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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2800/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
, (P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Renato Veneruso (C.F. , come da procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione;
APPELLANTE E
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avvocati Pietro Caire (c.f. ) e Raffaello Daniele (c.f. C.F._2
), come da procura su foglio separato C.F._3
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 18/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' conveniva la innanzi al Tribunale di Napoli per Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data della ricezione della somma al soddisfo, con condanna, altresì, alle spese e competenze del giudizio. La società attrice affermava che:
- la era creditrice della della somma di € Controparte_1 Parte_2
9.000,00 e che, per tale credito, aveva proposto, innanzi al Tribunale di Napoli, istanza di fallimento della società debitrice, la cui relativa udienza in Camera di Consiglio prefallimentare si era tenuta il 2.4.2013.
- l'amministratore unico della società , sia socio che Parte_1 Controparte_2 garante a titolo fideiussorio della in occasione dell'udienza Parte_2 prefallimentare del 2.04.2013, aveva corrisposto alla società convenuta, tramite l'assegno circolare n° 8202666746 – 01 del Banco di Napoli, la somma di € 7.500,00, al solo fine di ottenere un rinvio della predetta udienza e di evitare la declaratoria di fallimento della
Parte_2
1 - tuttavia, nonostante, detto pagamento, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale di Napoli non aveva inteso concedere nessun rinvio e aveva comunque dichiarato il fallimento della Parte_2
In punto di diritto l'attrice riteneva che, dichiarato il fallimento della predetta società, il pagamento effettuato tramite assegno circolare con provvista proveniente dalla società Parte_1 fosse privo di causa costituendo un indebito oggettivo con conseguente obbligo di restituzione, essendo stato effettuato unicamente per chiedere un rinvio dell'udienza prefallimentare. Si costituiva in giudizio la la quale evidenziava di aver ricevuto il versamento Controparte_1 direttamente dalla soc. debitrice, trattenendolo in acconto sulla maggior somma dovuta e ignorando chi avesse formato la provvista per l'emissione dell'assegno circolare de quo. In ogni caso, secondo la convenuta, poiché il era anche socio e fideiussore della ditta fallita, era evidentemente CP_2 interessato all'ottenimento di un rinvio dell'udienza prefallimentare e, dunque, anche laddove si fosse dovuto valutare la provenienza della somma pagata tramite assegno circolare, la stessa costituiva un legittimo corrispettivo nella dazione che non poteva essere ritenuta sine titulo. Istruita la causa, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8832/2019, resa pubblica il 4.10.2019, rigettava la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese di lite. Il giudice di primo grado premetteva che, dalla documentazione prodotta dalle parti in corso di causa, risultavano provati i fatti così come descritti in citazione ovvero che, nel corso dell'udienza prefallimentare del 2.4.2013, il procuratore della aveva ricevuto dal difensore Controparte_1 della due assegni, tra cui quello circolare di euro 7.500,00 emesso su Parte_2 provvista proveniente dalla società , e che le parti avevano chiesto Parte_1 congiuntamente un rinvio della predetta udienza che, tuttavia, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, non aveva inteso accordare dichiarando il fallimento della società. Tuttavia, ad avviso del Giudice di prime cure, dall'acquisizione documentale in atti, non era possibile rinvenire né la circostanza che tale pagamento fosse stato effettuato al solo fine di evitare la declaratoria di fallimento della né che il pagamento medesimo Parte_2 costituisse la prima rata di un pagamento da effettuare nelle more del richiesto rinvio. Il primo giudice affermava, inoltre, che ai sensi dell'art. 1180, comma I, c.c. l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Se, invece, un terzo paga un debito altrui nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione, si configura indebito soggettivo, ex art. 2036 c.c., che gli consente di agire per la ripetizione. Nel caso di specie, ad avviso del giudice di prime cure, poiché l'amministratore unico dell' Pt_1
, e cioè , rivestiva sia la qualità di socio, sia la qualità di fideiussore della
[...] Controparte_2
risultava palese un suo diretto coinvolgimento nell'obbligazione di Parte_2 pagamento nei confronti della;
dal lato della società convenuta, invece, il Controparte_1 ricevimento del pagamento della somma di € 7.500,00 trovava specifica giustificazione causale nel credito ben maggiore vantato nei confronti della e, pertanto, era Parte_2 comprensibile che la avesse legittimamente trattenuto e incassato la somma in Controparte_1 acconto del maggiore importo dovutole.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello l' la quale, mediante un Parte_1 unico motivo d'appello, censura la sentenza di primo grado affermando che il Tribunale ha
