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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 08.01.2024
DA
– già c.f. , di seguito solo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Part
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano (MI), C.so Magenta, n. 84, giusta procura in calce all'atto di Appello;
contro
(c.f. ), di seguito anche solo rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 difeso dall'avv. Franco Portento (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dello stesso in Padova, via N. Tommaseo, n. 52, giusta procura in calce della comparsa di costituzione in Appello.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 468/2023, pubblicata in data 30.05.23, dal Tribunale di
Rovigo, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 06.10.2025, nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte per
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1 (A) confermare la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 468/2023, pubblicata in data 30.05.2023, nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso:
“dichiara tenuto e condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1 versare alla l'ulteriore somma di € 1.471,00 quanto alle Note di Debito Parte_2
Interessi di cui al punto n. 9 della parte motiva;
”
(B) riformare la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 468/2023, pubblicata in data 30.05.2023, nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla la somma di €
[...] Parte_2
22.893,91, a titolo di sorte capitale”, riformandola come segue: “dichiara tenuto e condanna il
, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla Controparte_1 Parte_2 la somma di € 36.731,02, a titolo di sorte capitale”;
[...]
(C) riformare la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 468/2023, pubblicata in data 30.05.2023, nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla l'ulteriore
[...] Parte_2 somma di € 40,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale” riformandola come segue: “dichiara tenuto e condanna il , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, a versare alla l'ulteriore somma di € Parte_2
800,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale”;
(D) riformare la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 468/2023, pubblicata in data 30.05.2023, nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla limitatamente
[...] Parte_2 al saldo residuo delle fatture nr. 2900018371 del 25.6.2015, nr. 2900046615 del 29.12.2015 e nr.
2900056807 del 30.3.2016, gli interessi moratori calcolati al tasso del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle fatture fino al saldo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. calcolati ex art 1284, 4 co. c.c. dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi” riformandola come segue: “dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, a versare alla al pagamento degli interessi Parte_2 moratori calcolati al tasso del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle fatture costituenti la sorte capitale fino al saldo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. calcolati ex art 1284,
4 co. c.c. dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi”;
2 (E) riformare la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 468/2023, pubblicata in data 30.05.2023, nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha così deciso: “respinge le ulteriori domande proposte da
[...]
riformandola come segue: “dichiara tenuto e condanna il Parte_2 Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, a versare alla l'ulteriore
[...] Parte_2 somma di € 1.600,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui alle Note Debito Interessi”.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per il Comune:
“Nel merito:
• respingersi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovigo n.468/2023; Part Part
• dichiararsi la temerarietà dell'appello promosso da e per l'effetto condannarsi ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del 3° motivo di appello, ridursi le penali da ritardato pagamento in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
• in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Tribunale di Rovigo il
, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 36.731,02 in sorte Controparte_1 capitale per crediti ad essa ceduti e di cui alle fatture non saldate e riepilogate nel documento sub 3, degli interessi moratori ed anatocistici prodotti dai ridetti interessi di mora già scaduti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo, della somma di € 800,00 ex art 6, comma 2, D.
Lgs. 231/02 (in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate in linea capitale), dell'importo di
€ 1.471,00 per il mancato pagamento delle Note di Debito Interessi (NDI) emesse a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale azionata e degli interessi anatocistici da questi prodotti e scaduti da almeno sei mesi, della somma di € 1.600,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2002.
3 Part Subordinatamente, domandava il pagamento di ogni somma diversa accertata in corso di causa e ritenuta dovuta per i già menzionati titoli, anche a titolo di indebito arricchimento.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva di vantare detti crediti in quanto ceduti da
[...]
(società fornitrice di gas ed energia elettrica in favore dell'Ente) in virtù di 3 contratti di CP_2 cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla ceduta (documento 6 fascicolo di I Grado) con cui, unitamente alla sorte capitale, erano stati ceduti anche gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Sosteneva che le 21 fatture indicate nell'elenco ed emesse nei confronti dei e Parte_3
(confluiti per fusione nel febbraio 2018 nel ) erano Parte_4 Controparte_1 rimaste insolute per l'importo di € 36.731,02, specificando che sul capitale erano maturati interessi moratori ed anatocistici. Part Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate, ragion per cui aveva emesso Note di
Debito di interessi moratori per la somma di € 1.471,00 su cui erano maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva la richiesta complessiva di € 2.400,00 a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato ex art. 6 D. Lgs. 231/02 (€ 40,00 per ciascuna fattura impagata o pagata tardivamente).
2. Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
Part legittimazione attiva di - sul presupposto che gli atti di cessione erano intervenuti in difetto del consenso del debitore previsto per le cessioni di crediti vantati verso lo Stato e le altre P.A. - e contestando, nel merito, l'infondatezza delle pretese in quanto alcune fatture erano state pagate, una era stata contestata per addebito di consumi anomali, altre non erano pervenute ed altre ancora erano state pagate parzialmente.
Quindi, previa offerta di pagamento per il saldo residuo, chiedeva il rigetto di ogni domanda avversaria con condanna ex art 96 c.p.c.
3. A seguito dello scambio di memorie istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'01.02.2023, con i termini di legge per il deposito degli scritti finali.
4. Con Sentenza N° 468/2023, pubblicata il 30.05.2023, il Tribunale di Rovigo: accoglieva parzialmente la domanda attorea, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento:
- di € 22.893,91 per sorte capitale;
- di € 1.471,00 quanto alle Note di Debito Interessi;
- di € 40,00 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle tre fatture costituenti la sorte capitale;
- degli interessi moratori, calcolati al tasso del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle fatture fino al saldo, ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., calcolati ex art. 1284, 4 co. c.c. dalla
4 notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, limitatamente al saldo residuo delle fatture nr. 2900018371 del 25.6.2015, nr. 2900046615 del 29.12.2015 e nr. 2900056807 del
30.3.2016; Part respingeva le ulteriori domande proposte da e compensava le spese di lite. Parte 5. Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.01.2024, ha proposto Appello avverso detta pronuncia, sulla base delle seguenti censure:
- erroneità della decisione per mancato riconoscimento integrale dei crediti azionati in linea capitale;
- illegittimità della pronuncia per mancato riconoscimento degli interessi moratori ed anatocistici maturati e maturandi sulla sorte capitale insoluta;
- mancato riconoscimento della domanda di risarcimento ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 per erronea interpretazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal legislatore in materia.
6. Il si è costituito in II Grado per resistere al gravame, eccependone - in via Controparte_1 principale - l'infondatezza in fatto e diritto ed invocandone il rigetto e la dichiarazione di lite temeraria Part con condanna di ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; in via gradata, nel caso di accoglimento del terzo motivo di gravame, ha chiesto ridursi le penali da ritardato pagamento in conformità con le disposizioni vigenti.
L'Ente appellato ha domandato, in ogni caso, la rifusione delle spese di giudizio ed ha specificamente dedotto in replica che: Part a) in ordine alle censure spiegate per il mancato riconoscimento del credito in linea capitale, non ha impugnato la pronuncia del Tribunale che assume la mancata prova dell'esistenza e della notificazione della cessione dei crediti relativi alle fatture emesse dalla cedente nei confronti del
, avendo contestato - rispetto all'intervenuto pagamento delle fatture azionate - Controparte_3 esclusivamente l'assenza di allegazione da parte dell'Ente della quietanza della Tesoreria ed avendo indicato il carattere di “fattura a conguaglio” del documento fiscale contestato dal in quanto CP_1
“fattura anomala”;
b) rispetto alle doglianze in tema di interessi moratori ed anatocistici non riconosciuti, l'appellante non ha impugnato i passaggi motivazionali fondamentali della decisione, risultando - così - il gravame temerario;
Part c) parte delle pretese formulate a titolo sanzionatorio da sono state respinte indipendentemente da ragioni attinenti all'interpretazione della norma dettata in tema di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali;
per 17 fatture nulla sarebbe dovuto e - comunque - la motivazione sarebbe corretta dovendosi condividere la tesi interpretativa del Tribunale, anche alla luce dei principi
5 generali ed inderogabili in tema di ristoro economico dovuto in caso di inadempimento (c.d. penale) e di divieto di usura.
10. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 06.10.2025
(tenutasi con modalità cartolare), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
11. L'Appello è infondato e deve essere respinto. Part 11.1. Con il primo motivo, ha lamentato l'erroneità del mancato riconoscimento integrale della pretesa azionata in I Grado in linea capitale sulla considerazione che la cessionaria, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, ha dato prova dell'esistenza dell'intero credito richiesto.
La Sentenza regge alla censura.
La Corte ritiene corretta la decisione del Giudice di prime cure che, verificata la fondatezza delle eccezioni del in ordine alla non debenza delle somme richieste (v. effettività dei pagamenti, CP_1 errata intestazione e/o mancata ricezione delle fatture), ha escluso il riconoscimento delle somme portate dalle fatture nn. 2900008157, 2900029749, 2900029804, 29000428000, 2900034565,
2900018360 e 2006728117 e dei relativi importi accessori. Part Dal raffronto delle allegazioni in fatto con il compendio documentale offerto da è emersa - in primis - la non completa corrispondenza dei 21 documenti fiscali azionati rispetto ai 3 atti di cessione prodotti, perché:
- alcune delle fatture insolute non sono state rinvenute nell'oggetto degli atti di cessione notificati alla parte ceduta;
- altre fatture, pur richiamate dalle cessioni, non sono state azionate;
- per le fatture emesse da nei confronti del (doc. 11-19), non è stato provato CP_2 Controparte_3 che fossero oggetto delle cessioni del 2016 e del 2018.
Una volta verificato il credito sulla base degli atti di cessione, il Tribunale ha vagliato la fondatezza delle contestazioni del CP_1
In particolare, è stata considerata valida la documentazione fornita a sostegno degli asseriti pagamenti effettuati dal in favore di;
l'Ente ha allegato 13 mandati di pagamento Controparte_3 CP_2 emessi dall'Ufficio Ragioneria nel periodo luglio-dicembre 2015 relativi a 6 fatture inoltrate all'indirizzo del debitore dalla cedente da aprile a novembre 2015. Part Detti mandati, di data anteriore alle cessioni di credito intervenute tra e nel 2016 e nel CP_2
2018, sono stati ritenuti idonei a costituire la prova dell'intervenuto pagamento (con conseguente stralcio dei relativi importi azionati per sorte capitale), posto che gli stessi, completi di indicazione di codice IBAN del c/c di , sarebbero stati eseguibili indipendentemente dal perfezionarsi CP_2
6 dall'ultronea condizione - prevista dalla normativa vigente e cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità - della comunicazione al creditore perché ne esigesse il pagamento.
Il Tribunale ha altresì riconosciuto valenza probatoria alle contestazioni sollevate dal Comune ceduto Part circa la debenza delle somme azionate da essendo presente nel fascicolo di parte convenuta copia di due comunicazioni (inoltrate - rispettivamente - nel 2016 e nel 2018), con cui la cessionaria veniva Part resa edotta dei pagamenti eseguiti a favore del creditore cedente;
non ha mai negato il fatto estintivo delle sue pretese, essendosi limitata ad invocare il difetto di quietanza della Tesoreria.
Invero, la cessionaria non ha provato la titolarità del credito di cui alle fatture emesse nei confronti del
, né ha dato prova della notifica degli atti di cessione al estinto ai fini Controparte_3 CP_1 dell'inopponibilità dei pagamenti effettuati al creditore originario successivamente alla cessione.
Per contro, il di , seppure con produzione documentale tardiva, ha pur sempre CP_1 CP_1 dimesso copia dell'estratto del registro delle quietanze della Tesoreria dell'Amministrazione debitrice.
Dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto provata la debenza della sola somma di € 370,13 rispetto ad altre tre fatture intestate al , ciò in difetto di qualsivoglia eccezione da parte della Controparte_3 cessionaria in ordine al fatto storico dell'intervenuto pagamento parziale delle stesse, essendo stata Part richiesta da soltanto l'emissione di ordinanza ingiunzione per gli importi non contestate ed esistendo agli atti prova documentale dell'espresso riconoscimento da parte della cessionaria del saldo residuo dovuto al netto della corresponsione della differenza (v. sollecito di pagamento del
11.10.2022). Part La pronuncia impugnata è altrettanto ineccepibile circa le pretese azionate in linea capitale da rispetto a crediti risultanti da fatture intestate al . Parte_5
In ordine all'iter logico-motivazionale che ha condotto a respingere la pretesa di cui alla fattura n.
2006728117 del 30.05.2014 dell'importo di € 19.042,50, alcun rilievo può essere mosso.
Il ha sottoposto al Giudice “argomenti” convincenti, ossia i mandati di pagamento per le CP_1 fatture mensili ricevute nel lungo periodo di consumi imputati con la fattura in parola nonché la dicitura inserita in detta fattura “i precedenti pagamenti risultano effettuati regolarmente”. Part
ha depositato 161 fatture emesse da terzi subfornitori di energia elettrica e di gas nei confronti di
, senza spiegare la riferibilità dei consumi ivi riportati all'Ente ceduto e senza comprovare i CP_2 rapporti contrattuali sottesi alla fornitura.
La cessionaria non è riuscita neppure a dimostrare che la fattura “anomala” contestata sia stata a
“conguaglio” di un periodo di 51 mesi, ciò in assenza di indicazione nel documento fiscale in parola delle precipue fatture (evidentemente in acconto) che si sarebbero dovute intendere “conguagliate”.
7 11.2. Il secondo motivo di gravame è strettamente connesso con il primo, risolvendosi nella doglianza del mancato riconoscimento delle pretese ancillari ancorate alla sorte capitale azionata.
Il Tribunale ha attestato la debenza degli interessi moratori ed anatocistici esclusivamente sulla sorte capitale acclarata come spettante alla cessionaria in assenza di cause esimenti da responsabilità per il comprovato ritardo nei pagamenti del CP_1
Correttamente, la pronuncia ha negato gli “accessori” sulle fatture intestate per errore al
[...]
, già estinto al momento dell'emissione delle stesse;
l'identificazione del Parte_5 destinatario con un codice fiscale non più valido ha impedito la trasmissione delle fatture attraverso il sistema SDI e - di conseguenza - l'attivazione tempestiva della procedura prodromica alla liquidazione delle somme vantate dal fornitore. Part Non essendo state ricevute le fatture (circostanza su cui è rimasta silente, non avendo provato la notifica dei documenti fiscali né al né al di ) l'Ente Parte_5 CP_1 CP_1 obbligato non si è trovato nelle condizioni di emettere i mandati di pagamento;
quindi, ha dato piena prova di essersi trovato nella condizione incolpevole di non poter provvedere al pagamento, Part giustificando quel ritardo per cui ha preteso gli interessi di mora ed anatocistici.
11.3. Con il terzo motivo di Appello, è stata censurata l'erronea applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 e l'ingiustizia della pronuncia del Tribunale di Rovigo per avere negato il diritto della cessionaria ad ottenere il ristoro di € 40,00 per ogni fattura insoluta azionata e per ogni fattura tardivamente pagata.
Sul punto, la Corte osserva che parte delle somme azionate ai sensi del richiamato disposto sono state
“eliminate” dal primo Giudice a prescindere dall'applicazione della previsione normativa.
Infatti, il ristoro per costi di recupero del credito non è stato riconosciuto sulle fatture a vario titolo Part legittimamente escluse dalla sorte capitale domandata da , essendo chiaro che in dette ipotesi non fosse configurabile alcun ritardo nel pagamento meritevole di applicazione della sanzione.
Analogamente, appare corretto il riconoscimento dell'importo di € 40,00 per il recupero del saldo di €
370,13 relativo alle 3 fatture parzialmente pagate dal , essendo già ampiamente Controparte_3 satisfattivo delle ragioni del creditore l'importo spettante a titolo di interessi moratori ed anatocistici sulla sorte in questione.
In ordine alle ulteriori richieste non ritenute meritevoli di accoglimento (v. costi di recupero in relazione alle NDI), la Corte assume la legittimità del rigetto in ragione della mancata prova del sollecito di pagamento delle Note Debito in sede stragiudiziale e dell'aggravio di spese per il recupero del relativo credito.
12. Non resta che confermare la Sentenza impugnata.
8 Part Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di verso il e si Controparte_1 liquidano in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del decisum (v. scaglione € 5.200,00/€ 26.000,00).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. Part
2. CONDANNA a rifondere al le spese di II Grado, liquidate in Controparte_1
€ 3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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