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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 645/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
, (c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. , tutti assistiti e difesi dall'Avv. VITI Parte_5 CodiceFiscale_5
GIANCARLO che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore appellanti
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCHETTI MARCO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA BONTEMPI 17
06100 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti, creditori della società , dopo Controparte_2
aver notificato al sequestro conservativo presso terzi avente Controparte_1
ad oggetto i crediti da questi vantati nei confronti dell'Ente ed a seguito di dichiarazione positiva del terzo (debitore dei soci e per l'importo di euro Controparte_2 CP_2
210.094,45 a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma del 1997) e dopo che il sequestro si era convertito in pignoramento, ottenevano ordinanza di assegnazione somme.
Detta ordinanza, separatamente impugnata, non veniva sospesa;
nelle more però il corrispondeva ai signori le somme, ritenendo che si trattasse di importi a CP_1 CP_2
destinazione vincolata e dunque non pignorabili.
I creditori e azionavano quindi l'ordinanza di assegnazione nei Controparte_3 Pt_5
confronti del Comune, provvedendo a pignoramento mobiliare in data 26.9.2017,
eseguito alla presenza del difensore del Comune avv. Marchetti e dell'ing.
[...]
responsabile dell'area tecnica del Comune, pignoramento che, su indicazione CP_4
stessa dell'ingegnere, colpiva due opere d'arte asseritamente facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di CP_1
Il tuttavia proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. sostenendo CP_1
l'impignorabilità dei beni, l'impignorabilità della somma esecutata, l'inesistenza del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione in capo al e l'insussistenza di un CP_1
credito certo, liquido ed esigibile.
pag. 2/8 I creditori opposti contestavano la domanda osservando che essa concretizzava, in realtà, un'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di impugnazione e quindi era tardiva, senza contare che già pendeva opposizione per i medesimi motivi dinanzi al
Tribunale di Perugia.
Nel corso del giudizio di primo grado, disposta la sospensione della procedura esecutiva con ordinanza confermata anche in sede di reclamo collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., i sig.ri manifestavano la volontà di rinunciare al precetto Parte_6
ed al pignoramento oggetto del giudizio di opposizione, a spese compensate. Il CP_1
non accettava la compensazione ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza n. 206/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, condannava l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
7.795,00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2022 i signori e hanno Parte_7 Pt_5
proposto appello avverso detta sentenza.
Con il primo motivo contestano l'errata applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Osservano che l'ordinanza collegiale si è pronunciata solo sulla legittimità del provvedimento di sospensione, senza alcuna valenza decisoria sulle doglianze sollevate dall'opponente e che il giudice di prime cure ha omesso di valutare la fondatezza delle ragioni di opposizione, omettendo in particolare di valutare che i beni oggetto di esecuzione forzata erano stati pignorati su indicazione dello stesso debitore, che solo successivamente ne aveva eccepito l'impignorabilità. La rinuncia al pignoramento non equivaleva ad adesione delle ragioni del debitore ma è sintomo della buona fede degli opposti, che si riservavano di agire in altra sede. Le spese di lite, dunque, avrebbero pag. 3/8 dovuto essere poste a carico dell'opponente o, al più, compensate in considerazione del comportamento incolpevole dei creditori.
Gli appellanti contestano anche il quantum delle spese liquidate, essendo stati concessi i termini 183 cpc pur a fronte della già avvenuta rinuncia al pignoramento, di fatto aggravando inutilmente l'attività processuale.
Concludono chiedendo la conferma della pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'esecuzione e, in considerazione del principio di soccombenza virtuale in ragione dei dedotti motivi di opposizione, condannare l'opponente appellata alle spese del giudizio di primo grado, o con compensazione anche parziale delle stesse.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo Controparte_1
che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio della soccombenza virtuale ed abbia correttamente valutato il fatto che la rinuncia al pignoramento è
avvenuta solo dopo tre pronunce giudiziali che hanno ampiamente valutato l'impignorabilità dei beni, gli altri motivi di opposizione erano assorbiti ed infine il deposito delle memorie 183 non aveva aggravato il processo ed era stato necessario poiché entrambe le parti intendevano modificare le proprie conclusioni. La liquidazione delle spese era poi adeguata alle effettive e modeste attività processuali svolte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non è oggetto di appello la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che consegue alla rinuncia al precetto ed al pignoramento e ha fatto venir meno l'esigenza di pronunciarsi sulla legittimità del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
pag. 4/8 Come è noto, a seguito della cessazione della materia del contendere, cioè del venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio, - per essere intervenuti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito - le spese di lite vanno regolate sulla base del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, effettuando cioè l'individuazione della parte soccombente virtualmente, sulla base di una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza onde verificare se, in caso di normale prosecuzione del giudizio, la domanda attrice sarebbe stata accolta o meno (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Il giudicante non è dunque esonerato dall'esame del merito della vicenda.
Nel caso in esame l'attore/opponente aveva sostenuto sia l'impignorabilità dei beni, in quanto facenti parte del demanio storico artistico (come comprovato da nota della
Dirigente della Regione dott.ssa sia dell'impignorabilità, a monte, del credito nei Per_1
confronti dei debitori in forza dell'art. 159 TUEL, del travisamento della CP_2
dichiarazione di terzo resa, poiché nessun rapporto il aveva con la società in CP_1
nome collettivo e della carenza di legittimazione del in quanto soggetto CP_2 CP_1
istituzionale deputato alla gestione dei fondi post terremoto ma, tecnicamente, non
“debitore” degli aventi diritto al contributo.
La sentenza gravata, in maniera invero piuttosto sbrigativa, si limita a richiamare l'ordinanza collegiale del 12.6.2019 resa nel proc. RG 660/17, decretando che il pignoramento mobiliare eseguito dagli opposti in danno del Comune aveva ad oggetto beni impignorabili, osservando che ciò assorbiva ogni considerazione in merito alla sussistenza del titolo esecutivo e che la parte opposta si era determinata alla rinuncia solo a fronte del rigetto del reclamo avverso la sospensione dell'esecuzione.
pag. 5/8 La soccombenza virtuale, però, costituisce declinazione del principio di causalità, (Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è,
quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo.
Alla stregua dei sopra estesi principi, deve osservarsi quanto segue.
Qualora il giudizio di opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. fosse normalmente proseguito, in assenza di rinuncia degli odierni appellanti, sarebbe stato accolto il primo motivo di opposizione relativo all'impignorabilità dei beni, dal momento che è risultato non controverso che i due quadri oggetto del pignoramento appartengono al demanio culturale e, di conseguenza, soggiacciono al regime di cui agli artt. 822 e seguenti c.c.,
non potendo essere distolti dalla loro destinazione pubblica.
Al tempo stesso però va rilevato che dalla lettura del verbale di pignoramento mobiliare del 26.09.2017 (doc. 6) si evince che fu lo stesso ingegner dell'Area Tecnica CP_4
del Comune di ad indicare all'Ufficiale Giudiziario – presente altresì il CP_1
legale del Comune, in persona dell'avv. Marchetti – le due opere d'arte come appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente locale. Ancor più a monte, la necessità stessa dell'esecuzione nei confronti del facendo valere come titolo l'ordinanza CP_1
di assegnazione somme del 19.2.2014, era nata dal fatto che il Comune era rimasto inadempiente nei confronti dei creditori pignoranti, anzi, pur non essendo sospesa pag. 6/8 l'efficacia esecutiva del titolo, aveva disposto, nelle more, delle somme, pagando direttamente i signori e , ad onta del vincolo del Controparte_2 CP_2
pignoramento.
Deve anche darsi atto, doverosamente, del fatto che i restanti motivi di opposizione, pur assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di opposizione, erano inammissibili in quanto diretti a censurare il titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) per vizi propri,
che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione avverso l'ordinanza,
non nel successivo giudizio di opposizione all'esecuzione, trattandosi non di fatti sopravvenuti, ma antecedenti alla formazione del titolo stesso.
Sostanzialmente, dunque, il giudizio di opposizione di cui si controverte è stato sì
causato dall'errato pignoramento notificato ad istanza degli appellanti, ma a sua volta era stato il a dare causa all'esecuzione. Esso poi ha cagionato, tramite un suo CP_1
funzionario, l'errore incolpevole dell'Ufficiale Giudiziario, che ha pignorato i quadri a seguito di espressa indicazione della loro natura di beni facenti parte del patrimonio disponibile.
Tutte le sopra esposte ragioni giustificano, ex art 92 c.p.c. come interpolato a seguito della sentenza C. Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese processuali di primo grado. Su tale punto la sentenza impugnata va dunque riformata.
