Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2025, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04434/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4434 del 2020, proposto da Delli Santi Valentina, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Delli Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e il Turismo, Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per l'annullamento in parte de qua:
1. della Deliberazione C.R. di Regione Lazio n. 5 in data 2 agosto 2019, recante l'approvazione del “Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) n. 13 del 13 febbraio 2020, in una con tutti gli allegati relativamente a quanto previsto nella Tavola B in contraddizione con quanto contenuto, in merito all'area della ricorrente, nella Tavola D;
2. con i limiti di cui al punto precedente, di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui espressamente:
- la variante al P.T.P.R. adottata con Delib. G.R. n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata al B.U.R.L. n. 15 del 20 febbraio 2020, e di tutti gli atti comunque connessi, ancorché non cogniti;
- la Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 1025 in data 21 dicembre 2007, recante “modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007” ;
- la Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 556 in data 25 luglio 2007 e degli allegati alla stessa, tra cui in particolare la Tavola B, e i relativi repertori di adozione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (P.T.P.R.), relativamente all'area su cui insiste l'immobile di proprietà della Ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha agito per l’annullamento dei seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio Regionale di Regione Lazio n. 5 in data 2 agosto 2019, recante l’approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ”;
- la variante al P.T.P.R. adottata con deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 1025 in data 21 dicembre 2007;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 556 in data 25 luglio 2007.
A fondamento del gravame ha articolato due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA TRA ATTI E DOCUMENTI COSTITUENTI IL P.T.P.R. E CONTRADDITTORIETÁ ESTERNA RISPETTO ALLA DELIB. C.R. N. 41/2007. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 41 DELLA CARTA DI NIZZA: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ E CORRETTEZZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIEMENTO. ECCESSIVA ONEROSITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI DERIVAZIONE COMUNITARIA.
II. IN VIA SUBORDINATA: CONTRADDITORIETÁ INTERNA TRA ATTI E DOCUMENTI COSTITUENTI IL P.T.P.R. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ DI CUI ALL’ART. 5 TUE. ILLOGICITA’ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.. INCONGRUENZA. ILLOGICITÁ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE .
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo in via preliminare:
- l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all’impugnazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020;
- l’irricevibilità del ricorso per tardività con riguardo all’impugnazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1025 in data 21 dicembre 2007 e n. 556 in data 25 luglio 2007.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni sollevate dalla Regione risultano fondate.
In particolare:
- gli atti di adozione e di approvazione del piano territoriale paesistico regionale avversato sono stati annullati dalla Corte costituzionale, con la sentenza numero 240 del 2020; inoltre, la variante al suddetto piano territoriale paesistico regionale, adottata con delibera della Giunta regionale numero 49 del 13 febbraio 2020, è stata dichiarata priva di efficacia con deliberazione regionale numero 557 del 5 agosto 2021. Ne discende che parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso in quanto gli atti impugnati sono già stati annullati o privati di efficacia;
- le delibere di Giunta Regionale nn. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 sono state pubblicate sul BURL in data 14 febbraio 2008, con la conseguenza che l’odierna impugnativa si rivela proposta ben oltre il termine di decadenza stabilito per l’azione di annullamento.
Pertanto, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte irricevibile per tardività.
Le spese processuali, tenuto conto delle vicende sopravvenute alla proposizione del ricorso, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte irricevibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO