Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4200/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'11 agosto 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero 4200
d'ordine dell'anno 2023
T R A
(c.f. ivi corrente in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante protempore ed elettivamente domiciliato in AR al viale Virgilio n° 68 (studio dell'avv. Giuseppe Iaia) presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Montanaro ( C.F._1
) che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
[...]
Opposto ed attore in riassunzione
C O N T R O
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., corrente in Corso S.G.A. Teduccio a RT P.IVA_2
Napoli;
(c.f. ), residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); CP_3 C.F._3
(c.f. , residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); Controparte_4 C.F._4
Opponenti contumaci
Ove all'udienza del 21 febbraio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.127ter cpc, il precisava le conclusioni nelle note telematiche autorizzate Parte_1
dal Tribunale e la causa era riservata ex lege.
1
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
3 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo il evocava innanzi al Tribunale di AR Parte_1 [...]
(c.f. in persona del l.r.p.t., corrente in Corso S.G.A. Teduccio a Napoli;
CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. , residente in [...]di Lenne a Palagiano (Ta); chiedendo che CP_4 C.F._4
nei di loro confronti venissero accolte le seguenti conclusioni:
[1. rigettare l'atto di opposizione all'esecuzione notificato dalla , , RT CP_5
e al Comune di Palagiano in quanto inammissibile, improponibile CP_3 Controparte_4
e, gradatamente, improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
2. per l'effetto confermare la legittimità della esecuzione per il rilascio dei beni immobili indicati in precetto;
3. condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare.]
Così argomentava le proprie richieste il : Parte_1
[1. Con Ordinanze Sindacali n. 31 del 14/05/1986, n. 32 del 14/05/1986, n. 34 del 17/05/1986 e n. 37 del 16/07/1986 del Comune di Palagiano, veniva disposta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della , delle opere ivi elencate;
Parte_2
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 2. In data 29.07.2008 con prot. 12116 (doc. 1) il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Palagiano emetteva apposito provvedimento con il quale, accertata l'inottemperanza alle predette
Ordinanze, venivano acquisiti al patrimonio comunale in forza dell'art. 7 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 i seguenti immobili:
“catasto terreni: foglio 52 - particella 378 ex 11/b superficie Ha 1.44.81, confini: a nord con canale di bonifica, ad ovest con restante proprietà " , a sud con strada vicinale Parte_2
comunale (Carmignano) e restante proprietà "Il , a est con strada vicinale Parte_2
comunale (Carmignano). Particella 382 ex 79/b are 16.36 confini: sui lati nord, est, sud e ovest con restante proprietà " . Parte_2
3. In data 14.05.2009 (doc. 2) veniva trascritto presso la CC.RR.II di AR il provvedimento n.12116 del 29.07.2008 emesso dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Palagiano di acquisizione in favore del Comune delle ridette particelle.
4. Avverso tale provvedimento i proprietari del villaggio proponevano ricorso al T.A.R. –Puglia che confermava la validità del provvedimento emesso dal Responsabile del settore Tecnico del comune di Palagiano. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza 2484/2013 del 26.2.2013 (doc. 3) il Consiglio di Stato confermava la validità del provvedimento del 29.7.2008 di confisca e acquisizione delle aree di sedime al patrimonio comunale ai fini della demolizione, prot. 12116 del 29.07.2008 che, pertanto, è divenuto definitivo.
. Nel corso dell'attività istruttoria finalizzata allo sgombero delle aree de quo, l'Ufficio Tecnico
Comunale e la Polizia municipale appuravano che gli immobili per cui è causa risultavano occupati dalla società che non aveva nessun titolo sui ridetti beni in quanto gli stessi erano Controparte_6 di esclusiva proprietà del in ragione della trascrizione dell'acquisto operata Parte_1
in data 14.05.2009 presso la CC.RR.II di AR cui non ha fatto seguito alcuna successiva
Co alienazione in favore di nessuno, tantomeno in favore della NATURE 2000.
Poiché l'atto di acquisto era pacificamente nullo, il Comune agiva in giudizio per sentir dichiarare la nullità della trascrizione di acquisito dei beni da parte della e tale domanda Controparte_6
veniva accolta dal Tribunale di AR (doc. 4) con ordinanza n° rep. 1556/2016, rg. 8723/14, confermata dalla Corte di Appello di AR con sentenza n° 456/2019 (doc. 5) e sancita definitivamente con la sentenza n° 33570/21 della Corte di Cassazione (doc. 6), titoli in corso di annotazione presso la CC.RR.II. di AR.
6. Promosso il giudizio (rg 2222/17) per il rilascio dei beni immobili acquisiti al patrimonio
5 comunale, con ordinanza della dott.ssa (doc. 7) ex art. 702 ter c.p.c. del 17.09.2022 (rg. Per_1
n.222/2017), il Tribunale di AR così provvedeva:“ 1. dichiara abusiva ed illegittima l'occupazione, da parte della , degli immobili di proprietà del Comune di Controparte_7
Palagiano, così identificati nel catasto del predetto ente: ” foglio 52 - particella 378 ex 11/b superficie Ha 1.44.81, confini: a nord con canale di bonifica, ad ovest con restante proprietà "
[...]
, a sud con strada vicinale comunale (Carmignano) e restante proprietà " Parte_2 [...]
, a est con strada vicinale comunale (Carmignano); Particella 382 ex 79/b are 16.36 Parte_2
confini: sui lati nord, est, sud e ovest con restante proprietà " .; 2. condanna Parte_2 la , all'immediato rilascio dei citati beni immobili in favore del Comune di Controparte_7
Palagiano;
3. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal per intervenuta rinuncia alla stessa;
4. Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione dei beni predetti proposta dalla società convenuta;
5. condanna la al pagamento Controparte_7 delle spese processuali sostenute dal , che liquida complessivamente in € Parte_1
3.886,00 (di cui € 286,00 per spese), oltre rimborso forfetario per spese generali del 15% , IVA e
CPA come per legge.”;
7. avverso l'ordinanza ex art. 703 cpc., la proponeva gravame dinanzi alla Corte di Controparte_6
Appello di Lecce Sezione Distaccata di AR (rg. n. 386/2022) chiedendo, in via preliminare, di disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito l'accoglimento del gravame;
8. con ordinanza del 10.3.2023 (doc. 8) la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
9. Avverso il precetto la proponeva opposizione e con ordinanza del 9.5.2023 (doc. Controparte_6
10) il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e CP_8 rimetteva la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
10. Con ricorso ex art. 615 cpc. la e gli altri opponenti proponevano opposizione RT di terzo all'esecuzione e con ordinanza comunicata il 3.7.2023, il G.E. rigettava l'istanza di inibitoria avanzata dal terzo opponente, dichiarava compensate le spese tra le parti per tale fase di sub- procedimento, assegnava alle parti il termine di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, ordinava agli UU.GG. dell'UNEP della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di T, di riprendere senza ulteriore indugio le operazioni di rilascio”; nonché per i seguenti motivi di D I R
6 I T T O
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
➢ INAMMISSIBILITÀ ED IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE
➢ VIOLAZIONE DEL'ART. 404 CPC. In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione che nun può essere promossa nelle forme dell'art. 615 cpc. bensì in quelle stabilite dall'art. 404 cpc., ossia in via ordinaria ed attraverso un procedimento di cognizione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde:
“L'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile, sez. III , 20/11/2018 , n.
29850).
Ed ancora:
“Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre 'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.. (Cassazione civile , sez. III , 20/11/2018 , n. 29850).
Così come è concorde la giurisprudenza di merito:
“L'opposizione di terzo di cui all' art. 404 c.p.c. può costituire uno strumento preordinato ad evitare le conseguenze della sentenza di condanna al rilascio di un immobile, anche sul piano esecutivo: infatti, se da una parte l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, dall'altra parte, il detentore, qualora ritenga lesi i propri diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere
7 alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. , ovvero con autonoma azione di accertamento” Corte appello , Venezia , sez. II , 16/05/2022 , n. 1131; cfr. Tribunale , Modena , sez.
II , 16/11/2012)
Il ricorso ex art. 615 cpc. è, pertanto, inammissibile ed improcedibile.
NEL MERITO
I ➢ INOPPONIBILITA' AL COMUNE DEI CONTRATTI DI AFFFITTO E DI COMODATO
PERCHÉ SUCCESSIVI ALLA CONFISCA DEGLI IMMOBILI EX ART. 7 L.47/85
Dalla lettura dell'opposizione desumiamo che la si ritiene legittimata a RT proporre l'opposizione (della cui ammissibilità in rito parleremo in seguito) all'azione di rilascio azionata dal Comune nei confronti della perché, a suo dire, è titolare di un diritto Controparte_6
autonomo al godimento dei beni oggetto di rilascio in forza di un contratto di affitto del 25.11.2017 che è succeduto ad un precedente contratto di comodato gratuito del 30.11.2013.
Orbene, siffatti contratti sono pacificamente inopponibili al in quanto Parte_1
stipulati da un soggetto ) che alla data della cessione in comodato e alla data del Controparte_6
successivo contratto di affitto, era privo del diritto di disporre dei beni immobili in quanto, come dimostrato per tabulas, i beni erano di proprietà esclusiva e nella disponibilità giuridica del
Comune.
I beni immobili oggetto di azione esecutiva di rilascio sono stati, infatti, acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune in data 29.07.2008 con prot. 12116 in forza dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (doc. 1).
In data 14.05.2009 detto provvedimento di acquisizione definitiva (confisca) veniva trascritto presso la CC.RR.II di AR (doc. 2).
8 Per di più con la sentenza n° 2484/2013 del 26.2.2013 il Consiglio di Stato (doc. 3) ha confermato definitivamente la validità del provvedimento, del 29.07.2008, di confisca e acquisizione degli immobili per cui è causa al patrimonio comunale ai fini della demolizione.
