Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 137/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. MIRRI PAOLO ACHILLE P.IVA_1 attore e Contr
- (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avv. GOZO STEFANO
ATS – (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 assistito e difeso dall'Avv. FACCIOLI FAUSTA convenuti
CONCLUSIONI Parte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona così provvedere:
Nel merito: accertata la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni Contr erogate al sig. condannarsi l' di in persona del Direttore Generale pro tempore, CP_4 CP_2 ovvero, in via alternativa l' in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento Controparte_5 in favore della delle rette insolute per il ricovero dell'ospite Parte_1 medesimo, inerenti il periodo 1.1.2019 – 31.5.2022, pari ad €. 98.856,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle seguenti prove orali:
1) “Vero che, come si evince dalle relazioni cliniche a mia firma del 6.9.2021 (doc. 31), del 15.5.2018 e del
28.2.2019 (docc. 32 - 33), che mi vengono rammostrate e che confermo integralmente, il sig. a CP_4 motivo della patologia principale di cui soffre (Malattia di Huntington) in associazione ad altre multiple compromissioni psico-fisiche, continua a ricevere Prestazioni Socio-Assistenziali ad Alta Integrazione Sanitaria in quanto affetto da “patologia psichiatrica, con inabilità e disabilità conseguente a patologia cronico degenerativa
(Malattia di Huntington)” e Prestazioni Sanitarie a Rilevanza Sociale, poiché usufruisce di “interventi finalizzati alla rimozione o al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologia congenita (la Malattia di
Huntington è una malattia genetica)”;
2) “Vero che il sig. per l'elevata compromissione del proprio stato di salute, si trova in condizioni CP_4 di “dipendenza vitale” dalle cure prestate presso la (v. doc. Parte_1
33)”;
3) “Vero che il credito vantato dalla attrice riguardante l'ospite per il periodo Parte_1 CP_4
1.1.2019-31.5.2022, al netto del contributo sanitario versato dalla Regione Lombardia, ammonta all'importo capitale di €. 98.856,00 – come si evince dalle fatture e dalla certificazione riepilogativa che mi vengono rammostrati e che confermo” (docc. 24-25-35-36)”. Si indicano a testimoni i signori: Dott. Testimone_1
CP_ Direttore U.O. Medica della c/o Fond. Parte_2 Parte_1
Con
, corrente in Piazza Libertà n. 1, sui cap.1) e 2); Dott. c/o Pt_1 Controparte_8 [...]
corrente in Piazza Libertà n. 1, sul cap. 3). Parte_1 Pt_1
CONCLUSIONI ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO reietta e disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE: opporsi alla richiesta di estromissione della parte convenuta per asserito difetto di legittimazione CP_5 passiva della medesima parte;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
pag. 2/22 rigettare le domande tutte sia di parte ricorrente sia di parte Parte_1 convenuta come svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in CP_5 CP_9 diritto per tutti i motivi dedotti in atti;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E, PER QUANTO OCCORRA, IN VIA
RICONVENZIONALE: per tutti i motivi dedotti in atti condannare la alla ripetizione Parte_1 di quanto ottenuto da in ragione di pagamenti non dovuti relativi alla retta e/o alla tariffa CP_9 afferenti il ricovero di per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021 e, pertanto, condannare la ricorrente CP_4
a ripetere la somma di €.45.308,50, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata in giudizio, nel caso in cui risulti provato che era tenuta al pagamento del 40% della tariffa complessiva, oppure a CP_9 ripetere la somma di €.23.344,75, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata in giudizio, nel caso in cui risulti provato che era tenuta al pagamento del 50% della tariffa complessiva, ovvero ancora CP_9 condannare la ricorrente alla ripetizione di quanto il Giudice riterrà di giustizia oppure equo;
IN VIA SUBORDINATA: per tutti i motivi dedotti in atti, qualora risulti provato che la è Parte_1 creditrice di somme in quanto la retta e/o una qualsiasi componente della tariffa complessiva sia da porre a carico del Fondo Sanitario in relazione al ricovero di per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, dichiarare CP_4 che nulla è dovuto da e conseguente condannare al relativo pagamento essendo la CP_9 CP_10
Contr stessa territorialmente competente rispetto all'attuale residenza di e quindi onerata del CP_4 pagamento di una eventuale quota in surplus rispetto alla tariffa forfettizzata;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per tutti i motivi dedotti in atti, qualora risulti provato che è tenuta al pagamento della quota di CP_9 tariffa e/o di retta per le prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie rese in favore dell'ospite ridurre CP_4
l'ammontare di quanto eventualmente spettante alla ricorrente nella minor misura che la stessa riuscirà Parte_1
a provare e comunque non oltre ad €.20.582,75, importo dovuto nel caso in cui la stessa sia CP_9 tenuta al pagamento del 70% della tariffa complessiva;
IN VIA ISTRUTTORIA: così come dedotto, prodotto e capitolato, nel rispetto dei termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c., si ribadiscono anche in questa sede le istanza istruttorie formulate e si chiede:
• acquisire agli atti di causa tutti i documenti già versati in giudizio;
pag. 3/22 • disporsi ai sensi degli artt.210 e/o 213 c.p.c. odine di esibizione nei confronti della e/o di Parte_1 dei singoli contratti (completi di ogni allegato) relativi agli anni 2019 – 2020 – 2021 che la CP_10
ATS territorialmente competente rispetto alla ubicazione della struttura e la medesima hanno Parte_1 effettivamente sottoscritto al fine di garantire l'erogazione di somme dal Fondo Sanitario, così come previsto dalla normativa regionale, in quanto documenti non a mani di (non essendo firmataria dei contratti) e CP_9 che possono chiarire gli obblighi pattiziamente assunti dalle parti;
• ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze: cap.1) “Vero che possiamo definire il ticket sanitario come una compartecipazione dell'assistito alla spesa sanitaria che va a ridurre la tariffa a carico del Fondo Sanitario in relazione alla prestazione effettuata?”; cap.2) “Vero che per le prestazioni socio-sanitarie non è previsto un ticket?”; cap.3) “Vero che l'esenzione è prevista esclusivamente prevista per il ticket sanitario e può essere concessa per determinate patologie (esplicitamente previste dalla normativa) o in ragione di altri status (reddito, età, disoccupazione, ecc.)?”; cap.4) “Vero che, generalmente, per tariffa si intende la quota a carico del Fondo Sanitario per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nei LEA?”; cap.5) “Vero che può definirsi come retta la quota di partecipazione dell'assistito per prestazioni LEA sociosanitarie per la parte esclusa dalla competenza del Fondo Sanitario?”; cap.6) “Vero che è impossibile applicare l'esenzione alla retta?”; cap.7) ”Vero che laddove nel DPCM 12.1.2017 si fa riferimento alla quota percentuale a carico del SSN della tariffa giornaliera, quest'ultima è da intendersi quale costo medio giornaliero comprensivo di tariffa + retta?”; cap.8) “Vero che nella DGR n.XI/1046-2018 del 17.12.2018 (Regole 2019), così come nella doc.7) DGR
n.XI/2672 del 16.12.2019 (Regole 2020) e nella DGR n.XI/4773 del 26.05.2021 (Regole 2021), ove si legge <
Si indicano quali testi, con riserva d'indicarne altri: Contr Contr
- Dott.ssa c/o - Dott.ssa c/o Tes_2 CP_2 Testimone_3 CP_2
Contr
- Dott.ssa c/o Tes_4 CP_2
• opporsi alla prova orale dedotta dell'attrice, non essendo ammissibili i capitoli indicati dalla Parte_1
(laddove non già irrilevanti e/o contrari a documenti e/o generici) per i seguenti motivi:
pag. 4/22 ➢ cap.1) inammissibile, in quanto tale circostanza avrebbe dovuto essere provata documentalmente ed inoltre si chiede al teste di confermare una propria relazione (doc.32 e 33 ovvero di interpretare la normativa Parte_1 vigente, compito demandato al magistrato;
➢ cap.2) generico, posto che non risulta definito il concetto di “compromissione del proprio stato di salute” né quello di “dipendenza vitale” ed inoltre volto a tentare di superare il divieto di provare circostanze che contrastano con documenti, in quanto dalla documentazione prodotta dalla attrice (doc.37 emerge che il personale Parte_1 interviene sull'ospite mediamente 3 volte al giorno (tra le 6:00 e le 6:30 del mattino – tra le 13:00 CP_4
e le 14:00 del pomeriggio – tra le 21:00 e le 21:30 la sera) e non con quella continuità atta ad integrare la dipendenza vitale cui farebbe riferimento controparte;
➢ cap.3) inammissibile in quanto da provare documentalmente;
• opporsi all'ammissione dei testi avversari (Dott. Direttore U.O. Medica Dip Testimone_1 [...]
della dirigente amministrativo) essendo stata eccepita Parte_2 Controparte_11
l'incapacità degli stessi a testimoniare ai sensi dell'art.246 c.p.c., in quanto il primo è alle dipendenze dalla da oltre 27 anni (doc.14 ) ed il secondo svolge innegabilmente funzioni dirigenziali presso la Parte_1 Pt_3
come risulta anche confermato da controparte;
Parte_1
• con riferimento alla CTU: si ribadiscono anche in questa sede le contestazioni già formalizzate con le note scritte dell'udienza del 17.10.2023, in quanto ad avviso di la relazione della CTU non giunge ad CP_9 inquadrare in modo univoco le prestazioni erogate dalla al soprattutto alla luce dei Parte_1 CP_4
LEA del DPCM 12.1.2017 (che ha sostituito/integrato/modificato il DPCM 14.2.2001). Paiono anche eluse le risposte alle osservazioni dei CT (peraltro non allegate all'elaborato con difficoltà di comprendere a quale specifica richiesta di chiarimento sia da ascrivere la risposta), soprattutto con riferimento alle osservazioni n.1 e n.3 del Dott. , che a detta del CTU sarebbero uguali a quelle del Dott. In altre parole, e Per_1 Persona_2 comunque in ogni caso, si rileva che la risposta alle osservazioni delle parti e dei loro CT fa emergere una palese contraddizione tra quanto scritto dalla CTU in merito alle prestazioni erogate al e dalla stessa Dott.ssa CP_4 indicate come "socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria" e quanto documentato in atti laddove Per_3
(verbale ispettivo del 4.7.2022) si dà atto che dette risultano in linea con quelle ordinariamente prestate a tutti gli ospiti presenti nel reparto, contraddizione che rimane aperta, con evidente carenza nella fase istruttoria. Infatti la
CTU valorizza la documentazione prodotta in atti dalla ignorando altra documentazione di Parte_1 pari peso (si veda verbale ispettivo 4.7.2022 – doc.11 ATS . La CTU inoltre nel prendere in CP_10 considerazione il DPCM 14.2.2001 omette di considerare la Tabella ad esso allegata, nonostante le indicazioni pag. 5/22 del Giudice nell'integrazione al quesito e la conseguente necessità di un inquadramento più mirato del caso alla luce del DPCM e relativa Tabella. Omesso risulta anche l'inquadramento relativo alle prestazioni erogate dalla al Casari, soprattutto alla luce dei LEA del DPCM 12.1.2017 (che ha Parte_1 sostituito/integrato/modificato il DPCM 14.2.2001), che oltre tutto forniscono indicazioni relativamente a chi imputare i costi dei trattamenti. Ne discende l'inevitabile necessità di rimettere in istruttoria la causa per consentire
– ad un nuovo e diverso nominando CTU – di procedere a fornire al Giudice, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente, tutte le risposte ai questi ed alle osservazioni fatte oggetto di critica e/o censura e rimaste prive di effettiva risposta;
IN OGNI CASO: spese, compensi, ivi compreso il rimborso forfettario 15% ed accessori di legge (CPA e IVA) interamente rifusi.
