Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7298/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
(già (C. F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Milano, via Rugabella n. 1, con gli Avv.ti P.IVA_1
VALERIO PETROSINO e DEBORAH FALCONERI
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Ponte Seveso n. 41, con l'Avv. ANTONELLA PIRRO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice: “In via principale: Dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta statuizione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Reggio Emilia, come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 30.386/2024, pubblicata in data 2 dicembre
2024, e condannare controparte al pagamento delle spese processuali. In via gradata: Dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta statuizione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Reggio Emilia, come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 30.386/2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, e compensare le spese di lite tra le parti”
Parte convenuta: “Pronunciare la nullità della presente riassunzione, come da Cass. civ. n. 6512/2014 secondo cui “Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c. p. c. – posto in essere malgrado la pendenza di
Pagina nr. 1
Sentenza
impugnazione avverso la suddetta decisione – innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo la corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di Cassazione non ha efficacia sanante”. In via subordinata: pronunciare la nullità della clausola n. 27 per eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto a titolo di penale rispetto alla prestazione resa (messa a disposizione della vettura per mesi due), e rideterminare l'importo dovuto per il noleggio in quanto già versato dal CP_1 come anticipo (€ 10.370), assolvendo il concludente da ogni pretesa, o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente subordinata: pronunciare la risoluzione del contratto di noleggio stipulato inter partes per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e/o per impossibilità della prestazione, assolvendo il concludente da ogni pretesa. Il tutto con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1384/2021 col quale il
[...]
Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
(ora della somma di € 89.081,69, oltre Parte_2 Controparte_2 interessi e spese, a titolo di canoni di noleggio dell'autovettura Porsche Macan, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Milano.
Con sentenza del 10/11/2023 il Tribunale di Reggio Emilia revocava il decreto ingiuntivo n. 1384/2021 e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia e la competenza del Tribunale di Milano. Il 7/12/2023 roponeva regolamento di competenza. Controparte_2
Il 26/2/2024 iassumeva la causa davanti al Tribunale di Milano. Controparte_2
Con ordinanza n. 30386/2024 del 4/7/2024 (pubblicata il 2/12/2024) la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Il 3/3/2025 ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Reggio Controparte_2
Emilia. All'udienza del 10/3/2025 parte attrice ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a spese compensate, mentre parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte alle spese.
Esaurita la trattazione della controversia il giudice assegnava alle parti i termini previsti dall'art. 189 c. p. c. e rinviava, per il trattenimento della causa in decisione, all'udienza del 10/6/2025 (sostituita col deposito di brevi note scritte).
Poiché la Corte di Cassazione, con ordinanza del 4/7/2024 (pubblicata il 2/12/2024), ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Emilia (davanti al quale la causa è già stata riassunta), deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta statuizione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Reggio Emilia. La circostanza che il giudizio, dopo la proposizione del regolamento di competenza, sia stato cautelativamente riassunto da parte attrice davanti al Tribunale di Milano, giudice dichiarato competente dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 10/11/2023 che aveva accolto l'eccezione di incompetenza di parte convenuta che – successivamente alla dichiarazione di
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
competenza del Tribunale di Reggio Emilia da parte della Corte di Cassazione – si è opposta ad una dichiarazione di estinzione del giudizio de plano a spese compensate davanti al giudice incompetente, rendendo necessitata l'assegnazione dei termini ex art. 189 c. p. c. e determinando le passività di cui chiede la liquidazione, induce a compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 7298/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del presente giudizio avendo la Corte di Cassazione, con ordinanza del 4/7/2024, dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Emilia;
2) compensa le spese di giudizio.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 12/06/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
Pagina nr. 3