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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1753/2022 R. G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Alessandro Gambardella e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato in Via Luca Giordano n.164 – Napoli
Appellante
E
, in pers. del legale rapp. p.t. CP_1
Appellato/Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2019 convenne in Parte_1
CP_ giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l esponendo in via preliminare di essere titolare dal maggio 2012 di assegno ordinario d'invalidità n.1803000, liquidato sulla base della posizione contributiva marittima e non, e trasformato in data 05.04.2018 in pensione di vecchiaia VO n.33523481 con decorrenza
01.06.2013.
CP_ Dedusse che in data 04.04.2018 l aveva emesso un provvedimento di riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, in ragione del quale in data
25.09.2018 gli aveva comunicato l'esistenza a suo carico di un indebito pari ad euro 41.795,88 che avrebbe provveduto a recuperare con la compensazione di
1 un residuo credito di euro 9.467,22 dovuto al ricorrente a titolo di arretrati di VO
e per la restante somma mediante trattenute mensili pari al 20% sulla pensione di vecchiaia VO.
Dedusse, poi, l'irripetibilità dell'indebito e comunque l'inesistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione impropria, in ragione della diversità di titolo delle prestazioni.
Chiese, pertanto, l'accertamento negativo dell'indebito intimatogli e la condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi trattenuti, con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n.2288/2022, pronunciata in data
26.04.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettò la domanda compensando le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato presso questa Corte il 15.07.2022, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, di voler dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito CP_ contestatagli nonché la compensazione effettuata dall' , con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto per il recupero dell'indebito.
Parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le argomentazioni che seguono. CP_ In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' il quale, benché regolarmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, con l'odierno gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere il giudice di prime cure rigettato la sua domanda sulla base di una inesatta valutazione dei fatti, ritenendo nella specie sussistente un comportamento doloso da parte del pensionato.
In particolare, deduce che la formazione dell'indebito oggetto dell'odierno giudizio non è da ascrivere ad una sua condotta dolosa quanto piuttosto ad un errore imputabile all'Ente erogatore della prestazione de qua.
Tale censura appare fondata.
2 Si rammenti, in linea generale, che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” (Corte Cost.13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte
Cost. 14 dicembre 1993 n. 431).
Ed ancora “…in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass.n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015).
Peraltro, deve darsi atto anche del livello sovranazionale che influisce sul complessivo quadro normativo.
Come insegna la giurisprudenza della CEDU, infatti, il titolare di un interesse patrimoniale sufficientemente riconosciuto e importante da costituire un
«bene» ai sensi della norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1 è tutelato nel caso in cui la pretesa dell'Ente di recuperare l'indebito non sia esercitata rispettando l'affidamento legittimo (buona fede del beneficiario dell'erogazione indebita;
provenienza dell'erogazione da Ente pubblico a seguito di procedimento conforme a norma percepibile come tale;
erogazione effettuata in via ordinaria per un tempo sufficientemente lungo che conforti la percezione di stabilità e correttezza) (cfr.Casarin c. Italia - Prima
Sezione - sentenza 11 febbraio 2021 (ricorso n. 4893/13); Romeva c.
Macedonia del Nord, n. 32141/10, § 37, 12 dicembre 2019; c. Moldavia Per_1
[GC), n. 7/08, § 131, CEDU 2010; c. Croazia [GC], n. 59532/00, § 67, Per_2
CEDU 2006 III).
Ciò detto in termini generali, per quel che concerne l'indebito previdenziale oggetto dell'odierno giudizio occorre avere riguardo all'art.52 L.n.88/1989,
3 CP_ richiamato in primo grado dall' , il quale - a fronte dell'errore dell'ente erogatore - esclude la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
In merito alla nozione di dolo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare come esso “non [possa] meramente farsi coincidere con l'astratto dovere di conoscenza delle leggi”, ma debba ritenersi configurato solo “in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione”
(Cass.n. 22081/2021, che a sua volta cita Cass. civile sez. lav. 24/12/1996, n
11498).
Pertanto “non rilevano le omissioni e reticenze nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (cfr: Cass. n.11498/1996 richiamata da Cass. n.
17997/2021).
Nel quadro dei citati principi normativi e giurisprudenziali, la Corte osserva che nella fattispecie in esame non possa affermarsi la presenza di dolo del ricorrente bensì, al contrario, l'esistenza di un errore ascrivibile esclusivamente all'Ente previdenziale che esclude la ripetibilità delle somme.