CONCLUSIONI ATS – Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione avversaria così decidere:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto Controparte_3
Contr illustrato in quanto le domande avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti della sola di in via CP_2 preliminare subordinata: dichiarare la carenza di titolarità del debito in capo ad CP_5
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'assorbente eccezione sopra descritta: in via principale:
a) Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) Respingere ogni richiesta svolta avverso l' in quanto infondata in Controparte_3 fatto ed in diritto;
c) Dichiarare in ogni caso che l' nulla deve e dovrà a qualsivoglia Controparte_3 titolo e/o causale alle altre parti processuali né in via solidale né pro quota in ordine al pagamento delle rette del sig. CP_4
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le domande sopra formulate:
a) per quanto esposto in atti, dichiarare che l'inserimento del sig. nella RSD della CP_4 [...] sia da far rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1 lettera c) del Parte_1
pag. 6/22 DPCM 1.12.2017 con compartecipazione dell'utente/obbligati per legge/comune di ultima residenza prima del ricovero al costo delle prestazioni e con corresponsione della tariffa sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale in quota percentuale residuale calcolata al netto dell'importo già versato dal Servizio sanitario regionale imputando i relativi oneri a carico dell' secondo i conteggi Pt_4 CP_2 indicati;
b) decurtare dalla somma che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà dovuta in favore di parte ricorrente l'importo corrispondente sia all'assegno di accompagnamento percepito che di qualsiasi altro beneficio economico anche di natura fiscale portato in detrazione e/o goduto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) si chiede all'Ill.mo sig. Giudice di ordinare all'INPS ex art. 213 c.p.c. il deposito della documentazione attestante la percezione dell'indennità di accompagnamento per il periodo oggetto di causa sino a tutt'oggi;
b) si chiede il rinnovo della perizia con nomina di altro CTU alla luce del lacunoso e contraddittorio testo peritale per le motivazioni illustrate e già precedentemente esposte nelle note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 17.10.2023 in atti;
c) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “vero che in data 4.7.2022 mi sono recato presso la per svolgere attività ispettiva di Parte_1 verifica sull'appropriatezza delle prestazioni erogate al sig. ospite nella RSD della CP_4 Parte_1 riferite al periodo 2019-4.7.2022 come da verbale ispettivo n. 60/2022 che mi viene rammostrato? “
2) “vero che all'ispezione ha presenziato il dott. Direttore dell'equipe medica del dipartimento Testimone_1 disabili della ” Parte_1
3) “vero che dall'osservazione diretta del paziente e dalla disamina della documentazione sociosanitaria CP_4 fornita dalla ed ivi visionata ho verificato che Il sig. per il periodo 2019 – 4.7.2022 Parte_1 CP_4 ha ricevuto prestazioni “miste” (sanitarie, socio-educative ed assistenziali), con intervento prevalente, nel nucleo di degenza, del personale assistenziale (ASA-OSS, presenti H24) rispetto al personale sanitario (Medico,
Infermiere, Fisioterapista, Educatore, presenti nelle ore diurne) secondo la normativa vigente e del minutaggio previsto per l'unità di offerta RSD?”.
Si indica a teste il medico dott. Direttore della Testimone_5 Parte_5
. Con vittoria di onorari di causa in favore di
[...] CP_5
[...]
pag. 7/22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in Parte_1 giudizio ex art. 702 bis c.p.c l' e Controparte_2
l' per ottenere il saldo Controparte_3 delle rette di degenza presso la RSD per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, pari ad €. 86.474,00 per il ricoverato interessato tra l'altro dalla Corea di Huntington. CP_4
La in particolare, chiedeva il pagamento delle rette di ricovero per la parte non Parte_1 coperta con il contributo regionale forfettario, precisando le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
accertata la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. Contr
condannarsi l' di in persona del Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via CP_4 CP_2
Contr alternativa l' della in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore della CP_5 delle rette insolute per il ricovero dell'ospite medesimo, inerenti il Parte_1 periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, pari ad € 86.474,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con la rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre agli accessori di legge (Spese generali, CPA e IVA)”.
La ricorrente allegava che, considerando le gravi patologie sofferte dall'ospite, le prestazioni erogate al sig. rientrassero in quelle ad elevata integrazione sanitaria, descritte all'art. CP_4
3, comma 3, del DPCM 14.2.2001 e dovessero essere poste a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, in particolare, delle territorialmente competenti. A conferma di ciò Controparte_12 analizzava la disciplina rilevante e citava numerose sentenze di merito e di legittimità.
Osservava altresì che sul caso concreto era già intervenuto il Tribunale di Cremona, con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (R.G. 1385/2014), il quale aveva qualificato le prestazioni rese dalla in favore del sig. come di natura sociosanitaria ad alta integrazione Parte_1 CP_4 sanitaria e aveva condannato l' al pagamento in favore Parte_6 [...] delle rette del sig. per il periodo 1.5.2013 - Parte_1 CP_4
pag. 8/22 28.2.2014, pari all'importo, già al netto del contributo forfettario sanitario regionale, di €
20.843,81, oltre gli interessi nella misura di legge dal dovuto sino al saldo, con rifusione delle spese legali.
Era successivamente intervenuta la Seconda Sezione della Corte d'Appello di Brescia - R.G. n.
31/2015 - con la sentenza n. 515/2021 del 6.5.2021, passata in giudicato, la quale rigettava Cont l'appello, confermando la legittimazione passiva dell' di al pagamento delle rette CP_2 dell'ospite CP_4
Le amministrazioni convenute hanno chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
Cont In particolare, l' di , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“In via principale di merito: rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti;
sempre in via principale e, per quanto occorra, in via riconvenzionale: per tutti i motivi dedotti in atti condannare la alla ripetizione di quanto ottenuto da in Parte_1 CP_9 ragione di pagamenti non dovuti relativi alla retta e/o alla tariffa afferenti il ricovero di per il CP_4 periodo 1.1.2019-31.12.2021 e, pertanto, condannare la ricorrente a ripetere la somma di €. 45.308,50 nel caso Contr in cui risulti accertato che era tenuta al pagamento del 40% della tariffa complessiva, ovvero a ripetere la Contr somma di €. 23.344,75 nel caso in cui risulti accertato che era tenuta al pagamento del 50% della tariffa complessiva;
in via subordinata: per tutti i motivi dedotti in atti, qualora risulti provato che è tenuta al CP_9 pagamento della quota di tariffa e/o di retta per le prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie rese in favore dell'ospite ridurre l'ammontare di quanto eventualmente spettante alla ricorrente nella minor CP_4 Parte_1 misura che la stessa riuscirà a provare e comunque non oltre ad €. 20.582,75, importo dovuto nel caso in cui la stessa sia tenuta al pagamento del 70% della tariffa complessiva”. CP_9
L' così invece concludeva: CP_5
“In via preliminare:
pag. 9/22 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto Controparte_3 illustrato in quanto le domande avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti della sola CP_9
nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'assorbente eccezione sopra descritta: in via principale:
a) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) respingere ogni richiesta svolta avverso l' in quanto infondata in Controparte_3 fatto ed in diritto;
c) dichiarare in ogni caso che l nulla deve e dovrà a qualsivoglia titolo Controparte_3
e /o causale alle altre parti processuali né in via solidale né pro quota in ordine al pagamento delle rette del sig.
CP_4
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le domande sopra formulate:
a) dichiarare che l'inserimento del sig. nella RSD della CP_4 Parte_1 sia da far rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1 lettera c) del DPCM 1.12.2017 con compartecipazione dell'utente/obbligati per legge/comune di ultima residenza prima del ricovero al costo delle prestazioni e con corresponsione della tariffa sanitaria e carico del Servizio sanitario regionale in quota percentuale residuale calcolata al netto dell'importo già versato dal Servizio sanitario regionale imputando i relativi oneri a carico dell'ATS di Bergamo;
b) decurtare dalla somma che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà dovuta in favore di parte ricorrente l'importo corrispondente sia all'assegno di accompagnamento percepito che di qualsiasi altro beneficio economico anche di natura fiscale portato in detrazione e/o goduto”.
Il rito è stato convertito in ordinario e, poiché la questione verte principalmente sulla qualificazione delle prestazioni rese dalla ricorrente nei confronti di la causa è stata CP_4 istruita attraverso CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Visti gli atti e i documenti di causa, visitato se ritenuto opportuno, nato a [...] [...], CP_4 CP_2 precisi se le prestazioni rese dall'istituto procedente in favore dello stesso, per il periodo qui preso in considerazione pag. 10/22 (1.1.2019-31.5.2022), siano di natura esclusivamente sanitaria/“sanitarie di rilevanza sociale”/“prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” ovvero “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” (secondo definizioni di cui al DPCM 14/2/2001 ed i principi di cui da ultimo Cass. 22766/2016);
valuti altresì la congruità delle spese documentate e azionate nel presente procedimento”.
