Decreto cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale dell’IL NA - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Istituto Comprensivo Statale Persolino Strocchi Faenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del verbale del Consiglio di Classe-OMISSIS- “operatore Grafico e Stampa” relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2023/2024, con cui l’alunno -OMISSIS- non è stato ammesso alla -OMISSIS-;
- del verbale del Consiglio di classe-OMISSIS- relativo allo scrutinio finale del 6.6.2024 con cui è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-;
- della scheda finale di valutazione;
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto ai ricorrenti nonché per l’accertamento e la declaratoria di ammissione del minore a frequentare la classe -OMISSIS-dell’Istituto professionale statale per il commercio “Persolino-Strocchi” di Faenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale IL NA e di Istituto Comprensivo Statale Persolino Strocchi Faenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio minore, alunno dell’Istituto Professionale di Stato “Persolino Strocchi”, hanno impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il verbale del Consiglio di Classe-OMISSIS- “operatore Grafico e Stampa” relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2023/2024, con cui il minore non è stato ammesso alla -OMISSIS-^, il precedente verbale del Consiglio di classe del 6.6.2024 di sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva, la scheda finale di valutazione, gli ulteriori atti presupposti, chiedendo, altresì, la declaratoria di ammissione del minore a frequentare la -OMISSIS-^ dell’Istituto professionale statale per il commercio “Persolino-Strocchi” di Faenza.
Nelle premesse in fatto, dopo aver precisato che il minore ha frequentato la -OMISSIS-^ dell’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi”, sezione commerciale per la qualifica di operatore grafico e stampa, risultando al termine dell’anno insufficiente soltanto in lingua francese (seconda lingua straniera del corso, non costituente insegnamento di indirizzo –solo 2 ore alla settimana-, né materia qualificante del corso di studi), i ricorrenti hanno evidenziato che l’alunno è affetto da un disturbo misto dell’apprendimento (in sigla “DSA”, disturbo dell’attività e dell’attenzione, con disturbo specifico della lettura, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia di grado lieve) certificato dal Ausl e riconosciuto come invalidità dall’Inps, disturbo ben noto alla Scuola fin dalla prima classe, tanto che la medesima, anche nell’anno scolastico 2023/24, aveva adottato il Piano Didattico Personalizzato (in sigla “PDP”), prevedendo, in particolare per le discipline linguistico-espressive, misure dispensative e compensative. Allo scrutinio finale del 6.6.2024, giusta l’insufficienza in lingua francese, l’alunno, pur ammesso all’esame per l’ottenimento della qualifica di cui superava la prova ottenendo il Certificato di Qualifica Professionale di operatore grafico, non era ammesso -OMISSIS-^ classe, con giudizio sospeso; l’alunno si presentava alle prove di recupero con schemi e mappe (quali misure compensative previste dal PDP) da lui predisposte, ma non corrette né controllate preventivamente dall’insegnante (secondo la previsione del PDP), la quale si limitava ad evidenziarne l’erroneità, senza tuttavia fornire alcun aiuto alla loro correzione o rielaborazione; l’esito delle prove di recupero era negativo, come appreso a seguito della pubblicazione sul registro elettronico dell’esito dello scrutinio integrativo del Consiglio di Classe del 30.8.2024 di non ammissione alla -OMISSIS-^.
Tanto premesso, i ricorrenti ha dedotto i seguenti vizi: “ 1° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione di legge in particolare del D.P.R. 22.6.2009 n. 122, nonché dell’O.M del Ministero della pubblica istruzione 8.11.2007 n. 92 e dei criteri per l’ammissione alla classe successiva fissati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dal Collegio dei docenti dell’Istituto “Persolino-Strocchi. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità manifesta. Carenza e contraddittorietà di motivazione “; in estrema sintesi, i ricorrente hanno denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di un giudizio generico e “standard”, non personalizzato sull’alunno né complessivo del percorso scolastico, con violazione della normativa di settore; sarebbe stato violato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), secondo il quale “ all’insufficienza in alcune discipline si contrappongono risultati ampiamente positivi in altre “ e che stabilirebbe la non ammissione alla classe successiva in presenza di tre gravi insufficienze (voto pari o inferiore a 4) ovvero di quattro o più insufficienze, ipotesi non sussistenti nel caso in esame; vi sarebbe contraddizione tra la non ammissione alla classe successiva e l’ammissione all’esame di qualificazione professionale, pienamente superato; “ 2° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione di legge ed in particolare dell’art. 10 DPR n. 122/2009 e dell’art. 5 Legge n. 170/2010. Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento. Carenza di motivazione “; sarebbe stato violato il PDP che prevedeva l’adozione di misure dispensative e compensative, misure mai adottate dall’insegnante di francese; anche in occasione delle prove di recupero non sarebbero state concesse le misure previste, atteso che gli schemi e le mappe predisposte dall’alunno non sarebbero state corrette dall’insegnante, che si era limitata a dire che erano “sbagliate”, senza alcuna indicazione su come correggerle, insegnante che rimaneva addirittura silente a fronte dell’invio da parte dell’alunno degli schemi rielaborati.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’IL NA - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna e l’Istituto Comprensivo Statale Persolino Strocchi di Faenza, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, è stata accolta l’istanza cautelare, con conseguente ammissione con riserva del ricorrente alla -OMISSIS-^.
Con memoria depositata in data 14.2.2025, in vista dell’udienza di merito, la difesa erariale ha contestato le censure avversarie, ha evidenziato la corretta interpretazione delle disposizioni del PTOF e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Anche parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, dopo aver ribadito la mancata applicazione delle misure previste nel PDP che avrebbe condotto alla non ammissione alla classe successiva, ha evidenziato, quali circostanze sopravvenute, la perdurante mancata applicazione da parte dell’insegnante di francese di tali misure anche nell’anno in corso, mancanza che costringeva il padre del minore a segnalare la circostanza al Preside il quale interveniva per assicurare il rispetto del PDP.
Con successiva memoria di replica parte ricorrente ha contestato le argomentazioni svolte dalla difesa erariale nella memoria ex art. 73 CPA.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il Collegio ritiene, anche tenendo conto dell’avvenuto inserimento dell’alunno nella quarta classe, che il ricorso vada accolto nei termini per le ragioni di seguito precisate.
Invero, a prescindere dai profili di possibile contraddittorietà –o, comunque, poca chiarezza- della disciplina contenuta nel PTOF (profili che avrebbero potuto, comunque, radicare un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente), appare dirimente, nel caso in discussione, la mancata corretta applicazione delle misure dispensative e compensative previste dal PDP in sede di effettuazione della prova di recupero.
Giova ricordare che in giurisprudenza è stato evidenziato che “La predisposizione di misure dirette a sostenere gli studenti che presentano un disturbo specifico dell'apprendimento riflette l'esigenza, emergente dagli art. 9, 10 e 11 del D.lg. n. 59 del 2004, di assicurare la diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, anche mediante la predisposizione di strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, così da garantire il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti. In coerenza con tali finalità, successive circolari, adottate sia a livello centrale, sia a livello periferico, hanno reso doverosa l'attivazione di appositi strumenti dispensativi e compensativi in favore di chi presenta disturbi specifici dell'apprendimento (…)” ( TAR IL NA, Bologna, sez. I, 8 luglio 2020, n. 470; TAR Lombardia, Milano, sez. III 26 ottobre 2010, n. 7063 ).
Ai sensi della legge n. 170/2010 e del D.M. 12.07.2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici di apprendimento", gli studenti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) hanno diritto di ricevere dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito del proprio percorso formativo, un adeguato e specifico supporto, consistente sia nella predisposizione di piani didattici personalizzati, necessari al superamento del disturbo nella fase di apprendimento, sia, nella fase di valutazione, nell'adozione di misure, di volta in volta individuate in relazione alla specificità del caso, che prevedano peculiari modalità valutative ovvero l'assegnazione di maggiori tempi per l'esecuzione delle prove ( TAR IL NA n. 470/2020 cit.; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 novembre 2018, n. 688 ; esprime concetti analoghi anche TAR Lazio, Latina, 5 giungo 2014, n. 408 ).
Assai di recente è stato ulteriormente rilevato che “Dal complesso di tali fonti emerge come la personalizzazione del processo di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali necessita di strategie di intervento inclusive che non si possono esaurire nella predisposizione di strumenti e misure astratti e predeterminati, ma richiede appunto un approccio personalizzato che tenga conto dell'ambiente di apprendimento e del rapporto scuola-famiglia nella individuazione ed attuazione di misure di salvaguardia e di potenziamento delle capacità di apprendimento” ( TAR Toscana, sez. IV, 20 febbraio 2024, n. 192 ).
Tanto premesso, nel caso in esame l’Istituto scolastico aveva predisposto il PDP per l’anno 2023/2024, stabilendo una didattica personalizzata, con previsione di misure dispensative e strumenti compensativi. In particolare, per le lingue straniere è stato previsto che “ viene concesso l’uso di sintesi, schemi e mappe concettuali (se prodotte dall’alunno vanno verificate dal docente con sufficiente anticipo rispetto alla prova), mappe relativamente alla parte dei contenuti (culturali, artistici, storici ecc….) e non alle parti di grammatica, sintassi e lessico ”.
Parte ricorrente (oltre a lamentare che l’insegnate di lingua francese non aveva mai adottato tali misure nel corso dell’anno scolastico, disattendendole totalmente) ha denunciato la violazione delle previsioni del PDP proprio in occasione delle prove di recupero: in tale sede, invero, l’alunno aveva sottoposto all’insegnate gli schemi da lui predisposti per l’utilizzo durante la prova, ma quest’ultima si era limitata a evidenziarne l’erroneità, senza specificare le modalità di corretta redazione; a seguito dell’invio di nuovi schemi rielaborati dopo il primo giudizio negativo, l’insegnate avrebbe mantenuto addirittura il silenzio, circostanze di cui parte ricorrente fornisce un principio di prova tramite il deposito di comunicazioni e-mail intercorse tra alunno e insegnante. L’Amministrazione, in relazione a tali circostanze, si è limitata al deposito del verbale dell’esame differito da cui emerge unicamente, alla voce “osservazioni, che “ gli alunni con DSA e 104/92 hanno usato le proprie mappe solo per la prova scritta. Per la prova orale non hanno voluto avvalersene ”, inciso eccessivamente generico, in quanto riferito a tutti gli alunni con DSA e che, comunque, non tiene conto di quanto precisato dai ricorrenti a proposito dell’invio degli schemi all’insegnate ai fini della verifica e correzione, come previsto espressamente dal PDP.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, con conferma dell’ammissione (già disposta, con riserva, in sede cautelare) dell’alunno alla quarta classe dell’Istituto scolastico “Persolino-Strocchi”.
Stante l’evidente particolarità e delicatezza delle vicende esaminate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.