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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11226 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 1029/24 all'udienza del 7/11/24 , mediante lettura la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Binda pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo (pec t), giusta procura notarile del Email_2
23/1/023 .
RESISTENTE
in persona del Procuratore Speciale e Controparte_2
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio Lazio , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv Sandra Tracanna pec , giusta Email_3 procura in calce alla memoria RESISTENTE OGGETTO: impugnazione comunicazione iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/1/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir : “in via principale , accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dall'atto opposto così come dai richiamati sottesi titoli per come impugnati, n.39720220008908029000 anno di rif. 2020 di euro 6.547,08; 39720220023721010000 anno di rif. 2021 di euro 4.852,12; 39720230001300107000 anno di rif. 2017-2022 di euro 3.635,24. Dichiarando la totale assenza di debenza e di titolo sotteso alla esecuzione considerata l'inesistenza e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
sempre in via principale, accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dall'atto opposto così come dai richiamati 3 sottesi titoli per come impugnati, dichiarando la totale assenza di debenza e di titolo sotteso alla esecuzione considerata l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste;
in via subordinata, accertare l'illegittimità e la totale l'assenza di debenza delle somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui al presente ricorso introduttivo dichiarando la totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione ed inesigibilità delle somme richieste;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dalla ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso;
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Assumeva che in data 14/3/23 era stata notificata l'intimazione di pagamento n 09720239029749820000 per euro 35.393,34 ; che la predetta intimazione era stata impugnata per gli ava relativi al modello Dm 10 ;che in data 20/12/23 veniva notificata a mezzo pec comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n 09776202300005167000 per euro 16.7103,13; che con il presente ricorso la predetta comunicazione veniva impugnata con riferimento ai tre ava sopra indicati , mai notificati per un totale di euro 15.034,44. Assumeva che la notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per essere utilizzato dal notificante un proprio indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi rendeva inesistente la notifica e tale vizio non era suscettibile di sanatoria;
che la mancata notifica dei tre ava sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione rendeva assente il titolo in base al quale era stata poi notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
che la predetta comunicazione era viziata in quanto carente di motivazione ex art 3 L 241/90; che la comunicazione era illegittima in quanto era prescritto il diritto di riscossione dei contributi relativi al 2017 ; che era poi nulla in quanto né l'ava, nè la comunicazione erano state sottoscritte dal responsabile del procedimento, non essendo sufficiente la sigla dell'
[...]
; che la comunicazione preventiva di iscrizione non indicava il procedimento di CP_2 computo degli interessi e aliquote su base annuale con violazione del diritto di difesa . Si chiedeva l'esibizione dei ruoli formati dall'ufficio competente e la prova della consegna degli stessi all'Agente per verificare la presenza degli elementi richiesti dall'art 12 DPR 602/73 pena l'invalidità dell'iscrizione delle somme a ruolo e del provvedimento oggi opposto strumentale alla pretesa;
eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica e per mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla per Controparte_2 procedere con l'iscrizione ipotecaria , la nullità della comunicazione nella parte in cui nelle cartelle (rectius ava )si prevedevano sanzioni ed interessi relativi al periodo emergenziale Concludeva come sopra Si costituiva l' che eccepiva l'incompetenza territoriale per essere i contributi afferenti CP_1 alla gestione autonomi e per appartenere la competenza al Tribunale di Tivoli nella cui circoscrizione risiede l'attore , la carenza di interesse ad agire essendo l'atto una comunicazione preventiva , la tardività dell'azione proposta oltre i termini previsti dall'art 617 cpc quanto ai vizi di forma ,l'avvenuta notifica degli ava , il difetto di legittimazione dell con riferimento ai vizi della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria , CP_1
l'infondatezza del dedotto vizio di motivazione, l'assenza di prescrizione, la correttezza degli oneri accessori Si costituiva l' controdeducendo alle eccezioni di parte Controparte_2 ricorrente e eccependo la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi degli avvisi opposti. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Eccezione di incompetenza Deve respingersi l'eccezione di incompetenza per essere la comunicazione di iscrizione impugnata relativamente a tre ava di cui i primi due afferenti contributi omessi alla gestione autonomi e l'ultimo afferente a contributi dovuti alla gestione dipendenti per il quale la competenza va individuata sulla base dell'art 444 cpc ultimo comma nel Tribunale di Roma, sede dell'ente cui la contribuzione lavoratori dipendenti andava versata. Pertanto, in base al criterio della sede dell'ufficio dell'ente e stante la connessione si ritiene che la competenza possa essere quella del Tribunale di Roma. Sono poi appropriate le eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva dell quanto CP_1 ai vizi attinenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell' quanto ai CP_3 vizi di notifica degli ava Con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre i termini dell'art 617 cpc , la stessa è stata proposta nel termine di 20 gg dalla notifica della comunicazione di iscrizione, data in cui la parte ricorrente assume di aver conosciuto anche degli ava Carenza di interesse ad impugnare Sostiene l' che la parte ricorrente non aveva interesse ad impugnare la predetta CP_1 comunicazione non essendo la stessa lesiva del suo patrimonio. Contrariamente a quanto sostento dall' la Suprema Corte, con riferimento al contenzioso CP_1 tributario ,ha ritenuto impugnabile la predetta comunicazione affermando: “In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.” (Cass 23528/24). Si ritiene che in considerazione della natura di atto impositivo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( Cass 26129/17) sussista l'interesse ad agire e l'opposizione sia ammissibile, in quanto con la presente azione la parte mira ad evitare l'iscrizione ipotecaria essendo la predetta comunicazione preventiva necessaria per la stessa iscrizione stessa.
Vizio di notifica della comunicazione per non essere l'indirizzo del mittente estratto da pubblico registro Assume il ricorrente l'inesistenza della notifica della comunicazione in quanto notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo al Suprema Corte “la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.” (Cass 6015/22) .Nel caso in esame appare evidente che l'indirizzo del mittente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia riferibile all' il cui nome è indicato nell'indirizzo stesso come CP_3 pure che l'indirizzo del mittente degli ava sia riferibile all' recando lo stesso la dicitura CP_1
CP_1
Inesistenza del titolo per inesistenza della notifica degli ava Sostiene parte ricorrente che gli ava non sono stati notificati . Dalle pec prodotte dall' emerge che l'ava n.39720220008908029000 anno di rif. 2020 CP_1 di euro 6.547,08 è stato notificato il 19/7/22 e poi lo stesso è contenuto nell'intimazione di pagamento notificata il 23/6/23 sempre via pec da l'ava n.39720220023721010000 CP_3 anno di rif. 2021 di euro 4.852,12 è stato notificato il 30/12/22 e l'ava n 39720230001300107000 anno di rif. 2017 e 2022 di euro 3.635,24 è stato notificato il 13/5/23. La prova delle avvenute notifiche è stata data con la produzione del messaggio di avvenuta consegna con allegata la busta eml contenente gli avvisi indicati. L'indirizzo pec del destinatario è lo stesso cui è stata inviata la comunicazione oggi opposta, per cui sicuramente appartiene al ricorrente e lo stesso ne ha avuto conoscenza, come dimostrato dal fatto che la comunicazione è stata conosciuta e si è instaurato il presente giudizio. Pertanto si ritiene che la notifica degli ava sia stata correttamente effettuata. La corretta notifica degli ava preclude a parte ricorrente di denunciare vizi di questi come il difetto di motivazione , l'assenza di indicazione dei criteri di calcolo dei tributi in quanto tali vizi dovevano essere fatti valere impugnando gli avvisi entro 20 giorni per lamentare i vizi formali ex art 617 cpc e 40 giorni per lamentare i vizi di merito ex art 24 Dlgs 46/99 Quanto poi alla riferibilità di detti vizi alla comunicazione in sé, si ritiene che nella comunicazione sono allegati gli ava sottesi ad essa e la stessa non doveva contenere alcuna motivazione particolare , se non quella di indicare alla parte il proprio debito ed i titoli, né doveva contenere i criteri di calcolo dei tributi o meglio dei contributi omessi , riportando in allegato i titoli e le somme richieste in essi comprensive di contributi , sanzioni ,interessi e spese di notifica .
