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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3237/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N.6 Parte_1
82037 TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
AVV.TI autorappresentati e Parte_2
difesi
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIALE GIANNELLI 36 82019 SANT'AGATA
DE' GOTI, rappresentato e difeso dall'avv. FARINA PAOLO giusta delega in atti;
rappresentato e difeso Parte_3
dall'Avv. ANTONIO MENNITTO, e Controparte_2
CP_3
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10
1 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 parte ricorrente ha instaurato il giudizio di merito a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 28.5.24, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità della procedura di pignoramento presso terzi .
In particolare, ha esposto:
- di aver impugnato il licenziamento intimato ottenendo ordinanza n.
5206.19 del 23.9.2021, di reintegra e condanna del
[...]
Controparte_4
al pagamento di un'indennità risarcitoria pari ad €2021,72 per dodici mensilità;
- che il CMR in data 23/11/2016 depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, domanda a cui rinunziava in data
16/10/2019, presentando contestualmente nuova istanza per l'ammissione al concordato preventivo;
- che in data 08/07/2020 il Tribunale Fallimentare di Benevento dichiarava l'ammissione della alla procedura di concordato preventivo e CP_1
il piano di concordato veniva omologato il 21/12/2021;
- che, in forza del titolo esecutivo conseguito, attivava procedimento di
Contr pignoramento presso il terzo per il pagamento del suo credito e Contr l rilasciava dichiarazione positiva;
- che il CMR proponeva opposizione rilevando trattarsi di un credito di epoca anteriore al concordato e per il quale non era consentito attivare procedure esecutive;
2 - che il Giudice dell'esecuzione, aderendo a tale impostazione, dichiarava l'improcedibilità della procedura;
- che, in realtà il credito era maturato in epoca ben posteriore alla prima domanda di concordato ma anche alla seconda;
- che era un credito a formazione progressiva e, al più, doveva escludersi l'importo relativo al periodo 08/04/2019 – 15/10/2019, ossia al periodo precedente alla proposizione della seconda istanza di concordato preventivo;
- che il credito non era stato inserito nella procedura concordataria, tant'è che era stato previsto un apposito fondo rischio per far fronte ai licenziamenti adottati tra il 2016 e il 2019;
- che, in ogni caso, anche i creditori concordatari potevano agire in esecuzione non avendo il concordato onorato l'impegno entro la scadenza prevista del 31.12.2023.
Ha concluso chiedendo “1) rigettare l'opposizione alla esecuzione proposta dalla nel procedimento R.G.E. n. 155/2023 pendente innanzi al CP_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento poiché inammissibile ed infondata;
2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore esecutato CP_1
adottando i conseguenziali provvedimenti di legge;
3) condannare la CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che ne sono creditori”.
Regolarmente costituita la parte resistente, ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta,
e condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione.
3 Regolarmente costituito il terzo TO , ha eccepito il proprio CP_4
difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese.
2.
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
L'articolo 168 della L.F. dispone che: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo
o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.”
Lo scopo della norma è quello di: a) proteggere inizialmente il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi;
b) “cristallizzare” la garanzia patrimoniale affinché il professionista attestatore e gli organi della procedura possano verificare la fattibilità del piano e i creditori possano esercitare il voto consapevolmente;
c) assicurare che il debitore riesca a far fonte agli obblighi concordatari, vincolando i suoi beni alle finalità del concordato;
d) consentire la par condicio creditorum, evitando la concorrenza tra le azioni esecutive dei singoli creditori e quella collettiva.
Il divieto di agire esecutivamente è in linea con il principio secondo cui i debiti sorti prima dell'apertura della procedura devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo esservi pagamenti lesivi della par condicio.
La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
L'art. 168 individua come termine finale - sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive – il momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo.
4 Da ciò si ricava a contrario che, quando il decreto è divenuto inoppugnabile, i creditori possono riprendere ad agire in executivis.
Se non fosse così, la norma sarebbe stata scritta in modo identico all'art. 51 l. fall., che in tema di fallimento pone un divieto assoluto di azioni esecutive, senza alcun termine finale oppure il legislatore avrebbe indicato un dies ad quem successivo all'omologazione.
Evidentemente, quindi, nell'ambito del concordato tale divieto – per scelta del legislatore - serve a garantire il corretto svolgimento della fase iniziale della procedura e non anche la successiva fase di adempimento degli obblighi concordatari, la quale si svolge a concordato già formalmente chiuso (v. Cass.
2003, n. 6166).
Nella specie CMR depositava in data 23/11/2016 un primo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, cui rinunziava in data
16/10/2019, presentando contestualmente nuova istanza di ammissione al concordato.
Il titolo vantato dalla ricorrente è l'ordinanza n. 5206.19 del 23.9.2021 con la quale è stato dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice ed è stata riconosciuta un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari a 12 mensilità.
Appare evidente che siamo in presenza di un credito sorto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato (il titolo si è formato non solo dopo la prima (23/11/2016) ma anche dopo la seconda (15/10/2019) istanza di concordato preventivo), rimanendo del tutto ininfluente la circostanza che detto licenziamento fosse motivato da presunti comportamenti di rilievo disciplinare risalenti all'anno 2016.
5 Si rileva, dunque, che il detto credito è venuto ad esistenza, con l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, che costituisce l'origine dell'obbligazione creditoria, vantata da parte ricorrente nei confronti dell'odierna società opposta.
Ciò trova conferma anche nel fatto che detti crediti non venivano specificamente indicati nel piano concordatario, nel quale si faceva riferimento ad un fondo a copertura di spese insorgende con riguardo ai licenziamenti intimati e sub iudice.
Alla procedura concorsuale soggiace, ex art. 168 e 184 l.f., qualunque credito che abbia titolo o causa precedente alla data deposito della domanda, fattispecie nella quale non è sussumibile il credito della ricorrente avente titolo in un atto successivo con cui è stata accertata l'illegittimità del licenziamento.
Ne consegue che erroneamente il Giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura in accoglimento dell'opposizione del CMR, risultando detta opposizione infondata.
3.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'opposizione di CMR dev'essere rigettata con conseguente diritto della ricorrente a procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore esecutato . CP_1
Restano assorbiti gli ulteriori argomenti spesi in ricorso e l'eccezione di difetto di Contr legittimazione passiva sollevata dall con richiesta di estromissione.
4.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale in favore di parte ricorrente.
Spese compensate nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al pignoramento presso terzi proposta da CP_4 [...]
; Controparte_1
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi
€3.689,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Benevento, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3237/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N.6 Parte_1
82037 TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
AVV.TI autorappresentati e Parte_2
difesi
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIALE GIANNELLI 36 82019 SANT'AGATA
DE' GOTI, rappresentato e difeso dall'avv. FARINA PAOLO giusta delega in atti;
rappresentato e difeso Parte_3
dall'Avv. ANTONIO MENNITTO, e Controparte_2
CP_3
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10
1 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 parte ricorrente ha instaurato il giudizio di merito a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 28.5.24, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità della procedura di pignoramento presso terzi .
In particolare, ha esposto:
- di aver impugnato il licenziamento intimato ottenendo ordinanza n.
5206.19 del 23.9.2021, di reintegra e condanna del
[...]
Controparte_4
al pagamento di un'indennità risarcitoria pari ad €2021,72 per dodici mensilità;
- che il CMR in data 23/11/2016 depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, domanda a cui rinunziava in data
16/10/2019, presentando contestualmente nuova istanza per l'ammissione al concordato preventivo;
- che in data 08/07/2020 il Tribunale Fallimentare di Benevento dichiarava l'ammissione della alla procedura di concordato preventivo e CP_1
il piano di concordato veniva omologato il 21/12/2021;
- che, in forza del titolo esecutivo conseguito, attivava procedimento di
Contr pignoramento presso il terzo per il pagamento del suo credito e Contr l rilasciava dichiarazione positiva;
- che il CMR proponeva opposizione rilevando trattarsi di un credito di epoca anteriore al concordato e per il quale non era consentito attivare procedure esecutive;
2 - che il Giudice dell'esecuzione, aderendo a tale impostazione, dichiarava l'improcedibilità della procedura;
- che, in realtà il credito era maturato in epoca ben posteriore alla prima domanda di concordato ma anche alla seconda;
- che era un credito a formazione progressiva e, al più, doveva escludersi l'importo relativo al periodo 08/04/2019 – 15/10/2019, ossia al periodo precedente alla proposizione della seconda istanza di concordato preventivo;
- che il credito non era stato inserito nella procedura concordataria, tant'è che era stato previsto un apposito fondo rischio per far fronte ai licenziamenti adottati tra il 2016 e il 2019;
- che, in ogni caso, anche i creditori concordatari potevano agire in esecuzione non avendo il concordato onorato l'impegno entro la scadenza prevista del 31.12.2023.
