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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Arcuri Amiltore e domiciliato presso il suo studio in Bolzano viale Druso 76/A, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
20.06.2020 in OM
preso atto che all'udienza del giorno 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 19.12.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 03.12.2004 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Serie / del Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di OM per l'anno 2020 alle seguenti condizioni:
1.I coniugi si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di legge nei confronti dei figli e , ai quali garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato Per_1 Per_2
e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli, ex art. 337 ter c.c., restano affidati a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e loro residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e pag. 2 di 7 residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità
genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare, già in proprietà della sig.ra e sita in via Chionesi 6, Pt_1
OM (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa sig.ra Pt_1
ove permarrà anche la residenza dei figli.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse dei figli, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione degli stessi. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
Inoltre, i genitori cercheranno sempre di agevolare l'accompagnamento dei minori presso l'altro genitore e in generale la permanenza e la frequentazione con l'altro genitore, impegnandosi a evitare atteggiamenti che si pongano in contrasto con la presente disposizione;
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e,
quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove eventualmente soggiorneranno con i minori.
pag. 3 di 7 I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico dei figli sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro dovranno occuparsi degli stessi seguendoli nei loro diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia,
avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione dei figli secondo le seguenti modalità:
a) Come indicato al punto 2, i figli saranno collocati e avranno residenza anagrafica
presso l'abitazione della madre;
b) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori a week end alternati dal sabato mattina verso le 9.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30;
c) Allo stesso modo, il padre potrà stare con i minori due pomeriggi infrasettimanali dalle 17:00 alle 20.30 nei giorni di martedì e giovedì;
d) Il padre avrà diritto di trascorrere con i figli la metà delle vacanze scolastiche,
alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di Natale (notte compresa) con quello di Natale e i giorni di fine e inizio anno con il giorno dell'Epifania, nonché
quello di Pasqua con quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere i minori per due settimane, anche non consecutive;
in ogni caso,
pag. 4 di 7 per le indicazioni contenute in questo punto vale la previsione di cui al successivo punto 8;
e) Si specifica che, quest'anno gli stessi passeranno con il padre il giorno di
Natale e le giornate di S. ST e di Capodanno e, quindi, staranno con la madre le giornate della Vigilia di Natale e dell'Epifania;
f) Qualora uno dei genitori si ritrovi impossibilitato per ragioni lavorative e/o di salute a tenere con sé i minori, richiederà la disponibilità dell'altro a provvedere alla cura e custodia degli stessi e, solo in caso di risposta negativa, si avvarrà a tal fine di persone terze.
8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa dei figli e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute degli stessi;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori, Controparte_1
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo di €300,00 per ciascun figlio, per un Pt_1
importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato da farsi entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
pag. 5 di 7 Al compimento della maggiore età dei minori, il padre verserà il contributo aggiornato (o altra cifra maggiore) direttamente a loro, su un conto intestato al singolo figlio.
10. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) ed altri eventuali contributi eventualmente percepiti, saranno disposti integralmente a favore dalla signora Parte_1
11. Le spese straordinarie per i figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 11, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se Parte_1
ed in quanto possibile.
12. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare ai figli almeno una attività
ludica/sportiva/culturale all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio.
pag. 6 di 7 13. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
14. I coniugi si impegnano per almeno un anno dal deposito del presente ricorso, a non far frequentare ai minori, eventuali nuovi partner e, allorché sarà
trascorso detto termine, a concordare l'inserimento di queste nuove figure adulte nella loro vita secondo modalità che arrechino il minor pregiudizio possibile agli stessi e che non alterino gli equilibri instauratisi con l'altro genitore.
15. Le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, sotto qualsivoglia profilo, con riferimento alle eventuali poste dare/avere sorte in costanza del rapporto di coniugo, dando reciprocamente atto di avere già
provveduto a regolare, per il resto, ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì, 29.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Arcuri Amiltore e domiciliato presso il suo studio in Bolzano viale Druso 76/A, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
20.06.2020 in OM
preso atto che all'udienza del giorno 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 19.12.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 03.12.2004 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Serie / del Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di OM per l'anno 2020 alle seguenti condizioni:
1.I coniugi si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di legge nei confronti dei figli e , ai quali garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato Per_1 Per_2
e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli, ex art. 337 ter c.c., restano affidati a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e loro residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e pag. 2 di 7 residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità
genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare, già in proprietà della sig.ra e sita in via Chionesi 6, Pt_1
OM (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa sig.ra Pt_1
ove permarrà anche la residenza dei figli.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse dei figli, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione degli stessi. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
Inoltre, i genitori cercheranno sempre di agevolare l'accompagnamento dei minori presso l'altro genitore e in generale la permanenza e la frequentazione con l'altro genitore, impegnandosi a evitare atteggiamenti che si pongano in contrasto con la presente disposizione;
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e,
quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove eventualmente soggiorneranno con i minori.
pag. 3 di 7 I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico dei figli sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro dovranno occuparsi degli stessi seguendoli nei loro diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia,
avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione dei figli secondo le seguenti modalità:
a) Come indicato al punto 2, i figli saranno collocati e avranno residenza anagrafica
presso l'abitazione della madre;
b) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori a week end alternati dal sabato mattina verso le 9.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30;
c) Allo stesso modo, il padre potrà stare con i minori due pomeriggi infrasettimanali dalle 17:00 alle 20.30 nei giorni di martedì e giovedì;
d) Il padre avrà diritto di trascorrere con i figli la metà delle vacanze scolastiche,
alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di Natale (notte compresa) con quello di Natale e i giorni di fine e inizio anno con il giorno dell'Epifania, nonché
quello di Pasqua con quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere i minori per due settimane, anche non consecutive;
in ogni caso,
pag. 4 di 7 per le indicazioni contenute in questo punto vale la previsione di cui al successivo punto 8;
e) Si specifica che, quest'anno gli stessi passeranno con il padre il giorno di
Natale e le giornate di S. ST e di Capodanno e, quindi, staranno con la madre le giornate della Vigilia di Natale e dell'Epifania;
f) Qualora uno dei genitori si ritrovi impossibilitato per ragioni lavorative e/o di salute a tenere con sé i minori, richiederà la disponibilità dell'altro a provvedere alla cura e custodia degli stessi e, solo in caso di risposta negativa, si avvarrà a tal fine di persone terze.
8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa dei figli e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute degli stessi;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori, Controparte_1
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo di €300,00 per ciascun figlio, per un Pt_1
importo complessivo di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato da farsi entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
pag. 5 di 7 Al compimento della maggiore età dei minori, il padre verserà il contributo aggiornato (o altra cifra maggiore) direttamente a loro, su un conto intestato al singolo figlio.
10. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) ed altri eventuali contributi eventualmente percepiti, saranno disposti integralmente a favore dalla signora Parte_1
11. Le spese straordinarie per i figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 11, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se Parte_1
ed in quanto possibile.
12. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare ai figli almeno una attività
ludica/sportiva/culturale all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio.
pag. 6 di 7 13. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
14. I coniugi si impegnano per almeno un anno dal deposito del presente ricorso, a non far frequentare ai minori, eventuali nuovi partner e, allorché sarà
trascorso detto termine, a concordare l'inserimento di queste nuove figure adulte nella loro vita secondo modalità che arrechino il minor pregiudizio possibile agli stessi e che non alterino gli equilibri instauratisi con l'altro genitore.
15. Le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, sotto qualsivoglia profilo, con riferimento alle eventuali poste dare/avere sorte in costanza del rapporto di coniugo, dando reciprocamente atto di avere già
provveduto a regolare, per il resto, ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì, 29.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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