Il quesito giudiziale è stato successivamente integrato nei seguenti termini: “il CTU tenga conto nelle sue valutazioni non solo delle definizioni stabilite dal DPCM 14.2.2001 ma anche delle indicazioni fornite dalla tabella ad esso allegata e parte integrante riferita all'area “disabili” oltre che delle indicazioni fornite dal DPCM
12.1.2017 sui LEA”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CT .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass.
11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n.
20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
Come detto, la questione verte principalmente sulla qualificazione delle prestazioni rese dalla ricorrente nei confronti di Infatti, l'individuazione del soggetto pubblico, comunale CP_4
o sanitario, obbligato al pagamento della retta di degenza di pazienti come il sig. è CP_4 questione direttamente collegata alla qualificazione delle prestazioni rese (di tipo socio assistenziale e/o sanitario) alla luce della vigente legislazione e della costante giurisprudenza espressasi in materia.
I criteri per stabilire la natura delle prestazioni (di tipo assistenziale o di tipo sanitario) soprattutto quando non vi è una netta distinzione tra l'intervento sanitario e l'azione di protezione o di pag. 11/22 assistenza sociale, vengono risolti facendo riferimento al quadro normativo che disciplina la specifica materia, costituito, per quanto qui interessa, dall'art. 32 Cost., dagli artt. 1, 26, 51 e 75 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, dall'art. 30 della L. 27 dicembre 1983 n. 730, dal D.Lgs. n.
502/1992 e dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati con i D.P.C.M. 8.8.1985, 14.2.2001,
29.11.2001 e 12.1.2017.
La CTU Dott.ssa applicando le definizioni dell'art. 3 del DPCM 14.2.20011, ha ritenuto le Per_3 prestazioni erogate al sig. di natura sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, CP_4 risultando, invece difficile inquadrare univocamente l'ospite in una delle definizioni stabilite dagli artt. 33 e 34 del DPCM 12.1.2027, in tema di LEA (livelli essenziali di assistenza), in quanto: “ …
In primis non può ritenersi semplicisticamente persona affetta da disturbi mentali poiché ha disturbi Pt_7 comportamentali che derivano da una malattia genetica neurodegenerativa che ha compromesso nella globalità le funzioni dell'individuo. E non si può neppure semplicemente ritenere che sia persona con disabilità da riabilitare, ove riabilitare sia da intendersi con attese finalità di miglioramento”. 1 “sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate con testualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali". Ai sensi del successivo comma 2, sono invece "da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso (...) d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
(…) Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza". Secondo il comma del medesimo art. 3 sono, comunque, "da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3 -septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza"
pag. 12/22 In particolare, la CTU concludeva:
“… necessita ora stabilire a quale criterio normativo rispondano le prestazioni erogate in favore di Parte_8 presso la nel periodo 1.1.2019 – 31.5.2022. Parte_1
Rimettendomi a quanto disposto dal DPCM 14.02.2001 ritengo che in suo favore siano state erogate prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dal medesimo DPCM 14.2.2001 all'art 3 comma 3 e di cui all'art.
3 -septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.
Rimettendomi invece al quanto previsto dal DPCM 12.01.2017 risulta difficile un univoco inquadramento. In primis non può ritenersi semplicisticamente persona affetta da disturbi mentali poiché ha disturbi Pt_7 comportamentali che derivano da una malattia genetica neurodegenerativa che ha compromesso nella globalità le funzioni dell'individuo. E non si può neppure semplicemente ritenere che sia persona con disabilità da riabilitare, ove riabilitare sia da intendersi con attese finalità di miglioramento. All Art. 33, comma 2, in relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie.
I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore I trattamenti dispensati a non sono definibili ad elevata intensità riabilitativa Pt_7 ma sono di elevata tutela sanitaria essendo egli paziente con grave compromissione del funzionamento personale e sociale. I trattamenti sono erogati in struttura che garantisce personale sanitario e socio sanitario sulle 24 ore. La durata del trattamento tuttavia non è programmabile nel limite temporale essendo indubbiamente a sine die.
b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio- sanitario sulle 24 ore;
non può essere considerato paziente stabilizzato con compromissioni del Pt_7 funzionamento personale e sociale di gravità moderata. Egli è in potenziale progressivo peggioramento e necessita della presenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario sulle 24 ore pag. 13/22 c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. La durata dei programmi in considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata. non Pt_7 sarebbe gestibile in contesto famigliare o semiresidenziale. La riabilitazione di cui beneficia non può definirsi intensiva essendo finalizzata non al recupero delle residue abilità bensì al contenimento di ulteriore peggioramento.
L'art 34 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità” in capo ai trattamenti residenziali prevede al comma a) “trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore” non ha una disabilità modificabile (intesa come speranza di Pt_7 miglioramento) e non beneficia di un trattamento riabilitativo intensivo per 3 ore al giorno ma necessita di un elevato livello di assistenza sanitaria e assistenziale che richiede la presenza di un infermiere sulle 24 ore. Ed al punto b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;
la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
non ha potenzialità di recupero funzionale. Gli interventi fisioterapici ed educativi Pt_7 hanno finalità di contenere il peggioramento delle sue condizioni. L'impegno assistenziale non può definirsi di medio impegno, bensì di impegno intensivo. Ed infine al punto c) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In CTU considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni Parte_8 degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti: 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. può impropriamente ritenersi stabilizzato Pt_7 poiché i trattamenti socio riabilitativi che riceve sono finalizzati al mantenimento delle abilità funzionali residue.
