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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 289/2021
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SELIS CARLO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/7/2021 Il ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' e l' CP_1 CP_2
proponendo ricorso avverso verbale unico di accertamento n.
2017016069/DDL del 05/06/2020 e n. 2020002233 del 09/07/2020, notificati il 19/08/2020.
Ha esposto che con il primo verbale era stato disposto l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato di e Persona_1 CP_3
rispettivamente GN e moglie del ricorrente, alle
[...]
dipendenze dell'impresa individuale a decorrere dal Parte_1
01/06/2015 al 31/05/2020 e nel secondo era contenuta la quantificazione delle pretese dell'Istituto pari a Euro 41.550,58 in relazione alla contribuzione obbligatoria, in quanto veniva contestato che le due dipendenti, assunte per le sole stagioni estive, non fossero tali bensì coadiuvanti, con ogni conseguenza sul piano contributivo ed estensione del periodo di riferimento all'intera annualità.
Ha affermato che l' con comunicazione del 09/07/2020 aveva diffidato CP_1
il a provvedere al pagamento dell'importo di euro 41.550,58 e che Pt_1
con ricorso del 16/09/2020 egli evidenziando l'effettività della natura subordinata delle assunzioni, aveva chiesto l'annullamento dei verbali, però il Comitato competente con provvedimento in data 08/07/2021 aveva risposto negativamente.
Ha richiamando precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia che affermavano che nulla ostava alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato, anche tra familiari.
Ha altresì affermato che le due lavoratrici erano state assunte annualmente con contratti di lavoro stagionale a tempo determinato full time con la mansione di aiuto barman.
Ha sostenuto che quanto sopra esposto, valeva anche nei confronti dell'ulteriore pretesa economica, pari ad Euro 1.705,27 avanzata dall' CP_2
con comunicazione del 26/03/2021 a seguito della conseguente variazione del rapporto assicurativo in capo alla ditta Pt_1
Ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare il regolare e legittimo rapporto di
Pag. 2 di 12 lavoro subordinato delle lavoratrici e Persona_1 CP_4
presso la ditta individuale Chiocca Mario giusta i contratti
[...]
intervenuti sino al 30/09/2019 e conseguentemente che non sussiste obbligo alcuno di iscrizione alla gestione Commercianti per tutti i motivi CP_1
sopra esposti;
2. Per l'effetto dichiarare non dovute le somme di cui alla diffida ad adempiere (all.to 3) e di cui alla comunicazione dell' CP_1 CP_2
(all. 13);
3. In via subordinata, rideterminare le somme richieste tenuto conto della stagionalità delle occupazioni contestate. Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato tutto quanto assunto dal CP_1
ricorrente nel ricorso, affermando l'infondatezza dello stesso, alla luce della presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa tra persone legate da vincoli familiari, ribadendo come la prestazione di Persona_1
e non si sia mai svolta secondo gli schemi tipici della Controparte_3
subordinazione.
Ha chiesto:” - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta Nel merito, salvo gravame, in via di mero subordine, si chiede accertarsi la fondatezza della pretesa creditoria portata dai provvedimenti impugnati e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento del complessivo importo ivi indicato (oltre ulteriori sanzioni ed interessi), ovvero in via subordinata della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
Si è costituita in giudizio l' ed ha preliminarmente eccepito l' CP_2
Inammissibilita' del ricorso in quanto nessuna pretesa l aveva CP_5
ancora avanzato nei suo confronti, ed il certificato di variazione, notificato
Pag. 3 di 12 al ricorrente non era impugnabile autonomamente essendo atto di un procedimento amministrativo complesso che si concludeva con l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali;
nel merito ha contestato tutto quanto assunto dal ricorrente nel ricorso.
Ha chiesto:” dichiarare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in ogni caso il rigetto della domanda”
Nelle more del presente procedimento, in data 02.11.2022, l' ha CP_2
notificato al ricorrente cartella di pagamento n. 102 2022 00175642 37 000 con la quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2016 al 2022 per un totale complessivo di € 2.154,99, in virtù del verbale di annullamento dei rapporti di lavoro emesso dall' CP_1
sopra richiamato.
Con ricorso depositato il 12/12/2022 ed iscritto al R.G. 388/22, Pt_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
[...]
Lavoro, l proponendo opposizione alla predetta cartella di pagamento CP_2
ed eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, contestando nel merito la pretesa contributiva da cui traeva origine il titolo opposto, come già aveva argomentato nel procedimento con
R.G. 289/21.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale: - Sospendere 'inaudita altera parte'
l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 102 2022 00175642 37
000 notificata in data 02.11.2022 e oggi impugnata, ricorrendone i presupposti di legge. In ogni caso, in via gradatamente subordinata: -
Annullare la cartella di pagamento n. 102 2022 00175642 37 000 notificata in data 02.11.2022 e oggi impugnata perché illegittima per i motivi sopra esposti;
- Disporre la riunione del presente procedimento a
Pag. 4 di 12 quello già pendente presso l'intestato Tribunale con R.G. 289/2021
(Dott.ssa Carsana) affinché vengano trattati e decisi congiuntamente. -
Sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio (quale lite pregiudicata) stante la pendenza dinanzi a codesto Tribunale del procedimento n. 289/2021 R.G. quale lite pregiudicante da cui dipende la definizione della presente causa;
Nel merito: Accertare e dichiarare il regolare e legittimo rapporto di lavoro subordinato delle lavoratrici
e presso la ditta individuale Persona_1 Controparte_4
Chiocca Mario giusta i contratti intervenuti sino al 30/09/2019 e conseguentemente che non sussiste obbligo alcuno di iscrizione alla gestione Commercianti per tutti i motivi sopra esposti;
Per l'effetto CP_1
dichiarare non dovute le somme di cui alla diffida ad adempiere e CP_1
alla cartella di pagamento n. 102 2022 CP_2
00175642 37 000 ; In via subordinata, rideterminare le somme richieste tenuto conto della stagionalità delle occupazioni contestate”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato la domanda attorea perchè CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
ha aderito alla richiesta del ricorrente di riunione del giudizio R. G. 388/22 con quello pendente davanti alla dott.ssa
Carsana RG. 289/2021;
Ha chiesto:” previa riunione del presente giudizio a quello pendente ( RG.
289/2021 – Dott.ssa Carsana – ud. 19 aprile 2023 ) rigettare la domanda perchè infondata in fatto e diritto e condannare il ricorrente al pagamento,
a favore dell della somma di E. 2.149,11, oltre interessi e accessori” CP_2
Con ordinanza in data 18/7/2024 il precedente giudicante ha disposto la riunione del procedimento n. 388/2022 al presente procedimento con rg.
289/2021.
Pag. 5 di 12 La causa è stata istruita con documenti e prova orale e all'udienza odierna all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere accolto sia nel procedimento con R.G. 388/22 sia nel presente per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' in quanto si deve evidenziare come il ricorrente possa CP_2
comunque vantare idoneo interesse alla proposizione dell'azione di accertamento, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in virtù delle conseguenze dirette di tale accertamento in relazione alla propria posizione contributiva e previdenziale, rese manifeste dalla stessa missiva dell'Istituto prodotta in allegato al ricorso (doc. n. 3), e fondata su tale verbale, in cui l' CP_1
rappresenta direttamente al ricorrente l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato.
Ciò chiarito in merito alla eccezione preliminare, va esaminata nel merito la domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di specie, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento negativo del credito vantato dall' sulla base dei verbali unici di CP_1
accertamento, nonché per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con e Persona_1 CP_3
con riferimento particolare ai contratti intervenuti sino al
[...]