Come è noto la pronuncia di nullità di un contratto ha efficacia ex tunc di modo che esso proietta i suoi effetti a far data dal verificarsi dell'evento dichiarato nullo.
Come confermato dalla costante giurisprudenza, poi, tale acquisto è a titolo originario:
“L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'immobile 8 costruito in totale difformità o assenza della concessione si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e dunque dà luogo ad acquisto a titolo originario da parte dell'ente competente ad esercitare detto potere. La fattispecie
è assimilabile al perimento del bene, giacché l'immobile abusivo è destinato così al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene. Di conseguenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è subordinato esclusivamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi”
(Consiglio di Stato , sez. VI , 09/06/2020 n. 3686, Fonte: Rivista Giuridica dell'Edilizia 2020, 4, I ,
1014)
Ed ancora:
“Non sussiste la legittimazione attiva della curatela fallimentare allo scioglimento del contratto preliminare stipulato dalla società “in bonis” avente ad oggetto un immobile abusivo sottoposto a confisca ex l.n. 47 del 1985 ed acquisito al patrimonio del atteso che, stante la natura Pt_1 originaria e non derivativa dell'acquisto da parte dell'ente pubblico, è solo quest'ultimo il soggetto avente diritto alla restituzione del bene, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., non ricorrendo il fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso e competendo i diritti, di natura reale e patrimoniale, inerenti al bene non alla curatela ma all'ente pubblico beneficiario del provvedimento acquisitivo, essendo in ogni caso irrilevante l'eventuale godimento da parte del possessore dell'immobile nonostante la condizione di irregolarità urbanistica dello stesso” (Cassazione civile , sez. I , 09/10/2017 , n. 23583. Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017).
9 Pertanto, a far data al 29.07.2008, con atto amministrativo trascritto il 14.5.2009, i beni immobili per cui è causa sono stati sottratti alla disponibilità di qualunque soggetto che non fosse il Comune di Palagiano.
II ➢ NATURE . MAI AVUTA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEGLI IMMOBILI CP_6
DEGLI IMMOBILI PER CUI VI È ESECUZIONE
Assolutamente inopponibili al Comune sono, in ogni caso, i contratti stipulati dalla CP_1
con la . Controparte_6
9 Ed invero, i contratti intercorsi tra la e la afferiscono immobili Controparte_6 CP_1
(oggetto di esecuzione) dei quali la non ha mai avuto la disponibilità giuridica perché CP_6
risultavano confiscati prima del loro acquisto (peraltro nullo).
Sulla nullità del contratto di vendita di immobili tra .(venditore) e Parte_2 CP_6
[...
(acquirente) si è pronunciato il Tribunale di AR, con ordinanza n° rep. 1556/2016, rg.
8723/14 (doc. 4), statuizione confermata dalla Corte di Appello di AR con sentenza n°
456/2019 (doc. 5) e sancita definitivamente con la sentenza n° 33570/21 della Corte di Cassazione
(doc. 6), titoli in corso di annotazione presso la CC.RR.II. di AR e che qui si depositano.
Da tanto emerge che la non ha mai avuto la disponibilità giuridica degli immobili Controparte_6
e, quindi, non poteva certamente affittarli ad alcuno.
III ➢ NATURE . OCCUPANTE SENZA TITOLO DEGLI IMMOBILI ESECUTATI CP_6
Ma vi è di più!
Con ordinanza ex art. 703 cpc. rep. 3251/2022 (rg. 2222/2017) il Tribunale di AR ha dichiarato la occupante abusiva degli immobili in esecuzione e l'ha condannava Controparte_6 all'immediato rilascio (doc. 7). Appellata tale pronuncia, la Corte di Appello di
10 AR ha rigettato, con ordinanza del 10.3.2023 (doc. 8), l'istanza di sospensiva formulata dalla . Controparte_6
IV ➢ CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ➢ RT
CARENZA DI INTERESSE
Ed allora, acclarato documentalmente che:
• • il Comune è proprietario ed ha la disponibilità giuridica degli immobili sottoposti ad esecuzione sin dal 2008;
• • che la . con l'atto del 5.9.2012, dichiarato nullo, non ha venduto alla Parte_2
gli immobili in causa;
Controparte_6
• • che la , non avendo ricevuto la disponibilità giuridica degli immobili in Controparte_6
causa, non poteva, a sua volta, cederli in comodato né in affitto alla;
Parte_3
• • che i contratti di comodato gratuito e di poi quello di affitto stipulati tra e CP_6
sono, quindi, inopponibili al perché sottoscritti da una società (Nature CP_1 Pt_1
10 2000 srl.) che occupa senza titolo i terreni comunali, da tanto consegue che non vi è alcun diritto della che sia pregiudicato dall'azione di rilascio promossa dal Comune di RT
Palagiano.
Non essendo opponibili al i contratti stipulati tra la e la , Pt_1 CP_6 RT quest'ultima è priva di legittimazione attiva (rectius, di titolarità attiva) nonché di interesse ad agire perché non potrebbe mai conseguire i beni indisponibili del patrimonio comunale.
V ➢ OCCUPANTE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI RT
Del tutto fantasiosa è la tesi sostenuta dalla ricorrente in ordine al presunto titolo posseduto dalla e della conoscenza di questo da parte del RT Pt_1
11 Ed invero, in data 9.8.2018 la società, a mezzo il suo amministratore unico , Controparte_9
presentava al SUAP del Comune di Palagiano una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività)
(doc. 11) per il sub ingresso di attività ricettiva all'aperto presso la struttura denominata “ Parte_2
in Palagiano alla C.da Marziotta snc..(complesso ex lege acquisito in proprietà dal Comune).
[...]
Come è noto la mera presentazione della SCIA permette l'immediato esercizio dell'attività, fatto salvo l'intervento dell'Amministrazione competente all'esito delle verifiche delle dichiarazioni e della documentazione del richiedente.
In data 15.8.2019 la pratica veniva inoltrata agli enti competenti coinvolti nel procedimento amministrativo.
Con nota del 22.8.2019 (doc. 12) si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo riguardante il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla suddetta
SCIA per sub ingresso della nell'attività. CP_1
Acquisito Il verbale di sopralluogo tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale (doc. 13), il Comune in data 3.9.2019 determinava (doc. 14)
➢ “il divieto di prosecuzione attività ……………………della Società di cui RT
alla SCIA di sub ingresso di attività di struttura ricettiva all'aria aperta presso la struttura denominata “Pino di Lenne”…..
➢ La rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla suddetta SCIA”.
Inoltre il comando della Polizia Municipale, in data 19.9.2019, inviava alla Procura della
11 Repubblica la notizia di reato in danno della per false dichiarazioni rese nella Controparte_9
SCIA presentata (doc. 15).
Sempre come effetto testuale e giuridico della negazione della SCIA, agli occupanti abusivi per il periodo di esercizio provvisorio ( e veniva ordinato di rimuovere i CP_6 CP_1
rifiuti prodotti e abbandonati nelle aree (doc. 16).
12 ➢ COMPORTAMENTO MERAMENTE EMULATIVO
L'attività giudiziale promossa dalla e dagli altri opponenti, alla luce della pletora RT
di pronunce di rigetto delle domande formulate nelle diverse sedi giudiziarie, conferma la sua natura meramente emulativa.
La è, infatti, una società “fantasma” nel senso che, pur essendo iscritta dal RT
2008 presso il registro imprese della CCIIAA di Napoli, , ha depositato un solo bilancio (quello del
2008, come da visura camerale in atti), circostanza questa che ne determinata la cancellabilità di ufficio da (doc. 16) ed è priva di dipendenti.
Per non dire che i resistenti, nel gran cumulo di affermazioni rassegnate, confondono il giudizio possessorio (qui insussistente) con quello petitorio.
VI Le spese ex art. 91 cpc., sia della fase interlocutoria che del presente giudizio, seguiranno la soccombenza.
VII ➢ PAGAMENTO DI SOMMA IN VIA EQUITATIVA EX ART. 96, c. 3, cpc.
In ogni caso si chiede che il Giudice, quando pronuncerà sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc., voglia condannare la al pagamento, in favore del , di un somma RT Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc., come statuito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa
12 considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cass., Sez. Un., n. 9912/2018). Ed invero: “In tema di lite temeraria, il riferimento fatto alla promozione di una lite temeraria per motivi pretestuosi è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 c.p.c.; quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda, perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella colpevole insistenza in ragioni di censura dell'azione esecutiva del creditore, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte degli opponenti con l'uso dell'ordinaria diligenza, in modo da evitare un'opposizione a precetto del tutto pretestuosa”
(Cassazione civile , sez. III , 30/12/2014 , n. 27534). ]
III.- Art. 31 del dpr 380/2001, sotto la rubrica “ Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali” (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109), così dispone: “1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2.- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3.- Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca
13 di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine. ((68)) 4.- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter.- I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione eattrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater- Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5- L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, puo', altresi', provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma
3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile e' determinato dai competenti uffici
14 dell tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. 6.- Per gli RT0
interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.bTali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. 7.- Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8- In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo
27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9.- Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.”
Fondamentali sono i commi 2,3 e 4 della disposizione legislativa:
“2.- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3.- Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di
15 serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine. ((68)) 4.- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”
La norma, succeduta all'art. 7 della ls 47/1985, configura quella che un tempo veniva definita una fattispecie estintivo costitutiva.
Il bene realizzato illecitamente senza il titolo abilitativo all'esercizio dello ius aedificandi o con difformità essenziali dal paradigma del manufatto autorizzato nel provvedimento preesistente, in difetto di ottemperanza all'ordine di demolizione ripristinatoria dell'ordine giuridico violato, viene acquisito gratuitamente, ovverosia senza contropartita economica, a favore dell'ente civico, in cui favore sorge ex novo un diritto che non si identifica con quello di cui era titolare il trasgressore: non essendosi al cospetto di una vicenda traslativa, non operano le regole della trasmissione derivativa.
Del tutto identica è la disposizione contenuta nell'art. 7 della ls 47/1985: “1.- Sono opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo ediliziointegralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2.- Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. 3.- Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4.- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5.- L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a
16 spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 6.- Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. 7.- Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici. 8.- In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9.- Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.”
L'ordinanza n. 12116 emessa il 29 luglio 2008 dal Comune ha infatti Parte_4 accertato l'inottemperanza all'Ordinanza Sindacale di demolizione n. 31 emessa il 14 maggio 1986 ex art. 7 della ls 47/1985, all'Ordinanza Sindacale di demolizione n. 32 emessa il 14 maggio 1986 ex art. 7 ls 47/1985, all'Ordinanza Sindacale di demolizione n. 34 emessa il 17 maggio 1986 ex art. 7 ls
47/1985, all'Ordinanza Sindacale di demolizione n. 37 emessa il 16 luglio 1986 ex art. 7 ls 47/1985, ed ha disposto l'immissione in possesso del bene da parte del Comune e la trascrizione nei registri immobiliari a favore di esso Comune.
La per provare il proprio diritto, avrebbe dovuto allegare alternativamente: a) un RT
acquisto derivativo di diritti reali o personali di godimento sui beni de quibus dal dante causa
[...]
; b) un acquisto a titolo originario idoneo a contrapporsi all'acquisto perfezionatosi in Parte_1
favore del . Parte_1
17 Nessuna di tali fattispecie sembra essersi concretizzata ad opera degli opponenti.
Residua una ipotesi, quella della locazione.
L'art. 1571 cc, sotto la rubrica “nozione”, così dispone: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.”
Per il perfezionamento della locazione la Legge non richiede l'esistenza in capo al locatore della titolarità di un determinato diritto.
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[Mentre, infatti, nei contratti costitutivi di diritti reali parziari, conclusi mediante le prestazione nelle forme previste dalla legge del c.d. consenso traslativo con efficacia reale immediata ex art.1376
del cod.civ., la legittimazione del concedente include la titolarità del diritto dominicale per eccellenza o, comunque, di una posizione giuridica pure dotata di connotati di realità ma di rango preminente rispetto a quella che si intende costituire (usufrutto, nuda proprietà, enfiteusi), diversamente è a dirsi per il contratto di locazione ex art.1571 del cod.civ. che, in quanto costitutivo di un mero diritto personale di godimento in capo al conduttore, non presuppone necessariamente la titolarità di un diritto reale sulla cosa locata in capo al concedente:
“Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norma di ordine pubblico - esclusi cioè il ladro, il ricettatore, l'usurpatore di immobile - può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto venga a cessare.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.4119 del
13-07-1984, Cass.Civ.Sez.II sent.n.470 del 17-01-1997, Cass.Civ.Sez.II sent.n.7422 del 13-07-
1999). Costituito validamente il rapporto contrattuale di locazione, trova piena applicazione il fondamentale principio di relatività del contratto contenuto nell'art.1372 del codice civile: “Il
contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 18 aprile
18 Fassano).
Quand'anche la avesse conseguito la detenzione del bene in forza di un contratto di RT locazione, questo avrebbe avuto a fondamento una disponibilità di fatto non proveniente dall'unico soggetto legittimato, il , ma da un terzo locatore ex art. 1571 cc che avrebbe Parte_1
così dato vita ad un rapporto giuridico inter alios rispetto al terzo proprietario Parte_1
e verso di questi del tutto inefficace per il principio di relatività del contratto sancito nell'art. 1372 cc applicato dalla giurisprudenza non famosa del 2002.
Invero il contratto di locazione che avrebbe visto la divenire conduttrice dei2 beni, RT
non avrebbe potuto nuocere al terzo in quanto la regola generale in subiecta materia è dettata dall'articolo 1411 cc che, sotto la rubrica “contratto a favore di terzi” così dispone: “1.- E' valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. 2.- Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronti del promittente, di volerne profittare. 3.- In caso di rifiuto della stipulazione, o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.”
Ne consegue che il contratto può solo arrecare vantaggi ad un terzo, mentre la figura del contratto in danno del terzo non è prevista dalla legge e deve ritenersi atipica e nulla per illiceità della causa vietata dal neminem laedere di cui all'art. 2043 cc, risultando così non meritevole di tutela giuridica ai sensi dell'art. 1322 cc che, sotto la rubrica “autonomia contrattuale” così dispone: “1.- Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 2.- Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.”
Gli accordi negoziali conclusi tra la ed i suoi danti causa erano e sono così inefficaci RT
verso il terzo Comune ed immeritevoli di tutela giuridica in quanto diretti a provocare Parte_1
un danno al predetto . Parte_1
Ancor prima i predetti accordi erano e sono astrattamente configurabili ?
