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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. EA Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 8544/2024 promosso da:
rappresentata e dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando come segue le condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi signora ed ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ, al contempo ordinando al Comune di Parma di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi si comunicheranno vicendevolmente con lettera raccomandata a.r eventuali mutamenti di residenza. Le comunicazioni riguardanti i figli dovranno intervenire esclusivamente tra i genitori;
3) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed EA, con Per_1 previsione del c.d. “collocamento paritario” degli stessi e, pertanto, con la previsione di tempi
1 paritetici di permanenza dei minori con entrambi i genitori;
i minori fisseranno la propria formale residenza con quella della madre.
4) Per quanto riguarda le modalità di gestione/visita tra genitori e figli, i coniugi provvederanno ad accudire e pernottare insieme ai figli a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando accompagneranno i figli a scuola (o si avvarranno dell'aiuto delle rispettive nonne per siffatto incombente); nella settimana in cui la madre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con il padre, pernotteranno con la madre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì. Nella settimana in cui il padre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre, pernotteranno con il padre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì;
I genitori si occuperanno direttamente dei figli nei giorni di spettanza suindicati e si accordano sin da ora a che gli spostamenti di EA ed da/verso la scuola e da/verso l'abitazione Per_1 possano essere effettuati a carico dei nonni, sia paterni, che materni, con analoga previsione di accordo per eventuali pernottamenti dei minori presso gli stessi;
Le Festività saranno concordate di concerto tra i genitori di volta in volta, anche a seconda delle tradizioni religiose delle rispettive famiglie di appartenenza;
EA ed potranno trascorrere sia con il padre che con la madre, nel periodo estivo di Per_1 sospensione delle lezioni scolastiche, rispettivamente due settimane anche consecutive, così come potranno trascorrere sia con il padre, che con la madre, una settimana (anche di vacanza) nel restante periodo dell'anno; le suindicate settimane di permanenza con i genitori verranno concordate tra gli stessi con congruo preavviso;
Nei periodi di permanenza dei minori con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, gli stessi si rendono reciprocamente reperibili telefonicamente;
5) Prevedere che il signor versi alla signora a titolo di contribuzione nel Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
6) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene le spese straordinarie necessarie per i minori con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
2 didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
3 attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
7) I coniugi si accordano a che l'Assegno Unico erogato a favore dei minori venga integralmente percepito dalla signora per il che il signor ora e per allora, si impegna a rinunziare Parte_1 Pt_2 al detto beneficio ed acconsente a che lo stesso venga percepito dalla madre, impegnandosi al contempo sin da ora a fornire alla signora la documentazione, anche fiscale, necessaria Parte_1 per la percezione delle dette somme;
8) In relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, già in regime di comunione legale, gli stessi si accordano come segue:
- nulla i coniugi si riconoscono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile, poiché di fatto entrambi economicamente autosufficienti;
- il signor i impegna, in via esclusiva ed integrale, ad estinguere il mutuo acceso presso Intesa Pt_2
Sanpaolo e cointestato con la signora relativo alla casa coniugale;
per il che, dal mese di Parte_1 novembre 2024, i coniugi si accordano a che la rata mensile del mutuo venga onorata integralmente dal signor esonerando pertanto la moglie da qualsivoglia esborso a detto titolo ed a qualsiasi Pt_2 responsabilità nei confronti dell'Istituto di credito connessa a detta ragione, a far tempo dalla suindicata mensilità;
- estinto il mutuo sulla casa coniugale ad esclusivo carico del signor a fronte della Pt_2 corresponsione della somma di € 100.000,00 da parte del marito, la signora si impegna ed Parte_1 obbliga a trasferire la proprietà pari ad ½ delle unità immobiliari site in Parma (PR), Via Don Ramiro
Tonani, n. 25, meglio censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al: a) Foglio 4, Mappale 158, Sub 7, Piano 3 S1, Zona Censuaria 6, Cat A/2, Classe 1, Vani 7,5, Rendita Censuario € 371,85; b) Foglio 4, Mappale 185, Sub 2, Piano S1, Zona Censuaria 6, Cat. C/6, Classe 2, mq 13, Rendita Censuaria € 38,94, allo stesso signor che accetta e che ivi si trasferirà ad abitare così come arredato e corredato. Pt_2
Tale trasferimento è elemento indispensabile e funzionale alla definizione e soluzione dell'accordo consensuale di separazione personale dei coniugi e, pertanto, da considerarsi in esenzione da imposte ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014;
- ad ogni modo, dal mese di novembre 2024 il signor provvederà integralmente alle spese Pt_2 relative alle utenze tutte ed ai costi di TARI ed altre eventuali imposte/tasse similari, attualmente tutte intestate esclusivamente alla signora la quale a sua volta si impegna non appena Parte_1 possibile a volturare le dette utenze;
- le parti convengono che l'autovettura OPEL KARL tg FE060JJ di proprietà della signora Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa;
- i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e nulla avranno a che pretendere riguardo le somme attualmente esistenti sui C/C bancari intestati a ciascuno di essi;
null'altro avranno a rivendicare reciprocamente, sicché rinunciano, fin d'ora per allora, ad ogni altro diritto, pretesa, azione od eccezione in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi;
9) Quando i coniugi avranno provveduto a definire le questioni economiche/patrimoniali inerenti la casa coniugale e, pertanto, quando il signor e diventerà proprietario al 100% ed ivi si trasferirà Pt_2 abitualmente, lo stesso continuerà a versare alla signora a titolo di contribuzione nel Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15
4 di ogni mese;
Sempre fermo il 50% delle spese straordinarie per i minori;
10) I coniugi, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa alimentare e/o di assegno divorzile;
11) Spese e compensi legali interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla prima domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 16.03.1975, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
5
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. EA Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 8544/2024 promosso da:
rappresentata e dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando come segue le condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi signora ed ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ, al contempo ordinando al Comune di Parma di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi si comunicheranno vicendevolmente con lettera raccomandata a.r eventuali mutamenti di residenza. Le comunicazioni riguardanti i figli dovranno intervenire esclusivamente tra i genitori;
3) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed EA, con Per_1 previsione del c.d. “collocamento paritario” degli stessi e, pertanto, con la previsione di tempi
1 paritetici di permanenza dei minori con entrambi i genitori;
i minori fisseranno la propria formale residenza con quella della madre.
4) Per quanto riguarda le modalità di gestione/visita tra genitori e figli, i coniugi provvederanno ad accudire e pernottare insieme ai figli a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando accompagneranno i figli a scuola (o si avvarranno dell'aiuto delle rispettive nonne per siffatto incombente); nella settimana in cui la madre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con il padre, pernotteranno con la madre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì. Nella settimana in cui il padre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre, pernotteranno con il padre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì;
I genitori si occuperanno direttamente dei figli nei giorni di spettanza suindicati e si accordano sin da ora a che gli spostamenti di EA ed da/verso la scuola e da/verso l'abitazione Per_1 possano essere effettuati a carico dei nonni, sia paterni, che materni, con analoga previsione di accordo per eventuali pernottamenti dei minori presso gli stessi;
Le Festività saranno concordate di concerto tra i genitori di volta in volta, anche a seconda delle tradizioni religiose delle rispettive famiglie di appartenenza;
EA ed potranno trascorrere sia con il padre che con la madre, nel periodo estivo di Per_1 sospensione delle lezioni scolastiche, rispettivamente due settimane anche consecutive, così come potranno trascorrere sia con il padre, che con la madre, una settimana (anche di vacanza) nel restante periodo dell'anno; le suindicate settimane di permanenza con i genitori verranno concordate tra gli stessi con congruo preavviso;
Nei periodi di permanenza dei minori con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, gli stessi si rendono reciprocamente reperibili telefonicamente;
5) Prevedere che il signor versi alla signora a titolo di contribuzione nel Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
6) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene le spese straordinarie necessarie per i minori con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
2 didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
3 attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
7) I coniugi si accordano a che l'Assegno Unico erogato a favore dei minori venga integralmente percepito dalla signora per il che il signor ora e per allora, si impegna a rinunziare Parte_1 Pt_2 al detto beneficio ed acconsente a che lo stesso venga percepito dalla madre, impegnandosi al contempo sin da ora a fornire alla signora la documentazione, anche fiscale, necessaria Parte_1 per la percezione delle dette somme;
8) In relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, già in regime di comunione legale, gli stessi si accordano come segue:
- nulla i coniugi si riconoscono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile, poiché di fatto entrambi economicamente autosufficienti;
- il signor i impegna, in via esclusiva ed integrale, ad estinguere il mutuo acceso presso Intesa Pt_2
Sanpaolo e cointestato con la signora relativo alla casa coniugale;
per il che, dal mese di Parte_1 novembre 2024, i coniugi si accordano a che la rata mensile del mutuo venga onorata integralmente dal signor esonerando pertanto la moglie da qualsivoglia esborso a detto titolo ed a qualsiasi Pt_2 responsabilità nei confronti dell'Istituto di credito connessa a detta ragione, a far tempo dalla suindicata mensilità;
- estinto il mutuo sulla casa coniugale ad esclusivo carico del signor a fronte della Pt_2 corresponsione della somma di € 100.000,00 da parte del marito, la signora si impegna ed Parte_1 obbliga a trasferire la proprietà pari ad ½ delle unità immobiliari site in Parma (PR), Via Don Ramiro
Tonani, n. 25, meglio censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al: a) Foglio 4, Mappale 158, Sub 7, Piano 3 S1, Zona Censuaria 6, Cat A/2, Classe 1, Vani 7,5, Rendita Censuario € 371,85; b) Foglio 4, Mappale 185, Sub 2, Piano S1, Zona Censuaria 6, Cat. C/6, Classe 2, mq 13, Rendita Censuaria € 38,94, allo stesso signor che accetta e che ivi si trasferirà ad abitare così come arredato e corredato. Pt_2
Tale trasferimento è elemento indispensabile e funzionale alla definizione e soluzione dell'accordo consensuale di separazione personale dei coniugi e, pertanto, da considerarsi in esenzione da imposte ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014;
- ad ogni modo, dal mese di novembre 2024 il signor provvederà integralmente alle spese Pt_2 relative alle utenze tutte ed ai costi di TARI ed altre eventuali imposte/tasse similari, attualmente tutte intestate esclusivamente alla signora la quale a sua volta si impegna non appena Parte_1 possibile a volturare le dette utenze;
- le parti convengono che l'autovettura OPEL KARL tg FE060JJ di proprietà della signora Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa;
- i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e nulla avranno a che pretendere riguardo le somme attualmente esistenti sui C/C bancari intestati a ciascuno di essi;
null'altro avranno a rivendicare reciprocamente, sicché rinunciano, fin d'ora per allora, ad ogni altro diritto, pretesa, azione od eccezione in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi;
9) Quando i coniugi avranno provveduto a definire le questioni economiche/patrimoniali inerenti la casa coniugale e, pertanto, quando il signor e diventerà proprietario al 100% ed ivi si trasferirà Pt_2 abitualmente, lo stesso continuerà a versare alla signora a titolo di contribuzione nel Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15
4 di ogni mese;
Sempre fermo il 50% delle spese straordinarie per i minori;
10) I coniugi, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa alimentare e/o di assegno divorzile;
11) Spese e compensi legali interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla prima domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 16.03.1975, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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