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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena Toni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]) con il patrocinio dell'avv. VACCARI ANGELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con memoria depositata in data 6.6.2025 parte ricorrente concludeva alle seguenti condizioni:
''Respinta ogni avversa domanda e con sentenza immediatamente esecutiva, - dichiarare sin
d'ora con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi sig.ra e Parte_1
- accertare che la causa della crisi coniugale e dunque della separazione è Controparte_1
riconducibile al sig. e pertanto pronunciare l'addebito a carico di quest'ultimo; - CP_1
pagina 1 di 7 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
suo collocamento paritario secondo le seguenti tempistiche bisettimanali: Nella prima settimana: la madre preleverà da scuola il figlio il lunedì e lo terrà con sé fino al martedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; lo preleverà ancora da scuola il venerdì e lo terrà presso di sé fino al lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella seconda settimana: la madre preleverà da scuola il figlio il martedì e lo terrà con sé fino al venerdì mattina quando ve le riaccompagnerà; Per le vacanze natalizie starà metà del Per_1 periodo col padre e metà con la madre, in modo tale che i periodi vengano annualmente alternati;
così anche per le ferie pasquali. Durante le ferie estive starà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- fermo per il resto quanto sopra, disporre che nei periodi che trascorrerà a Per_1
ES ciascun genitore potrà vederlo a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, andandolo a prendere e riportandolo presso il Convitto;
- disporre l'obbligo per il signor di versare alla moglie un contributo mensile per il mantenimento della CP_1 prole minorenne pari ad €. 500,00 annualmente rivalutabili su base Istat, oltre al concorso nella misura del 70% delle spese straordinarie così come definite dal Protocollo sottoscritto dai Presidenti del Tribunale di Forlì e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì in data 9 giugno
2017; - disporre l'obbligo per il signor di versare alla moglie un contributo mensile CP_1 per il di lei mantenimento pari ad € 300,00 annualmente rivalutabili su base Istat;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Parte resistente con memoria depositata in data 24.6.2025 concludeva alle seguenti condizioni:
- DICHIARARE, anche con sentenza non definitiva, la separazione dei Sigg.
[...]
e - RIGETTARE la richiesta di addebito promossa a carico CP_1 Parte_1 del - RIGETTARE la richiesta di contributo al mantenimento del minore avanzata CP_1
dalla Sig.ra nei confronti del non ricorrendone i presupposti;
- Pt_1 CP_1
RIGETTARE ogni richiesta di mantenimento a favore della Sig.ra sia in difetto di Pt_1
qualsivoglia fondamento giuridico che in virtù della sua responsabilità nella definitiva rottura del rapporto matrimoniale. IN VIA RICONVENZIONALE - EMETTERE pronuncia di
ADDEBITO nei confronti della Sig.ra stante la violazione dei doveri nascenti dal Pt_1
matrimonio che ha determinato la fine del rapporto di coniugio;
- DISPORRE l'affidamento
pagina 2 di 7 condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_1
come di fatto avviene da quando la madre ha lasciato la casa coniugale;
- Pt_2
DISPORRE a favore del Sig. quale genitore collocatario, l'assegnazione Controparte_1
della casa coniugale sita a Forlì in via Sintella n. 35 di comproprietà di entrambi i coniugi che continueranno a onorarne, in parti uguali, il relativo mutuo sino alla scadenza;
-
REGOLAMENTARE il diritto di visita della madre -previa audizione del minore ed eventualmente dello psicologo che lo ha in cura e sulla scorta delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati - come indicato in apposito capitolo della presente memoria;
- CONFERMARE che la Sig.ra versi al la somma di € 250,00 Pt_1 CP_1 mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. - Con vittoria delle spese di giudizio e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c a carico della Sig.ra per aver Parte_1
immotivatamente instaurato il presente giudizio nonostante la predisposizione di ricorso consensuale già oggetto di scambio e di accordo fra i difensori”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale con addebito a carico Controparte_1
del coniuge, nonché la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore Persona_1 dell'assegnazione della casa coniugale e dei contributi al mantenimento.
La ricorrente ha dedotto che i coniugi si sono uniti in matrimonio concordatario il 27 aprile
2002, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato, in data 22 febbraio 2011, il figlio Persona_1
La ricorrente ha altresì dedotto che l'unione, inizialmente serena, si è progressivamente deteriorata a causa dell'atteggiamento accentratore e svalutante del marito, che avrebbe assunto un ruolo dominante nella gestione familiare, relegando la moglie ad una posizione subordinata e svilente, con ripercussioni sul benessere psicologico della stessa. A fronte di tale situazione, la ricorrente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico nel 2019, che l'ha condotta alla decisione di separarsi.
La sig.ra ha inoltre lamentato l'ostacolo frapposto dal coniuge al mantenimento di un Pt_1
rapporto equilibrato tra madre e figlio, nonché la mancata corresponsione di contributi pagina 3 di 7 economici adeguati al mantenimento proprio e del minore, chiedendo pertanto l'assegnazione della casa coniugale al padre, il collocamento del figlio presso lo stesso solo a fini anagrafici, un collocamento paritario del figlio ed il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento dello stesso pari ad € 500,00, oltre la 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 gennaio 2023, il resistente ha contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, deducendo che la crisi coniugale sarebbe da imputarsi esclusivamente al comportamento instabile e scorretto della sig.ra la quale Pt_1
avrebbe abbandonato la casa coniugale e intrapreso una relazione extraconiugale, disinteressandosi progressivamente della famiglia e del figlio.
Il sig. ha evidenziato di essersi sempre fatto carico delle esigenze familiari, sia CP_1 economiche che affettive, sostenendo integralmente il mantenimento del figlio e le spese relative all'abitazione comune. Ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, l'addebito della separazione alla moglie, la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione, a carico della sig.ra di un contributo al mantenimento del figlio, oltre il rimborso delle somme Pt_1 indebitamente trattenute.
Con ordinanza presidenziale del 30.01.2023 veniva disposto l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali di Forlì e CTU sulla capacità genitoriale delle parti.
Con successiva ordinanza presidenziale del 16.03.2025, successiva al deposito della predetta
CTU, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, mantenendo l'affidamento della prole ai Servizi Sociali del Comune di Forlì, e concesso termine per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza del giorno 8.7.2025 le parti insistevano per la pronuncia della sentenza parziale sulla separazione e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale pagina 4 di 7 da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per le questioni concernenti la prole e i provvedimenti di natura economica;
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/09/1976 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 27 aprile 2002 in Bertinoro;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BERTINORO (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2002 Atto n. 6 Parte II^ Serie A);
3. dispone per la ulteriore trattazione della causa come da separata ordinanza;
4. spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 7 N. R.G. 3109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena Toni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VACCARI ANGELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti l'addebito della separazione, la prole e le questioni economiche;
rilevato che sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. non ancora concessi pagina 6 di 7
P.Q.M.
rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 3.03.2026 ore 11.00 concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza, che la cancelleria avrà cura di effettuare contestualmente alle parti e richiedendo si do ora una relazione aggiornata ai Servizi Sociali del Comune di Forlì, con facoltà di subdelega, da depositarsi almeno dieci giorni prima della suddetta udienza.
Invita sin da ora le parti a depositare telematicamente entro dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni: a) una scheda riepilogativa, in modo sintetico, ma esaustivo, delle informazioni aggiornate sui seguenti punti: condizione lavorativa (attività e mansioni svolte da ciascuno, stipendio, eventuali redditi da attività extra, redditi di lavoro, sede e orario di lavoro); situazione abitativa (immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone di locazione); situazione economico- patrimoniale dei coniugi
(redditi, patrimonio [in particolare: beni immobili e mobili registrati], risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie);
b) produrre (o aggiornare se già prodotte) le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione) presentate all'amministrazione fiscale.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali del Comune di Forlì.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena Toni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]) con il patrocinio dell'avv. VACCARI ANGELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con memoria depositata in data 6.6.2025 parte ricorrente concludeva alle seguenti condizioni:
''Respinta ogni avversa domanda e con sentenza immediatamente esecutiva, - dichiarare sin
d'ora con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi sig.ra e Parte_1
- accertare che la causa della crisi coniugale e dunque della separazione è Controparte_1
riconducibile al sig. e pertanto pronunciare l'addebito a carico di quest'ultimo; - CP_1
pagina 1 di 7 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
suo collocamento paritario secondo le seguenti tempistiche bisettimanali: Nella prima settimana: la madre preleverà da scuola il figlio il lunedì e lo terrà con sé fino al martedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; lo preleverà ancora da scuola il venerdì e lo terrà presso di sé fino al lunedì successivo quando lo riaccompagnerà a scuola. Nella seconda settimana: la madre preleverà da scuola il figlio il martedì e lo terrà con sé fino al venerdì mattina quando ve le riaccompagnerà; Per le vacanze natalizie starà metà del Per_1 periodo col padre e metà con la madre, in modo tale che i periodi vengano annualmente alternati;
così anche per le ferie pasquali. Durante le ferie estive starà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- fermo per il resto quanto sopra, disporre che nei periodi che trascorrerà a Per_1
ES ciascun genitore potrà vederlo a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, andandolo a prendere e riportandolo presso il Convitto;
- disporre l'obbligo per il signor di versare alla moglie un contributo mensile per il mantenimento della CP_1 prole minorenne pari ad €. 500,00 annualmente rivalutabili su base Istat, oltre al concorso nella misura del 70% delle spese straordinarie così come definite dal Protocollo sottoscritto dai Presidenti del Tribunale di Forlì e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì in data 9 giugno
2017; - disporre l'obbligo per il signor di versare alla moglie un contributo mensile CP_1 per il di lei mantenimento pari ad € 300,00 annualmente rivalutabili su base Istat;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Parte resistente con memoria depositata in data 24.6.2025 concludeva alle seguenti condizioni:
- DICHIARARE, anche con sentenza non definitiva, la separazione dei Sigg.
[...]
e - RIGETTARE la richiesta di addebito promossa a carico CP_1 Parte_1 del - RIGETTARE la richiesta di contributo al mantenimento del minore avanzata CP_1
dalla Sig.ra nei confronti del non ricorrendone i presupposti;
- Pt_1 CP_1
RIGETTARE ogni richiesta di mantenimento a favore della Sig.ra sia in difetto di Pt_1
qualsivoglia fondamento giuridico che in virtù della sua responsabilità nella definitiva rottura del rapporto matrimoniale. IN VIA RICONVENZIONALE - EMETTERE pronuncia di
ADDEBITO nei confronti della Sig.ra stante la violazione dei doveri nascenti dal Pt_1
matrimonio che ha determinato la fine del rapporto di coniugio;
- DISPORRE l'affidamento
pagina 2 di 7 condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_1
come di fatto avviene da quando la madre ha lasciato la casa coniugale;
- Pt_2
DISPORRE a favore del Sig. quale genitore collocatario, l'assegnazione Controparte_1
della casa coniugale sita a Forlì in via Sintella n. 35 di comproprietà di entrambi i coniugi che continueranno a onorarne, in parti uguali, il relativo mutuo sino alla scadenza;
-
REGOLAMENTARE il diritto di visita della madre -previa audizione del minore ed eventualmente dello psicologo che lo ha in cura e sulla scorta delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati - come indicato in apposito capitolo della presente memoria;
- CONFERMARE che la Sig.ra versi al la somma di € 250,00 Pt_1 CP_1 mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. - Con vittoria delle spese di giudizio e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c a carico della Sig.ra per aver Parte_1
immotivatamente instaurato il presente giudizio nonostante la predisposizione di ricorso consensuale già oggetto di scambio e di accordo fra i difensori”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale con addebito a carico Controparte_1
del coniuge, nonché la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore Persona_1 dell'assegnazione della casa coniugale e dei contributi al mantenimento.
La ricorrente ha dedotto che i coniugi si sono uniti in matrimonio concordatario il 27 aprile
2002, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato, in data 22 febbraio 2011, il figlio Persona_1
La ricorrente ha altresì dedotto che l'unione, inizialmente serena, si è progressivamente deteriorata a causa dell'atteggiamento accentratore e svalutante del marito, che avrebbe assunto un ruolo dominante nella gestione familiare, relegando la moglie ad una posizione subordinata e svilente, con ripercussioni sul benessere psicologico della stessa. A fronte di tale situazione, la ricorrente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico nel 2019, che l'ha condotta alla decisione di separarsi.
La sig.ra ha inoltre lamentato l'ostacolo frapposto dal coniuge al mantenimento di un Pt_1
rapporto equilibrato tra madre e figlio, nonché la mancata corresponsione di contributi pagina 3 di 7 economici adeguati al mantenimento proprio e del minore, chiedendo pertanto l'assegnazione della casa coniugale al padre, il collocamento del figlio presso lo stesso solo a fini anagrafici, un collocamento paritario del figlio ed il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento dello stesso pari ad € 500,00, oltre la 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 gennaio 2023, il resistente ha contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, deducendo che la crisi coniugale sarebbe da imputarsi esclusivamente al comportamento instabile e scorretto della sig.ra la quale Pt_1
avrebbe abbandonato la casa coniugale e intrapreso una relazione extraconiugale, disinteressandosi progressivamente della famiglia e del figlio.
Il sig. ha evidenziato di essersi sempre fatto carico delle esigenze familiari, sia CP_1 economiche che affettive, sostenendo integralmente il mantenimento del figlio e le spese relative all'abitazione comune. Ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, l'addebito della separazione alla moglie, la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione, a carico della sig.ra di un contributo al mantenimento del figlio, oltre il rimborso delle somme Pt_1 indebitamente trattenute.
Con ordinanza presidenziale del 30.01.2023 veniva disposto l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali di Forlì e CTU sulla capacità genitoriale delle parti.
Con successiva ordinanza presidenziale del 16.03.2025, successiva al deposito della predetta
CTU, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, mantenendo l'affidamento della prole ai Servizi Sociali del Comune di Forlì, e concesso termine per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza del giorno 8.7.2025 le parti insistevano per la pronuncia della sentenza parziale sulla separazione e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale. L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale pagina 4 di 7 da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per le questioni concernenti la prole e i provvedimenti di natura economica;
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/09/1976 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 27 aprile 2002 in Bertinoro;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BERTINORO (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2002 Atto n. 6 Parte II^ Serie A);
3. dispone per la ulteriore trattazione della causa come da separata ordinanza;
4. spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 7 N. R.G. 3109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena Toni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VACCARI ANGELA, elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti l'addebito della separazione, la prole e le questioni economiche;
rilevato che sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. non ancora concessi pagina 6 di 7
P.Q.M.
rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 3.03.2026 ore 11.00 concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza, che la cancelleria avrà cura di effettuare contestualmente alle parti e richiedendo si do ora una relazione aggiornata ai Servizi Sociali del Comune di Forlì, con facoltà di subdelega, da depositarsi almeno dieci giorni prima della suddetta udienza.
Invita sin da ora le parti a depositare telematicamente entro dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni: a) una scheda riepilogativa, in modo sintetico, ma esaustivo, delle informazioni aggiornate sui seguenti punti: condizione lavorativa (attività e mansioni svolte da ciascuno, stipendio, eventuali redditi da attività extra, redditi di lavoro, sede e orario di lavoro); situazione abitativa (immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone di locazione); situazione economico- patrimoniale dei coniugi
(redditi, patrimonio [in particolare: beni immobili e mobili registrati], risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie);
b) produrre (o aggiornare se già prodotte) le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione) presentate all'amministrazione fiscale.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali del Comune di Forlì.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
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