Tuttavia al punto c) non si fa menzione delle prestazioni sanitarie che quotidianamente riceve e di cui Pt_7
pag. 14/22 assolutamente necessita. In ragione degli effettivi molteplici bisogni del paziente, valutati in concreto, permangono esigenze di un trattamento estensivo che esuli da limiti temporali”.
Le conclusioni cui è giunta la CTU sono in linea con la consolidata giurisprudenza dei Tribunali di merito e della Corte di Cassazione (ex multis, si cita la sentenza della Corte Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 14774/2019 del 30.5.2019: “2.1. Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento che può ritenersi consolidato, che "riguardo ai malati mentali cronici, in base al combinato disposto della L. n. 833 del 1978, artt. 1, 51 e 75, della L. n. 730 del 1983, art. 30, del D.P.C.M.
8 agosto 1985, artt. 1 e 6 nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio - assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale;
nel caso in cui, invece, sia prestata soltanto un'attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria, l'attività va considerata di natura socio - assistenziale e, pertanto, estranea al servizio sanitario" (cfr. Cass. 10150/1996 ed, in termini, Cass. 8102/2004 e Cass. 22776/2016).
2.2. E' stato precisato, al riguardo, nel primo arresto sopra menzionato, che "accanto alle prestazioni sanitarie di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 1 e art. 75, comma
1, la L. n. 730 del 1983, art. 30 ha disciplinato anche le attività di tipo socio assistenziale, che possono essere Part delegate alla (le quali, in relazione a queste prestazioni delegate sono tenute a tenere una apposita contabilità separata) e l'attività di rilievo sanitario connessa con quella socio assistenziale, che invece, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 51 sono a carico direttamente del servizio sanitario nazionale. Il citato D.P. 8 agosto 1985, art. 1 definisce le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali (di cui alla L. n. 730 del 1983, art. 30) come "le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purchè siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e-o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti. Il successivo art. 6 dello stesso decreto, avente ad oggetto l'individuazione dei ricoveri in strutture protette, comunque denominate, rientranti nel concetto di attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, non può quindi essere letto in maniera avulsa dall'art. 1, che, integrando direttamente la L. n. 730 del 1983, art. 30 con le nozioni necessarie per una uniforme applicazione, detta la definizione generale di "attività di rilievo sanitario". Per tale ragione le differenze lessicali che si rinvengono in detto art. 6, in mancanza dell'individuazione di precisa e plausibili ragioni che le giustifichino, debbono ritenersi prive di una qualche rilevanza, specialmente se da esse possano derivare ingiustificate disparità di trattamento alle varie categorie di soggetti bisognosi, tenendo presente che, le prestazioni sanitarie, al pari di quelle di rilievo sanitario sono oggetto di un diritto soggettivo, a differenza dei quelle socio-assistenziali alle quali l'utente ha solo un interesse pag. 15/22 legittimo. Pertanto quando l'art. 6 dispone che i ricoveri si considerano attività di rilievo sanitario se le prestazioni in essi erogati sono dirette, in via esclusive e prevalente: a) in caso si handicappati e disabili, alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale;
b) in caso di malati mentali, alla cura e al recupero fisico-psichico; c) in caso di tossicodipendenti, alla cura e-o al recupero e d) nel caso di anziani, alla cura degli stati morbosi non curabili a domicilio, non sembra introdurre, attraverso l'uso della congiunzione "e" che unisce i termini "cura" e "recupero" dei malati mentali, invece della congiunzione "o" che unisce gli stessi termini, riferiti ai tossicodipendenti, la distinzione tra malati mentali acuti e malati mentali cronici, al fine di escludere l'attività di cura dei secondi da quelle considerate di rilievo sanitario. Di una tale distinzione infatti non c'è traccia nella legge, che prende in considerazione l'attività di cura, indipendentemente dal tipo di malattia (acuta o cronica) alla quale è diretta e pertanto se la disposizione dell'atto di indirizzo e coordinamento avesse introdotto tale differenza sarebbe certamente contra legem e, come tale, disapplicabile dal giudice ordinario. In realtà, riguardo ai malati mentali cronici, come ha già affermato questa Corte (sent. 1003/93) si deve solo accertare se in loro favore, oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, ovvero sia prestata soltanto una attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria. Solo in questo secondo caso l'attività si potrà considerare di natura socio-assistenziale, e pertanto estranea al servizio sanitario, mentre nel primo si tratterà di prestazioni di rilievo sanitario di competenza del servizio sanitario nazionale" (cfr. Cass. 10150/1996 in motivazione)”.
Per tali motivi, alla luce delle reali patologie sofferte dall'ospite, della documentazione sanitaria agli atti, della legislazione applicabile in materia e del prevalente orientamento giurisprudenziale
(di merito e di legittimità), non vi è dubbio che le prestazioni erogate al sig. CP_4 debbano continuare ad essere in carico al SSN, nel rispetto delle precedenti decisioni che già si erano specificamente pronunciate sul caso concreto (Trib. Cremona, R.G. n. 31/2015, sent. n.
515/2021 del 6.5.2021; Trib. Cremona, R.G. 1770/2018, sent. n. 469/2021).
Cont Ciò premesso, è necessario individuare quale sia l' effettivamente tenuta al pagamento.
La Fondazione ha infatti citato l' e l alla luce della sentenza delle CP_9 CP_5
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20401/2019 (la quale ha affermato che “il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della Parte
di nuova residenza”) e considerando che il sig. ha spostato la propria residenza nel CP_4
Comune di in data 8.9.2011. Pt_1
pag. 16/22 Appare opportuno riportare l'intero punto motivazionale della sentenza resa dalla Corte di
Cassazione a Sezioni unite, n. 20401/2019:
Parte
“La questione che pone è relativa alla individuazione, sulla base delle leggi applicabili, della obbligata a corrispondere il corrispettivo alla società privata che ha erogato la prestazione di assistenza con prevalenza socio- Parte sanitaria al paziente in condizioni di disabilità psichica, se sia la di originaria residenza del malato al momento del suo primo ricovero presso la struttura (trattandosi di pazienti con gravi disabilità psichiche, si tratta Parte in genere di strutture di lungodegenza), o la di residenza del paziente nel periodo in relazione al quale si richiedono le prestazioni.
Parte In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione, la tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, come ricostruito da ultimo da Cass. n. 19353 del
2017.
Si tratta di prestazioni a carico del SSN, per le quali l'erogazione dell'assistenza sanitaria è governata dal Parte principio dell'universalità, in base la quale ogni cittadino ha diritto a rivolgersi alla che preferisce, come pure ad una struttura privata accreditata, e sinanche a medici e ad ospedali stranieri, quando le relative prestazioni non siano disponibili in Italia. L'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta è insindacabile da parte Parte delle , che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica (v. Corte Cost. n. 267 del 1998). Poichè la materia dei rimborsi delle strutture private accreditate è di competenza regionale, bisogna far riferimento alla normativa regionale, ed in particolare alle norme vigenti nel luogo dove si è svolto il fatto generatore dell'obbligazione, ex art. 1173 c.c. (come tale intendendosi il ricovero dell'assistito presso la struttura privata accreditata che ha erogato le prestazioni).
Quindi, nel caso di specie, occorre far riferimento alla legge regionale della Regione Lombardia. La norma da applicare è dunque la norma regionale vigente al momento del periodo di ricovero cui ci si riferisce, ovvero la L.R.
Lombardia n. 33 del 1999, art. 19 (T.U. in materia sanitaria), denominata Finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale, il cui comma 13 così recita:
Parte
“13. I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati dalle nel cui territorio sono ubicati per tutte le prestazioni erogate a prescindere dalla residenza dei cittadini. Eventuali acconti riferiti alla predetta remunerazione possono essere erogati nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La Regione, anche mediante Parte le , remunera le eventuali funzioni non tariffabili riconosciute ai soggetti erogatori.
pag. 17/22 Per gli assistiti provenienti da altre regioni la remunerazione è effettuata dalla regione che stabilisce le modalità di compensazione con le regioni di provenienza degli oneri afferenti alla mobilità sanitaria attiva e passiva;
le prestazioni erogate nelle strutture di riabilitazione extraospedaliera già convenzionate della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, ex art. 26 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle Parte strutture sociosanitarie per disabili e nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono remunerate dalla di residenza dell'utente”.
In questo senso prevedeva del resto anche la precedente L.R. Lombardia n. 31 del 1997, art. 13, comma 17, Parte citata dalla sentenza d'appello: “I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati dalle nel cui territorio risiede l'assistito cui è resa la prestazione, sulla scorta di adeguata documentazione…” Le diverse regioni provvedono poi tra di loro a regolare la spesa col meccanismo della compensazione”.
Le norme citate radicano quindi il collegamento territoriale atto ad individuare l'ente obbligato (in particolare, in Parte riferimento agli assistiti provenienti dalle altre regioni) nella di residenza dell'assistito. Quindi, si apre l'ulteriore problema posto dal motivo di ricorso: per individuare il soggetto responsabile, occorre far riferimento alla Parte Parte
di originaria residenza al momento del ricovero o la del luogo in cui il paziente è residente in riferimento al periodo di prestazioni delle quali si chiede il rimborso?
Conformemente a quanto deciso, di recente, da Cass. n. 19353 del 2017, deve ritenersi che le norme di riferimento sopra indicate della Regione Lombardia non impongano alcun radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza (in base a quanto prescritto dal regolamento anagrafico della popolazione, D.P.R. n. 233 del 1989, anche a seguito delle modifiche introdotte con Parte il successivo D.P.R. n. 126 del 2015), la responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso.
Parte L'individuazione dell'obbligato nella di residenza del paziente nel periodo cui si riferiscono le prestazioni discende dai seguenti riferimenti normativi:
– la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 19, commi 3 e 4, afferma che “gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza”, e che “gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea pag. 18/22 dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale”, lasciando alle legge regionale il compito di stabilire “i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio” (cit. L. 833 del 1978, art. 25, comma 14);
in seguito, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 12, comma 3, lett. (b), stabilì che il fondo sanitario nazionale è ripartito tra le regioni tenendo conto della “mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome”, e norma analoga è dettata dalla L. n. 887 del 1994, art. 17, comma 3, con riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Ad esse si aggiunga il D.P.R. n. 126 del 2015, art. 4, di modifica del regolamento anagrafico della popolazione, che ha introdotto l'art. 10 bis nel precedente regolamento anagrafico n. 223 del 1989, in base al quale: “Art. 10- bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). – 1. Non deve essere disposta, nè d'ufficio, nè a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica (con regolamentazione che sostituisce quella presente nel precedente del D.P.R. n. 233 del 1989 art. 4).
