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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1646 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo in materia di competenze professionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Gaetano Iannello
Parte appellante
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Flavio Greco
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro In riforma <<della sentenza n. 673 2017 pubbl. il 05 04 < i>
RG n. 1394/2015 del Tribunale civile di Cosenza>> In accoglimento dei motivi di appello accertare e dichiarare che tra le parti è sorto un valido contratto di patrocinio e per l'effetto rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 235/2015;
In ogni caso, accertare e dichiarare che per l'attività professionale svolta e dodotta nel decreto ingiuntivo n.235/2015 l'Avv. ha diritto al Parte_1
pagamento delle competenze così come liquidate o alla diversa somma maggiore o minore liquidata dalla Corte a seguito della spiegata opposizione e per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. della somma di € 12389,94 Parte_1
ovvero la diversa somma maggiore o minore liquidata dalla Corte a seguito del presente appello, al netto dell'acconto di € 1500,00, oltre interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002, decorrenti dalla data di notifica del parere rilasciato dall'Ordine degli Avv.ti di Cosenza, sino al soddisfo.”
Per la parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigetti
l'appello e confermi che l'importo pattuito a titolo di compensi, accessori e spese tra il e la professionista Controparte_1 Parte_1
resta contenuto nei 1.500,00 euro ricevuti;
confermi l'accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2005 o, in subordine, considerato, in base alle risultanze documentali prodotte e relative alle attività prestate effettivamente dal difensore nel giudizio, il valore effettivo del processo sul quale il credito vantato si riferirebbe determini le competenze giuste ed eque contenendole nell'importo in € 4.567,00 o in
2 quello di giustizia dal quale andrà, in ogni caso, detratto l'acconto già percepito dalla professionista.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 673/2017, emessa il 5.4.2017 dal Tribunale di Cosenza a definizione del giudizio iscritto al n. 1394/2015 R.G.A.C., con la quale è stata accolta l'opposizione del al decreto ingiuntivo n. 694/15 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza il 3/03/15, con cui era stato ingiunto il pagamento di €
12.389,04 oltre interessi e spese di lite, a titolo di competenze dovute per l'attività difensiva svolta, al netto dell'acconto ricevuto di € 1.500,00, a favore dell'avvocato . Parte_1
Il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta del fatto che l'accordo per la somma richiesta dall'avvocato “non risulta trasfuso in un contratto scritto”.
A fondamento dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, sufficiente essendo quale fonte del suo diritto a ricevere i compensi, la procura alle liti rilasciatale, a nulla rilevando la mancata trasposizione in un atto scritto dell'accordo.
Si è costituito il argomentando per il Controparte_1
rigetto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sebbene per motivazione diversa, cioè che l'accordo intercorso sia da ritenersi quello per € 1.500,00.
All'udienza del 24.10.2023 la causa - assegnata all'attuale relatore a far data dall'8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.10.2023, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello è infondato e, sebbene per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione impugnata, dev'essere rigettato.
Incontestato tra le parti è lo svolgimento dell'attività defensionale, nonché il versamento della somma di € 1.500,00 da parte del a CP_1
favore dell'avvocato appellante.
Ciò che è controverso tra le parti è se vi sia stato un altro valido accordo nel senso di conferire al difensore un mandato a fronte del quale sorge l'obbligazione dell'assistito al pagamento delle somme previste nei parametri per le competenze legali.
Orbene, a fronte dell'incontestato conferimento della procura alle liti, la parte opposta, odierna appellante, non ha fornito la prova di altro accordo idoneo a superare il precedente sul quantum a titolo di compensi, non essendo a tal fine sufficiente, in sé, il mero conferimento della procura.
Emerge, infatti, dalla delibera n. 25 del 12.2.2008 del
[...]
allegata ai fascicoli di parte, che detto ente ha deliberato Controparte_1
la nomina dell'avvocato quale difensore del nel giudizio di Pt_1 CP_1
cui alle premesse, nonché “di far fronte alla spesa concordata di € 1.500,00 con i fondi del bilancio 2008 in corso di predisposizione, cap. 10450”.
La parte appellante considera la predetta somma quale acconto sul maggior importo richiesto, tuttavia la deliberazione citata non può che essere complessivamente valutata;
e in effetti essa contiene tanto la nomina del difensore quanto l'indicazione della “spesa concordata”.
Se è vero che in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della
P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo
4 contrattuale in forma scritta (Cass. Sez. II, ordinanza 6 agosto 2019, n.
21007), è anche vero che “Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", deve rivestire, ex artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e
l'entità del compenso” (Cass. Sez. I, sentenza 4 novembre 2013, n. 24679).
Risulta, dunque, necessario che nel documento fonte del contratto siano presenti la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.
Deve, quindi, ritenersi che l'accordo tra le parti trovi fonte nel complessivo regolamento di entrambi i documenti (delibera e procura).
