Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 28/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
13/2/2024) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.24/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e Parte_1 difesa è curata dall'avv. Laura Barone, giusta procura in atti;
- appellante –
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone e Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Giovinazzo;
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Adornato, Angela Fazio, Valeria CP_2
Grandizio e Ettore Triolo, giusta procura in atti;
e
- appellati-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria accoglieva l'opposizione proposta con ricorso in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2021
90005270 20/000, notificata in data 03.11.2021, ed i sottesi avvisi di addebito:
n. 394 2013 0001767192 000, notificato il 21.11.2013, afferente contributi
previdenziali Artigianato accertamento unificato IVS sul reddito eccedente il minimale e correlati interessi per gli anni 2007, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 394 2014 0001653353 000 notificato il 25.09.2014 afferente contributi previdenziali IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2013, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio CP_2
Calabria;
n. 394 2014 0003804885 000 notificato il 24.02.2015 afferente contributi previdenziali Artigianato accertamento unificato IVS sul reddito eccedente il minimale e correlati interessi per gli anni 2008, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 394 2014 0004946967 000 notificato il 02.02.2015 afferente contributi previdenziali IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio CP_2
Calabria.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' sulla base Parte_1 della seguente motivazione << si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n.
112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, pertanto, ad emettere atti interruttivi della prescrizione>>; ha accolto il ricorso ritenendo matura la prescrizione del credito dopo la notifica delle cartelle ritenendo nulle le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione sulla base della seguente motivazione: << L' , che aveva interesse a Pt_1 Parte_1 dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione, ha depositato in N° 28/2023
giudizio copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500000712000, fascicolo n. 2014/178193, consegnata l'8 maggio 2015,
a mani della figlia,; copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n. 09480201400002313000, fascicolo n. 2014/000023908, consegnata l'1 luglio
2014, a mani della cognata;
copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500002904000, fascicolo n. 2015/136792, consegnata il 23 giugno 2015, a mani della moglie;
tutte senza il seguito della spedizione della raccomandata informativa.
Il mancato invio della raccomandata informativa, come stabilito la Suprema
Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, anche nel caso in cui la notifica avvenga ad opera dei messi speciali dell'ufficio, come nel caso di specie, non consente la conclusione del procedimento di notifica
e la notifica non può intendersi perfezionata.
Neppure la notifica a mezzo pec della copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201700001196000, fascicolo n. Fascicolo n.
2016/232948, può ritenersi validamente eseguita non essendo stata inviata da una casella pec ad un'altra casella pec entrambe presenti negli appositi registri>>.
Il tribunale ha pertanto accolto il ricorso e compensato le spese di lite << stante
l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a S.U. in materia di invio della raccomandata informativa intervenuto dopo l'emissione e notifica dell'intimazione di pagamento opposta>>
Ha interposto appello avverso detta decisione Parte_1
, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione
[...]
di difetto di legittimazione passiva dalla stessa eccepito in primo grado e, nel merito, per avere ritenuto non valida la notifica egli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito il , per difendersi ritenendo corretto Controparte_1
l'accertamento circa la nullità della notifica. CP_ Si è costituito l' per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. N° 28/2023
Va accolta l'eccezione -assorbente degli ulteriori motivi di impugnazione- sollevata già in primo grado dal e riproposta quele motivo CP_3
specifico di appello, relativa al suo difetto di legittimazione passiva.
Ed invero, nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto un'azione qualificata come di accertamento negativo con la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' , ente titolare del CP_2
credito contributivo.
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che <Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè CP_2
dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva
(responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del
19/06/2019).
L'appello va accolto e il relativo capo della sentenza va riformato dichiarando il difetto di legittimazione di CP_4
Le spese di lite del presente grado vanno compensate visto il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema della legittimazione passiva di CP_4
nelle controversie previdenziali.
Resta ferma per il resto la sentenza in mancanza di appello da parte di . CP_2 N° 28/2023
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
nei confronti di e contro la sentenza n.
[...] Controparte_1 CP_2
1789/2022 pubbl. il 27/12/2022 RG n. 2887/2021 così provvede:
-Accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza limitatamente al capo concernente la legittimazione passiva di CP_4
-Compensa le spese di lite del presente grado;
Reggio Calabria, 14 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
Il Presidente
(Dott. ssa Marialuisa Crucitti)