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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3451/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RIANNA C.F._1
ARTURO;
RICORRENTE
E
, nata il 12/08/1970 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 19.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contatto con in data 10.10.2001 in Sant'Anastasia Controparte_1
(NA), dal quale è nato il figlio (nato il [...]), collocato, come da sentenza di Per_1 separazione in atti presso il padre.
2. pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza del 05.02.2025, il Giudice delegato dal Collegio, rilevata l'integrità del contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.04.2025, sostituendo la trattazione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. In via preliminare, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di
2 legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
5. Con riferimento alle statuizioni accessorie, va evidenziato che il figlio , studente di Per_1
Ingegneria, è collocato presso il padre il quale, come da accordi in sede di separazione, provvede in via diretta al suo mantenimento e alle spese straordinarie. Viceversa, in mancanza di domanda di assegno divorzile, nulla va disposto in favore della e, in considerazione della presente pronuncia CP_1 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento in suo favore.
6. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e della mancata costituzione della vanno dichiarate irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.01.2001 in Sant'Anastasia
(NA) da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (NA) al n. 101, Parte II, Serie B, Anno 2001;
c) dichiara irripetibili le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3451/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RIANNA C.F._1
ARTURO;
RICORRENTE
E
, nata il 12/08/1970 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 19.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contatto con in data 10.10.2001 in Sant'Anastasia Controparte_1
(NA), dal quale è nato il figlio (nato il [...]), collocato, come da sentenza di Per_1 separazione in atti presso il padre.
2. pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza del 05.02.2025, il Giudice delegato dal Collegio, rilevata l'integrità del contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.04.2025, sostituendo la trattazione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. In via preliminare, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di
2 legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
5. Con riferimento alle statuizioni accessorie, va evidenziato che il figlio , studente di Per_1
Ingegneria, è collocato presso il padre il quale, come da accordi in sede di separazione, provvede in via diretta al suo mantenimento e alle spese straordinarie. Viceversa, in mancanza di domanda di assegno divorzile, nulla va disposto in favore della e, in considerazione della presente pronuncia CP_1 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento in suo favore.
6. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e della mancata costituzione della vanno dichiarate irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.01.2001 in Sant'Anastasia
(NA) da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (NA) al n. 101, Parte II, Serie B, Anno 2001;
c) dichiara irripetibili le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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