Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 507/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - ConIGliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - ConIGliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 507/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3854/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 07.11.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Tortora ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 132, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Borza e Fabio Borza ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Vittorio
Emanuele nr. 193, presso studio difensori.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3854/2022 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2924/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 03/05/2023 per l'appellata ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 12/05/2023, Pt_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 3854/2022 del Tribunale di Salerno,
[...] emessa e depositata telematicamente in data 07.11.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva:
“Dichiara la nullità del contratto di mutuo n. M01/00000012360 del 19/11/2019 e, per l'effetto, Revoca il decreto ingiuntivo n. 2924 del 2019 nei confronti di , perché il credito non è fondato su Parte_1 valida prova scritta;
Condanna la IG.ra al pagamento della somma di euro 23.000,00 in Parte_1 favore della a titolo di restituzione dell'importo indebitamente incassato, oltre interessi Controparte_1 legali;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 02/12/2019 e iscritto a ruolo in data 10/12/2019 con R.G. n. 11840/2019, proponeva opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo n. 2924/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, R.G. 9399/2019, in data
05/10/2019, depositato telematicamente in data 08/10/2019 e notificato in data
25/10/2019, con cui il Tribunale ingiungeva a , in solido e nei limiti della Parte_1 fideiussione prestata, con e di pagare alla ricorrente Controparte_2 Controparte_3 la somma Controparte_1 di € 6.357,97, oltre interessi e spese di procedura quantificate in € 685,50, stante l'inadempimento di alcune rate (€ 5.309,01 a titolo di sorta capitale e di € 221.43 a titoli d'interessi convenzionali) del mutuo chirografario n. M01/00000012360 del 19/11/2012 dell'importo di € 23.000,00, di cui erano obbligati al pagamento in via solidale CP_2
e A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente
[...] Controparte_3 eccepiva 1) la violazione dell'art.117 T.U.B. in ordine alla forma scritta del contratto di mutuo, 2) l'esperimento del tentativo di mediazione, 3) l'insussistenza delle ragioni di credito di parte opposta;
chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, di revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto e conseguente dichiarazione di non debenza pag. 2/7 delle somme, con vittoria di spese e compensi professionali dell'opposizione. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
20/04/2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte
[...] convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. contabile. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 01/06/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3854/2022 emessa e depositata telematicamente in data 07.11.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Salerno, ritenuto di accogliere l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per ragioni diverse da quelle dedotte dall'opponente, ovvero per la mancanza del requisito della prova scritta richiesto dalla legge ai fini dell'ingiunzione di pagamento, e di accogliere la domanda subordinata di parte opposta essendo tenuta la parte opponente alla restituzione dell'importo ingiustificatamente percepito in virtù delle regole di cui all'art. 2033 c.c., così riqualificata la domanda proposta invece ex art. 2041 c.c., dichiarava la nullità del contratto di mutuo n. M01/00000012360 del
19/11/2019 e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2924 del 2019 nei confronti di condannava alla restituzione della somma di € 23.000,00 Parte_1 Parte_1 in favore della e compensava interamente le spese di lite tra le parti. Controparte_1
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, , censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art.
112 c.p.c. per vizio ultrapetita rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio dalle parti in causa;
2) Violazione dell'art. 45 comma 13 della Legge 69/2009 per mancanza d'integrazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c. e nullità della Sentenza;
3) Violazione dell'art. 2697 c.c. in merito al riparto dell'onere della prova e contestuale violazione del fatto storico giuridicamente rilevante della inesistenza dei documenti attestanti il presunto credito;
4) Violazione dell'art.115 c.p.c. errore di percezione nella sentenza n.
3854/2022”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Voglia l'adita Corte di Appello di Salerno dichiarare ammissibile il presente giudizio di gravame avverso alla Sentenza n°3854/2022 resa dal
pag. 3/7 Tribunale di Salerno;
b) In via preliminare al merito dichiarare che nell'ambito del Giudizio di opposizione
a Decreto ingiuntivo la parte opposta rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione la stessa non poteva richiedere la somma superiore ad
€.6.357,97 nei confronti della concludente IG.ra ; c) Accertare e dichiarare che le parti in Parte_1 causa non ha mai richiesto al giudice la condanna della IG.ra al pagamento della somma Parte_1 di €.23.000,00 e per effetto di quanto sopra rilevare la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice delle prime cure in danno della concludente;
d) In via subordinata qualora la condanna al pagamento della somma di €.23.000,00 è stata disposta su di un rilevo d'ufficio da parte Giudice delle prime cure dichiarare la nullità della Sentenza per la violazione dell'art.101 comma 2 c.p.c. per mancanza di contraddittorio tra le parti in causa;
e) Nel merito accertare e dichiarare la carenza di motivazione della Sentenza di primo grado sull'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che viene reiterato in discussione nel presente giudizio di gravame circa sull'inesistenza del credito vantato dalla banca nei confronti della concludente ex art.2033 cod.civ. Infatti, tale fatto decisivo è stato accertato su documenti di provenienza e di formazione unilaterale della Banca opposta, in violazione ai principi di cui all'art. 2697
c.c. perché contestati in toto dalla IG.ra ed inoltre poiché tali documenti e/o contratti bancari Parte_1 risultano privi di sottoscrizione da parte della concludente in violazione all'art. 117 TUB che prevede la forma scritta per qualsivoglia contratto bancario a pena di nullità. Inoltre, non va sottaciuto che oggetto della discussione tra le parti e quale fatto decisivo della controversia è l'inesistenza delle prove costituende dalla quale poter affermare il materiale versamento delle somme in favore della concludente quale fonte di prova dell'indebito soggettivo. Inoltre sempre oggetto di discussione tra le parti in causa riguarda l'inesistenza di indizi, gravi, precisi e concordanti a fine di poter affermare la presunzione di un versamento di somme di denaro pari ad €.23.000,00 ai sensi dell'art.2033 cod. civ. in tema di indebito soggettivo. f) Per l'effetto di quanto sopra accertato disporre la sospensione dell'esecutorietà della Sentenza ai sensi e per l'effetto di cui agli art. 283 e 351 c.p.c. in quanto ricorrono i presupposti del fumus boni juri e del periculum in mora;
g) Infine nel merito riformare la parte della Sentenza nella parte in cui è stato disposto il pagamento della somma di
€ 23.000,00 a titolo d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in favore della odierna Controparte_1 appellata da parte della concludente;
h) Condannare la parte appellata alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del
2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del doppio grado del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 13/07/2023, si costituiva in giudizio la – Controparte_1
pag. 4/7 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 04/10/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/10/2023, la Corte, ritenendo sussistente il grave ed irreparabile pregiudizio, accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione della sentenza impugnata nella misura della somma eccedente i 6.357,97 €, oltre interessi legali e rinviava all'udienza del
14/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 14/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il ConIGliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate.