Inesigibilita delle somme per passaggio del termine di decadenza per pricedere alla riscossione
Quanto alla decadenza la censura è stata solo enunciata in ricorso e meglio indicata nelle note di discussione .La stessa però doveva essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi ex art 24 Dlgs 46/99 essendo sul punto ormai tardiva la opposizione Prescrizione del diritto a riscuotere le somme La comunicazione preventiva di iscrizione era illegittima in quanto era prescritto il diritto alla riscossione La censura è priva di pregio. Essendo stati gli ava notificati il 19/7/22, il 30/12/22 ed il 13/3/23 , alla data della notifica della comunicazione , il 20/12/23 ,la prescrizione non era maturata e la pescrizione eventualmente maturata tra la data di scadenza del pagamento , data in cui la stessa inizia a decorrere, e la notifica dell' ava doveva essere sempre fatta valere nei 40 giorni dalla notifica dell' ava stesso ex art 24 Dlgs 46/99 . Nullita' della comunicazione preventiva di iscrzione ipotecaria a causa della carenza di sottoscrizione del responsabile del procedimento Anche tale motivo di opposizione è infondato . Dall'esame dell' atto emerge che il responsabile del procedimento, Sig. , Parte_3 risulta aver sottoscritto l'atto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. Inoltre, la Suprema Corte, ha ritenuto che , ai fini della validità degli atti della riscossione, non è mai richiesta la sottoscrizione, affermando : “Tra l'altro, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice"(Cass. Civ., Ordinanza n. 3940 del 16 febbraio 2021). Nullita' della comunicazione per violazione del diritto di difesa , stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote La parte ricorrente afferma essere detto vizio un vizio della comunicazione , ma nelle deduzioni si riferisce alla giurisprudenza della Suprema Corte riguardante la cartella . Sul punto si ripete quanto sopra detto, ossia che se il vizio risulta relativo agli ava doveva essere fatto valere nei termini concessi per l'impugnazione dei medesimi , se riferito alla comunicazione preventiva , la somma in essa indicata è pari alla somme degli importi riportati negli ava e cartelle allegate ,oltre euro 446,24 per spese di esecuzione, per cui in essa non è indicata alcuna somma ulteriore pretesa a titolo di interessi Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa Tale richiesta non può essere accolta in quanto eventuali vizi in relazione al ruolo dovevano essere fatti valere entro il termine di impugnazione degli ava in quanto anteriori alla formazione degli ava stessi, essendo ormai precluso presentare eccezioni che potevano essere fatte valere a suo tempo stante la preclusione di cui all'art 24 Dlgs 46/99 Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica e per mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla competente per Controparte_2 procedere con l'iscrizione ipotecaria. Come affermato anche da parte ricorrente ,ai sensi dell'art 50 DPR 602/73 l'intimazione è necessaria se è decorso oltre un anno dalla notifica della cartella o avviso . Nela caso in esame gli ava n39720220023721010000 e n. 39720230001300107000, sono stati notificati, rispettivamente nelle date del 30.12.2022 e del 13.05.2023, ed il 20/12/23 è intervenuta la comunicazione , mentre l'ava n. 3972022008908029000 è stato notificato in data 19.07.2022 e , prima della notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720239048990510 il 23.06.2023 Per quanto attiene gli estremi dell'autorizzazione ad iscrivere ipoteca gli stessi devono essere presenti all'iscrizione dell' ipoteca e non al momento delle comunicazione preventiva Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza Come sopra affermato nessun ulteriori sanzioni ed interessi rispetto a quelli indicati negli atti presupposti sono contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'ammonimento agli ulteriori interessi che matureranno riguarda il periodo successivo all'eventuale iscrizione ipotecaria Il ricorso deve essere respinto e le spese , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' e dell' CP_1 Controparte_2
delle spese di lite liquidate in euro 3784,00 per ciascun resistente , oltre iva cpa
[...]
e spese generali
Roma 7/11/24
Il giudice