Ha concluso chiedendo “1) rigettare l'opposizione alla esecuzione proposta dalla nel procedimento R.G.E. n. 155/2023 pendente innanzi al CP_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento poiché inammissibile ed infondata;
2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore esecutato CP_1
adottando i conseguenziali provvedimenti di legge;
3) condannare la CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che ne sono creditori”.
Regolarmente costituita la parte resistente, ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta,
e condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione.
3 Regolarmente costituito il terzo TO , ha eccepito il proprio CP_4
difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese.
2.
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
L'articolo 168 della L.F. dispone che: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo
o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.”
Lo scopo della norma è quello di: a) proteggere inizialmente il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi;
b) “cristallizzare” la garanzia patrimoniale affinché il professionista attestatore e gli organi della procedura possano verificare la fattibilità del piano e i creditori possano esercitare il voto consapevolmente;
c) assicurare che il debitore riesca a far fonte agli obblighi concordatari, vincolando i suoi beni alle finalità del concordato;
d) consentire la par condicio creditorum, evitando la concorrenza tra le azioni esecutive dei singoli creditori e quella collettiva.
Il divieto di agire esecutivamente è in linea con il principio secondo cui i debiti sorti prima dell'apertura della procedura devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo esservi pagamenti lesivi della par condicio.
La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.
L'art. 168 individua come termine finale - sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive – il momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo.
4 Da ciò si ricava a contrario che, quando il decreto è divenuto inoppugnabile, i creditori possono riprendere ad agire in executivis.
Se non fosse così, la norma sarebbe stata scritta in modo identico all'art. 51 l. fall., che in tema di fallimento pone un divieto assoluto di azioni esecutive, senza alcun termine finale oppure il legislatore avrebbe indicato un dies ad quem successivo all'omologazione.
Evidentemente, quindi, nell'ambito del concordato tale divieto – per scelta del legislatore - serve a garantire il corretto svolgimento della fase iniziale della procedura e non anche la successiva fase di adempimento degli obblighi concordatari, la quale si svolge a concordato già formalmente chiuso (v. Cass.
2003, n. 6166).
Nella specie CMR depositava in data 23/11/2016 un primo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, cui rinunziava in data
16/10/2019, presentando contestualmente nuova istanza di ammissione al concordato.
Il titolo vantato dalla ricorrente è l'ordinanza n. 5206.19 del 23.9.2021 con la quale è stato dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice ed è stata riconosciuta un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari a 12 mensilità.
Appare evidente che siamo in presenza di un credito sorto dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato (il titolo si è formato non solo dopo la prima (23/11/2016) ma anche dopo la seconda (15/10/2019) istanza di concordato preventivo), rimanendo del tutto ininfluente la circostanza che detto licenziamento fosse motivato da presunti comportamenti di rilievo disciplinare risalenti all'anno 2016.
5 Si rileva, dunque, che il detto credito è venuto ad esistenza, con l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, che costituisce l'origine dell'obbligazione creditoria, vantata da parte ricorrente nei confronti dell'odierna società opposta.
Ciò trova conferma anche nel fatto che detti crediti non venivano specificamente indicati nel piano concordatario, nel quale si faceva riferimento ad un fondo a copertura di spese insorgende con riguardo ai licenziamenti intimati e sub iudice.
Alla procedura concorsuale soggiace, ex art. 168 e 184 l.f., qualunque credito che abbia titolo o causa precedente alla data deposito della domanda, fattispecie nella quale non è sussumibile il credito della ricorrente avente titolo in un atto successivo con cui è stata accertata l'illegittimità del licenziamento.
Ne consegue che erroneamente il Giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura in accoglimento dell'opposizione del CMR, risultando detta opposizione infondata.
3.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'opposizione di CMR dev'essere rigettata con conseguente diritto della ricorrente a procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore esecutato . CP_1
Restano assorbiti gli ulteriori argomenti spesi in ricorso e l'eccezione di difetto di Contr legittimazione passiva sollevata dall con richiesta di estromissione.
4.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale in favore di parte ricorrente.
Spese compensate nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al pignoramento presso terzi proposta da CP_4 [...]
; Controparte_1
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi
€3.689,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Benevento, 28/03/2025
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