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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 430/2023 (a cui è riunita la causa r.g. n. 520/24) promossa da:
nato a Marrubiu il [...], in [...] titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Tola del Foro di C.F._1
Oristano, disgiuntamente congiuntamente all'Avv. Noemi Cova, in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito del Dott. notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875, Racc. Persona_1
n.7313, domiciliato in Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2023 iscritto al n. r.g. 430/23, notificato nei termini di legge, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-001763053 emessa dall' – sede di CP_1
Oristano, notificatagli il 26.04.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-
1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sulla base dell'accertamento prot. n. .9500.31/07/2019.0063596 del 31.07.2019 notificato in data 09.08.2019. CP_1
Il ricorrente ha innanzitutto eccepito l'insussistenza della violazione, in ragione dell'avvenuto pagamento, prima della scadenza dei 60 giorni previsti nell'accertamento, dei contributi già oggetto di rateizzazione e 'pace fiscale' (contribuzioni versate parzialmente relative ai mesi da dicembre 2017 a maggio 2018). Nello specifico, l'accertamento riguardava le omissioni inserite nelle cartelle esattoriali 37520180000077150000 e
37520180000568838000:
- quanto alla cartella 37520180000077150000, l'omissione era relativa ad € 544,53 e, alla data del 11.10.2019, tale somma era già stata corrisposta;
- quanto alla cartella 37520180000568838000, l'omissione era relativa a € 399,92 e tale somma era stata saldata ben prima.
Non sussistendo più alcuna omissione, l'ordinanza ingiunzione era pertanto illegittima.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione anche per i seguenti ulteriori motivi:
a) in quanto le violazioni non erano state contestate entro il termine di 90 giorni, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
b) in ogni caso erano decorsi oltre 5 anni dal fatto, quindi era maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della medesima legge;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata ex art. 20 della Direttiva Unione Europea num. 2014/67, tenuto conto anche dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nella causa C-2025/20 dell'8 marzo 2022;
d) l'irragionevole sproporzione tra fatti e punizioni irrogabili aveva determinato una potenziale lesione dell'art. 3 della Costituzione e, infatti, su tale questione il Tribunale di
Verbania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento alla sanzione amministrativa in discorso.
Il ricorrente ha concluso domandando al Tribunale di voler - previa, se ritenuto necessario, rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte nel ricorso -, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
2 2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 27.09.2024, CP_1
domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, in data 21.08.2019 l' aveva provveduto a notificare al CP_1 trasgressore l'atto di diffida per le omissioni inerenti alcuni mesi dell'anno 2018, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di CP_2
versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00); ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
In relazione ai pagamenti indicati nel ricorso, l' convenuto ha rilevato che, alla data CP_1
della notifica della diffida, solo parte delle quote a carico risultava pagata.
Era parimenti da disattendere il motivo di opposizione fondato sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto detto termine non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter CP_1
accertativo, implicante molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all' entro il 31 dicembre dell'anno CP_1 in esame;
solo da tale data, pertanto, gli organismi centrali dell'ente avevano potuto avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano
3 state formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, CP_1 potendosi ritenere solo allora compiuto l'iter accertativo. L'eccezione di tardività era pertanto pretestuosa, in quanto la notificazione dell'accertamento era avvenuta contestualmente alla conclusione del suddetto complesso procedimento accertativo. Inoltre, l'art. 14 costituiva al più, un termine ordinatorio, senza comminatoria alcuna di decadenza.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato CP_1
il disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, alla luce dello ius superveniens, l' aveva CP_1 proceduto alla rideterminazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, provvedendo a emettere una nuova ordinanza ingiunzione, in sostituzione di quella precedente, con sanzione rimodulata alla luce dell'art. 23 del d.l. n. 48/23, avverso la quale era stata proposta separata opposizione, iscritta al n. r.g. 520/24.
L' convenuto ha concluso domandando il rigetto dell'avverso ricorso e, nell'ipotesi CP_1
di pagamento della sanzione rideterminata, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
3. Con ordinanza del 14.02.2025 è stata disposta la riunione al procedimento r.g. 430/23 del procedimento di opposizione r.g. 520/24, incardinato da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI – 001763053¹, con cui l' ha ingiunto al ricorrente il pagamento della CP_1 sanzione di euro 2.648,28, in relazione alla medesima violazione di cui all'accertamento n.
9500.31/07/2019.0063596 del 31.07.2019, già posto alla base dell'ordinanza opposta nel CP_1
giudizio r.g. 430/23.
La causa non è stata ulteriormente istruita ed è stata fissata all'odierna udienza per la decisione.
§§§
4. L'opposizione deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
Si premette che, secondo quanto risulta dall'atto di accertamento n. CP_1
9500.31/07/2019.0063596 del 31.07.2019, pacificamente notificato il 21.08.2019, l'illecito contestato al ricorrente si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del
4 decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8, con riferimento alle mensilità 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018, per un totale delle quote a carico del lavoratore non versate di complessivi euro 944,45.
4.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, deve escludersi che il ricorrente abbia dimostrato di avere versato le ritenute entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 - bis, ultimo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, a mente del quale: “(…) Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Pur essendo documentata l'adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata dal il 10.01.2019 (doc. 11 all. ricorso) e risultando l'accoglimento parziale dell'istanza di Pt_1
rateizzazione con riguardo alle cartelle 37520180000077150000 e 37520180000568838000 - in cui, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, sarebbero confluite le quote omesse a cui si riferisce l'ordinanza opposta -, tuttavia non è provato che, entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento, ovverosia entro il 21.11.2019, era stato pagato l'importo indicato nella diffida inviata dall' risultano infatti eseguiti pagamenti, alla data del 14.11.2019, di CP_1
euro 626,90 a valere sulla cartella 37520180000077150000 (doc. 06 all. ricorso) e di euro
133,32 a valere sulla cartella n. 37520180000568838000 (doc. 07 all. ricorso), per un totale di euro 760,22.
4.2. È invece fondato il secondo motivo di opposizione, con riferimento alla denunciata violazione del termine di cui all'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, che, al comma
2, così recita: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Non appare al riguardo accoglibile l'argomentazione sostenuta dall' in ordine alla CP_1
inapplicabilità della citata disposizione per via della specialità della fattispecie sanzionatoria
5 prevista dall'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, vigente ratione temporis al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, così recitava: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A tale riguardo, è stato condivisibilmente evidenziato che, se è vero che il citato art. 2, comma - 1 bis reca una disciplina di carattere speciale dal punto di vista sostanziale, in particolare laddove è prevista una soglia massima oltre la quale l'illecito ha conservato rilevanza penale, nonché per l'esclusione della punibilità per effetto del pagamento del dovuto entro un determinato termine, tuttavia, “ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il
d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81” (C. App. Trieste, sentenza 9 maggio 2024, proc. R.G. n. 208/23, Est. dott. L. Benvegnù; rinvenibile in Banca Dati di
Merito).
In tal senso depone anche il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 - bis del d.l. 463/83, come sostituito dal d. lgs. 8/2016, nella parte in cui prevede che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, utilizzando così una terminologia che si raccorda perfettamente con quella utilizzata nell'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata dalla notifica successiva), a conferma che tra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 alla fattispecie qui esaminata depone anche la modifica normativa introdotta dall'art. 23, comma 2 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, in relazione alle violazioni riferite agli
6 omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. n. 463/1983, come modificato dal primo comma dello stesso art. 23 (le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”), ha previsto che gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, escludendo però, nel contempo, che tale termine abbia efficacia retroattiva, valendo solo “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, e precisando altresì che la nuova disciplina deve intendersi “in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, di cui è stata così confermata, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Difatti, di deroga può effettivamente discorrersi ove si ammetta che la disposizione richiamata fosse altrimenti applicabile, in mancanza di una specifica disciplina di natura procedurale prevista dal legislatore per il periodo pregresso.
Una diversa interpretazione, che ammettesse per il periodo pregresso l'inapplicabilità di alcun termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione dell'illecito difficilmente sarebbe compatibile con l'art. 24 Cost., ove si consideri che la previsione dell'art. 14, comma 2, cit., assolve una funzione di garanzia, poiché la tempestiva comunicazione dell'addebito è funzionale al tempestivo e dunque effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 depone anche la disciplina contenuta nel d. lgs. n.
8/2016, che ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Si è reso pertanto necessario introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa divenuta competente a irrogare la sanzione, per cui nell'art. 9, comma 1 del medesimo d. lgs. è stato stabilito che “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”
e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che “l'autorità amministrativa notifica gli
7 estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Pertanto, la stessa legge di depenalizzazione ha individuato il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, ovverosia il medesimo termine di decadenza contemplato dall'art. 14, comma 2 della legge 689/81, facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti dall'autorità giudiziaria, confermando in tal modo quanto già previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 689/81, ove è appunto stabilito che quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della ricezione.
Pur volendo ammettere la specialità della normativa in questione, è lo stesso d.lgs. n. 8 del
2016 che stabilisce, all'art. 6, che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non sono configurabili, d'altronde, motivi ostativi che in astratto impediscano all' CP_1 di effettuare la contestazione secondo le modalità di cui all'art. 14, la cui applicabilità non può essere fondatamente esclusa sulla base della concreta difficoltà di contestare l'illecito amministrativo nel termine prescritto di novanta giorni, per via dell'ingente numero di dati che l' deve esaminare, trattandosi evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante CP_1
al fine di valutare, in astratto, la compatibilità logico – giuridica tra la disciplina fissata dalla norma in questione e la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis.
Su tale materia si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma del citato art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, dovendosi leggere tale disposizione “alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n.
