TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16137/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto C.F._1
Salemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._2
D'Angelo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 28/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2022 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio concordatario con il resistente a Misterbianco il 06.6.1973 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte 2, serie A, anno
1973); che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
08/11/1973, il 23/3/1976 e il 17/3/1990; che la causa Per_2 Per_3
della crisi coniugale sarebbe da ricondurre ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo disporsi, a carico del resistente, un assegno per il suo mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, pur non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto della pretesa di mantenimento.
All'udienza presidenziale è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti;
quindi, con ordinanza emessa in pari data è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 300,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 comma 1
c.p.c..
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
2 In relazione alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve premettersi che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri .
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile ed è soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e dare prova degli elementi costitutivi di detto diritto, e ossia:
- la non addebitabilità della separazione all'istante; - la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità
economica tra gli stessi coniugi.
L'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
3 post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n.
30119/2024).
Nel caso di specie, innanzitutto, pacificamente sussiste il presupposto della non addebitabilità della separazione al coniuge che richiede il mantenimento.
Inoltre, alla luce delle allegazioni formulate dalle parti e delle dichiarazioni reddituali prodotte, risulta provata la dedotta disparità
economica, costituente ulteriore presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge “debole”.
In proposito è emerso che la ricorrente è priva di attività lavorativa e percepisce il canone derivante dalla locazione di un immobile in comproprietà con il marito, per un importo di € 3.000,00 annui. Ella, inoltre, ha ammesso di essere proprietaria della casa coniugale donata dalla suocera.
Con riguardo alla condizione economico-patrimoniale di CP_1
, pensionato, dalle prodotte dichiarazioni reddituali è emerso che
[...] egli è titolare di pensione di circa € 18.000,00 annui (cfr. Modello 730
-2022).
Le allegazioni formulate dal resistente secondo cui tali redditi sarebbero gravati da ingenti spese mediche da sostenere a causa delle patologie di cui è affetto, invece, sono state fermamente contestate da parte ricorrente e sono rimaste prive di riscontro probatorio, sicché non sono valutabili ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge.
Sussiste, pertanto, una situazione di squilibrio tra le condizioni patrimoniali dei coniugi.
Allo stesso modo è comprovata l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di procurarsi adeguati redditi propri attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, considerato che ella è prossima al compimento del settantesimo anno di età.
Per quanto esposto, tenuto conto della non addebitabilità della separazione, della sperequazione reddituale tra parti per come emersa dalla sia pure parziale documentazione versata in atti, della lunghissima
4 durata del matrimonio - quasi cinquant'anni - e della oggettiva impossibilità per la ricorrente, in ragione dell'età, di procurarsi adeguati redditi propri attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, va posto a carico di l'obbligo, in virtù del principio solidaristico CP_1
nascente dal matrimonio, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16137/2022 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto a Misterbianco il 06.06.1973 e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
35, parte 2, serie A, anno 1973;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 per Parte_1
il suo mantenimento, da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16137/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto C.F._1
Salemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._2
D'Angelo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 28/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2022 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio concordatario con il resistente a Misterbianco il 06.6.1973 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte 2, serie A, anno
1973); che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
08/11/1973, il 23/3/1976 e il 17/3/1990; che la causa Per_2 Per_3
della crisi coniugale sarebbe da ricondurre ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo disporsi, a carico del resistente, un assegno per il suo mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il quale, pur non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto della pretesa di mantenimento.
All'udienza presidenziale è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti;
quindi, con ordinanza emessa in pari data è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 300,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 comma 1
c.p.c..
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
2 In relazione alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve premettersi che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri .
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile ed è soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e dare prova degli elementi costitutivi di detto diritto, e ossia:
- la non addebitabilità della separazione all'istante; - la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità
economica tra gli stessi coniugi.
L'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
3 post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n.
30119/2024).
Nel caso di specie, innanzitutto, pacificamente sussiste il presupposto della non addebitabilità della separazione al coniuge che richiede il mantenimento.
Inoltre, alla luce delle allegazioni formulate dalle parti e delle dichiarazioni reddituali prodotte, risulta provata la dedotta disparità
economica, costituente ulteriore presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge “debole”.
In proposito è emerso che la ricorrente è priva di attività lavorativa e percepisce il canone derivante dalla locazione di un immobile in comproprietà con il marito, per un importo di € 3.000,00 annui. Ella, inoltre, ha ammesso di essere proprietaria della casa coniugale donata dalla suocera.
Con riguardo alla condizione economico-patrimoniale di CP_1
, pensionato, dalle prodotte dichiarazioni reddituali è emerso che
[...] egli è titolare di pensione di circa € 18.000,00 annui (cfr. Modello 730
-2022).
Le allegazioni formulate dal resistente secondo cui tali redditi sarebbero gravati da ingenti spese mediche da sostenere a causa delle patologie di cui è affetto, invece, sono state fermamente contestate da parte ricorrente e sono rimaste prive di riscontro probatorio, sicché non sono valutabili ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge.
Sussiste, pertanto, una situazione di squilibrio tra le condizioni patrimoniali dei coniugi.
Allo stesso modo è comprovata l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di procurarsi adeguati redditi propri attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, considerato che ella è prossima al compimento del settantesimo anno di età.
Per quanto esposto, tenuto conto della non addebitabilità della separazione, della sperequazione reddituale tra parti per come emersa dalla sia pure parziale documentazione versata in atti, della lunghissima
4 durata del matrimonio - quasi cinquant'anni - e della oggettiva impossibilità per la ricorrente, in ragione dell'età, di procurarsi adeguati redditi propri attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, va posto a carico di l'obbligo, in virtù del principio solidaristico CP_1
nascente dal matrimonio, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16137/2022 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto a Misterbianco il 06.06.1973 e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
35, parte 2, serie A, anno 1973;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 per Parte_1
il suo mantenimento, da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
5