CA
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2024, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 2437/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11.12.2023, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2437/2020 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Cesare Soriano, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rto Maisto, DA RE , LA De BE e UC Cuzzupoli,
APPELLATO
OGGETTO: pensione di inabilità al compimento del 18° anno senza domanda amministrativa;
d.l. 90 del 2014, art. 25, co. 6; diritto intertemporale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sul ricorso proposto da nei confronti dell' avente ad oggetto il riconoscimento della pensione Parte_2 CP_2
di inabilità ai sensi del d.l. 90 del 2014, art. 25, co. 6.
Il ricorrente ha allegato di essere stato riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento dal gennaio 2012, allorquando era minorenne;
che in data 7.3.2013 è diventato maggiorenne;
che in data 23.9.2015 ha presentato all' modello AP70 per la CP_2
liquidazione della prestazione di cui all'art. 25, co. 6, cit.
In particolare detta norma, nella nuova formulazione entrata in vigore il 19.8.2014 in seguito alla legge di conversione, prevede che ai minori titolari dell'indennità
d'accompagnamento sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza presentazione di apposita domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La formulazione della disposizione contenuta nell'originario d.l., vigente dal 24.6.2014, invece, prevedeva la necessità della domanda amministrativa: “… sono attribuite al compimento della maggiore eta', e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Incontestato che al compimento del diciottesimo anno di età del (7.3.2013) questi Pt_1
non avesse presentato la domanda all'epoca prevista, lo stesso ha sostenuto che con l'entrata in vigore della nuova normativa la stessa gli dovesse essere riconosciuta automaticamente con la sola presentazione del modello AP70.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso alla luce in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda ed, invece, ha inoltrato all' solo il modello AP70 certificativo CP_2
dei requisiti economici.
Con atto di appello il ha impugnato la predetta sentenza sostenendo che la nuova Pt_1
disposizione del citato art. 25, co. 6, dovesse applicarsi anche a chi avesse compiuto il diciottesimo anno precedentemente e non avesse all'epoca presentato la domanda. Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per l'11 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 25, co. 6, cit., nella nuova formulazione entrata in vigore il 19.8.2014 in seguito alla legge di conversione, prevede che ai minori titolari dell'indennità d'accompagnamento sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza presentazione di apposita domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La formulazione della disposizione contenuta nell'originario d.l., vigente dal 24.6.2014, invece, prevedeva la necessità della domanda amministrativa: “… sono attribuite al compimento della maggiore eta', e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Come emerge dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. 90 del 2014 e, in particolare, dal Dossier del servizio studi della Camera dei deputati del 30 luglio 2014,
l'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione. Le disposizioni di semplificazione del comma 6 riguardano, per quanto qui interessa, la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. La novella prevede, infatti, che le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma,
(con modifica introdotta nel corso dell'esame referente) senza necessità di presentare domanda in via amministrativa.
Dal precedente Dossier del 1 luglio 2014 emerge che la norma mira a garantire al disabile o all'invalido civile la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età.
Che tale sia la finalità della normativa emerge anche dal precedente comma 5, dettato per l'indennità di frequenza, il quale prevede che “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età,
l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Orbene, alla luce dell'esame normativo emerge che la nuova norma riconosce il diritto del minorenne al compimento della maggiore età al conseguimento della prestazione senza soluzione di continuità, nella sussistenza dei requisiti socioeconomici e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
La stessa domanda prevista nella prima versione del decreto legge non era dettata a pena di decadenza, nemmeno mobile. Ed infatti il Dossier del servizio studi della Camera del
30.6.2014 chiarisce che il comma 6 garantisce, nel passaggio dalla minore “alla maggiore età, la continuità dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, previa domanda in via amministrativa e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni sono direttamente attribuite ai minori…”. Deve ritenersi, pertanto, che la domanda non dovesse essere presentata prima del compimento del diciottesimo anno, e che, quindi, anche se presentata successivamente la decorrenza della prestazione dovesse essere comunque dal compimento della maggiore età per garantire la continuità.
Da tale premessa deriva che la novella abbia previsto il diritto al conseguimento immediato della prestazione dal diciottesimo anno senza ulteriori accertamenti sanitari, nella ricorrenza, comunque, dei requisiti di legge.
La modifica di cui alla legge di conversione ha solo provveduto ad ulteriormente semplificare il procedimento eliminando la necessità di presentare apposita domanda amministrativa.
Deve ritenersi, pertanto, che al soggetto già titolare di prestazione al momento del compimento della maggiore età spetti la continuità della prestazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma del 2014 (24.6.2014) senza ulteriori formalità se non quella della presentazione del modello AP70.
Venendo, quindi, alla posizione del emerge che lo stesso al momento del Pt_1
compimento dei 18 anni, in data 7.3.2013, fosse titolare di indennità di accompagnamento ma non abbia presentato domanda successiva di pensione di inabilità. In base alla normativa all'epoca vigente non aveva, quindi, diritto a tale ultima prestazione. Pertanto, la stessa non può essergli riconosciuta, come richiesto, dal compimento del 18° anno, in quanto all'epoca non sussisteva il presupposto della proposizione della domanda amministrativa.
La novella del 2014, in quanto finalizzata a garantire la continuità della prestazione ai minorenni non può essere applicata al caso de quo perché il superamento della maggiore età in data precedente all'entrata in vigore della normativa rende irrealizzabile la ratio della norma.
Il quindi, avrebbe dovuto presentare autonoma domanda. Pt_1
Il fatto che lo stesso abbia continuato a godere dell'indennità di accompagnamento dopo il superamento della maggiore età non muta la sostanza del ragionamento atteso che la norma invocata non mira a garantire la continuità in questa ipotesi ma solo per i minorenni che compiono diciotto anni.
L'appello, quindi, va rigettato.
Le spese vanno compensate attesa l'incertezza del quadro normativo e la novità della questione. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi - della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così Persona_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. CU come in motivazione.
Napoli, 11.12.2023.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11.12.2023, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2437/2020 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Cesare Soriano, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rto Maisto, DA RE , LA De BE e UC Cuzzupoli,
APPELLATO
OGGETTO: pensione di inabilità al compimento del 18° anno senza domanda amministrativa;
d.l. 90 del 2014, art. 25, co. 6; diritto intertemporale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sul ricorso proposto da nei confronti dell' avente ad oggetto il riconoscimento della pensione Parte_2 CP_2
di inabilità ai sensi del d.l. 90 del 2014, art. 25, co. 6.
Il ricorrente ha allegato di essere stato riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento dal gennaio 2012, allorquando era minorenne;
che in data 7.3.2013 è diventato maggiorenne;
che in data 23.9.2015 ha presentato all' modello AP70 per la CP_2
liquidazione della prestazione di cui all'art. 25, co. 6, cit.
In particolare detta norma, nella nuova formulazione entrata in vigore il 19.8.2014 in seguito alla legge di conversione, prevede che ai minori titolari dell'indennità
d'accompagnamento sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza presentazione di apposita domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La formulazione della disposizione contenuta nell'originario d.l., vigente dal 24.6.2014, invece, prevedeva la necessità della domanda amministrativa: “… sono attribuite al compimento della maggiore eta', e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Incontestato che al compimento del diciottesimo anno di età del (7.3.2013) questi Pt_1
non avesse presentato la domanda all'epoca prevista, lo stesso ha sostenuto che con l'entrata in vigore della nuova normativa la stessa gli dovesse essere riconosciuta automaticamente con la sola presentazione del modello AP70.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso alla luce in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda ed, invece, ha inoltrato all' solo il modello AP70 certificativo CP_2
dei requisiti economici.
Con atto di appello il ha impugnato la predetta sentenza sostenendo che la nuova Pt_1
disposizione del citato art. 25, co. 6, dovesse applicarsi anche a chi avesse compiuto il diciottesimo anno precedentemente e non avesse all'epoca presentato la domanda. Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per l'11 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 25, co. 6, cit., nella nuova formulazione entrata in vigore il 19.8.2014 in seguito alla legge di conversione, prevede che ai minori titolari dell'indennità d'accompagnamento sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza presentazione di apposita domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La formulazione della disposizione contenuta nell'originario d.l., vigente dal 24.6.2014, invece, prevedeva la necessità della domanda amministrativa: “… sono attribuite al compimento della maggiore eta', e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Come emerge dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. 90 del 2014 e, in particolare, dal Dossier del servizio studi della Camera dei deputati del 30 luglio 2014,
l'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione. Le disposizioni di semplificazione del comma 6 riguardano, per quanto qui interessa, la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. La novella prevede, infatti, che le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma,
(con modifica introdotta nel corso dell'esame referente) senza necessità di presentare domanda in via amministrativa.
Dal precedente Dossier del 1 luglio 2014 emerge che la norma mira a garantire al disabile o all'invalido civile la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età.
Che tale sia la finalità della normativa emerge anche dal precedente comma 5, dettato per l'indennità di frequenza, il quale prevede che “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età,
l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Orbene, alla luce dell'esame normativo emerge che la nuova norma riconosce il diritto del minorenne al compimento della maggiore età al conseguimento della prestazione senza soluzione di continuità, nella sussistenza dei requisiti socioeconomici e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
La stessa domanda prevista nella prima versione del decreto legge non era dettata a pena di decadenza, nemmeno mobile. Ed infatti il Dossier del servizio studi della Camera del
30.6.2014 chiarisce che il comma 6 garantisce, nel passaggio dalla minore “alla maggiore età, la continuità dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, previa domanda in via amministrativa e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni sono direttamente attribuite ai minori…”. Deve ritenersi, pertanto, che la domanda non dovesse essere presentata prima del compimento del diciottesimo anno, e che, quindi, anche se presentata successivamente la decorrenza della prestazione dovesse essere comunque dal compimento della maggiore età per garantire la continuità.
Da tale premessa deriva che la novella abbia previsto il diritto al conseguimento immediato della prestazione dal diciottesimo anno senza ulteriori accertamenti sanitari, nella ricorrenza, comunque, dei requisiti di legge.
La modifica di cui alla legge di conversione ha solo provveduto ad ulteriormente semplificare il procedimento eliminando la necessità di presentare apposita domanda amministrativa.
Deve ritenersi, pertanto, che al soggetto già titolare di prestazione al momento del compimento della maggiore età spetti la continuità della prestazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma del 2014 (24.6.2014) senza ulteriori formalità se non quella della presentazione del modello AP70.
Venendo, quindi, alla posizione del emerge che lo stesso al momento del Pt_1
compimento dei 18 anni, in data 7.3.2013, fosse titolare di indennità di accompagnamento ma non abbia presentato domanda successiva di pensione di inabilità. In base alla normativa all'epoca vigente non aveva, quindi, diritto a tale ultima prestazione. Pertanto, la stessa non può essergli riconosciuta, come richiesto, dal compimento del 18° anno, in quanto all'epoca non sussisteva il presupposto della proposizione della domanda amministrativa.
La novella del 2014, in quanto finalizzata a garantire la continuità della prestazione ai minorenni non può essere applicata al caso de quo perché il superamento della maggiore età in data precedente all'entrata in vigore della normativa rende irrealizzabile la ratio della norma.
Il quindi, avrebbe dovuto presentare autonoma domanda. Pt_1
Il fatto che lo stesso abbia continuato a godere dell'indennità di accompagnamento dopo il superamento della maggiore età non muta la sostanza del ragionamento atteso che la norma invocata non mira a garantire la continuità in questa ipotesi ma solo per i minorenni che compiono diciotto anni.
L'appello, quindi, va rigettato.
Le spese vanno compensate attesa l'incertezza del quadro normativo e la novità della questione. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi - della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così Persona_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. CU come in motivazione.
Napoli, 11.12.2023.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Vincenza Totaro