[La giurisprudenza del Supremo Collegio più aderente al dato normativo così si esprime in materia:
19 “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norma di ordine pubblico - esclusi cioè il ladro, il ricettatore, l'usurpatore di immobile - può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto venga a cessare.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.4119 del
13-07-1984, Cass.Civ.Sez.II sent.n.470 del 17-01-1997, Cass.Civ.Sez.II sent.n.7422 del 13-07-
1999).
La migliore giurisprudenza di legittimità riconosce così che non il possesso tout court costituisce titolo di legittimazione alla stipula di un contratto di locazione, dovendo comunque essere “non contrario a norma di ordine pubblico”, come lo è il possesso del “ladro, ricettatore, usurpatore di immobili”.
Norme di ordine pubblico sono così senz'altro le norme penali incriminatrici, che comminano una pena criminale, la massima sanzione conosciuta dall'ordinamento giuridico, per la commissione di un fatto che, ritenuto intollerabile per la conservazione dell'ordinamento ed ancor prima dell'ordine sociale alla cui tutela è preordinato, viene considerato di notevole gravità ed ascritto nel novero dei reati.
Invero l'art. 633 del codice penale dispone: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da E 103 a E 1032. Le pene si applicano congiuntamente e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.
Come fatto palese dalla formulazione della norma incriminatrice:
a) oggetto della tutela è il diritto di proprietà ed il possesso esercitato sull'immobile secundum legem ai sensi dell'art. 1140 del codice civile10;
20 b) sono tutelati tutti gli immobili, siano terreni che edifici, siano di appartenenza pubblica che privata;
c) l'azione incriminata, ancorchè sia descritta come “invasione”, non richiede affatto l'uso di mezzi coercitivi contro le persone, non essendo necessarie né la cd violenza persona e né la cd violenza reale, invece elementi costitutivi della fattispecie di reato composto previsto nell'art. 423 del codice penale Zanardelli11 12, essendo sufficiente la mera introduzione
“arbitraria” , ovvero priva di una “copertura giuridica”, nell'immobile oggetto della altrui proprietà o possesso, accompagnata dalla intenzione di occuparlo per un tempo apprezzabile e trarvi un qualunque profitto;
13
“IL REATO DI INVASIONE DI TERRENI, DI CUI ALL'ART. 633 COD. PEN., CONSISTE NELL'ARBITRARIA
INTRODUZIONE NEL TERRENO ALTRUI ALLO SCOPO DI ESERCITARE SULLO STESSO UN RAPPORTO DI FATTO,
CHE ESCLUDA IN TUTTO O IN PARTE QUELLO PREESISTENTE RIGUARDANTE ALTRA PERSONA, DAL QUALE IL
SOGGETTO POSSA TRARRE UN QUALSIASI PROFITTO. PERTANTO L'INTERESSE PROTETTO, COME APPARE
EVIDENTE DALLA STESSA FORMULAZIONE DELLA NORMA, ATTIENE NON AD UNO SPECIFICO DIRITTO CHE LA
PERSONA OFFESA POSSA VANTARE SUL TERRENO, MA AD UN RAPPORTO DI FATTO, ESERCITATO SIA DAL
PROPRIETARIO SIA DA TERZI, CHE TROVA LA SUA DEFINIZIONE NEL CONCETTO DI POSSESSO INDICATO
NELL'ART. 1140 COD. CIV.. ( CONF MASS N 149062; ( CONF MASS N 169448).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.9084 del 25-08-1988). 11 “Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce
"arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.
Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.49169 del 22-12-2003). 12 L'art. 423 del codice penale Zanardelli promulgato con Decreto Reale emesso il 30 giugno 1889, ed in vigore dal 01 gennaio 1890, così disponeva: “Chiunque turba, con violenza verso le persone , l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a duemila. Se il fatto sia commesso da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da lire duemila a cinquemila”. d) l'illecito si perfeziona quando l'immobile, terreno od edificio altrui, pubblico o privato, sia assoggettato per un tempo pur breve ma apprezzabile, al potere di fatto dell'agente che vi sia introdotto “arbitrariamente”, ovverosia senza titolo giustificativo legittimante l'ingresso14,
restando escluse dalla qualificazione di illiceità le sole occupazioni oggettivamente transitorie ed occasionali;
15
DI IN ALTRO MODO PROFITTO. ( FATTISPECIE DI RITENUTA ESCLUSIONE DEL REATO SUDDETTO NEL CP_11
FATTO DI CHI SI SIA INTRODOTTO IN UN APPARTAMENTO VUOTO AL SOLO SCOPO DI PRELEVARE ALCUNI
INDUMENTI APPARTAMENTI ALLA SUA FAMIGLIA CHE SI TROVAVANO CUSTODITI IN UN LOCALE
DELL'APPARTAMENTO STESSO).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.2253 del 10-09-1970) 14 “Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.” (Cass.Pen.Sez.II sent.n.19079 del 16-05-
2011).
“La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo).”(Cass.Pen.Sez.IIsent.n.15297 del 03-04-2013).
“La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, atteso che la norma di cui all'art. 633 cod. pen. non è posta a tutela di un diritto, bensì di una situazione di fatto, dovendosi escludere il reato ogni qualvolta l'autore sia entrato legittimamente in possesso del bene. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nei confronti di soggetto in precedenza assolto per identica imputazione relativa al medesimo bene, non ritenendo potesse qualificarsi invasione la permanenza presso l'abitazione a seguito di ordinanza di sgombero che gli era stata notificata).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.40571 del 01-10-2013).
22 e) l'illecito, ovverosia in il fatto criminoso contrario a norma di ordine pubblico, ha natura permanente, e si protrae sino a quando perdura l'occupazione e l'esercizio del potere di fatto da parte dell'occupante;16
f) è perseguibile da parte del possessore privato del potere di fatto dall'agente mediante proposizione di querela sino a quando dura la fase della permanenza;
17
L'illiceità della occupazione di immobile demaniale trova inoltre speciale sanzione per i beni del demanio marittimo ai sensi dell'art. 1161 del codice della navigazione che, sotto la rubrica “abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata” dispone:
“chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aereonautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate,
ovvero non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato”. 16 “IL REATO DI INVASIONE DI TERRENI O DI EDIFICI HA CARATTERE PERMANENTE QUALORA L'ATTIVITÀ
CRIMINOSA SI PROTRAGGA NEL TEMPO. ( CONF MASS N 147644; ( CONF MASS N 148350).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.7516 del 26-09-1984).
“COLUI CHE SI INTRODUCE IN UN IMMOBILE E PROTRAE NEL TEMPO LA OCCUPAZIONE DELLO STESSO FINO
AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO COMMETTE UN REATO PERMANENTE, CHE
SI CONSUMA FINO AL MOMENTO DELLA SUDDETTA PRONUNCIA. (FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSA
PRONUNCIA DELL'AMNISTIA). ( V MASS N 161453).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.10363 del 06-10-1987).
“Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo;
la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado.”(Cass.Pen.Sez.I sent.n.29362 del 19-07-2001).
“Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.”(Cass.Pen.Sez.III sent.n.2026 del 22-01-2004).
23 L'azione criminosa del reato di cui all'art. 1161 c.n. è così simile, ma non identica, a quella del delitto di cui all'art. 633 cp:
a) nell'art. 633 cod.pen. l'azione consiste nel fatto di chi “…invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto…”;
b) nell'art. 1161 cod. nav. l'azione consiste nel fatto di chi “arbitrariamente occupa uno spazio del demanio..”;
L' avverbio “arbitrariamente” connota così come elemento normativo della fattispecie l'azione delittuosa, in ambo le ipotesi l'introduzione nell'immobile dovendo avvenire senza un titolo giuridico legittimante.18, costituendo l'elemento cd “unificante” di due fattispecie che possono anche concorrere.19, in quanto l'art. 633 cp: rappresenta un delitto a dolo specifico ove per il perfezionamento non si richiede la effettiva instaurazione della occupazione, risultando così
notevolmente anticipata la cd barriera della punibilità; tutela indifferentemente gli immobili pubblici e privati, mentre l'art. 1161 cod.nav. tutela solo una particolare categoria di immobili pubblici, quali quelli appartenenti al demanio marittimo od aereonautico.
La natura permanente dell'illecito , caratterizzato dalla protrazione dell'offesa al bene giuridico tutelato, lo rende insensibile alle eventuali sanatorie della P.A. che avranno il solo fine di far cessare la permanenza ex nunc, lasciando tuttavia intatta l'antigiuridicità oggettiva del fatto anteriormente commesso sino alla emanazione della sanatoria, e la conseguenziale assoggettabilità alla sanzione 18 “L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" allorquando non sia legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la legittimità di un'occupazione preceduta da una mera autorizzazione provvisoria della Circoscrizione Doganale).”(Cass.Pen.Sez.III sent.n.40029 del 28-10-2008).
24 penale comminata dalla legge.20
VIII.- Il sistema di tutela dei beni demaniali è completato dall'art. 1145 del codice civile del 1942 il quale, nell'ambito del Libro III del Codice Civile, inserito nel Titolo VIII rubricato “del possesso”, sotto la rubrica “possesso di cose fuori commercio” dispone: “il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà e senza effetto”.
La norma , pertanto, non si limita affatto a sancire la semplice “inusucapibilità” delle res extra commercium, ma ha una portata assai più estesa sino ad inibire qualsiasi effetto del possesso di tali cose.
Ne consegue che, pur se astrattamente il possesso non contrario all'ordine pubblico può legittimare il possessore alla stipula di contratti di locazione del bene, tanto non accade quanto il bene posseduto rientri tra le res extra commercium, come per la categoria dei beni demaniali cui appartengono i fondi per il cui rilascio agisce oggi…………., la cui demanialità è stata accertata con sentenza n.
