Articolo 19 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 dicembre 1978
Art. 19. (Prestazioni delle unita' sanitarie locali)

Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle localita' ove prestano servizio con le modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della localita' in cui si trovano.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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