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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N, R.G. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226/2025 R.G., avente a oggetto “retribuzione professionale docente”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistenti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.243,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato di essere docente, attualmente in servizio presso l'istituto L. Pirandello di Niscemi;
che, nel corso dell'anno scolastico
2021/2022, ha prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie con le cadenze dettagliatamente riportate a pag. 8 del ricorso (cfr. contratti allegati); che, durante tali periodi, ha svolto mansioni identiche a quelle dei docenti sostituiti, garantendo, al pari dei colleghi di ruolo, secondo medesimi termini e modalità, le prestazioni di lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di I grado, equivalenti a quelle svolte o che avrebbe dovuto svolgere il docente sostituito;
di essere stata retribuito in maniera differenziata e discriminatoria rispetto ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni, ma che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato ovvero come docenti di ruolo, non avendo la parte ricorrente percepito la “retribuzione professionale docente” per tutto il periodo di servizio non di ruolo.
Ciò premesso, assume la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della giurisprudenza nazionale formatasi in materia.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione CP_1
quinquennale de crediti e chiedendo, ad ogni modo, il rigetto del ricorso.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Invero, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (cfr. Cass. 27 luglio 2018
n. 20015 e Cass. 5 marzo 2020, n. 6293), nonché dalla costante giurisprudenza di merito, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
“retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
2 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura e alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 7
CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, anzi confermate, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, né il suo riconoscimento deve intendersi limitato in favore dei soli docenti che hanno svolto l'attività di supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattiche.
Ciò premesso, va richiamata sul punto la normativa comunitaria rilevante e in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui
3 il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06; 13 settembre 2007, causa C307/05, e 8 settembre 2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza
(cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20 settembre 2018, C- 466/17 Motter), che ha chiarito come la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal resistente, che si è limitato a far riferimento alle proprie circolari ed al CP_1 rinvio interpretativo alle previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999.
Tali disposizioni tuttavia non risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
4 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti prescritti.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato un'ipotesi di calcolo, oltre che dettagliata, non specificamente contestata dalle resistente. Inveri, va rammentato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015,
Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)”.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'amministrazione resistente va condannata al pagamento di € 1.243,92 in favore della ricorrente. A tale ammontare va
5 aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 (cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. lav. n.21703/09).
Nessuna prescrizione è maturata, non essendo trascorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell'anno scolastico a quello di introduzione del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della controversia (riconducibile allo scaglione sino a € 5.200,00), dell'assenza di attività istruttoria, della complessità delle questioni affrontate e della materia oggetto del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 1.243,92, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida nell'importo complessivo di € 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Gela, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226/2025 R.G., avente a oggetto “retribuzione professionale docente”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistenti -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.243,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato di essere docente, attualmente in servizio presso l'istituto L. Pirandello di Niscemi;
che, nel corso dell'anno scolastico
2021/2022, ha prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie con le cadenze dettagliatamente riportate a pag. 8 del ricorso (cfr. contratti allegati); che, durante tali periodi, ha svolto mansioni identiche a quelle dei docenti sostituiti, garantendo, al pari dei colleghi di ruolo, secondo medesimi termini e modalità, le prestazioni di lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di I grado, equivalenti a quelle svolte o che avrebbe dovuto svolgere il docente sostituito;
di essere stata retribuito in maniera differenziata e discriminatoria rispetto ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni, ma che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato ovvero come docenti di ruolo, non avendo la parte ricorrente percepito la “retribuzione professionale docente” per tutto il periodo di servizio non di ruolo.
Ciò premesso, assume la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della giurisprudenza nazionale formatasi in materia.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione CP_1
quinquennale de crediti e chiedendo, ad ogni modo, il rigetto del ricorso.
L'udienza del 10 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Invero, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (cfr. Cass. 27 luglio 2018
n. 20015 e Cass. 5 marzo 2020, n. 6293), nonché dalla costante giurisprudenza di merito, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
“retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
2 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura e alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 7
CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, anzi confermate, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, né il suo riconoscimento deve intendersi limitato in favore dei soli docenti che hanno svolto l'attività di supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattiche.
Ciò premesso, va richiamata sul punto la normativa comunitaria rilevante e in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui
3 il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06; 13 settembre 2007, causa C307/05, e 8 settembre 2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza
(cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20 settembre 2018, C- 466/17 Motter), che ha chiarito come la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal resistente, che si è limitato a far riferimento alle proprie circolari ed al CP_1 rinvio interpretativo alle previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999.
Tali disposizioni tuttavia non risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
4 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti prescritti.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato un'ipotesi di calcolo, oltre che dettagliata, non specificamente contestata dalle resistente. Inveri, va rammentato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015,
Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)”.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'amministrazione resistente va condannata al pagamento di € 1.243,92 in favore della ricorrente. A tale ammontare va
5 aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 (cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. lav. n.21703/09).
Nessuna prescrizione è maturata, non essendo trascorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell'anno scolastico a quello di introduzione del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della controversia (riconducibile allo scaglione sino a € 5.200,00), dell'assenza di attività istruttoria, della complessità delle questioni affrontate e della materia oggetto del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 1.243,92, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida nell'importo complessivo di € 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Gela, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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