Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 86/2023
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 5 maggio 2025 è chiamata la causa promossa da in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione p.t. nei confronti di in Controparte_1
persona del titolare p.t. iscritta al ruolo nell'anno 2023 al numero 86.
L'udienza è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .(udienza c.d. figurata)
Il procuratore di parte convenuta ha depositato note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Nulla risulta depositato dal procuratore di parte attrice. Giova a tal proposito rilevare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna diretta conseguenza, in quanto si presume che la parte abbia voluto far riferimento alle domande o eccezioni formulate precedentemente nei suoi atti di causa (cfr ex multis Cass. N.
11222/2018, Cass. n. 26523/2020)
Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.526/2022 RG n. 1117/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data
6.12.2022 con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.259,20 oltre a interessi e alle spese del procedimento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. A sostegno della propria opposizione deduceva quale unico motivo, la carenza della documentazione prodotta assumendo l'insufficienza della fattura commerciale a costituire idonea prova del credito attesa la sua formazione unilaterale ad opera della parte che intende avvalersene. Chiedeva, pertanto, la revoca/declaratoria di nullità/illegittimità/inammissibilità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. contestando in fatto e in diritto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ritenendo la proposta opposizione meramente dilatoria in quanto generica e infondata. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire ( o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003
n.6421).
2. La pretesa creditoria. La pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio trova origine dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e idraulico della società opponente. Ed invero, la si occupa di manutenzione dei circuiti di riscaldamento Controparte_1
ed idraulici e, nello specifico, ha svolto la suddetta attività in favore della Parte_1
a far tempo dal 2015: le relazioni commerciali tra le parti erano basate su un
[...]
rapporto fiduciario tale per cui la prima interveniva prontamente a semplice richiesta della seconda per effettuare gli interventi di riparazione e ordinaria manutenzione generalmente nei giorni di chiusura dell'impianto sportivo al fine di non recare pregiudizio all'attività della società sportiva. Successivamente all'intervento la ditta Termoidraulica Trombini emetteva regolare fattura sempre prontamente onorata dalla società odierna opponente sino alla emissione delle fatture oggetto della procedura monitoria. Ed invero, a fronte del mancato saldo della fattura n. 212 del 30.22.2021 (avente ad oggetto l'attività di sostituzione di rubinetti antiincendio e inizio smantellamento impianto autoclave) e del mancato pagamento della in scadenza il 15.2.2022 relativa alla fattura n. 1 del
10.1.2022 (avente ad oggetto il rifacimento parziale delle tubazioni esterne e il pavimento radiante della vasca esterna) il legale di parte opposta inviava un primo sollecito di pagamento (rimasto privo di riscontro) e, alla scadenza della seconda Ri. della predetta fattura un secondo sollecito (vedi doc. prod. Sub 4, 5a 5b 6a 6b fascicolo parte convenuta) riscontrato dalla debitrice rappresentando alcune difficoltà economiche legate alle operazioni sociali di delibera di aumento di capitale (vedi doc. prod. Sub. 7 fascicolo parte convenuta). Seguivano contatti tra le parti e rassicurazioni in ordine al pronto pagamento delle Ri.Ba. in scadenza (vedi doc.prod. sub. 8 e 9 fascicolo parte convenuta) e al versamento di acconti sulla maggior somma dovuta (vedi doc.prod. sub.10 e 11 fascicolo parte convenuta). Successivamente alla ennesima scadenza di pagamento delle Ri. concordate la , per il tramite del proprio Presidente p.t., ammetteva Parte_1
apertamente le sopravvenute difficoltà economiche che non consentivano, allo stato, il pagamento delle spettanze della fornitrice del servizio (vedi doc.prod. sub 13 fascicolo parte convenuta). Tale prospettazione non risulta esser stata contestata da controparte e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. può ritenersi pacifica in causa con esonero della parte dal correlativo onere probatorio.
A fronte di tale ricostruzione fattuale parte attrice allega, a sostegno della propria opposizione, una asserita insufficienza della documentazione prodotta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale
(menzionato in atti e da ritenersi qui richiamato) che ritiene non sufficiente il valore probatorio della fattura ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito attesa la sua natura di dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte che intende avvalersene e che non si estenderebbe alla veridicità della dichiarazione stessa.
Giova preliminarmente rilevare, con riferimento all'assolvimento degli oneri probatori nell'ambito del giudizio che ci occupa, che parte attrice non ha sollevato specifiche contestazioni con riguardo alla fonte della pretesa creditoria ovvero la sussistenza di un contratto (verbale e/o scritto) relativo ai servizi oggetto dell'attività della Controparte_1
- con ciò potendosi ritenere provato in causa il fatto costitutivo del credito ex
[...]
art. 115 c.p.c. - nè ha eccepito il mancato ricevimento delle fatture né ha allegato alcun inadempimento di controparte.
3. Le ragioni di opposizione. A fronte di tale quadro probatorio le ragioni addotte dall'opponente per contrastare il fatto costitutivo del credito appaiono del tutto infondate non avendo parte attrice provato nè offerto di provare come sarebbe stato suo onere - alcun fatto modificativo, estintivo o impeditivo del sorgere del credito posto che le argomentazioni difensive non solo sono rimaste mere allegazioni non supportate da alcun prova o principio di prova, ma appaiono, altresì, smentite dalla documentazione in atti da cui risulta in primo luogo il riconoscimento da parte della Parte_1
dell'avvenuta esecuzione della prestazione nonché della debenza della somma richiesta, in secondo luogo la difficoltà economica della stessa far fronte alle obbligazioni di pagamento, del che appare evidente il valore confessorio.
E' appena il caso di rilevare che il granitico orientamento della Suprema Corte, è nel senso che il creditore che agisca per l'adempimento deve dare la prova unicamente della propria fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sarà poi quest'ultima (rectius il debitore) a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento, (cfr per tutte Cass. SSUU
30.10.2001 n. 13533), prova che, come sovra esposto, è risultata carente nel caso che ci occupa.
Ciò posto, pare potersi concludere che la pretesa creditoria deve ritenersi fondata con conseguente doverosità del pagamento dovuto e rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.
Ogni ulteriore argomentazione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
5.Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 2540,00 per compensi, oltre a Iva , Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1.rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
526/2022 RG n. 1117/2022 emesso in data 6.12.2022 dal Tribunale di Biella.
2.. dichiara tenuta e come tale condanna (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. con sede in Sandigliano
(BI) a rimborsare a (P IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. sig. , corrente in Biella le spese Controparte_1
del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 2540,00 oltre ad IVA CAP, rimborso spese forfettarie e anticipazioni documentate.
Così deciso in Biella in data 5 maggio 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti