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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3140/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 27/5/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3140/2020 pendente tra:
(C.F. ) e (C:F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv. Maurizio Cappello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. , residente a [...] C.F._3
Ortisiana n. 222, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Pasquale che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ATTORI OPPONENTI contro già con sede in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7 (C.F. CP_2 CP_3
, P. IVA , in persona del r.l. pro tempore, nella qualità di mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 on sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1 (C.F. e P.Iva ) rappresentata CP_4 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 06/10/2020, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione, in qualità di garanti, giusta fideiussione omnibus del 08/11/2007, avverso il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, immediatamente esecutivo, emesso su istanza della n.q., per l'importo di euro 172.500,00, oltre interessi e competenze legali, CP_2
pagina 1 di 11 quale saldo residuo del mutuo ipotecario stipulato in data 8/11/2007 (rep. 77920, in Notaio Persona_1 di Modica) dai debitori principali con credito ceduto in data Controparte_5
09/08/2018 all'odierna opposta mediante operazione di cessione in blocco ex legge n.130/1999.
Gli opponenti, premettendo di avere già subìto, in quanto terzi datori di ipoteca, la procedura esecutiva immobiliare sul cespite concesso in garanzia (che tuttavia risultava insufficiente a coprire il debito), deducevano la propria qualità di soggetti consumatori ed eccepivano la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa Antitrust, in quanto il documento negoziale di garanzia sottoscritto in data
08/11/2007, risultava aderente allo schema ABI nelle clausole dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione, perché in contrasto con la L.287/1990. In particolare, eccepivano la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ. per avere la avviato le sue istanze nei confronti CP_5 Controparte_5 dei debitori solo nel dicembre 2017, mentre la decadenza dal benefico del termine era stata comunicata con raccomandate del 27 agosto 2012.
Chiedevano, inoltre, di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_5 sollevando una serie di domande giudiziali anche nei confronti della cedente, originaria titolare CP_5 del credito, sia in relazione al rapporto di conto corrente in essere con la stessa, che per il risarcimento del danno contrattuale in ragione della condotta scorretta tenuta dalla . CP_6
Concludevano, quindi, chiedendo la revoca del d.i. opposto, previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva, ovvero, in subordine, la rettifica del saldo dovuto, a causa della presenza di addebiti effettuati per capitalizzazione illegittima in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese al mutuo fondiario, a seguito del cui accertamento di illegittimità chiedevano provvedersi al ricalcolo del dovuto a mezzo di disponenda c.t.u.
Si costituiva in giudizio la mandataria della società cessionaria, la quale, in CP_2 considerazione della pendenza avanti al medesimo tribunale di Ragusa del giudizio (iscritto al n. r.g.
3210/2020) incoato da altro fideiussore avverso il medesimo provvedimento monitorio, chiedeva, preliminarmente, e in rito, disporsi la riunione dei procedimenti di opposizione al fine di procedere ad una trattazione unitaria dei giudizi;
nel merito, insisteva per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata e generica.
A motivo della sua resistenza in giudizio, qualificava il negozio di garanzia sottoscritto dagli opponenti in termini di contratto autonomo di garanzia, evidenziando l'irrilevanza delle eccezioni sollevate da parte opponente, e ritenendo non applicabile al negozio oggetto di lite la disciplina decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. Insisteva, dunque, per l'accertamento della validità della garanzia e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1021/2020, la conferma pagina 2 di 11 dell'impugnato provvedimento, deducendo altresì la carenza di legittimazione passiva dell'opposta cessionaria sulle domande restitutorie e risarcitorie avanzate da controparte.
Alla prima udienza il giudice istruttore disponeva la trasmissione degli atti al presidente del tribunale, il quale, con provvedimento del 25/03/2021, rimetteva tutti i procedimenti di opposizione avanti al medesimo, a cui questo giudice è poi subentrato, che ne disponeva la riunione al fine di procedere alla trattazione unitaria degli stessi, nei quali, nell'ordine, si avanzavano le seguenti argomentazioni e conclusioni.
Nel procedimento iscritto al numero di r.g. 3140/2020, promosso da e Parte_1 Parte_2
“[v]oglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare:
- sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e ricorrendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- autorizzare gli opponenti a effettuare la chiamata in causa del terzo Controparte_5 societa' cooperativa per azioni con sede in viale Europa 65 cf per le motivazioni
[...] P.IVA_4 sopra indicate .
Nel merito:
1) In via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità,
l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli odierni esponenti nei confronti della CA opposta, in considerazione della violazione anche della normativa anti trust dichiarando per conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente;
2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, della fideiussione rilasciata e del contratto di mutuo per cui e' causa ex art
1418, 1421, 1427, 1439, 1440 cc, o con qualsivoglia altra statuizione;
3) in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
4) condannare la al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti Controparte_5 quantificati in € 60.000,00 per l' arch ed € 30.000,00 per la sig.ra , o Parte_1 Parte_2 quella somma maggiore o minore che sara' ritenuta dovuta, oltre interessi dal di dell'evento, da porsi in solido a carico delle convenute, per le ragioni di cui in premessa. pagina 3 di 11 Con riserva di ulteriormente dedurre e provare nei termini di legge anche a seguito del comportamento processuale di controparte a cui si chiede sin d'ora di ordinare la produzione di tutti i documenti inerenti la posizione degli attori e dei condebitori mutuatari. Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre, dedurre e provare, anche all'esito delle difese avversarie e nei termini ex art 183
c.p.c. che saranno concessi dal Giudicante. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario da porre in solido a carico delle controparti”.
Nel procedimento riunito, iscritto al n. r.g. 3210/2020, promosso dalla garante quest'altra CP_1 opponente sollevava l'eccezione di nullità del negozio fideiussorio sia per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui alla normativa dettata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, in ragione dell'utilizzo dello uno schema negoziale riproducente il modello ABI censurato dalla Corte di
Cassazione che per l'inserimento all'interno del testo della fideiussione della clausola abusiva di cui all'art. 5, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, clausola asseritamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
e derogatorio degli artt. 1947 e 1945 c.c., facendo derivare da tale contrasto la nullità della clausola di previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, nullità che si estenderebbe all'intero negozio di garanzia in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 c.c., “non esistendo norme imperative che possano sostituirsi ad esse ai sensi del comma 2”.
Eccepiva, inoltre, l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito, nonché la impossibilità di quantificare, in base alla produzione effettuata, l'esatto ammontare del debito residuo. In conseguenza alle argomentazioni spiegate concludeva chiedendo al tribunale di:
- in via cautelare e preliminare sospendere inaudita altera parte o, in subordine previa convocazione delle parti, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo telematico n. 1021/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/07/2020, reso nel procedimento n. 2066/2020 R.G. e notificato in data 27/07/2020, per le ragioni di cui in parte narrativa;
- nel merito dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1021/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/07/2020, reso nel procedimento n. 2066/2020
R.G. e notificato in data 27/07/2020, per le ragioni di cui in parte narrativa;
- ritenere e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione prestata da a e, per CP_1 CP_6
l'effetto, che nulla è dovuto dall'odierna opponente all' odierna opposta per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 4 di 11 Dopo la riunione dei giudizi, veniva accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il giudice istruttore assegnava quindi un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo e, successivamente, concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con le memorie conclusive il difensore della opponente dichiarava il decesso della sua Parte_2 assistita senza tuttavia chiedere la interruzione del giudizio.
La causa veniva infatti rinviata al 27/5/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, all'esito della quale, a scioglimento della riserva ivi assunta, veniva pronunciata la presente decisione.
Nel merito
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio
2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I,
27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”). pagina 5 di 11 La domanda di condanna è stata azionata allegando, come causa petendi il titolo di natura contrattuale
(contratto di mutuo fondiario, e il connesso contratto di garanzia): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza e validità dei contratti posti a fondamento della domanda, della sussistenza, ammontare ed esigibilità del debito da essi scaturito, anche alla luce delle doglianze e delle eccezioni formulate dalle parti.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Rilevano inoltre, ai fini della decisione e in applicazione all'art. 112 c.p.c., le specifiche eccezioni in senso stretto sollevate dalle parti processuali poiché il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, e l'art. 112 c.p.c. è una norma di rinvio alle disposizioni che prevedono caso per caso l'indispensabile iniziativa della parte.
Tanto premesso si osserva che dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che con contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 08/11/2007 (N.77920 del rep. e N.23271 del fasc.) la CA
Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. (di seguito, anche ) accordava la somma di euro CP_6
150.000,00 a e importo da restituirsi in 180 rate mensili posticipate Parte_3 Parte_4 di euro 1.282,05, ad un tan fisso del 6,20%, e un interesse di mora del 7,20%, con un ISC del 6,86%. A garanzia del finanziamento veniva concessa da ipoteca Parte_2 Parte_4 CP_1 su un immobile di loro proprietà, oltre alla garanzia personale ex art. 2740 c.c. stipulata sino alla concorrenza di euro 172.500,00 concessa dagli opponenti.
In data 27/08/2012, la diffidava i debitori principali e i fideiussori al pagamento, entro 5 giorni CP_6 dalla ricezione della missiva, dell'importo corrispondente a 6 rate mensili scadute, preannunciando che, in caso di inerzia e quale conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, avrebbe avviato le azioni giudiziali necessarie per il recupero del dovuto.
In conseguenza del persistente inadempimento dei debitori e dei fideiussori, nel dicembre del 2017, veniva notificato il pignoramento dell'immobile concesso in ipoteca e avviata la procedura esecutiva. A seguito della cessione del credito alla società cessionaria veniva altresì richiesto e concesso CP_4 il decreto ingiuntivo oggi opposto.
La ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione contrattuale del mutuo e la CP_2 fideiussione omnibus dell'08/11/2007 (oltre alla documentazione relativa al contratto di cessione), la certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo dovuto e le lettere di revoca del finanziamento, oltre all'avviso pagina 6 di 11 di vendita relativo al procedimento esecutivo immobiliare sul bene concesso in ipoteca, in tal modo assolvendo agli oneri probatori posti a suo carico.
Venendo all'esame della qualificazione giuridica del negozio di garanzia azionato dalla società creditrice, che la vorrebbe inquadrare in termini di contratto autonomo di garanzia, allo scopo di CP_2 neutralizzare l'eccezione di decadenza, si osserva quanto segue.
Il nomen juris, utilizzato per qualificare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito (che nel caso di specie è espressamente qualificato in termini di fideiussione generale limitata) è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti (cfr., Cass. civ., sez. I, n. 31105 del 04/12/2024: “[v]a perciò enunciato il seguente principio di diritto: "in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella dis ponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”).
Nella lettera di fideiussione in commento non emergono gli estremi per qualificare la garanzia alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che il fideiussore garantisce l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CA dal debitore garantito;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale e indivisibile;
ancora, all'art. 4 si legge che il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra CA e debitore principale e, in ogni caso, la CA ha il dovere di comunicare il fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito.
Al fine di indagare sulla natura giuridica del negozio di garanzia, per identificare la disciplina applicabile
(nello specifico per verificare se l'art.1957 c.c. sia applicabile o meno al rapporto di garanzia oggetto di causa), si ritiene che l'espresso richiamo, operato all'art. 2 del negozio, al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione, deve far propendere per la qualificazione della garanzia nel senso della tipicità della stessa e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica ordinatoria dettata agli art. 1936 e ss., la quale ammette deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale, purché concordate.
La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stata di recente riaffermata dalla Corte di Cassazione: “questa Corte ha chiarito che non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da pagina 7 di 11 un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019,
n. 32402)” (Cass. civ., sez. III, 11/10/2024, n.26508).
Accertato che trattasi dunque di garanzia fideiussoria, e che debba pertanto ritenersi applicabile la relativa disciplina codicistica, bisogna verificare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art.1957 c.c.
Entrambe parti opponenti hanno sollevato la questione della nullità dell'intera fideiussione omnibus per violazione della normativa Antitrust.
A tale riguardo deve osservarsi che secondo la decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione
(Cass. civ., s.u., 30/12/2021, n. 41994), che ha superato il precedente orientamento che ravvisava una radicale nullità dell'intero accordo negoziale, è stato precisato che “[…] i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tanto premesso, deve ritenersi la non fondatezza della eccezione di nullità per contrasto alla normativa antitrust sollevata dagli opponenti con riguardo allo specifico negozio sottoscritto in data 08/11/2007, non essendo ravvisabile alcuna coincidenza testuale tra gli articoli contenuti nella fideiussione e le clausole censurate dalla CA d'IA (clausola di sopravvivenza, clausola di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.). In particolare, e per quanto rileva ai fini della decisione, nel negozio di garanzia oggetto di esame, sebbene sia individuabile una deroga nella modalità interruttiva della decadenza in termini di richiesta stragiudiziale che impedirà il venir meno dell'efficacia della garanzia
(a semplice richiesta scritta), non è infatti prevista alcuna deroga all'art. 1957 c.c. riguardo alla disciplina temporale in cui attivare le istanze nei confronti del debitore principale o dei fideiussori al fine di evitare una decadenza. pagina 8 di 11 Recita, infatti, l'art. 5: “1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
2.In caso di suo ritardato pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3.L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore”.
Non essendoci alcuna deroga temporale al 1957 c.c., deve pertanto ritenersi necessaria una istanza interruttiva da parte della creditrice entro il termine semestrale previsto dal codice civile.
Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che: con lettera raccomandata del 27/08/2012, la ha diffidato i debitori a pagare entro giorni 5 dal ricevimento le rate già scadute CP_6 del mutuo, richiamando, in caso di protratta inerzia, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine: tale decadenza, nel caso di specie, si è, dunque, prodotta solo alla scadenza assegnata, con il venir meno del beneficio della rateazione ed immediata esigibilità dell'intero debito. In atti, tuttavia, non risultano successive richieste stragiudiziali di pagamento interruttive della decadenza ex art.1957 c.c., da proporsi appunto una volta divenuto esigibile il credito, giusto il tenore letterale e la ratio della disposizione citata
(le istanze devono proporsi dopo la “scadenza dell'obbligazione principale”, ai fini della persistenza, anche da tale momento in poi, del vincolo solidale), mentre emerge che l'azione esecutiva sul bene concesso in ipoteca è stata intrapresa nel dicembre 2017, quando la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rispetto al loro posizione di garanti universali ex art. 2740 c.c., si era già prodotta.
A tale riguardo deve osservarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto e, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte che intende avvalersene nella prima difesa articolata in giudizio, non essendo rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. “[l]a decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione.”
Orbene, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3140/2020, proposto da e la Parte_1 Parte_2 relativa eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria risulta tempestivamente sollevata nell'atto di citazione in opposizione, e deve dunque ritenersi efficacemente posta ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni poste in subordine.
Per quanto riguarda invece il procedimento riunito e iscritto al n.3210/2020, premesso che la garante non ha eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. (che non può pertanto essere CP_1 rilevata d'ufficio), risultano altresì infondati, e non possono essere accolti, gli ulteriori motivi di opposizione dalla stessa invocati. pagina 9 di 11 Con riferimento alla eccepita nullità del negozio di garanzia, in quanto asseritamente conforme dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione CAria IAna, si è già osservata la mancata coincidenza tra il contenuto della fideiussione sottoscritta e lo schema uniforme di fideiussione ABI, che ne fa venir meno la ragione di nullità dedotta, non essendo ivi contenuta alcuna clausola di esclusione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in cui proporre le istanze volte al recupero del credito, né altresì le altre clausole sottoposte al vaglio della Cassazione e da questa censurate.
Inoltre, secondo la richiamata pronuncia a sezioni unite della Corte di legittimità, la nullità sarebbe comunque parziale e limitata alla singola clausola, con salvezza del negozio di garanzia, salvo a fornire prova (da parte del soggetto che vorrebbe agevolarsene) che il negozio nella sua interezza non sarebbe stato concluso senza quella parte del contenuto che è colpita da nullità. Deve pertanto affermarsi la validità della fideiussione.
È altresì infondata l'eccezione formulata dalla garante con riguardo alla nullità dell'art. CP_1
5 della fideiussione, non essendo ravvisabile alcuna deroga a norma imperativa che ne comporti un vizio di nullità che “si propaga all'intero contratto in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 c.c., non esistendo norme imperative che possano sostituirsi ad esse ai sensi del comma 2”.
La validità della clausola di pagamento a prima, o a semplice, richiesta scritta, è stata affermata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non ponendosi in contrasto con nessuna norma di natura imperativa e inderogabile. Infatti, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia prevalentemente interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art.1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (cfr. Cassazione civ. sez. I, n.31105/2024 ) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, che alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali, così come avvenuto nel presente negozio, senza che tale deroga si ripercuota sulla validità dell'accordo negoziale.
Quanto infine alle contestazioni sulla carente prova del credito, risultano anch'esse prive di consistenza avendo la provveduto a produrre la fonte contrattuale (contratto di mutuo fondiario CP_2 unitamente al piano di ammortamento sottoscritto) del credito ed ad allegarne l'inadempimento; infine si osserva che il credito residuo ancora a versarsi risulta esattamente determinato e determinabile in base agli elementi espressi in contratto (tan fisso del 6,20%, interesse di mora del 7,20%, e ISC del 6,86%) .
L'opposizione proposta dalla fideiubente in relazione alle questioni dalla stessa poste, CP_1 non può essere accolta e va pertanto rigettata.
pagina 10 di 11 In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 1021/2016 del 03/06/2020, deve essere revocato nei confronti di e mentre deve essere confermato nei confronti della opponente Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
Le spese seguono la regola della soccombenza delle rispettive posizioni processuali, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, nei confronti di Pt_1
(C.F. ) e (C:F. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
• conferma il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, nei confronti di CP_1
(C.F. e lo dichiara nei suoi confronti definitivamente esecutivo;
[...] C.F._3
• condanna, altresì, (C.F. e P.Iva a rimborsare ad CP_4 P.IVA_3 Parte_1
(C.F. ) e (C:F. ) le spese di lite, che si C.F._1 Parte_2 C.F._2 liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed euro 406,00 per spese vive, da distrarsi, quanto ai soli compensi e relativi accessori, in favore dell'avv. Maurizio Cappello, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• condanna, infine, (C.F. a rimborsare a CP_1 C.F._3 CP_4
(C.F. e P.Iva le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso P.IVA_3 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 27/5/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3140/2020 pendente tra:
(C.F. ) e (C:F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv. Maurizio Cappello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. , residente a [...] C.F._3
Ortisiana n. 222, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Pasquale che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ATTORI OPPONENTI contro già con sede in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7 (C.F. CP_2 CP_3
, P. IVA , in persona del r.l. pro tempore, nella qualità di mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 on sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1 (C.F. e P.Iva ) rappresentata CP_4 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 06/10/2020, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione, in qualità di garanti, giusta fideiussione omnibus del 08/11/2007, avverso il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, immediatamente esecutivo, emesso su istanza della n.q., per l'importo di euro 172.500,00, oltre interessi e competenze legali, CP_2
pagina 1 di 11 quale saldo residuo del mutuo ipotecario stipulato in data 8/11/2007 (rep. 77920, in Notaio Persona_1 di Modica) dai debitori principali con credito ceduto in data Controparte_5
09/08/2018 all'odierna opposta mediante operazione di cessione in blocco ex legge n.130/1999.
Gli opponenti, premettendo di avere già subìto, in quanto terzi datori di ipoteca, la procedura esecutiva immobiliare sul cespite concesso in garanzia (che tuttavia risultava insufficiente a coprire il debito), deducevano la propria qualità di soggetti consumatori ed eccepivano la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa Antitrust, in quanto il documento negoziale di garanzia sottoscritto in data
08/11/2007, risultava aderente allo schema ABI nelle clausole dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione, perché in contrasto con la L.287/1990. In particolare, eccepivano la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ. per avere la avviato le sue istanze nei confronti CP_5 Controparte_5 dei debitori solo nel dicembre 2017, mentre la decadenza dal benefico del termine era stata comunicata con raccomandate del 27 agosto 2012.
Chiedevano, inoltre, di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_5 sollevando una serie di domande giudiziali anche nei confronti della cedente, originaria titolare CP_5 del credito, sia in relazione al rapporto di conto corrente in essere con la stessa, che per il risarcimento del danno contrattuale in ragione della condotta scorretta tenuta dalla . CP_6
Concludevano, quindi, chiedendo la revoca del d.i. opposto, previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva, ovvero, in subordine, la rettifica del saldo dovuto, a causa della presenza di addebiti effettuati per capitalizzazione illegittima in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese al mutuo fondiario, a seguito del cui accertamento di illegittimità chiedevano provvedersi al ricalcolo del dovuto a mezzo di disponenda c.t.u.
Si costituiva in giudizio la mandataria della società cessionaria, la quale, in CP_2 considerazione della pendenza avanti al medesimo tribunale di Ragusa del giudizio (iscritto al n. r.g.
3210/2020) incoato da altro fideiussore avverso il medesimo provvedimento monitorio, chiedeva, preliminarmente, e in rito, disporsi la riunione dei procedimenti di opposizione al fine di procedere ad una trattazione unitaria dei giudizi;
nel merito, insisteva per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata e generica.
A motivo della sua resistenza in giudizio, qualificava il negozio di garanzia sottoscritto dagli opponenti in termini di contratto autonomo di garanzia, evidenziando l'irrilevanza delle eccezioni sollevate da parte opponente, e ritenendo non applicabile al negozio oggetto di lite la disciplina decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. Insisteva, dunque, per l'accertamento della validità della garanzia e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1021/2020, la conferma pagina 2 di 11 dell'impugnato provvedimento, deducendo altresì la carenza di legittimazione passiva dell'opposta cessionaria sulle domande restitutorie e risarcitorie avanzate da controparte.
Alla prima udienza il giudice istruttore disponeva la trasmissione degli atti al presidente del tribunale, il quale, con provvedimento del 25/03/2021, rimetteva tutti i procedimenti di opposizione avanti al medesimo, a cui questo giudice è poi subentrato, che ne disponeva la riunione al fine di procedere alla trattazione unitaria degli stessi, nei quali, nell'ordine, si avanzavano le seguenti argomentazioni e conclusioni.
Nel procedimento iscritto al numero di r.g. 3140/2020, promosso da e Parte_1 Parte_2
“[v]oglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare:
- sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e ricorrendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- autorizzare gli opponenti a effettuare la chiamata in causa del terzo Controparte_5 societa' cooperativa per azioni con sede in viale Europa 65 cf per le motivazioni
[...] P.IVA_4 sopra indicate .
Nel merito:
1) In via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità,
l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli odierni esponenti nei confronti della CA opposta, in considerazione della violazione anche della normativa anti trust dichiarando per conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente;
2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, della fideiussione rilasciata e del contratto di mutuo per cui e' causa ex art
1418, 1421, 1427, 1439, 1440 cc, o con qualsivoglia altra statuizione;
3) in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
4) condannare la al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti Controparte_5 quantificati in € 60.000,00 per l' arch ed € 30.000,00 per la sig.ra , o Parte_1 Parte_2 quella somma maggiore o minore che sara' ritenuta dovuta, oltre interessi dal di dell'evento, da porsi in solido a carico delle convenute, per le ragioni di cui in premessa. pagina 3 di 11 Con riserva di ulteriormente dedurre e provare nei termini di legge anche a seguito del comportamento processuale di controparte a cui si chiede sin d'ora di ordinare la produzione di tutti i documenti inerenti la posizione degli attori e dei condebitori mutuatari. Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre, dedurre e provare, anche all'esito delle difese avversarie e nei termini ex art 183
c.p.c. che saranno concessi dal Giudicante. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario da porre in solido a carico delle controparti”.
Nel procedimento riunito, iscritto al n. r.g. 3210/2020, promosso dalla garante quest'altra CP_1 opponente sollevava l'eccezione di nullità del negozio fideiussorio sia per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui alla normativa dettata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, in ragione dell'utilizzo dello uno schema negoziale riproducente il modello ABI censurato dalla Corte di
Cassazione che per l'inserimento all'interno del testo della fideiussione della clausola abusiva di cui all'art. 5, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, clausola asseritamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
e derogatorio degli artt. 1947 e 1945 c.c., facendo derivare da tale contrasto la nullità della clausola di previsione dell'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, nullità che si estenderebbe all'intero negozio di garanzia in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 c.c., “non esistendo norme imperative che possano sostituirsi ad esse ai sensi del comma 2”.
Eccepiva, inoltre, l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito, nonché la impossibilità di quantificare, in base alla produzione effettuata, l'esatto ammontare del debito residuo. In conseguenza alle argomentazioni spiegate concludeva chiedendo al tribunale di:
- in via cautelare e preliminare sospendere inaudita altera parte o, in subordine previa convocazione delle parti, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo telematico n. 1021/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/07/2020, reso nel procedimento n. 2066/2020 R.G. e notificato in data 27/07/2020, per le ragioni di cui in parte narrativa;
- nel merito dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1021/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/07/2020, reso nel procedimento n. 2066/2020
R.G. e notificato in data 27/07/2020, per le ragioni di cui in parte narrativa;
- ritenere e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione prestata da a e, per CP_1 CP_6
l'effetto, che nulla è dovuto dall'odierna opponente all' odierna opposta per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 4 di 11 Dopo la riunione dei giudizi, veniva accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il giudice istruttore assegnava quindi un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo e, successivamente, concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con le memorie conclusive il difensore della opponente dichiarava il decesso della sua Parte_2 assistita senza tuttavia chiedere la interruzione del giudizio.
La causa veniva infatti rinviata al 27/5/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, all'esito della quale, a scioglimento della riserva ivi assunta, veniva pronunciata la presente decisione.
Nel merito
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio
2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I,
27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”). pagina 5 di 11 La domanda di condanna è stata azionata allegando, come causa petendi il titolo di natura contrattuale
(contratto di mutuo fondiario, e il connesso contratto di garanzia): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza e validità dei contratti posti a fondamento della domanda, della sussistenza, ammontare ed esigibilità del debito da essi scaturito, anche alla luce delle doglianze e delle eccezioni formulate dalle parti.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Rilevano inoltre, ai fini della decisione e in applicazione all'art. 112 c.p.c., le specifiche eccezioni in senso stretto sollevate dalle parti processuali poiché il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, e l'art. 112 c.p.c. è una norma di rinvio alle disposizioni che prevedono caso per caso l'indispensabile iniziativa della parte.
Tanto premesso si osserva che dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che con contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 08/11/2007 (N.77920 del rep. e N.23271 del fasc.) la CA
Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. (di seguito, anche ) accordava la somma di euro CP_6
150.000,00 a e importo da restituirsi in 180 rate mensili posticipate Parte_3 Parte_4 di euro 1.282,05, ad un tan fisso del 6,20%, e un interesse di mora del 7,20%, con un ISC del 6,86%. A garanzia del finanziamento veniva concessa da ipoteca Parte_2 Parte_4 CP_1 su un immobile di loro proprietà, oltre alla garanzia personale ex art. 2740 c.c. stipulata sino alla concorrenza di euro 172.500,00 concessa dagli opponenti.
In data 27/08/2012, la diffidava i debitori principali e i fideiussori al pagamento, entro 5 giorni CP_6 dalla ricezione della missiva, dell'importo corrispondente a 6 rate mensili scadute, preannunciando che, in caso di inerzia e quale conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, avrebbe avviato le azioni giudiziali necessarie per il recupero del dovuto.
In conseguenza del persistente inadempimento dei debitori e dei fideiussori, nel dicembre del 2017, veniva notificato il pignoramento dell'immobile concesso in ipoteca e avviata la procedura esecutiva. A seguito della cessione del credito alla società cessionaria veniva altresì richiesto e concesso CP_4 il decreto ingiuntivo oggi opposto.
La ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione contrattuale del mutuo e la CP_2 fideiussione omnibus dell'08/11/2007 (oltre alla documentazione relativa al contratto di cessione), la certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo dovuto e le lettere di revoca del finanziamento, oltre all'avviso pagina 6 di 11 di vendita relativo al procedimento esecutivo immobiliare sul bene concesso in ipoteca, in tal modo assolvendo agli oneri probatori posti a suo carico.
Venendo all'esame della qualificazione giuridica del negozio di garanzia azionato dalla società creditrice, che la vorrebbe inquadrare in termini di contratto autonomo di garanzia, allo scopo di CP_2 neutralizzare l'eccezione di decadenza, si osserva quanto segue.
Il nomen juris, utilizzato per qualificare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito (che nel caso di specie è espressamente qualificato in termini di fideiussione generale limitata) è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti (cfr., Cass. civ., sez. I, n. 31105 del 04/12/2024: “[v]a perciò enunciato il seguente principio di diritto: "in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella dis ponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”).
Nella lettera di fideiussione in commento non emergono gli estremi per qualificare la garanzia alla stregua di un contratto di garanzia autonomo. Al riguardo si osserva che: l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato fideiussione;
all'art. 1 si afferma chiaramente che il fideiussore garantisce l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CA dal debitore garantito;
all'art. 2 si afferma che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale e indivisibile;
ancora, all'art. 4 si legge che il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra CA e debitore principale e, in ogni caso, la CA ha il dovere di comunicare il fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito.
Al fine di indagare sulla natura giuridica del negozio di garanzia, per identificare la disciplina applicabile
(nello specifico per verificare se l'art.1957 c.c. sia applicabile o meno al rapporto di garanzia oggetto di causa), si ritiene che l'espresso richiamo, operato all'art. 2 del negozio, al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione, deve far propendere per la qualificazione della garanzia nel senso della tipicità della stessa e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica ordinatoria dettata agli art. 1936 e ss., la quale ammette deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale, purché concordate.
La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stata di recente riaffermata dalla Corte di Cassazione: “questa Corte ha chiarito che non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da pagina 7 di 11 un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019,
n. 32402)” (Cass. civ., sez. III, 11/10/2024, n.26508).
Accertato che trattasi dunque di garanzia fideiussoria, e che debba pertanto ritenersi applicabile la relativa disciplina codicistica, bisogna verificare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art.1957 c.c.
Entrambe parti opponenti hanno sollevato la questione della nullità dell'intera fideiussione omnibus per violazione della normativa Antitrust.
A tale riguardo deve osservarsi che secondo la decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione
(Cass. civ., s.u., 30/12/2021, n. 41994), che ha superato il precedente orientamento che ravvisava una radicale nullità dell'intero accordo negoziale, è stato precisato che “[…] i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tanto premesso, deve ritenersi la non fondatezza della eccezione di nullità per contrasto alla normativa antitrust sollevata dagli opponenti con riguardo allo specifico negozio sottoscritto in data 08/11/2007, non essendo ravvisabile alcuna coincidenza testuale tra gli articoli contenuti nella fideiussione e le clausole censurate dalla CA d'IA (clausola di sopravvivenza, clausola di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.). In particolare, e per quanto rileva ai fini della decisione, nel negozio di garanzia oggetto di esame, sebbene sia individuabile una deroga nella modalità interruttiva della decadenza in termini di richiesta stragiudiziale che impedirà il venir meno dell'efficacia della garanzia
(a semplice richiesta scritta), non è infatti prevista alcuna deroga all'art. 1957 c.c. riguardo alla disciplina temporale in cui attivare le istanze nei confronti del debitore principale o dei fideiussori al fine di evitare una decadenza. pagina 8 di 11 Recita, infatti, l'art. 5: “1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
2.In caso di suo ritardato pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3.L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore”.
Non essendoci alcuna deroga temporale al 1957 c.c., deve pertanto ritenersi necessaria una istanza interruttiva da parte della creditrice entro il termine semestrale previsto dal codice civile.
Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che: con lettera raccomandata del 27/08/2012, la ha diffidato i debitori a pagare entro giorni 5 dal ricevimento le rate già scadute CP_6 del mutuo, richiamando, in caso di protratta inerzia, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine: tale decadenza, nel caso di specie, si è, dunque, prodotta solo alla scadenza assegnata, con il venir meno del beneficio della rateazione ed immediata esigibilità dell'intero debito. In atti, tuttavia, non risultano successive richieste stragiudiziali di pagamento interruttive della decadenza ex art.1957 c.c., da proporsi appunto una volta divenuto esigibile il credito, giusto il tenore letterale e la ratio della disposizione citata
(le istanze devono proporsi dopo la “scadenza dell'obbligazione principale”, ai fini della persistenza, anche da tale momento in poi, del vincolo solidale), mentre emerge che l'azione esecutiva sul bene concesso in ipoteca è stata intrapresa nel dicembre 2017, quando la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rispetto al loro posizione di garanti universali ex art. 2740 c.c., si era già prodotta.
A tale riguardo deve osservarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto e, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte che intende avvalersene nella prima difesa articolata in giudizio, non essendo rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. “[l]a decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione.”
Orbene, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3140/2020, proposto da e la Parte_1 Parte_2 relativa eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria risulta tempestivamente sollevata nell'atto di citazione in opposizione, e deve dunque ritenersi efficacemente posta ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni poste in subordine.
Per quanto riguarda invece il procedimento riunito e iscritto al n.3210/2020, premesso che la garante non ha eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. (che non può pertanto essere CP_1 rilevata d'ufficio), risultano altresì infondati, e non possono essere accolti, gli ulteriori motivi di opposizione dalla stessa invocati. pagina 9 di 11 Con riferimento alla eccepita nullità del negozio di garanzia, in quanto asseritamente conforme dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione CAria IAna, si è già osservata la mancata coincidenza tra il contenuto della fideiussione sottoscritta e lo schema uniforme di fideiussione ABI, che ne fa venir meno la ragione di nullità dedotta, non essendo ivi contenuta alcuna clausola di esclusione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in cui proporre le istanze volte al recupero del credito, né altresì le altre clausole sottoposte al vaglio della Cassazione e da questa censurate.
Inoltre, secondo la richiamata pronuncia a sezioni unite della Corte di legittimità, la nullità sarebbe comunque parziale e limitata alla singola clausola, con salvezza del negozio di garanzia, salvo a fornire prova (da parte del soggetto che vorrebbe agevolarsene) che il negozio nella sua interezza non sarebbe stato concluso senza quella parte del contenuto che è colpita da nullità. Deve pertanto affermarsi la validità della fideiussione.
È altresì infondata l'eccezione formulata dalla garante con riguardo alla nullità dell'art. CP_1
5 della fideiussione, non essendo ravvisabile alcuna deroga a norma imperativa che ne comporti un vizio di nullità che “si propaga all'intero contratto in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 c.c., non esistendo norme imperative che possano sostituirsi ad esse ai sensi del comma 2”.
La validità della clausola di pagamento a prima, o a semplice, richiesta scritta, è stata affermata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non ponendosi in contrasto con nessuna norma di natura imperativa e inderogabile. Infatti, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia prevalentemente interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art.1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (cfr. Cassazione civ. sez. I, n.31105/2024 ) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, che alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali, così come avvenuto nel presente negozio, senza che tale deroga si ripercuota sulla validità dell'accordo negoziale.
Quanto infine alle contestazioni sulla carente prova del credito, risultano anch'esse prive di consistenza avendo la provveduto a produrre la fonte contrattuale (contratto di mutuo fondiario CP_2 unitamente al piano di ammortamento sottoscritto) del credito ed ad allegarne l'inadempimento; infine si osserva che il credito residuo ancora a versarsi risulta esattamente determinato e determinabile in base agli elementi espressi in contratto (tan fisso del 6,20%, interesse di mora del 7,20%, e ISC del 6,86%) .
L'opposizione proposta dalla fideiubente in relazione alle questioni dalla stessa poste, CP_1 non può essere accolta e va pertanto rigettata.
pagina 10 di 11 In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 1021/2016 del 03/06/2020, deve essere revocato nei confronti di e mentre deve essere confermato nei confronti della opponente Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
Le spese seguono la regola della soccombenza delle rispettive posizioni processuali, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, nei confronti di Pt_1
(C.F. ) e (C:F. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
• conferma il decreto ingiuntivo n. 1021/2020, trib. Ragusa, r.g. 2066/2020, nei confronti di CP_1
(C.F. e lo dichiara nei suoi confronti definitivamente esecutivo;
[...] C.F._3
• condanna, altresì, (C.F. e P.Iva a rimborsare ad CP_4 P.IVA_3 Parte_1
(C.F. ) e (C:F. ) le spese di lite, che si C.F._1 Parte_2 C.F._2 liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed euro 406,00 per spese vive, da distrarsi, quanto ai soli compensi e relativi accessori, in favore dell'avv. Maurizio Cappello, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• condanna, infine, (C.F. a rimborsare a CP_1 C.F._3 CP_4
(C.F. e P.Iva le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso P.IVA_3 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 30/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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