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1 luglio 1931
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25 maggio 1945
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29 settembre 1982
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13 maggio 1991
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13 ottobre 2011
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4 dicembre 2018
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17 dicembre 2018
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18 dicembre 2018
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Art. 633.
(Invasione di terreni o edifici).
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.
------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Invasione di terreni o edifici).
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.
------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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- 1. dolo specificohttps://www.brocardi.it/ · 192.03699
Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > dolo specifico dolo specifico Ci sono 6 consulenze legali riguardanti l'argomento "dolo specifico" Consulenza legale Q202545338 (Articolo 633 Codice Penale - Invasione di terreni o edifici) «La sussistenza del reato , nell'ipotesi declinata nella richiesta di parere, sembra francamente denegata. L'articolo 633 c.p. descrive, infatti, […] ed a volte...» Consulenza legale Q202541446 (Articolo 633 Codice Penale - Invasione di terreni o edifici) «In teoria è assolutamente possibile procedere, sin da ora e senza la perizia del CTU, alla denuncia - querela per il reato di cui all'art. 633 c.p. […]
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- inammissibilità ricorso·
- art. 2 cod. pen.·
- reato permanente·
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