30/09/2019 avendo il ricorrente chiesto che venga dichiarato non sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti . CP_1
Al fine di determinare la fondatezza della domanda occorre verificare, a prescindere dall'effettiva sussistenza di evidenze documentali tra le parti e della qualificazione data da queste ultime la natura del rapporto svoltosi tra
Pag. 6 di 12 la ditta individuale Chiocca e e Pt_1 Persona_1 CP_3
per determinarne la natura subordinata e dunque l'applicabilità
[...]
della relativa disciplina.
Giova premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può prescindere dalla allegazione e dalla prova della sussistenza del requisito proprio della subordinazione (c.d. etero- direzione), da intendersi quale assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia ed inserimento del prestatore nell'organizzazione imprenditoriale (tra le numerose decisioni, v. Cass.
3.4.2000 n. 4036; Cass.
9.1.2001 n. 224; Cass. 29.11.2002, n. 16697; Cass.
1.3.2001, n. 2970, Cass. 15.6.2009 n. 13858 e Cass. 19.4.2010 n. 9251).
Tale allegazione e prova dev'essere valutata in via rigorosa, sulla base del contenuto degli atti introduttivi del giudizio, che devono contenere elementi idonei ed allegazioni specifiche in merito al contenuto ed oggetto delle direttive ricevute dal datore di lavoro, alle modalità intrinseche di esecuzione della prestazione secondo tali direttive puntuali e sulla conseguente ingerenza del datore nella conformazione dell'attività professionale e nella sua esecuzione ed all'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione imprenditoriale del datore, oltre che eventualmente in merito alla continuità della prestazione, al rispetto di un orario predeterminato e alla responsabilità per eventuali ritardi e assenze, alla percezione di una retribuzione costante in misura periodica, nonché alla soggezione al potere disciplinare, elementi che contribuiscono a fornire evidenza della sussistenza dell'etero-direzione.
Va, inoltre, chiarito che con riferimento a collaborazioni rese da soggetti
Pag. 7 di 12 che hanno rapporti di stretta parentela con l'imprenditore all'interno dell'azienda può considerarsi operante una presunzione di gratuità, inversa a quella che nell'ordinario caratterizza la prestazione d'opera nell'impresa, giustificata proprio dalla natura del legame familiare, posto che tale condizione di gratuità appare maggiormente plausibile laddove l'attività lavorativa sia orientata da un rapporto di affetto e di familiarità verso il fruitore della prestazione (cfr. ex multis Cass. 26.01.2009 n. 1833).
Detta presunzione può comunque essere superata, "fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro" (cfr. ex multis, Cass.
16.06.2015 n. 1243), "non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova" (cfr. sul punto Cass. 15.03.2006 n. 5632).
Secondo il condivisibile e consolidato della giurisprudenza di legittimità è dunque possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche tra stretti familiari, superando la contraria presunzione, a fronte della "prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità" (Cfr. ex plurimis Cass. 30.09.2020, n. 20904).
In merito all'oggetto di tale prova, può precisarsi come questa debba investire in primo luogo l'onerosità della prestazione, oltre alla presenza continua presso il luogo di lavoro previsto dal contratto, l'osservanza di un orario, il fatto che il titolare si avvalga in maniera programmata della prestazione lavorativa e la corresponsione di un compenso a cadenze fisse,
"riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di
Pag. 8 di 12 elemento sintomatico della subordinazione" (cfr. Cass. 27.02.2018 n.
4535).
Calando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come, a fronte di un rapporto di parentela tale da lasciar presumere la natura collaborativa del rapporto formalmente qualificato come subordinato (posto che la parte ricorrente era coniugata con nonché cognato di Controparte_3
, siano emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi a Persona_1
sostegno della natura subordinata del rapporto.
