Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1729 /2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste
Sezione Civile
In composizione collegiale in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1729/2022 di Ruolo Generale promosso da
c.f. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Trieste, via delle Settefontane n. 8 rappresentata ed assistita dall'avv. Simona
Stefanutto (c.f.: – pec: – fax: C.F._2 Email_1
0431.32128) con domicilio eletto presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD),
Piazza Unità n. 6 ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_3 residente a [...] Int. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
Ciccarese (C.F. )), presso la stessa elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
Latina Viale Andrea Doria n. 9 PEC Email_2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
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Voglia l'adìto Tribunale di Trieste, preso atto dell'intervenuta volontà delle parti alla trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, e della conseguente loro rinuncia alle domande di reciproco addebito della separazione, omologare la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente in [...], c.f. e CodiceFiscale_5 CP_1
, nato a [...] il [...], residente a [...] Int.
[...]
12, c.f. , alle seguenti condizioni: CodiceFiscale_6
1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- il marito continuerà a contribuire al mantenimento della moglie con il versamento mensile della somma di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulla Postepay intestata alla sig.ra IBAN: Parte_1
[...].
3-I coniugi si concedono reciproco consenso all'espatrio.
4-Le spese del procedimento si intendono compensate
5- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (LT) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 16 giugno 2022 la signora adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal marito con CP_1
pronuncia di addebito;
a tal fine rappresentava di aver contratto matrimonio civile il 28 maggio 2016 nel comune di MO (Latina) – iscritto al n. 29, parte 2^ serie C, dopo un lungo periodo di convivenza;
che dall'unione era nato il 6 ottobre Persona_1
1993; che lei stessa non vedeva il marito da anni in quanto, dopo essersi trasferiti da
Trieste a Latina nel 2015 lei era tornata a Trieste per problemi di salute e il marito, violando l'obbligo di fedeltà, aveva intrapreso una relazione con un'altra donna, cessando ogni assistenza morale e materiale;
in ragione della differenza di reddito (il marito era in pensione e percepiva euro 2.200, lei disoccupata), chiedeva di porre a carico del sig pagina 2 di 5 l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura di euro 500 al mese. CP_1
2. Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 21 settembre 2022, il signor contestava decisamente la narrazione della moglie, spiegando che il CP_1
trasferimento ad Aprilia (LT) nel 2015 era stato concordato, i coniugi avevano venduto la casa di abitazione e avevano intrapreso, dopo il suo pensionamento, l'attività di Per_ rappresentanti di cosmetici per la Rougj, mentre i figli maggiorenni ( e Per_1
figlia di primo letto della signora erano rimasti a Trieste presso l'abitazione di via Pt_1
Pascoli, in comodato gratuito;
era stata la signora a lasciare il marito nel 2018, Pt_1
trasferendosi a Trieste e non volendo più tornare, avendo a propria volta avviato una relazione con il sig. chiedeva dunque che la separazione fosse Persona_3
addebitata alla moglie per violazione del dovere di fedeltà, senza alcun contributo al mantenimento, anche considerando che la stessa aveva sempre lavorato, seppur senza un regolare contratto, come badante, e usufruito anche di una rendita INAIL e di un indennizzo assicurativo per la rottura dello scafoide, permettendosi una vita agiata.
3.All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente – fallito il tentativo di conciliazione (il presidente aveva proposto una conciliazione ponendo a carico del sig un contributo al mantenimento pari a euro 300 mensili – vds verbale del 1° CP_1
dicembre 2022) - adottava il seguente provvedimento provvisorio:
(…) rilevato che il rapporto di convivenza iniziato molti anni prima è sfociato in un matrimonio solo nel 2016, e la durata dello stesso è poi stata di circa due anni. Le parti hanno assunto iniziative economiche insieme, non coronate da successo, ed allo stato la ricorrente non risulta occupata, mentre il resistente è pensionato.
Le condizioni economiche e patrimoniali sono decisamente difformi, atteso che la ricorrente non è intestataria di alcun immobile, a differenza del resistente. Il reddito netto del di circa € 2.400,00 ma sullo stesso gravano debiti (di CP_1 incerta origine) che incidono significativamente. Allo stato non sembra comprovata una attività lavorativa della ricorrente, che la esclude apertamente e che ha attinto a misure sociali ed è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In questa situazione, se per un verso è innegabile una disparità economica, e se è comunque sub iudice la domanda di addebito che potrebbe annullare ogni pretesa, è anche vero che la contenuta durata del matrimonio finirà comunque per incidere in modo decisivo sulla quantificazione dell'assegno di
pagina 3 di 5 mantenimento, ed ancor più su quella dell'assegno divorzile qualora spettante.
La sommarietà degli elementi finora acquisiti, pur a fronte dell'evidente disparità reddituale e patrimoniale, induce quindi a determinare provvisoriamente in € 275,00 mensili l'assegno di mantenimento da corrispondere da parte del Provvedendo, quindi in via temporanea e CP_1 urgente, salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori da compiersi e impregiudicate le statuizioni diverse ed ulteriori da adottarsi nella successiva fase contenziosa;
Autorizza i coniugi a vivere separati;
pone a carico del
l'obbligo di provvedere al mantenimento della con la CP_1 Pt_1 corresponsione di un assegno mensile di € 275,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT applicabili. (ordinanza 12/1/2023)
Davanti al Giudice istruttore, depositate le memorie ex art 183 c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione di una parte delle prove testimoniali ammesse in quanto, prima di assumere come teste il figlio della coppia, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 5 febbraio 2025 in base alle conclusioni comuni depositate dalle parti il 31 gennaio 2025.
4.Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti hanno offerto la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata, e ormai da molti anni, una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza;
entrambi hanno rinunciato alla domanda di addebito e l'accordo sull'entità del contributo al mantenimento della signora posto a carico del sig tiene conto dell'oggettiva Pt_1 CP_1
disparità delle rispettive condizioni economiche, mentre inutile appare il consenso all'espatrio non essendoci figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1729/2022 così provvede: pronuncia
pagina 4 di 5 la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/09/1959, e , nato a [...] il [...] alle CP_1
seguenti condizioni
1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- il marito continuerà a contribuire al mantenimento della moglie con il versamento mensile della somma di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulla Postepay intestata alla sig.ra Pt_1
IBAN: [...].
[...]
3. Spese compensate.
4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n.29, parte 2^ serie C, anno 2016.
Trieste, 05/02/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Gloria Giovanna Carlesso Anna Lucia Fanelli
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