689/1981”, con decorrenza del termine in questione, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto
8 alcuna attività istruttoria da parte dell' (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2025, n. 7641). CP_1
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sulla base di un condivisibile iter argomentativo, rilevando innanzitutto che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, nella parte in cui prevede l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ivi richiamate, vale sicuramente per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, ma nel fare riferimento alle “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” ha inteso ricomprendere anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia che l'art. 9 prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2 della l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di legittimità “ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”.
Tale interpretazione è stata ritenuta “costituzionalmente necessitata”, alla luce del principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24
e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, che impone all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza.
Diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, qual è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative
(art. 28, l. n. 689/1981), che, tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra
l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 151 dell'11 maggio 2021.
In tale sentenza, pur essendo stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione
9 o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.”.
Tali principi valgono anche per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016 e portano a ritenere che il procedimento di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983 sia soggetto ai termini di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, anche perché una diversa interpretazione, oltre che non apparire conforme ai principi di cui agli artt. 23, 24 e 97 Cost., si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole e non giustificata tra la disciplina applicabile alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, soggette al termine di novanta giorni di cui all'art. 9, comma 4, e quelle commesse successivamente, che invece sarebbero svincolate da qualsivoglia limite temporale certo tra la data dell'accertamento e quello della contestazione dell'illecito, trovando applicazione solo per i periodi successivi al 1° gennaio 2023 lo speciale termine per la notifica della violazione introdotto dall'art. 23, comma 2 del d.l. n. 48/2023, in espressa deroga all'art. 14.
In forza delle argomentazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi condivisibile l'impostazione che reputa applicabile anche alla fattispecie per cui è causa l'art. 14 della legge
689/81.
Nella fattispecie qui scrutinata, l'atto di accertamento n. 9500.31/07/2019.0063596 è CP_1
stato notificato 21.08.2019, più di un anno dopo la violazione contestata all'odierno ricorrente, di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
10 dipendenti per le mensilità di dicembre 2017 e da gennaio a maggio 2018.
Dal canto suo, l' su cui incombeva l'onere di provare l'osservanza dei termini CP_1
previsti a pena di decadenza, si è limitato ad allegare genericamente che il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, va computato dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, senza che, tuttavia, l'Istituto abbia fornito alcuna prova di quali attività, in concreto, siano state poste in essere al fine della verifica della sussistenza dei presupposti della violazione contestata e quando tali verifiche si siano concluse, al fine di determinare il dies a quo dal quale computare il termine di cui all'art. 14, tenuto conto, peraltro, che la trasmissione dei dati Uniemens avviene mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, e che l'ente non ha neppure allegato di avere avuto necessità di acquisire ulteriore documentazione dal ricorrente.
Anche la circostanza, allegata dalla parte resistente nella propria memoria difensiva, per cui l'iter accertativo ha potuto concludersi solamente dopo che sono state formate le liste di lavorazione degli illeciti, successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, non consente di per sé di individuare in concreto quando l'accertamento è stato compiuto, o avrebbe dovuto essere ragionevolmente compiuto, non essendo stato documentato quando, nel caso in esame, è effettivamente avvenuta l'allegata trasmissione all' di Oristano delle “liste di lavorazione degli illeciti” da parte CP_1 della sede centrale dell'ente.
Benché sia stato indicato quale dies a quo quello corrispondente alla data in cui al ricorrente
è stato notificato l'atto di accertamento, tale affermazione appare apodittica e indimostrata, non essendo state documentate le attività che l'ente ha dovuto compiere, tali da avere fatto slittare il dies a quo fino a quella data, a distanza di oltre un anno dalla violazione sanzionata dall' con l'ordinanza ingiunzione qui opposta. CP_1
Manca quindi la prova che la contestazione dell'addebito sia stata effettuata entro 90 giorni dal momento (rimasto sconosciuto e indimostrato) in cui l' ha concluso le proprie CP_1
verifiche e quindi la prova che sia stato rispettato, in concreto, il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81.
Trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità e il conseguente annullamento delle ordinanze oggetto di opposizione, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento del ricorso.
11 5. In ragione della obiettiva complessità e controvertibilità della questione relativa all'applicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81, anche per via dell'assenza di precedenti specifici di legittimità all'epoca dell'emissione e della notifica del provvedimento oggetto di opposizione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite quantomeno nella misura della metà.
Per la restante parte le spese sono poste a carico dell' convenuto e sono liquidate in CP_1
dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto della obiettiva serialità della controversia e della natura prettamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI – 001763053 oggetto dell'opposizione iscritta al n. r.g. 430/23 e n. OI – 001763053¹ oggetto dell'opposizione iscritta al n. r.g. 520/24;
b) compensa le spese in ragione della metà e, per la restante parte, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi Euro 1.393,00 (già al netto della dimidiazione), di cui Euro 43,00 per esborsi ed Euro 1.350,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 19.09.2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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