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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2 dott. Rosario Murgida Consigliere
3 dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 839 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA n persona del legale rappresentante pro Parte_1 of. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
con gli avv.ti Vitaliano Cardamone e Rossana Andricciola, Controparte_1
e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Premio di produzione semestrale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… chiediamo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge…>>; per l'appellato: <<… Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'e sentenza n. 99/2023 del 28.02.2023 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro e Previdenza, decideva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 893/2022 R.G.L.. Con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori…>>. FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
1 §2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, la società conveniva in giudizio Parte_1 [...]
propo ecreto ingiuntivo n. 5 CP_1
2022 con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva ingiunto di pagare in favore del suddetto per la voce retributiva EDA (Elemento Distinto Aziendale) la somma di euro 2.250,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria. All'uopo deduceva che: - la fonte normativa da cui derivava l'obbligo di corresponsione dell'emolumento doveva essere individuata nell'accordo sindacale del 31.07.1990 stipulato da;
- il predetto accordo prevedeva CP_2 un premio che veniva corrisposto nei rzo e settembre di ogni anno, la prima parte, pari al 50%, in misura fissa e la seconda parte, in misura variabile, legata alla presenza;
- il premio, successivamente, veniva ridenominato EDA dall'accordo del 01 giugno 2000 e dal contratto integrativo 28 luglio 2006 che aveva stabilito i criteri di erogazione;
- l'azienda, in data 16.07.2010 prot. N. 1287, comunicava la volontà di dare l'ultima applicazione al contatto integrativo del 28 luglio 2006; - in seguito l'Accordo Quadro sulla detassazione del 28 luglio 2006 alla lettera H) disponeva “Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo”; - pertanto, dall'anno 2016 la corresponsione dell'emolumento EDA non era più dovuto ed era stato indebitamente percepito fino all'anno 2019, per errore addebitabile alla precedente gestione aziendale. Concludeva chiedendo: << … revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge. Chiediamo, all'occorrenza, voglia disporsi CTU contabile per la quantificazione degli importi pretesamene dovuti. Chiediamo, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c, voglia disporsi la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritta che orali, alle associazioni sindacali sulla volontà delle parti e sul senso dell'Accordo quadro attuativo della detassazione anno 2016 stipulato il 21 aprile 2016 … >>. Si costituiva in giudizio il sig. impugnava e contestava tutto Controparte_1
l'avversario ricorso in opposiz Esponeva che – l'accordo 01 giugno 2000 e i successivi accordi aziendali del 01 marzo 2016 e del 21 aprile 2016 confermavano la corresponsione del premio EDA;
- la clausola relativa alla cessazione di efficacia, contenuta in entrambi gli accordi, era riferita al regime della tassazione agevolata cd. “detassazione” della retribuzione di produttività e non ai patti aventi ad oggetto i premi di produttività. Concludeva chiedendo: << … In via preliminare: atteso che l'opposto ha già ottenuto sulla stessa materia la sentenza n. 578/2021, concedere la provvisoria esecutività ai sensi 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso in data 06.06.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(partita iva n. ), in persona d Parte_1 P.IVA_1
2 rappresentante pro tempore, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso in data 06.06.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro;
in ogni caso: condannare la (partita iva n , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, compensi e accessori di legge del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori… >>.
§3 Il Tribunale di Lamezia Terme, sez. Lavoro, con sentenza n. 99/2023 del 28.02.2023 rigettava l'opposizione alla luce delle seguenti argomentazioni << … la fonte del diritto alla erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale del 1° giugno 2000 con cui la si è impegnata ad Pt_1 applicare ai dipendenti del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data del 1° luglio 2000. Con il medesimo CP_3 accordo le parti ha to l'istituto del premio di risultato la cui erogazione è stata subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché, al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e hanno base di riferimento 1999, CP_3 mentre, ai dip tenzioni e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una tantum… Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato in conformità alle linee guide fissate dal CCNL 16/03/1999 in materia di contrattazione di II livello l'EDA, prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempi indeterminati in servizio alla data del 30 giugno 2000 inquadrati nel contratto per i CP_3 quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora cons bero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati, con la precisazione che detti istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stata erogato in due tranches semestrali. Successivamente, con contratto integrativo aziendale del 28 luglio 2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizi alla data del 28 luglio 2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul cosiddetto premio di risultato al fine di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività, e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
… Sul punto si precisa che dal tenore letterale degli accordi 1 giugno 2028 giugno 2006 la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il premio di risultato-la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria e indispensabile al segno positivo del bilancio, dall'EDA spettante in base al punto tre dell'accordo sindacale dell'1 giugno 2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2000 inquadrati nel contratto nonché ai CP_3 lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizia;
la differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata poi confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28 luglio 2006, che, in una nota verbale ha riconosciuto al personale
3 assunto a tempi indeterminata interiormente alla data 1 luglio 2000 con contratti diversi da asse aeroporti, nonché dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA. Fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocato superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuano ad avere efficacia. Ed infatti, contrariamente a quanto rinvenuto da parte opponente il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della tassazione del 21 aprile 2016 non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare per il futuro la voce retributiva denominata EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi dal 1° giugno 2000 al e del 28/7/2006. Da una attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale monumento, sottoponendo al regime della tassazione. Ed infatti, l'accordo del 1° aprile 2016 intitolato accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016, prevede testualmente: la retribuzione di produttività e composta delle voci di cedolino di seguito individuate 1 voci retributive variabili previste dal CCNL asse aeroporti;
due voci retributive legate in forza di accordo territoriale di secondo livello: a premio semestrale fisso e variabile seconda presenza… L'accordo in questione, quindi, lungi da far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua ne confermano la sua esistenza. Né ai fini dell'eventuale volontà di disdetta, può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo quadro, laddove prevede che le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cessano di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo. Tale inciso si riferisce evidentemente ai patti che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge di stabilità 2016 e il richiamo alla materia in esame deve essere inteso quale riferimento alla materia della detassazione oggetto specifico dell'accordo Quadro e non certamente i patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato EDA. È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quello di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (articolo uno, comma 182 della legge numero 208 del 2015), di accedere al cosiddetto regime della detassazione sulle voci retributive erogate nell'ambito della retribuzione di produttività… >>.
§4 La sentenza è gravata da appello dalla società Parte_1 che lamenta: 1) Violazione e falsa applicazione dell'accordo quadro del 21 aprile 2016: evidenzia come il Giudicante, riconoscendo l'erogazione della voce retributiva EDA, in virtù di quanto statuito nell'accordo sindacale del 01 giugno 2000 e dal contratto integrativo aziendale del 28 luglio 2006, viola la clausola di cui alla lett. H) dell'accordo quadro “attuativo della detassazione” del 21 aprile 2006, il
4 quale, prevede che: “Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo”. Per l'appellante la suddetta clausola, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, si riferisce ai patti aziendali del 01 giugno 2000 e del 28 luglio 2006, in quanto tali patti disciplinava la materia dei premi. L'appellante sottolinea, peraltro, che la volontà di non corrispondere la voce retributiva EDA viene esplicitata nell'accordo sindacale di secondo livello sottoscritto da e le OO.SS. in data 13 aprile 2023, Parte_1
e ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, il quale, interpreta l'accordo quadro sulla detassazione del 21 aprile 2016 e, quindi, conferma la cessazione di efficacia degli accodi sull'EDA del 2000 e del 2016. Dunque, il Giudice di prime cure erra nell'asserire che la materia in esame fosse quella della detassazione e non quella riguardante la corresponsione dell'emolumento denominato EDA, poiché un accordo sindacale non poteva disciplinare la materia della detassazione che era materia assolutamente indisponibile. L'appellante rileva come l'accordo quadro del 21 aprile 2016 disciplina la materia dei premi aziendali, nonché la cessazione della validità dei premi che non potevano essere detassati sulla base della normativa richiamata dallo stesso accordo. Ed i patti relativi a premi che non potevano essere detassati erano proprio quelli relativi al vecchio premio di produzione confluito nell'EDA. Ed invece, la sentenza appellata riteneva che l'Accordo Quadro avesse confermato la volontà di corrispondere l'emolumento EDA, sottoponendolo al regime della detassazione. Quindi, la materia sulla quale il predetto accordo interveniva, dichiarando cessati i patti esistenti, e che poneva le basi alla disciplina di dettaglio della retribuzione di produttività legata alla nuova disciplina della detassazione, era la medesima materia relativa al “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza”. L'unico Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stato erogato la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza” era l'accordo territoriale di secondo livello del 28 luglio 2016. Di conseguenza, si evidenziava come – l'Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stato erogato la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza”, che era un patto che non conteneva “i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo” – operava la previsione di cui alla lettera H) dell'accordo medesimo. Pertanto, l'Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stata erogata la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza” cessava di avere efficacia a decorrere dal 21 aprile 2016. 2) Mancanza di qualsiasi base normativa e giuridica a fondamento della pretesa monitoria: l'appellato non aveva alcun diritto al premio anche in epoca antecedente al 21 aprile 2016, in quanto gli accordi del 2000 e del 2006, i quali
5 cessavano di avere efficacia nel 2008, trovavano un'ultima applicazione fino all'ottobre 2010. Si contesta, in particolare, la mancanza di prove in ordine ai fatti costitutivi della domanda e cioè la fonte dell'EDA, la ragione giuridica per cui detta fonte era sopravvissuta all'accordo sulla detassazione, il quantum del premio e gli effettivi giorni di presenza. Rileva, infatti, che nelle buste paga compaiono varie voci denominate premio, ma non la voce EDA, né vi è corrispondenza tra gli importi dell'EDA previsti nell'accordo 28 luglio 2006 e le buste paga dei lavoratori. L'appellante, a sostegno della domanda, richiama il CCNL 16 marzo 1999 Trasporto Aereo, e cioè il contratto di primo livello che conteneva CP_3 la clausola di rinvio cui si conformava la contrattazione integrativa aziendale
Il CCNL in questione era citato dall'accordo sindacale del 01 giugno Pt_1 uindi, il primo accordo che faceva riferimento all'EDA. Pt_1
Il CCNL conteneva poi una d a transitoria che disponeva: “B) Le parti, condividendo la necessità che le aziende perseguono l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida:
- tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come "Elemento Distinto";
- tale elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto”. Dunque – prosegue l'appellante - per i rapporti a tempo indeterminato già in essere, il CCNL prevedeva che i premi di produzione confluivano nella voce EDA e, pertanto, non disponeva che il premio fosse erogato ai nuovi assunti. L'appellante, infatti, sottolinea che l'accordo sindacale del 01 giugno 2000 riconosceva l'EDA soltanto a due categorie di personale: a) a gli assunti a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 2000 ed inquadrati nel contratto b) ai lavoratori CCNL metalmeccanici e pulizie. CP_3 parti estendevano illogicamente la disciplina transitoria di cui al CCNL del 1999 a una cinquantina di nuovi beneficiari.
§4.1 Costituitosi in giudizio, il sig. ha rilevato la correttezza del percorso CP_1 logico-giuridico seguito dal Gi rimo grado e ha sottolinea che clausola di cui alla lett. H) dell'accordo quadro del 21 aprile 2006 regolamentava la materia della detassazione e faceva riferimento solo alla Legge n. 208 del 2015 ed al Decreto attuativo 25.03.2016.
§4.2
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello è meritevole di accoglimento.
§5.1 Orbene, oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( Pt_1
a decorrere dal 1991 e a far data dall'1.07.
[...] Parte_1 ha corrisposto all'appellato fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo riferito ai periodi marzo e settembre 2021, marzo 2022. Nel ricorso per ingiunzione il lavoratore ha indicato quali fonti del suo diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.6.2000 e del 28.7.06. In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in Parte_1
(all'epoca sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stes CP_2 appellant so la produzione degli accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83 e del 30.6.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.7.90 che pure il tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore. Tanto trova conferma nelle buste paga anno 2018 prodotte dal lavoratore da cui emerge che con cadenza semestrale, per la precisione nei mesi di marzo e settembre, aveva corrisposto somme denominate “Premio sem. fisso” e Parte_1
“Premio sem. x presenza”. Nell'anno 2018 il primo importo (quota fissa) risultava essere pari ad euro 322,27, mentre il secondo importo (quota variabile) risultava essere pari al prodotto tra i giorni di presenza ed euro 4,14. (cfr. allegato n. 8 del fascicolo di parte appellata).
§5.2 Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”; In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.00 inquadrati con il CCNL CP_3
L'accordo aziendale del 28.7. ere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile
7 netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da Pt_1 quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo CP_3
l'1.7.0 I due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.6.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 aveva durata quadriennale dall'1.1.05, dunque fino al 31.12.08. Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio Parte_1 produzione semestrale hé occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
Ora, il tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti: a) lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.4.16.
§5.3 Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento - ed in effetti il tribunale non lo ha rilevato - che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti. Del resto, deve convenirsi con il tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.3.16. Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione. Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il
8 tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la Pt_1 za semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
§5.4 Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Pertanto, a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
§5.5 Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti risulta essere l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato e prodotto dall'appellato. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo era stato stipulato per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda da ad Parte_1 una società all'1.3.16 non ancora costituita, in forza d 26 Pt_1 dipendenti a dovuto transitare da alla costituenda società. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellante che, inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto, non può certamente considerarsi parte contraente. E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i Parte_1 contratti di second dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento. E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale il lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria
[...]
, ha cessato di essere vigente alla data 31. Parte_1 asferimento.
§6 Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_1 di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e
[...]
9 a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
Tanto determina, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 27 agosto 2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 99/2023, resa in data 28 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
10
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2 dott. Rosario Murgida Consigliere
3 dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 839 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA n persona del legale rappresentante pro Parte_1 of. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
con gli avv.ti Vitaliano Cardamone e Rossana Andricciola, Controparte_1
e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Premio di produzione semestrale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… chiediamo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge…>>; per l'appellato: <<… Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'atto di appello interposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'e sentenza n. 99/2023 del 28.02.2023 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro e Previdenza, decideva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 893/2022 R.G.L.. Con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori…>>. FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
1 §2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, la società conveniva in giudizio Parte_1 [...]
propo ecreto ingiuntivo n. 5 CP_1
2022 con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva ingiunto di pagare in favore del suddetto per la voce retributiva EDA (Elemento Distinto Aziendale) la somma di euro 2.250,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria. All'uopo deduceva che: - la fonte normativa da cui derivava l'obbligo di corresponsione dell'emolumento doveva essere individuata nell'accordo sindacale del 31.07.1990 stipulato da;
- il predetto accordo prevedeva CP_2 un premio che veniva corrisposto nei rzo e settembre di ogni anno, la prima parte, pari al 50%, in misura fissa e la seconda parte, in misura variabile, legata alla presenza;
- il premio, successivamente, veniva ridenominato EDA dall'accordo del 01 giugno 2000 e dal contratto integrativo 28 luglio 2006 che aveva stabilito i criteri di erogazione;
- l'azienda, in data 16.07.2010 prot. N. 1287, comunicava la volontà di dare l'ultima applicazione al contatto integrativo del 28 luglio 2006; - in seguito l'Accordo Quadro sulla detassazione del 28 luglio 2006 alla lettera H) disponeva “Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo”; - pertanto, dall'anno 2016 la corresponsione dell'emolumento EDA non era più dovuto ed era stato indebitamente percepito fino all'anno 2019, per errore addebitabile alla precedente gestione aziendale. Concludeva chiedendo: << … revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge. Chiediamo, all'occorrenza, voglia disporsi CTU contabile per la quantificazione degli importi pretesamene dovuti. Chiediamo, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c, voglia disporsi la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritta che orali, alle associazioni sindacali sulla volontà delle parti e sul senso dell'Accordo quadro attuativo della detassazione anno 2016 stipulato il 21 aprile 2016 … >>. Si costituiva in giudizio il sig. impugnava e contestava tutto Controparte_1
l'avversario ricorso in opposiz Esponeva che – l'accordo 01 giugno 2000 e i successivi accordi aziendali del 01 marzo 2016 e del 21 aprile 2016 confermavano la corresponsione del premio EDA;
- la clausola relativa alla cessazione di efficacia, contenuta in entrambi gli accordi, era riferita al regime della tassazione agevolata cd. “detassazione” della retribuzione di produttività e non ai patti aventi ad oggetto i premi di produttività. Concludeva chiedendo: << … In via preliminare: atteso che l'opposto ha già ottenuto sulla stessa materia la sentenza n. 578/2021, concedere la provvisoria esecutività ai sensi 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso in data 06.06.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro;
nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
[...]
(partita iva n. ), in persona d Parte_1 P.IVA_1
2 rappresentante pro tempore, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso in data 06.06.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro;
in ogni caso: condannare la (partita iva n , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, compensi e accessori di legge del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori… >>.
§3 Il Tribunale di Lamezia Terme, sez. Lavoro, con sentenza n. 99/2023 del 28.02.2023 rigettava l'opposizione alla luce delle seguenti argomentazioni << … la fonte del diritto alla erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale del 1° giugno 2000 con cui la si è impegnata ad Pt_1 applicare ai dipendenti del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data del 1° luglio 2000. Con il medesimo CP_3 accordo le parti ha to l'istituto del premio di risultato la cui erogazione è stata subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché, al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e hanno base di riferimento 1999, CP_3 mentre, ai dip tenzioni e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una tantum… Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato in conformità alle linee guide fissate dal CCNL 16/03/1999 in materia di contrattazione di II livello l'EDA, prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempi indeterminati in servizio alla data del 30 giugno 2000 inquadrati nel contratto per i CP_3 quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora cons bero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati, con la precisazione che detti istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stata erogato in due tranches semestrali. Successivamente, con contratto integrativo aziendale del 28 luglio 2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizi alla data del 28 luglio 2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul cosiddetto premio di risultato al fine di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività, e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
… Sul punto si precisa che dal tenore letterale degli accordi 1 giugno 2028 giugno 2006 la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il premio di risultato-la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria e indispensabile al segno positivo del bilancio, dall'EDA spettante in base al punto tre dell'accordo sindacale dell'1 giugno 2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2000 inquadrati nel contratto nonché ai CP_3 lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizia;
la differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata poi confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28 luglio 2006, che, in una nota verbale ha riconosciuto al personale
3 assunto a tempi indeterminata interiormente alla data 1 luglio 2000 con contratti diversi da asse aeroporti, nonché dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA. Fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocato superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuano ad avere efficacia. Ed infatti, contrariamente a quanto rinvenuto da parte opponente il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della tassazione del 21 aprile 2016 non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare per il futuro la voce retributiva denominata EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi dal 1° giugno 2000 al e del 28/7/2006. Da una attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale monumento, sottoponendo al regime della tassazione. Ed infatti, l'accordo del 1° aprile 2016 intitolato accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016, prevede testualmente: la retribuzione di produttività e composta delle voci di cedolino di seguito individuate 1 voci retributive variabili previste dal CCNL asse aeroporti;
due voci retributive legate in forza di accordo territoriale di secondo livello: a premio semestrale fisso e variabile seconda presenza… L'accordo in questione, quindi, lungi da far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua ne confermano la sua esistenza. Né ai fini dell'eventuale volontà di disdetta, può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo quadro, laddove prevede che le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cessano di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo. Tale inciso si riferisce evidentemente ai patti che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge di stabilità 2016 e il richiamo alla materia in esame deve essere inteso quale riferimento alla materia della detassazione oggetto specifico dell'accordo Quadro e non certamente i patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato EDA. È evidente, pertanto, che l'intenzione delle parti era quello di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (articolo uno, comma 182 della legge numero 208 del 2015), di accedere al cosiddetto regime della detassazione sulle voci retributive erogate nell'ambito della retribuzione di produttività… >>.