01/2006 del Commissario Regionale per gli Usi Civici.
Per tutte le res extra commercium il possesso “è senza effetto” per il chiaro disposto dell'art. 1145
comma 1 cc e, pertanto, tra gli “effetti” che non si producono rientra a pieno titolo la “legittimazione alla stipula dei contratti di locazione e/o affitto”.
Il possessore di beni demaniali non può così stipulare contratti di locazione e/o affitto dei medesimi beni ai sensi dell'art. 1145 comma 1 del codice civile o, se si preferisce, il possesso dei beni demaniali non costituisce in capo al possessore la legittimazione alla stipula di contratti di locazione e/o 20 “IN TEMA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE , LE EVENTUALI REGOLARIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE NON ESCLUDONO DA PARTE DEGLI AGENTI I REATI DI CUI AGLI ARTT. 633 COD. PEN. O
1161 COD. NAV.”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.269 del 16-01-1987).
25 affitto.] (Così il Tribunale di AR – Sezione Agraria in Composizione Collegiale – Presidente
dott. Gianfranco Coccioli;
Giudice dott. Claudio Casarano;
Giudice relatore ed estensore dott.
Alberto Munno – nella sentenza collegiale emessa in data 06 giugno 2016 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1983/2015 r.g. Tribunale di AR).
Evidente allora come i danti causa della abbiano commesso il delitto previsto e punito RT
dall'articolo 633 del codice penale, configurabile anche se l'immobile sia un bene del patrimonio disponibile del Comune non essendo richiesta la demanialità; e che il reato avesse natura permanente,
potendosi configurare a carico della il reato di cui all'art. 712 del codice penale ( cd RT
incauto acquisto ) che, sotto la rubrica “acquisto di cose di sospetta provenienza”, così dispone: “1.-
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve la qualunque titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a € 10. 2.- Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.”
Tanto poiché si ritiene che il concorso nel reato di cui all'art. 110 cp possa configurarsi sino alla consumazione e non possa verificarsi nello stato della permanenza che rappresenta la durata nel tempo dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
L'art. 712 cp si consuma anche nei confronti dei beni immobili che possono essere “ricevuti” in consegna nel contratto di locazione quando il conduttore, come la colposamente non RT
abbia accertato il titolo con cui il locatore lo concedeva senza a sua volta essersi procurato presso l'Ente Civico proprietario il titolo giuridico di legittimazione.
26 Così configurandosi la fattispecie vedrebbe la consumazione del reato permanente di cui all'art. 633
cp a carico del locatore che aveva “invaso” il terreno acquisito dal Comune di Palagiano ex art. 7
della ls 47/1985, e successivamente la consumazione del reato di cui all'art. 712 cp a carico della che avrebbe “ricevuto” in consegna l'immobile di sospetta provenienza senza aver RT
prima accertato la legittimazione del proprio locatore concedente.
IV.- L'opposizione alla esecuzione forzata per rilascio di immobile proposta dalla RT
, e deve così essere rigettata. CP_3 Controparte_4 Controparte_9
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico degli opponenti in solido ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di , e RT CP_3 Controparte_4 Controparte_9
b) rigetta l'opposizione proposta da , e RT CP_3 Controparte_4 CP_9 avverso l'esecuzione forzata per rilascio di immobile proposta dal Comune di Palagiano;
[...]
c) condanna , e in solido tra RT CP_3 Controparte_4 Controparte_9
essi, al pagamento in favore del delle spese e competenze di lite, liquidandole Parte_1
in euro 600,00 per borsuali, euro 5000,00 per compensi professionali, inclusa la incidentale della sospensiva, oltre accessori come per legge e spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 13 marzo 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).
2
2002 nel processo vertito col numero 394/2001 r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di 10 “L'ART 633 COD PEN,NEL TUTELARE I TERRENI ED EDIFICI "ALTRUI" DALL'INVASIONE ARBITRARIA, SI
RIFERISCE NON SOLTANTO AL DIRITTO DI PROPRIETA MA ANCHE AL POSSESSO.”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.351 del 02-05-1961). 13 “PER LA CONFIGURABILITA DEL REATO PREVISTO DALL'ART 633 COD PEN E NECESSARIO NON SOLO CHE
L'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE ABBIA UNA DURATA APPREZZABILE E NON SI LIMITI A UN TEMPO
BREVISSIMO, MA ANCHE CHE ESSA COSTITUISCA IL FINE SPECIFICO DELLA INVASIONE DELL'EDIFICIO O DEL
TERRENO, CIOE CHE L'INVASIONE AVVENGA AL FINE DI IMMETTERSI NEL POSSESSO DELL'IMMOBILE OPPURE
21 15 “Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi" e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purchè univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento, in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo).”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.50659 del 03-12-2014). 17 “È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.”(Cass.Pen.Sez.II sent.n.41401 del 23-11-2010). 19 “La contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi.”(Cass.Pen.Sez.III sent.n.48520 del 17.12.2004).