Parte Tutte tali previsioni sarebbero inutili, come osservato da Cass. n. 19353 del 2017, se ogni fosse tenuta “in sempiterno” a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate ai suoi iscritti fuori regione, anche quando costoro dovessero cambiare residenza. Le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo Parte della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della di nuova residenza, che è l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria.
Parte Se così non fosse, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o Parte meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della che per prima dispose il ricovero”.
pag. 19/22 Si deve evidenziare che il caso trattato dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione riguardasse un paziente che aveva trasferito la propria residenza dalla CP_13 alla Regione Lombardia. Tuttavia, si può affermare che né l'interpretazione letterale delle norme della Regione Lombardia (art. 19 comma 13 L.R. Lombardia n. 33 del 1999, - T.U. in materia Parte sanitaria: “I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati dalle nel cui territorio sono ubicati per tutte le prestazioni erogate a prescindere dalla residenza dei cittadini.”), né il ragionamento seguito dalle
Sezioni Unite (le quali giungono ad affermare “che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica Parte comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo a carico della di nuova residenza”) inducono a ritenere che i medesimi principi non debbano essere applicati anche qualora un soggetto sposti la propria residenza all'interno della medesima Regione. Per tali ragioni, sia che si voglia utilizzare quale criterio di collegamento il territorio in cui è ubicato il soggetto erogatore, sia che si voglia ancorare il criterio di collegamento alla residenza del paziente al momento dell'erogazione, l'obbligo di pagamento ricade in capo all'ATS della CP_5
Si osserva come non appaia calzante il riferimento alla legge 3/2008 - art. 8, operato dall' CP_5
tale legge, infatti, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
[...] nonostante la svolga anche questo tipo di compiti2, l'attività di cui si chiede Parte_1 la remunerazione nel caso di specie è definibile come a elevata integrazione sanitaria e, pertanto, deve essere applicata la disciplinata in materia dei rimborsi delle strutture private accreditate contenuta nel TU in materia sanitaria (art. 19 comma 13 L.R. Lombardia n. 33 del 1999).
pag. 20/22 Né assume rilevanza la difesa basata sulla circolare inviata da Regione Lombardia a tutte le Asl regionali lombarde: è vero che nel prospetto allegato alla circolare, da compilare a cura dell'Ente Part erogatore, si deve indicare l' di provenienza dell'utente, ma da ciò non può desumersi che l'indicazione sia finalizzata all'imputazione in prima battuta del costo della tariffa sanitaria.
Ugualmente il doc. 2 prodotto da non appare idoneo, per provenienza (si tratta CP_5 di un documento compilato dalla e contenuti, a contraddire il principio sancito dalle Parte_1
SSUU, basato sull'interpretazione della Legge della Regione Lombardia.
L' deve dunque essere condannata al pagamento in favore della CP_5 Parte_1 delle rette insolute per il ricovero di inerenti Parte_1 CP_4 il periodo 1.1.2019 – 31.5.2022, pari ad € 98.856,00, oltre a quelle successivamente maturate sino al deposito della sentenza ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo.
La domanda riconvenzionale avanzata dall' (“per tutti i motivi dedotti in atti condannare CP_9 la alla ripetizione di quanto ottenuto da in Parte_1 CP_9 ragione di pagamenti non dovuti relativi alla retta e/o alla tariffa afferenti il ricovero di per il CP_4 periodo 1.1.2019 – 31.12.2021 e, pertanto, condannare la ricorrente a ripetere la somma di €.45.308,50 nel Contr caso in cui risulti accertato che era tenuta al pagamento del 40% della tariffa complessiva, ovvero a ripetere Contr la somma di €.23.344,75 nel caso in cui risulti accertato che era tenuta al pagamento del 50% della tariffa complessiva”) non può trovare accoglimento, considerato il formarsi del giudicato sul punto.
Le spese di lite sono così disciplinate:
- sono integralmente compensate tra la ricorrente e , in considerazione del recente CP_9 mutamento giurisprudenziale e della reciproca soccombenza;
- la deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della CP_5 ricorrente, che si liquidano come da dispositivo;
- le spese relative alla CTU sono poste a carico della parte soccombente CP_5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
pag. 21/22 1) condanna L' al pagamento in favore della CP_5 [...]
delle rette insolute per il ricovero di Parte_1 CP_4 inerenti il periodo 1.1.2019 – 31.5.2022, pari ad € 98.856,00, oltre a quelle successivamente maturate sino al deposito della sentenza ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_9
3) compensa interamente le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_9
4) condanna la al pagamento, in favore della parte attrice, del presente CP_5 grado del giudizio, che liquida in € 11.500,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese relative alla CTU espletata a carico di CP_5
02/04/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 4 della citata Legge Regionale precisa infatti che: “Le unità di offerta sociali hanno il compito di: a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;
c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
f) promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;
g) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
h) favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.