Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2021, proposto da
Air Pullman S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cornaredo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Cornaredo in data 2 aprile 2021 – P.G. n. 7908 trasmessa tramite Pec in pari data, con cui il Responsabile del procedimento del Settore Area Tecnica di Programmazione - Servizio Edilizia Privata ha rigettato la pratica relativa alla Cila presentata dalla ricorrente;
- con ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornaredo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Gruppo AIR PULLMAN S.p.A., in forza di provvedimenti di autorizzazione e di concessione, esercita l’attività di trasporto di persone a mezzo di autobus, sia a livello interurbano e regionale, sia sulle tratte di media e lunga percorrenza anche internazionale.
Nel 2020 la società ricorrente acquisiva l’area ubicata nel Comune di Cornaredo, Via Archimede n. 5, catastalmente identificata al Foglio 12 - mappali nn. 580 e 949, avente superficie di mq 5.420 mq, al fine di adibirla a parcheggio scoperto dei propri autobus.
Detta area è classificata dal vigente PGT di Cornaredo nell’Ambito di Rigenerazione Urbana “ARU 3 - Ex Signal Lux via Milano” ed è disciplinata espressamente dalle NdA del Piano delle Regole della Variante Generale e dalla relativa Scheda.
L’intervento di sistemazione dell’area a parcheggio veniva eseguito in forza di CILA del 23 gennaio 2020 - prot. n. 1860 (con fine lavori in data 20 ottobre 2020) e di CILA del 16 novembre 2020 - prot. n. 24305 (con fine lavori in data 8 gennaio 2021).
Successivamente AIR PULLMAN presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cornaredo la SCIAP in data 21 gennaio 2021 relativa all’attivazione del parcheggio per autobus aziendali.
In tale contesto, al fine di dotare il parcheggio degli impianti necessari alla manutenzione ordinaria dei propri autobus, in data 20 marzo 2021 depositava, presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) comunale, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) - pratica n. 100/2021 per l’istallazione di un impianto di lavaggio autobus all’aperto ad uso interno aziendale.
L’impianto di autolavaggio in questione, meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata alla CILA, si sostanziava nella posa sul suolo di due binari su cui scorreva una struttura di spazzole rotanti e di un vano contenitore del serbatoio idrico, del motore e della pompa idraulica di pressurizzazione.
Sennonché, in data 2 aprile 2021 alla Società ricorrente veniva notificato il provvedimento di “ divieto di esecuzione dell’attività e conclusione negativa del procedimento ” avviato con la CILA di cui alla pratica edilizia n. 100/2021.
Con tale provvedimento, il Comune dichiarava che il progetto presentato non risultava conforme alla normativa vigente per le seguenti motivazioni:
- “ le opere in progetto si configurano come intervento di nuova costruzione ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 e smi la cui realizzazione è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire;
- Si segnala, altresì, che l’intervento in oggetto, ricade in ARU 3 (Ambito di Rigenerazione Urbana), soggetto a pianificazione attuativa ”.
A fronte del rigetto della CILA relativa all’impianto di lavaggio dei bus la società ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame affidandolo motivi svolti nell’atto introduttivo del giudizio.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Pe resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cornaredo che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza cautelare n. 1026 del 24 settembre 2021 il Tribunale respingeva per difetto di fumus boni juris la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 6 febbraio 2025 la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (da qualificarsi in realtà, più correttamente, come declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse atteso che il rilascio del titolo autorizzativo richiesto è stato ottenuto all’esito della presentazione di una nuova istanza), con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Di tanto al Collegio non resta che prendere atto ai fini dell’adozione delle conseguenti pronunce, ravvisando peraltro - in ragione del particolare sviluppo procedimentale della vicenda, e diversamente da quanto richiesto dalla difesa comunale – giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO