
Si devono valutare congiuntamente i motivi di appello principale e di appello incidentale, in quanto la loro simmetria sollecita una decisione unica: infatti, l'appellante principale lamenta l'errore del primo giudice nella parte in cui ritiene che abbia totalmente saldato i lavori dell'appalto, e CP_1
dunque imponendo la restituzione dell'assegno tratto dalla mentre l'appellante incidentale CP_2
lamenta l'errore nell'aver ritenuto la ancora debitrice di euro 4.000,00 legittimando quindi CP_1
l'appaltatore ad escutere l'assegno n. 0028334954-11 tratto da (e che nelle more del CP_1
giudizio questa ha pagato).
In fatto è indiscusso che madre di ha consegnato l'assegno in Controparte_2 CP_1
questione al divergendo le versioni delle parti solo sulla causale della dazione: per l'appellante Pt_1
incidentale fu consegnato all'inizio dell'appalto a garanzia del pagamento dell'obbligo della figlia, per l'appellante principale, a saldo dei lavori.
Le diverse ricostruzioni poggiano sulla diversa quantificazione della entità del corrispettivo dell'appalto e dei pagamenti ricevuti dall'appaltatore.
Quanto ai pagamenti, assume aver pagato al oltre a quanto risulta CP_1 Pt_1
documentalmente (mediante assegni e bonifici) anche euro 5.000,00 che la madre avrebbe CP_2
consegnato in contanti il 15 maggio 2017 all'appaltatore pretendendone quietanza.
Il primo giudice ha valutato non raggiunta la prova di questa dazione.
La decisione va qui confermata.
pagina 2 di 4 Le prove per testi assunte per chiarire il contenuto dello scritto (in verità criptico, perché il Pt_1
dichiara di aver ricevuto i danari dalla , mentre la prospettazione avversa indica come pagatrice CP_1
la non consentono di ritenere dimostrato il pagamento. CP_2
Il padre della , al riguardo ha dichiarato: “Non ricordo la data ma ho assistito alla dazione di CP_1
5.000 euro in contanti da al Sig. Conoscevo il sig da quando aveva parlato CP_2 Pt_1 Pt_1
con mia moglie per il lavoro di ristrutturazione ... non ricordo se fossero presenti altre persone oltre a me, mia moglie e mia figlia e naturalmente, anzi non sono sicuro se ci fosse mia figlia, non Pt_1
ricordo se ci fossero altre persone. I soldi erano soldi nostri, non ricordo come li avevamo prelevati o se una parte l'avevamo in casa.”
Si tratta di una deposizione assai confusa, sopratutto nella parte in cui non ricorda come la moglie si fosse procurata la provvista di 5.000 euro in contanti.
Una volta quindi che per ammissione della stessa , debba escludersi che questa abbia pagato CP_1
direttamente il mancando la prova di un pagamento da parte della madre per suo conto, non si Pt_1
può considerare la somma pagata.
La decisione del primo giudice va confermata anche riguardo alla quantificazione delle opere eseguite dall'appaltatore e quindi alla sorte dell'assegno tratto dalla CP_2
Innanzitutto non può dubitarsi del fatto che la abbia consegnato l'assegno a garanzia del CP_2
debito della figlia: quindi la sua escussione presuppone la dimostrazione di un residuo credito per i lavori appaltati, in capo al Pt_1
Il fatto è che i pagamenti dimostrati da parte della , coprono il corrispettivo convenuto, mentre CP_1
non sono stati neppure dedotti con la necessaria specificità, eventuali lavori aggiuntivi, che, comunque, per espressa volontà delle parti (artt. 10 e 11 del contratto) devono essere ordinati per iscritto dal committente, e non v'è alcuna prova di lavori aggiuntivi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese del grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e e Parte_1 CP_1 Controparte_2
sull'appello incidentale di queste ultime, così provvede:
pagina 3 di 4 respinge appello principale ed incidentale.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4