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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
in persona della dott.ssa Cecilia De Santis
Presidente delegata all'esito della camera di consiglio a seguito dell'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, presso lo studio dell'Avv. Carlo De Marco, del foro di Roma,
, alla Via Val Maira, n°75, dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso giusta procura in calce all'atto di opposizione
RICORRENTE
E
(c.f. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; per il ricevimento di atti FAX 0696514000 e PEC P.IVA_2
presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via Email_1
dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
OGGETTO: : opposizione ex art. 170 DPR n. 115/02, art. 15 D.LGS. n. 150/11 e art. 281 decies c.p.c. avverso il decreto della Corte d'Appello Penale di Roma – Sezione
Quarta nel giudizio RG 1396/21 di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato
FATTO E DIRITTO
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
Con ricorso depositato in data 1.7.2024 ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 DPR n. 115/02 avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Roma – Sezione
Quarta Penale ha respinto la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento RG n. 1396/21.
Il ricorrente ha così concluso: “voglia, l'ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del ricorso, stante l'evidenza della prova, revocare l'Ordinanza di rigetto
e di conseguenza ammettere l'odierno ricorrente al gratuito patrocinio nel processo penale avente numero rg 1396/2021 nr;
in alternativa, applicare il decreto ministeriale vigente e riconoscere al legale l'importo per l'attività svolta, pari ad € 1319,58; condannare il per l'importo che riterra' equo, per la manifesta Controparte_3
fondatezza della domanda attorea, posto che l'ordinanza di rigetto risulta palesemente illegittima;
condannare a spese e competenze del presente giudizio oltre cpa per manifesta della domanda attorea condannare controparte al pagamento di tutte le spese legali e processuali e al risarcimento del danno ex art 96 cpc in favore del procuratore antistatario;
salvo ogni altro diritto”
Il si è costituito così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
adita, contrariis rejectis: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; in subordine, dichiarare, se ne ricorrono i presupposti, la tardività Controparte_1 dell'opposizione; in subordine, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del dlgs. 150/2011, con vittoria di spese”.
All'udienza del 21.1.25 il difensore del ricorrente ha dichiarato che il decreto opposto reca la data del 23.6.2024, a lui comunicato il 26.6.2024, chiedendo di respingere l'avversa eccezione di tardività dell'opposizione ed ha insistito nella integrazione del contraddittorio come richiesta ove non fosse ritenuto il giudizio correttamente instaurato nei confronti del mentre l'Avvocatura dello Stato ha Controparte_1
richiamato le eccezioni svolte (difetto di legittimazione del , Controparte_1 tardività dell'opposizione, infondatezza della domanda).
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 4.2.2025, previa discussione orale.
In via pregiudiziale, in applicazione del criterio della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione, su cui le parti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 hanno interloquito all'udienza del 21.1.25 nei termini sopra riportati.
Ciò in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, per cui:
“L'accertamento della tardività del ricorso introduttivo, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni” (cfr. Cass. Civ. n. 30100/18; 415/70).
In punto di fatto, va considerato che l'opposizione è stata iscritta a ruolo con il deposito del ricorso in data 1.7.2024, a fronte del decreto di rigetto opposto, prodotto con il ricorso, che risulta emesso il 22.6.2023 e che reca in calce la data di deposito in
Cancelleria del 23.6.2023, non del 23.6.2024 come diversamente allegato dal difensore, tenuto altresì conto che l'istanza di ammissione al patrocinio prodotta nel giudizio presupposto RG 1396/21 reca la data del 2.12.2022, che rende del tutto plausibile il provvedimento prodotto, emesso a circa sei mesi dall'istanza, né è stata dedotta l'esistenza di ulteriori provvedimenti.
D'altra parte il difensore non ha prodotto l'avviso del decreto di rigetto ricevuto dalla
Cancelleria del Giudice penale, come suo onere a fronte dell'eccezione dell'Amministrazione, il che non consente di ritenere rispettato il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione, che deve ritenersi operante in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106/2016, quindi non adempiuto l'onere a carico del ricorrente di dimostrare la tempestività dell'opposizione.
Inammissibile è altresì la richiesta alternativa di pagamento dei compensi del legale per l'assistenza alla parte nel giudizio penale perché il giudice competente non è quello dell'opposizione del cliente al provvedimento del giudice penale, quale il presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore effettivo (scaglione fino a € 5.200,00), all'unica questione trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l'opposizione;
-condanna a pagare in favore del le spese Parte_1 Controparte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 processuali, che liquida in € 1.458,00 per compensi oltre accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma il giorno 4/2/2025.
La Presidente
dott.ssa Cecilia De Santis
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4