In premessa, con decreto ingiuntivo n. 2924/2019 del Tribunale di Salerno in data
5/10/2019 la otteneva ingiunzione per euro 6.357,97 oltre interessi Controparte_1 convenzionali a far data dal 1/01/2019 in danno di La Parte_1 Controparte_1
ha fondato le sue ragioni di credito sul mutuo chirografario n. M01/00000012360
[...] contratto il 19/11/2012 per l'importo di euro 23.000,00, di cui una parte delle rate dovute rimaste insolute. ha proposto opposizione e ha disconosciuto di aver Parte_1 sottoscritto il mutuo in oggetto e di essere debitore di qualsiasi somma. Con la sentenza di primo grado, riconosciuta la nullità del contratto di mutuo, sulla base dell'art. 2033 c.c.
l'appellante è stata condannata alla restituzione della intera somma pari ad euro 23.000,00. In primo luogo occorre osservare che la banca appellata ha insistito per il riconoscimento del credito in suo favore di euro 6.357,97 e non anche della maggior somma di euro 23.000,00.
Orbene, questo motivo di appello deve essere accolto, poiché mai la banca ha richiesto il pagamento della somma di euro 23.000,00, fondando il suo credito o sul contratto di mutuo, per le sole rate rimaste insolute, o promuovendo l'azione sussidiaria di arricchimento senza pag. 5/7 causa. Ulteriore vizio della sentenza è relativo al motivo di appello inerente la qualificazione dell'azione sotto il profilo dell'indebito ex art. 2033 c.c., non prospettato dalle parti, e senza aver consentito alle parti di interloquire sul punto, a ciò aggiunta la erronea valutazione delle prove del credito vantato dall'istituto di credito, a fronte del contratto di mutuo non sottoscritto dalla Sul punto occorre osservare che dai documenti agli atti
Parte_1 prodotti dall'allora opposto, a sostegno della pretesa creditoria, emerge con certezza che il mutuo non è stato sottoscritto da ma da Detto aspetto
Parte_1 Controparte_3 incide sulla validità del vincolo contrattuale tra le parti e dunque sulla possibilità di porre alla base della pretesa creditoria il contratto di mutuo. Infatti, la sola mancanza della sottoscrizione da parte della banca non determina la nullità per difetto di forma del contratto, essendo viceversa richiesta la forma scritta, la consegna al cliente e la sottoscrizione di quest'ultimo per la validità dello stesso. Ciò posto, la mancata sottoscrizione da parte di determina che il soggetto passivo del rapporto non può essere individuato
Parte_1 nell'appellante. Né tale vizio è superabile con riferimento ai documenti contabili provenienti dalla banca in relazione al transito del denaro sul conto della Peraltro, la
Parte_1 banca afferma che la avrebbe beneficiato di tale somma traendone in
Parte_1 indebito arricchimento, tuttavia, di tale assunto non vi è prova certa, in quanto la somma per breve tempo è rimasta sul conto di per essere bonificata di subito alla
Parte_1
Infatti, l'accredito della somma di euro 22.712,50 risale alla data del Controparte_3
19/11/2012 sul rapporto D01/2/0000019506, per essere in data 20/11/2012 disposto un bonifico per la stessa somma in favore di che ha sottoscritto il contratto Controparte_3 di mutuo. Per cui dalla stessa documentazione offerta dalla banca non è possibile affermare con certezza che il beneficiario sostanziale del mutuo sia stata la . Da ciò ne Parte_1 discende, che essendo la parte creditrice tenuta a provare con certezza la fonte del credito,
l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta, e revocato in decreto ingiuntivo, essendo carenti anche gli elementi di prova idonei a provare l'arricchimento senza causa in favore di
Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono il valore della Parte_1 controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
pag. 6/7 avverso la sentenza n. 3854/2022 del Tribunale di Salerno, Controparte_1 emessa e depositata telematicamente in data 07.11.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 3854/2022 del Tribunale di Salerno, accoglie l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 2924/2019 del Parte_1
Tribunale di Salerno, e conseguentemente revoca il decreto opposto, rigetta ogni altra domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 compenso difensore per il primo grado, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed euro 4.800,00 compenso difensore per il secondo grado oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellante.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19 /12/2024
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7