2 ricostruito male la fattispecie, sussumendola in uno schema giuridico tale da escludere l'obbligo di restituzione in capo alla convenuta delle somme versate. In particolare, a fronte di un versamento indubitabilmente riferibile alla il Parte_1 giudice di prime cure aveva ritenuto, erroneamente, di doverne imputare il pagamento alla sulla base della trasmissione dell'assegno per il tramite del suo legale Parte_2 rapp.te e dell'asserito interesse del ad estinguere l'obbligazione. CP_2
Conseguentemente, ad avviso della società appellante, considerato che il pagamento era provenuto da un terzo e non dal reale debitore, l' non avrebbe dovuto incassarlo, Controparte_1 trattandosi, dunque, di “accipio sine causa”, tale da implicare un indebito oggettivo con conseguente obbligo di restituzione. Pertanto, l'appellante, sulla base di quanto esposto, ha così concluso:
“previa declaratoria della relativa obbligazione come in premessa, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 7.500,00 a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali e Parte_1 danno da svalutazione monetaria dalla data dell'accipio al soddisfo, con condanna altresì alle spese e competenze del presente giudizio secondo soccombenza” L' si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito la correttezza della motivazione resa dal primo Giudice in punto di fatto e di diritto e ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese. All'udienza del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato. Il giudice di primo grado, al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, ha ricostruito correttamente la vicenda, conformemente alle deduzioni delle parti e alla documentazione prodotta in corso di causa. Dall'esame degli atti si evince, infatti, che a seguito dell'istanza di fallimento effettuata dalla nei confronti dell' il rappresentante Controparte_1 Parte_2 legale di quest'ultima decideva di presentarsi all'udienza prefallimentare tenutasi il 2.04.2013 con due assegni circolari. Tuttavia, la provvista per tali assegni, e, per quel che qui rileva, dell'assegno in particolare il n° 8202666746 – 01 avente un importo di 7.500,00 euro, non proveniva dalla bensì dal conto corrente della società appellante e cioè l' Parte_2 Parte_1 su indicazione del suo amministratore unico, che, era, allo stesso tempo, socio e CP_3 garante dell' Parte_2
Conseguentemente, il Tribunale ha qualificato la dazione di detto assegno quale adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c. evidenziando che l' Controparte_1
non avendo interesse a che il pagamento provenisse direttamente dalla
[...] Parte_2
aveva legittimamente incassato l'assegno trattenendolo come acconto sulla maggior
[...] somma dovutale. Inoltre, il primo Giudice evidenziava che l'attrice – odierna appellante – non aveva fornito nessuna prova “né della circostanza che l'effettuazione del pagamento fosse avvenuta al fine di evitare la declaratoria di fallimento della né che il pagamento medesimo fosse stato operato quale primo rateo di Parte_2 un pagamento da operare nelle more del chiesto rinvio”. Di contro, l'appellante non ha formulato nessuna censura rispetto a tale capo della sentenza impugnata sicché, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'operazione, il pagamento mediante l'assegno emesso su provvista dell' non potrebbe mai configurarsi come Parte_1
3 indebito non avendo, effettivamente, l'attrice mai provato che la dazione dell'assegno trovava la sua unica ragione nella richiesta di rinvio dell'udienza prefallimentare e che l'incasso del titolo era subordinato alla mancata dichiarazione di fallimento. Alla luce di quanto esposto, dunque, l'appello risulta certamente infondato giacchè l' Parte_1 non ha mai offerto nessuna prova che l'assegno in oggetto non fosse stato consegnato alla
[...] società appellata quale acconto del maggior credito vantato ma, esclusivamente, per chiedere un rinvio della trattazione dell'istanza di fallimento e con l'accordo di una sua restituzione in caso di dichiarazione di fallimento.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 per la proposta impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8832/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4/10/2019, così
[...] provvede: 1) rigetta l'appello proposto dalla società e per l'effetto: Parte_1
2) condanna l' al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in: € 4.237,00 (quattromiladuecentotrentasette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione integralmente respinta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Napoli, 9.4.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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