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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/12/2024, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Luisa e Laura Elena Parte_1
CAMPESE
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio AZZOLINI CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono l'accoglimento delle seguenti conformi conclusioni:
a)dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
b) verserà a entro il giorno 10 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 375, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
c)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.7.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Roana il 16.2.2008; che dall'unione non erano CP_2
nati figli;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data
27.1.2023 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 27.10.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
All'udienza del 22.11.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro
2 controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27.1.2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle questioni economiche, le parti hanno concordato il versamento in favore di di un assegno divorzile di euro 375 mensili ed il Collegio non può CP_1
che statuire conformemente a tale richiesta vertendosi in materia di diritti disponibili;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
in Roana il 16.2.2008 alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte I, anno 2008;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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