Per quel che concerne l'assenza del dolo in capo a , si Parte_1
osserva che essa si desume dalle seguenti circostanze: 1) dalla comunicazione
CP_ al ricorrente del 10.12.2013 da parte dell' del prospetto di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 01.05.2012, prospetto che non riporta alcun calcolo dettagliato relativo alle singole annualità; 2) dalla evidente e legittima mancanza di competenze tecniche del ricorrente in materia di contribuzione marittima tali da consentirgli di individuare l'errore di calcolo in CP_ cui era incorso l con la predetta comunicazione;
3) dalla circostanza che il ricorrente, in buona fede, nel 2017 ha instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio RG.26636/2017 volto ad ottenere la trasformazione del predetto
4 assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia e solo in questa sede è CP_ venuto a conoscenza dell'errore di calcolo in cui l era incorso in sede di prima liquidazione, avendo l allegato alla memoria di costituzione del CP_2
05.04.2018 (RG.26636/2017) un nuovo prospetto di calcolo datato 04.04.2018.
Orbene, a fronte di tali circostanze, nella specie non può certamente ravvisarsi il dolo del ricorrente non essendo rinvenibili fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'Ente erogatore.
Pur volendo identificare il dolo con il semplice silenzio o con la reticenza dell'accipiens, volti a non contrastare l'errata percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'Ente, cionondimeno non può attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta
Infatti, nel quadro dei citati principi giurisprudenziali (cfr. anche
Cass.13223/2020), l'equiparazione del dolo al silenzio o alla reticenza è ravvisabile in quei casi – certamente non sovrapponibili alla fattispecie che ci occupa - in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto.
CP_ Passando ad esaminare l'errore commesso dall , giova evidenziare che nonostante il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda del ricorrente ritenendo sussistente il dolo di quest'ultimo, ha cionondimeno riconosciuto che:
“E' pacifico, inoltre, che la determinazione dell'assegno nell'ammontare di euro
1.360,91 è stato dovuto ad errore di inserimento dei dati da parte dell'istituto…”
(cfr. sent. primo grado pag.3).
Ed in effetti l'indebito è scaturito da un errore che l ha ammesso di aver CP_2
commesso sia nella memoria difensiva del procedimento RG.26636/2017 sia nella memoria difensiva del primo grado dell'odierno giudizio. CP_ Tanto precisato, la Corte osserva che l , “facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione” (cfr. la citata giurisprudenza), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una verifica della posizione del nell'arco dei cinque anni in esame, con conseguente Pt_1
correzione di quanto eventualmente erogato in modo erroneo.
5 Al contrario, l ha continuato a reiterare nel tempo il suo errore, così CP_2
CP_ come si evince dalla comunicazione datata 18.01.2018 (all.2 ricorso di primo grado) ed inviata al ricorrente qualche mese prima della costituzione in giudizio dell' ) nel procedimento RG.26636/2017. Controparte_3
In seno ad essa si legge testualmente: “La informo che l'assegno di invalidità n.
n.1803000 categoria IO a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2018. A seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 28 febbraio 2018, in quanto l'importo spettante non è variato”.
Quanto esposto consente di ritenere integrata la condizione dell'errore dell'Ente che va rinvenuto nella violazione dell'art.13 L.n.412/1991 (di interpretazione autentica dell'art.52 L.n.88/1989) il quale al comma 1 fa riferimento ad un
“errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e al comma 2 prevede CP_ che: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
È evidente che, nel caso di specie, l'attività di accertamento annuale della CP_ posizione del ricorrente da parte dell tra il 2012 e il 2018 è stata svolta conducendo ad un esito erroneo (o non è stata svolta affatto) fintanto che non ha avviato, in buona fede, il procedimento Persona_3
RG.26636/2017 per richiedere la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 l. 88/89, come autenticamente interpretato dall'art. 13
L. n. 412/1991, e come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Dunque, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra riportate, la Corte accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta in primo grado, dichiarando illegittima la ripetizione CP_ dell'indebito nonchè la compensazione operata, e condannando l alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
6 • accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta in primo grado e dichiara illegittima la ripetizione dell'indebito e la compensazione operata;
• condanna l alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali;
CP_1
• condanna l al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida per il CP_1 primo in euro 4.638,00 e per il presente in euro 4.996,00, tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli,13/1/2025 Il Presidente
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