All'accoglimento dell'appello consegue poi, secondo la soccombenza, che il CP_1
debba essere gravato delle spese processuali di secondo grado, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla base del valore della causa determinato ex art. 17
primo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 206/2022 così provvede:
pag. 7/8 in riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese processuali di primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
8.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 645/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
, (c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. , tutti assistiti e difesi dall'Avv. VITI Parte_5 CodiceFiscale_5
GIANCARLO che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore appellanti
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCHETTI MARCO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA BONTEMPI 17
06100 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti, creditori della società , dopo Controparte_2
aver notificato al sequestro conservativo presso terzi avente Controparte_1
ad oggetto i crediti da questi vantati nei confronti dell'Ente ed a seguito di dichiarazione positiva del terzo (debitore dei soci e per l'importo di euro Controparte_2 CP_2
210.094,45 a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma del 1997) e dopo che il sequestro si era convertito in pignoramento, ottenevano ordinanza di assegnazione somme.
Detta ordinanza, separatamente impugnata, non veniva sospesa;
nelle more però il corrispondeva ai signori le somme, ritenendo che si trattasse di importi a CP_1 CP_2
destinazione vincolata e dunque non pignorabili.
I creditori e azionavano quindi l'ordinanza di assegnazione nei Controparte_3 Pt_5
confronti del Comune, provvedendo a pignoramento mobiliare in data 26.9.2017,
eseguito alla presenza del difensore del Comune avv. Marchetti e dell'ing.
[...]
responsabile dell'area tecnica del Comune, pignoramento che, su indicazione CP_4
stessa dell'ingegnere, colpiva due opere d'arte asseritamente facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di CP_1
Il tuttavia proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. sostenendo CP_1
l'impignorabilità dei beni, l'impignorabilità della somma esecutata, l'inesistenza del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione in capo al e l'insussistenza di un CP_1
credito certo, liquido ed esigibile.
pag. 2/8 I creditori opposti contestavano la domanda osservando che essa concretizzava, in realtà, un'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di impugnazione e quindi era tardiva, senza contare che già pendeva opposizione per i medesimi motivi dinanzi al
Tribunale di Perugia.
Nel corso del giudizio di primo grado, disposta la sospensione della procedura esecutiva con ordinanza confermata anche in sede di reclamo collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., i sig.ri manifestavano la volontà di rinunciare al precetto Parte_6
ed al pignoramento oggetto del giudizio di opposizione, a spese compensate. Il CP_1
non accettava la compensazione ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza n. 206/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, condannava l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
7.795,00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2022 i signori e hanno Parte_7 Pt_5
proposto appello avverso detta sentenza.
Con il primo motivo contestano l'errata applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Osservano che l'ordinanza collegiale si è pronunciata solo sulla legittimità del provvedimento di sospensione, senza alcuna valenza decisoria sulle doglianze sollevate dall'opponente e che il giudice di prime cure ha omesso di valutare la fondatezza delle ragioni di opposizione, omettendo in particolare di valutare che i beni oggetto di esecuzione forzata erano stati pignorati su indicazione dello stesso debitore, che solo successivamente ne aveva eccepito l'impignorabilità. La rinuncia al pignoramento non equivaleva ad adesione delle ragioni del debitore ma è sintomo della buona fede degli opposti, che si riservavano di agire in altra sede. Le spese di lite, dunque, avrebbero pag. 3/8 dovuto essere poste a carico dell'opponente o, al più, compensate in considerazione del comportamento incolpevole dei creditori.
Gli appellanti contestano anche il quantum delle spese liquidate, essendo stati concessi i termini 183 cpc pur a fronte della già avvenuta rinuncia al pignoramento, di fatto aggravando inutilmente l'attività processuale.
Concludono chiedendo la conferma della pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'esecuzione e, in considerazione del principio di soccombenza virtuale in ragione dei dedotti motivi di opposizione, condannare l'opponente appellata alle spese del giudizio di primo grado, o con compensazione anche parziale delle stesse.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo Controparte_1
che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio della soccombenza virtuale ed abbia correttamente valutato il fatto che la rinuncia al pignoramento è
avvenuta solo dopo tre pronunce giudiziali che hanno ampiamente valutato l'impignorabilità dei beni, gli altri motivi di opposizione erano assorbiti ed infine il deposito delle memorie 183 non aveva aggravato il processo ed era stato necessario poiché entrambe le parti intendevano modificare le proprie conclusioni. La liquidazione delle spese era poi adeguata alle effettive e modeste attività processuali svolte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non è oggetto di appello la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che consegue alla rinuncia al precetto ed al pignoramento e ha fatto venir meno l'esigenza di pronunciarsi sulla legittimità del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
pag. 4/8 Come è noto, a seguito della cessazione della materia del contendere, cioè del venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio, - per essere intervenuti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito - le spese di lite vanno regolate sulla base del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, effettuando cioè l'individuazione della parte soccombente virtualmente, sulla base di una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza onde verificare se, in caso di normale prosecuzione del giudizio, la domanda attrice sarebbe stata accolta o meno (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Il giudicante non è dunque esonerato dall'esame del merito della vicenda.