Il teste , funzionario Ispettivo ha dichiarato:” Testimone_1 CP_2
Abbiamo ricevuto come dalla Commissione Interregionale del Lavoro CP_2
di Roma Comitato Rapporti di Lavoro, un verbale che aveva rigettato il ricorso gerarchico di avverso i verbali unici di accertamento Pt_1 CP_1
e da li abbiamo contabilizzato i premi assicurativi omessi;
ADR)- non abbiamo fatto accertamenti ispettivi diretti”;il teste di parte resistente
[...]
ha dichiarato:” non sempre lavoravamo insieme noi Controparte_6
coniugi; poteva capitare che io lavoravo anche con mio cognato oppure con mio marito;
oppure anche che ci fossero tutti e due i fratelli ed anche io;
ADR)-io e mia GN avevamo degli orari ben definiti che dovevamo rispettare, invece sia mio marito sia mio cognato non avevano orari fissi;
se c'era gente lavoravano loro due e io e mia GN andavamo via;
ADR)- i turni e gli orari venivano stabiliti dai titolari;
ADR)- non c'erano altri dipendenti oltre a me ed a mia GN,…. si occupavano di tutto loro
( e ) per tutto l'anno; noi moglie e GN Parte_1 Persona_2
lavoravamo stagionali….. ADR)-noi prendevamo le direttive dai fratelli
, orari e mansioni;
per la retribuzione ci facevano il bonifico;
il Pt_1
teste di parte resistente ha dichiarato:” E'vero CP_1 Persona_1
Pag. 9 di 12 che c'erano i turni, ma poteva capitare che mia GN avesse problemi e la sostituivo io e viceversa;
ADR)-poteva capitare che i fratelli Pt_1
lavorassero insieme nello stesso turno;
ADR)-io e mia GN avevamo orari fissi ognuna di noi con il proprio marito, ma ho già riferito sulla possibilità di sostituzione….. è vero che facevamo le mansioni che mi vengono lette, (stare dietro al bancone, preparare i panini, fare le pulizie ed altro fosse necessario) non in autonomia, ma secondo le direttive di marito quando lavoravo insieme a lui, oppure dal titolare quando cambiava il turno;
Esaminando i documenti agli atti, prodotti dal ricorrente, si rileva, dai contratti (doc. n. 6 e 7) e dalle buste paga, il rapporto di lavoro subordinato con indicazione dell'inizio del rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta;
le buste paga risultano sottoscritte per quietanza dalle lavoratrici e risultano altresì Persona_1 Controparte_3
prodotti dal ricorrente gli assegni intestati a e Persona_1
incassati dalla medesima e bonifici in favore di con Controparte_3
causale pagamento mensilità.
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1
della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori( Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 21/07/2020)
23/09/2020, n. 19982).
Dai verbali di accertamento agli atti emergono esclusivamente
Pag. 10 di 12 argomentazioni presuntive degli ispettori sulla genuinità del rapporto di lavoro subordinato, genuinità suffragata invece dalle risultanze istruttorie.
Nessuna valenza altresì può avere la dichiarazione del funzionario il CP_2
quale ha dichiarato” non abbiamo fatto accertamenti ispettivi diretti”
Per tutto quanto emerso dagli atti, può dunque ritenersi emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e e , pertanto non sussiste obbligo Persona_1 Controparte_3
alcuno di iscrizione alla gestione Commercianti e non dovute le CP_1
somme di cui alla diffida ad adempiere e di conseguenza la CP_1 CP_2
cartella di pagamento n. 102 2022 00175642 37 000 deve essere CP_2
annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
In accoglimento del ricorso R.G. 289/21;
-dichiara che fra la ditta e e Parte_1 Persona_1 CP_4
è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato per i contratti
[...]
intervenuti sino al 30/09/2019; per l'effetto dichiara che non sussiste alcuno obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti e non sono CP_1
dovute le somme di cui alla diffida ad adempiere e alla CP_1
comunicazione dell' ; CP_2
In accoglimento del ricorso R.G. 388/22
Annulla la cartella di pagamento n. 102 2022 00175642 37 000; CP_2
Condanna l' e l' in solido alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 CP_2
del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese generali
(15%) e accessori come per legge.
Pag. 11 di 12 02/04/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 12 di 12