Alla stregua dei suesposti principi e della documentazione in atti, la
Corte ritiene valido il contratto concluso col professionista, per la difesa nel giudizio e per la somma indicati nella deliberazione, in esecuzione della quale è stata conferita la procura alle liti.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle suesposte considerazioni.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1646 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo in materia di competenze professionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Gaetano Iannello
Parte appellante
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Flavio Greco
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro In riforma <<della sentenza n. 673 2017 pubbl. il 05 04 < i>
RG n. 1394/2015 del Tribunale civile di Cosenza>> In accoglimento dei motivi di appello accertare e dichiarare che tra le parti è sorto un valido contratto di patrocinio e per l'effetto rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 235/2015;
In ogni caso, accertare e dichiarare che per l'attività professionale svolta e dodotta nel decreto ingiuntivo n.235/2015 l'Avv. ha diritto al Parte_1
pagamento delle competenze così come liquidate o alla diversa somma maggiore o minore liquidata dalla Corte a seguito della spiegata opposizione e per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. della somma di € 12389,94 Parte_1
ovvero la diversa somma maggiore o minore liquidata dalla Corte a seguito del presente appello, al netto dell'acconto di € 1500,00, oltre interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002, decorrenti dalla data di notifica del parere rilasciato dall'Ordine degli Avv.ti di Cosenza, sino al soddisfo.”
Per la parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigetti
l'appello e confermi che l'importo pattuito a titolo di compensi, accessori e spese tra il e la professionista Controparte_1 Parte_1
resta contenuto nei 1.500,00 euro ricevuti;
confermi l'accoglimento della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2005 o, in subordine, considerato, in base alle risultanze documentali prodotte e relative alle attività prestate effettivamente dal difensore nel giudizio, il valore effettivo del processo sul quale il credito vantato si riferirebbe determini le competenze giuste ed eque contenendole nell'importo in € 4.567,00 o in
2 quello di giustizia dal quale andrà, in ogni caso, detratto l'acconto già percepito dalla professionista.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 673/2017, emessa il 5.4.2017 dal Tribunale di Cosenza a definizione del giudizio iscritto al n. 1394/2015 R.G.A.C., con la quale è stata accolta l'opposizione del al decreto ingiuntivo n. 694/15 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza il 3/03/15, con cui era stato ingiunto il pagamento di €
12.389,04 oltre interessi e spese di lite, a titolo di competenze dovute per l'attività difensiva svolta, al netto dell'acconto ricevuto di € 1.500,00, a favore dell'avvocato . Parte_1
Il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta del fatto che l'accordo per la somma richiesta dall'avvocato “non risulta trasfuso in un contratto scritto”.
A fondamento dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, sufficiente essendo quale fonte del suo diritto a ricevere i compensi, la procura alle liti rilasciatale, a nulla rilevando la mancata trasposizione in un atto scritto dell'accordo.
Si è costituito il argomentando per il Controparte_1
rigetto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sebbene per motivazione diversa, cioè che l'accordo intercorso sia da ritenersi quello per € 1.500,00.
All'udienza del 24.10.2023 la causa - assegnata all'attuale relatore a far data dall'8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.10.2023, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello è infondato e, sebbene per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione impugnata, dev'essere rigettato.
Incontestato tra le parti è lo svolgimento dell'attività defensionale, nonché il versamento della somma di € 1.500,00 da parte del a CP_1
favore dell'avvocato appellante.
Ciò che è controverso tra le parti è se vi sia stato un altro valido accordo nel senso di conferire al difensore un mandato a fronte del quale sorge l'obbligazione dell'assistito al pagamento delle somme previste nei parametri per le competenze legali.
Orbene, a fronte dell'incontestato conferimento della procura alle liti, la parte opposta, odierna appellante, non ha fornito la prova di altro accordo idoneo a superare il precedente sul quantum a titolo di compensi, non essendo a tal fine sufficiente, in sé, il mero conferimento della procura.
Emerge, infatti, dalla delibera n. 25 del 12.2.2008 del
[...]
allegata ai fascicoli di parte, che detto ente ha deliberato Controparte_1
la nomina dell'avvocato quale difensore del nel giudizio di Pt_1 CP_1
cui alle premesse, nonché “di far fronte alla spesa concordata di € 1.500,00 con i fondi del bilancio 2008 in corso di predisposizione, cap. 10450”.
La parte appellante considera la predetta somma quale acconto sul maggior importo richiesto, tuttavia la deliberazione citata non può che essere complessivamente valutata;
e in effetti essa contiene tanto la nomina del difensore quanto l'indicazione della “spesa concordata”.
Se è vero che in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della
P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo
4 contrattuale in forma scritta (Cass. Sez. II, ordinanza 6 agosto 2019, n.
21007), è anche vero che “Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", deve rivestire, ex artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e
l'entità del compenso” (Cass. Sez. I, sentenza 4 novembre 2013, n. 24679).
Risulta, dunque, necessario che nel documento fonte del contratto siano presenti la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.
Deve, quindi, ritenersi che l'accordo tra le parti trovi fonte nel complessivo regolamento di entrambi i documenti (delibera e procura).
Alla stregua dei suesposti principi e della documentazione in atti, la
Corte ritiene valido il contratto concluso col professionista, per la difesa nel giudizio e per la somma indicati nella deliberazione, in esecuzione della quale è stata conferita la procura alle liti.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle suesposte considerazioni.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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