§4 La sentenza è gravata da appello dalla società Parte_1 che lamenta: 1) Violazione e falsa applicazione dell'accordo quadro del 21 aprile 2016: evidenzia come il Giudicante, riconoscendo l'erogazione della voce retributiva EDA, in virtù di quanto statuito nell'accordo sindacale del 01 giugno 2000 e dal contratto integrativo aziendale del 28 luglio 2006, viola la clausola di cui alla lett. H) dell'accordo quadro “attuativo della detassazione” del 21 aprile 2006, il
4 quale, prevede che: “Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo”. Per l'appellante la suddetta clausola, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, si riferisce ai patti aziendali del 01 giugno 2000 e del 28 luglio 2006, in quanto tali patti disciplinava la materia dei premi. L'appellante sottolinea, peraltro, che la volontà di non corrispondere la voce retributiva EDA viene esplicitata nell'accordo sindacale di secondo livello sottoscritto da e le OO.SS. in data 13 aprile 2023, Parte_1
e ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, il quale, interpreta l'accordo quadro sulla detassazione del 21 aprile 2016 e, quindi, conferma la cessazione di efficacia degli accodi sull'EDA del 2000 e del 2016. Dunque, il Giudice di prime cure erra nell'asserire che la materia in esame fosse quella della detassazione e non quella riguardante la corresponsione dell'emolumento denominato EDA, poiché un accordo sindacale non poteva disciplinare la materia della detassazione che era materia assolutamente indisponibile. L'appellante rileva come l'accordo quadro del 21 aprile 2016 disciplina la materia dei premi aziendali, nonché la cessazione della validità dei premi che non potevano essere detassati sulla base della normativa richiamata dallo stesso accordo. Ed i patti relativi a premi che non potevano essere detassati erano proprio quelli relativi al vecchio premio di produzione confluito nell'EDA. Ed invece, la sentenza appellata riteneva che l'Accordo Quadro avesse confermato la volontà di corrispondere l'emolumento EDA, sottoponendolo al regime della detassazione. Quindi, la materia sulla quale il predetto accordo interveniva, dichiarando cessati i patti esistenti, e che poneva le basi alla disciplina di dettaglio della retribuzione di produttività legata alla nuova disciplina della detassazione, era la medesima materia relativa al “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza”. L'unico Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stato erogato la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza” era l'accordo territoriale di secondo livello del 28 luglio 2016. Di conseguenza, si evidenziava come – l'Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stato erogato la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza”, che era un patto che non conteneva “i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo” – operava la previsione di cui alla lettera H) dell'accordo medesimo. Pertanto, l'Accordo Territoriale di secondo livello in base al quale era stata erogata la voce retributiva “Premio semestrale fisso variabile secondo presenza” cessava di avere efficacia a decorrere dal 21 aprile 2016. 2) Mancanza di qualsiasi base normativa e giuridica a fondamento della pretesa monitoria: l'appellato non aveva alcun diritto al premio anche in epoca antecedente al 21 aprile 2016, in quanto gli accordi del 2000 e del 2006, i quali
5 cessavano di avere efficacia nel 2008, trovavano un'ultima applicazione fino all'ottobre 2010. Si contesta, in particolare, la mancanza di prove in ordine ai fatti costitutivi della domanda e cioè la fonte dell'EDA, la ragione giuridica per cui detta fonte era sopravvissuta all'accordo sulla detassazione, il quantum del premio e gli effettivi giorni di presenza. Rileva, infatti, che nelle buste paga compaiono varie voci denominate premio, ma non la voce EDA, né vi è corrispondenza tra gli importi dell'EDA previsti nell'accordo 28 luglio 2006 e le buste paga dei lavoratori. L'appellante, a sostegno della domanda, richiama il CCNL 16 marzo 1999 Trasporto Aereo, e cioè il contratto di primo livello che conteneva CP_3 la clausola di rinvio cui si conformava la contrattazione integrativa aziendale
Il CCNL in questione era citato dall'accordo sindacale del 01 giugno Pt_1 uindi, il primo accordo che faceva riferimento all'EDA. Pt_1
Il CCNL conteneva poi una d a transitoria che disponeva: “B) Le parti, condividendo la necessità che le aziende perseguono l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida:
- tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come "Elemento Distinto";
- tale elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto”. Dunque – prosegue l'appellante - per i rapporti a tempo indeterminato già in essere, il CCNL prevedeva che i premi di produzione confluivano nella voce EDA e, pertanto, non disponeva che il premio fosse erogato ai nuovi assunti. L'appellante, infatti, sottolinea che l'accordo sindacale del 01 giugno 2000 riconosceva l'EDA soltanto a due categorie di personale: a) a gli assunti a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 2000 ed inquadrati nel contratto b) ai lavoratori CCNL metalmeccanici e pulizie. CP_3 parti estendevano illogicamente la disciplina transitoria di cui al CCNL del 1999 a una cinquantina di nuovi beneficiari.
§4.1 Costituitosi in giudizio, il sig. ha rilevato la correttezza del percorso CP_1 logico-giuridico seguito dal Gi rimo grado e ha sottolinea che clausola di cui alla lett. H) dell'accordo quadro del 21 aprile 2006 regolamentava la materia della detassazione e faceva riferimento solo alla Legge n. 208 del 2015 ed al Decreto attuativo 25.03.2016.
§4.2
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello è meritevole di accoglimento.
§5.1 Orbene, oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( Pt_1
a decorrere dal 1991 e a far data dall'1.07.
[...] Parte_1 ha corrisposto all'appellato fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo riferito ai periodi marzo e settembre 2021, marzo 2022. Nel ricorso per ingiunzione il lavoratore ha indicato quali fonti del suo diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.6.2000 e del 28.7.06. In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in Parte_1
(all'epoca sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stes CP_2 appellant so la produzione degli accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83 e del 30.6.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.7.90 che pure il tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore. Tanto trova conferma nelle buste paga anno 2018 prodotte dal lavoratore da cui emerge che con cadenza semestrale, per la precisione nei mesi di marzo e settembre, aveva corrisposto somme denominate “Premio sem. fisso” e Parte_1
“Premio sem. x presenza”. Nell'anno 2018 il primo importo (quota fissa) risultava essere pari ad euro 322,27, mentre il secondo importo (quota variabile) risultava essere pari al prodotto tra i giorni di presenza ed euro 4,14. (cfr. allegato n. 8 del fascicolo di parte appellata).
§5.2 Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”; In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.00 inquadrati con il CCNL CP_3
L'accordo aziendale del 28.7. ere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile
7 netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da Pt_1 quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo CP_3
l'1.7.0 I due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.6.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 aveva durata quadriennale dall'1.1.05, dunque fino al 31.12.08. Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio Parte_1 produzione semestrale hé occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
Ora, il tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti: a) lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.4.16.
§5.3 Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08. Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento - ed in effetti il tribunale non lo ha rilevato - che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti. Del resto, deve convenirsi con il tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.3.16. Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione. Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il
8 tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la Pt_1 za semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
§5.4 Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Pertanto, a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
§5.5 Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti risulta essere l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato e prodotto dall'appellato. Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo era stato stipulato per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda da ad Parte_1 una società all'1.3.16 non ancora costituita, in forza d 26 Pt_1 dipendenti a dovuto transitare da alla costituenda società. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellante che, inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto, non può certamente considerarsi parte contraente. E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i Parte_1 contratti di second dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento. E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale il lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria
[...]
, ha cessato di essere vigente alla data 31. Parte_1 asferimento.
§6 Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_1 di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e
[...]
9 a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
Tanto determina, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 27 agosto 2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 99/2023, resa in data 28 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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