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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3897/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 19/08/2024 da:
Parte_1 con l'avv. BRUNELLO GAUDENZIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1 con l'avv. DE FRANCESCHI NADIA
c.f.: C.F._2
Conclusioni delle parti:
Come da verbale del 20.3.25
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In data 3.12.24 sono state sentite personalmente le parti, che hanno espresso la propria volontà di non riconciliarsi e di volersi separare.
In data 11.12.24 si è svolta l'audizione del figlio minore e le parti hanno insistito per Per_1
l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
1 Con ordinanza 11.12.24 sono stati assegnati i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
Nelle more del deposito delle memorie le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni hanno confermato dinanzi al giudice all'udienza del 20.2.25.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la separazione delle parti e , ordinando al Parte_1 Controparte_1
Comune di Quinto di Treviso la trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n°5, parte IIa- serie A (matrimonio concordatario celebrato l'8 aprile 2000).
Assegna la casa coniugale al sig. Pt_1
La sig.ra si impegna a rilasciare la casa familiare di Quinto di Treviso via Carducci 13 CP_1 entro il 30 giugno 2025, data fino alla quale il dottor si astiene dall'accedervi. Pt_1
Entro la stessa data sarà formalizzato il trasferimento della quota del 50% di detto immobile al dott. Pt_1
La sig.ra s'impegna fin d'ora a consentire che i figli, se lo desidereranno e fino al CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, possano trasferire da lei, nella casa che intenderà acquistare, la loro residenza anagrafica e di fatto.
Dispone che le parti provvedano al mantenimento diretto di e , maggiorenni Per_2 Per_1
ma non ancora autosufficienti, per il tempo che gli stessi trascorreranno con i genitori.
Ciascuna delle parti continuerà a versare a come sta già facendo, 500 euro mensili, Per_2 accreditando l'importo entro il 10 di ogni mese sul suo conto personale, e a , a decorrere Per_1 dal mese di aprile 2025, l'importo di 350 euro, in modo che la prima possa disporre di 1.000 euro al mese e il secondo di euro 700.
Gli importi saranno rivalutati a gennaio di ciascun anno a partire dal mese di aprile 2026 sulla base della svalutazione accertata dall'Istat per l'anno solare precedente.
Tutte le spese relative ai figli e qualificate come straordinarie dal Protocollo per il Processo di famiglia dell'1.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso saranno ripartite al 50% tra i genitori. Le spese non urgenti e superiori all'ammontare di 50 euro dovranno essere tassativamente concordate ove il protocollo lo preveda, e in ogni caso andranno comunicate preventivamente all'altro genitore.
2 Per quel che riguarda le spese mediche, visto che il dottor è titolare di un'assicurazione Pt_1
connessa al suo rapporto di lavoro, le parti concordano di beneficiare a metà dei rimborsi che saranno disposti dall'ente assicurativo (Previmedica) e si faranno carico a metà ciascuno degli oneri assicurativi, sicché la dottoressa rimborserà mensilmente a decorrere da aprile 2025 CP_1
metà della trattenuta operata sulla busta paga mediante RID mensile della quota prevista (attualmente di euro 22).
Poiché sarà aggiornata a breve, il dottor comunicherà via via l'aumento del contributo Pt_1 dovuto e la dottoressa deciderà se continuare a versare metà dell'importo beneficiando CP_1
della metà dei rimborsi o smettere.
La dottoressa si obbliga a trasferire al dottor la sua quota del 50% della casa CP_1 Pt_1 coniugale, sita in Quinto di Treviso, via Carducci n.13, e dell'immobile di Quinto di Treviso, via
Rosta (immobili elencati al punto 2 delle premesse, lettere a e d, sicché egli ne divenga proprietario esclusivo;
il dottor si obbliga a trasferire alla dottoressa la propria quota del 50% della casa Pt_1 CP_1 di Porto Santa Margherita, viale Lepanto, adibita a casa per le vacanze, dell'appartamento di
Padernello e del rudere di Quinto di Treviso, via Boiago, sì che lei ne divenga proprietaria esclusiva.
I trasferimenti saranno formalizzati con atto pubblico entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Le spese notarili saranno sopportate dalle parti a metà ciascuna.
La dott.ssa s'impegna a rilasciare l'immobile di via Carducci adibito a casa familiare entro CP_1
il 30 giugno 2025.
Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, le utenze domestiche e tutti gli oneri relativi al possesso della casa faranno carico alla dottoressa fino alla data di rilascio, e al dott. CP_1 Pt_1
per il periodo successivo.
Quanto agli appartamenti di Porto Santa Margherita, Padernello e Quinto di Via Rosta, le relative spese condominiali saranno a carico di ciascun coniuge in ragione del 50%, sino al trasferimento della quota così come prevista negli accordi.
Dalla data del trasferimento immobiliare:
• il dottor si accollerà le rate (capitale ed interessi) del mutuo ipotecario ancora in pre- Pt_1
ammortamento, relativo alla casa familiare, e qualora l'istituto mutuante non aderisca
3 all'accollo, e quindi alla liberazione della dott.ssa , egli si impegna a estinguere il debito CP_1
contraendo a suo nome un nuovo mutuo;
• la dottoressa si accollerà le rate residue del mutuo ipotecario relativo all'appartamento CP_1 di Porto Santa Margherita, anche quelle già scadute, e qualora l'istituto mutuante non aderisca all'accollo, e quindi alla liberazione del dott. ella si impegna a estinguere il debito Pt_1
contraendo a suo nome un nuovo mutuo;
• ciascuno si farà carico in via esclusiva delle spese di manutenzione e degli oneri relativi agli altri tre immobili con la precisazione che le spese condominiali maturate fino a tale data saranno ripartite al 50% e nella stessa misura le parti si faranno carico dell'obbligo di rimborso della cauzione agli inquilini alla fine della locazione.
I mobili che arredano la casa familiare si intendono attribuiti in proprietà esclusiva al dottor Pt_1 quelli che arredano l'appartamento di Porto Santa Margherita si intendono attribuiti in proprietà esclusiva alla dottoressa . CP_1
Le azioni Banco BPM, nominalmente intestate al dottor rimarranno nell'esclusiva Pt_1
disponibilità dello stesso. Il dottor provvederà al pagamento del passivo del conto in Pt_1 comune manlevando sin d'ora la dottoressa dalle relative richieste della Banca. CP_1
In considerazione degli accordi intervenuti con il dottor e a fini meramente conciliativi, la Pt_1 dottoressa verserà al dottor l'importo complessivo di euro 12.000 di cui euro 2.000 CP_1 Pt_1 all'atto della sottoscrizione della scrittura privata già citata, euro 3.000 entro la data del rogito di cui al punto 4, e i restanti euro 7.000 in rate mensili di euro 1.000 ciascuno fino al saldo. La complessiva somma di euro 12.000 sarà accreditata, secondo le indicate scadenze, sul conto corrente contraddistinto dal seguente IBAN: [...], di titolarità esclusiva del dottor Pt_1
I debiti contratti per la ristrutturazione della casa familiare saranno a carico
• dalle parti per metà ciascuno quelli relativi a OL RL (euro 62.415,99) e Parte_2
(5300,46),
• della dottoressa integralmente i debiti di (euro 5.417) e Idrotermica CP_1 Parte_3
ER (euro 4.495),
• del dott. integralmente il debito di (euro 11.708,40)1. Pt_1 Parte_4
4 Le parti concordemente comunicheranno a ciascun creditore l'attribuzione del debito tra loro.
Le spese del presente giudizio e quello di reclamo (Trib. Treviso, R.G. n. 3981/2024) si intendono compensate tre le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
ammontare a carico a carico creditori debito Parte_5 62.415 31.208 31.208
[...] idortermica 4.496 4.496 creativa 5.418 5.418 ideVERDE 5.300 2.650 2.650
11.708 11.708 Pt_4 totale 89.336 45.566 43.771
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riepiloghiamo nella tabella seguente la ripartizione dei debiti comuni