Nel caso in esame l'attore/opponente aveva sostenuto sia l'impignorabilità dei beni, in quanto facenti parte del demanio storico artistico (come comprovato da nota della
Dirigente della Regione dott.ssa sia dell'impignorabilità, a monte, del credito nei Per_1
confronti dei debitori in forza dell'art. 159 TUEL, del travisamento della CP_2
dichiarazione di terzo resa, poiché nessun rapporto il aveva con la società in CP_1
nome collettivo e della carenza di legittimazione del in quanto soggetto CP_2 CP_1
istituzionale deputato alla gestione dei fondi post terremoto ma, tecnicamente, non
“debitore” degli aventi diritto al contributo.
La sentenza gravata, in maniera invero piuttosto sbrigativa, si limita a richiamare l'ordinanza collegiale del 12.6.2019 resa nel proc. RG 660/17, decretando che il pignoramento mobiliare eseguito dagli opposti in danno del Comune aveva ad oggetto beni impignorabili, osservando che ciò assorbiva ogni considerazione in merito alla sussistenza del titolo esecutivo e che la parte opposta si era determinata alla rinuncia solo a fronte del rigetto del reclamo avverso la sospensione dell'esecuzione.
pag. 5/8 La soccombenza virtuale, però, costituisce declinazione del principio di causalità, (Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è,
quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo.
Alla stregua dei sopra estesi principi, deve osservarsi quanto segue.
Qualora il giudizio di opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. fosse normalmente proseguito, in assenza di rinuncia degli odierni appellanti, sarebbe stato accolto il primo motivo di opposizione relativo all'impignorabilità dei beni, dal momento che è risultato non controverso che i due quadri oggetto del pignoramento appartengono al demanio culturale e, di conseguenza, soggiacciono al regime di cui agli artt. 822 e seguenti c.c.,
non potendo essere distolti dalla loro destinazione pubblica.
Al tempo stesso però va rilevato che dalla lettura del verbale di pignoramento mobiliare del 26.09.2017 (doc. 6) si evince che fu lo stesso ingegner dell'Area Tecnica CP_4
del Comune di ad indicare all'Ufficiale Giudiziario – presente altresì il CP_1
legale del Comune, in persona dell'avv. Marchetti – le due opere d'arte come appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente locale. Ancor più a monte, la necessità stessa dell'esecuzione nei confronti del facendo valere come titolo l'ordinanza CP_1
di assegnazione somme del 19.2.2014, era nata dal fatto che il Comune era rimasto inadempiente nei confronti dei creditori pignoranti, anzi, pur non essendo sospesa pag. 6/8 l'efficacia esecutiva del titolo, aveva disposto, nelle more, delle somme, pagando direttamente i signori e , ad onta del vincolo del Controparte_2 CP_2
pignoramento.
Deve anche darsi atto, doverosamente, del fatto che i restanti motivi di opposizione, pur assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di opposizione, erano inammissibili in quanto diretti a censurare il titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) per vizi propri,
che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione avverso l'ordinanza,
non nel successivo giudizio di opposizione all'esecuzione, trattandosi non di fatti sopravvenuti, ma antecedenti alla formazione del titolo stesso.
Sostanzialmente, dunque, il giudizio di opposizione di cui si controverte è stato sì
causato dall'errato pignoramento notificato ad istanza degli appellanti, ma a sua volta era stato il a dare causa all'esecuzione. Esso poi ha cagionato, tramite un suo CP_1
funzionario, l'errore incolpevole dell'Ufficiale Giudiziario, che ha pignorato i quadri a seguito di espressa indicazione della loro natura di beni facenti parte del patrimonio disponibile.
Tutte le sopra esposte ragioni giustificano, ex art 92 c.p.c. come interpolato a seguito della sentenza C. Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese processuali di primo grado. Su tale punto la sentenza impugnata va dunque riformata.
All'accoglimento dell'appello consegue poi, secondo la soccombenza, che il CP_1
debba essere gravato delle spese processuali di secondo grado, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla base del valore della causa determinato ex art. 17
primo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 206/2022 così provvede:
pag. 7/8 in riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese processuali di primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
8.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/8