Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10544/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10544 del 2024, proposto da LI Di ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0040221.03-10-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 22.07.2021, la ricorrente inoltrava agli uffici del Ministero dell’Istruzione domanda di riconoscimento della specializzazione all’insegnamento conseguita in Spagna, relativamente alla classe di concorso ADSS - Specializzazione Sostegno Scuola Secondaria di II Grado.
All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione resistente, con il provvedimento impugnato, rigettava l’istanza de qua, sulla base dell’assunto, acquisito dall’amministrazione spagnola per cui il titolo rilasciato dalla Università San Jorge di Saragozza, per il Curso en Atencion a las necesidades de Apoyo Edicativo, non è un titolo ufficiale in Spagna.
Sarebbe, infatti, un titolo proprio dell’Università San Jorge di Saragozza che può avere valore nel mercato del lavoro, ma non da accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali. In conclusione dunque, “tale risposta nega la validità e l’efficacia del corso conseguito in Spagna con conseguente impossibilità di riconoscimento di qualsivoglia normativa italiana”.
Parte ricorrente ha, dunque, impugnato il sopraindicato provvedimento, adducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, violazione della normativa comunitaria e mancato utilizzo del Manuale EAR (European Area of Recognition), errata applicazione dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del C.S. con sentenza n. 22 del 19 dicembre 2022 ; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DM Istruzione n. 249/2020, corretta distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali rilasciati dalle Università spagnole, eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DM Istruzione n. 249/2020, violazione dell’art. 45 TFUE e violazione della libertà di stabilimento, eccesso di potere per i motivi di cui sopra; 4) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 7 della L. n. 517/1977, reiterata violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva UE 2013/55/UE, eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e manifesta illogicità, mancata previsione di eventuali misure compensative in caso di non corrispondenza tra le figure professionali nei due Stati membri.
Conclude con istanza di misure cautelari e per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza pronunciata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 l’istanza cautelare veniva accolta.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato per le seguenti assorbenti ragioni.
Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) che, in particolare con la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero ha affermato: “deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione.
In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione” (punto 9 della motivazione); “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla "professione regolamentata” (punto 10 della motivazione); “in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).
In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
In considerazione del pregresso contrasto giurisprudenziale in materia, risolto dall’Adunanza Plenaria in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di diniego anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO