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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15617/2020
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella NE Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15617/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BONI Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Carabellese, C.F._1
indirizzi pec
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE PADRONE Controparte_1 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 05.12.2020 la società - premesso che: è una società leader a livello Parte_1
mondiale nella produzione e nella distribuzione di mobili e, in particolare, divani e poltrone, nota presso il pubblico per i suoi rinomati marchi “TU Italia”, “TU Editions” e “Divani&Divani by
TU”, protetti su base comunitaria e internazionale;
nel mese di maggio 2019, era entrata in possesso di una scheda tecnica di un divano denominato “Tito” a marchio identico ad un CP_2
modello della protetto con registrazione comunitaria del 13.07.2017 (domanda n. 004101210- Pt_1
0014), nonché commercializzato in Italia con il marchio Divani & Divani by TU (doc. A5,
catalogo Divani&Divani, p. 66), ed all'estero con il marchio TU Editions;
il marchio CP_2
veniva utilizzato dalla società di Altamura, operante nel medesimo mercato della Controparte_1
e nel medesimo territorio, commercializzando i propri prodotti non al dettaglio, ma a Pt_1
rivenditori terzi di sofà; con ordinanza comunicata in data 08.10.2020, in accoglimento del ricorso cautelare presentato dalla era stata inibita a la produzione, importazione, Pt_1 CP_1
esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del modello di divano “Tito”
imitativo della privativa il divano della modello protetto con registrazione Pt_1 Pt_1
comunitaria n. 004101210-0014 del 13.07.2017, presentava i requisiti di novità e individualità richiesti dal CPI, nonché dagli artt. 32 e 33 e dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunitario n. 6 del 12.12.2001
per la sua tutela;
la società convenuta aveva prodotto il divano Tito in tutte le composizioni presenti nel modello della sia nella versione in tessuto che in pelle, ad un prezzo notevolmente più basso, Pt_1
provvedendo a pubblicizzare e commercializzare il prodotto nel mercato estero solo attraverso l'invio di mail;
la aveva posto in essere un'imitazione servile e un agganciamento parassitario Controparte_1
al modello della integrando così le fattispecie illecite descritte dall'art. 2598, nn. 1 e 2 c.c., Pt_1
nonché si era abusivamente appropriata dell'avviamento, degli investimenti pubblicitari e della pagina 2 di 19 clientela riferibili alla in violazione dei principi della correttezza professionale ai sensi Pt_1
Per dell'art. 2598, n. 3 c.c. (in particolare, il divano veniva venduto ad uno storico cliente della ovvero la EL Furniture L.T.D. con sede in Israele); - conveniva in giudizio, innanzi a Pt_1
questo Tribunale, la società rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e Controparte_1
Per dichiarare che il divano prodotto e distribuito dalla convenuta con il nome di ” costituisce contraffazione del modello comunitario TU registrato il 13/07/2017 al n. 004101210-0014; 2)
accertare e dichiarare che le condotte della convenuta sopra descritte costituiscono concorrenza sleale per imitazione servile, per concorrenza parassitaria e sviamento di clientela;
3) disporre l'inibitoria definitiva alla produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla dei mezzi specifici Pt_1
adibiti alla produzione di esso, estesa anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
4) disporre a carico della convenuta il sequestro del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla e Pt_1
nonché dei documenti, dei cataloghi, del materiale promozionale o informativo e dei mezzi di produzione specifici ad esso relativi, esteso anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
5)
disporre a carico della convenuta i sequestri richiesti anche presso terzi non identificati nell'atto, di cui dovesse emergere la partecipazione all'illecito, anche in base a quanto previsto dall'art. 130 c.p.i.; 6)
disporre in favore dell'attrice l'assegnazione in proprietà dei prodotti sequestrati e la distruzione dei cataloghi, del materiale promozionale o informativo e dei mezzi di produzione specifici ad esso relativi;
7) fissare una somma dovuta dalla controparte per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti di cui ai precedenti punti constatate successivamente al deposito dell'emanando provvedimento, e segnatamente per ogni ulteriore prodotto contraffattorio che venga dalla stessa prodotto o importato, esportato e/o commercializzato, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nel provvedimento;
8) condannare la convenuta ex art. 125 c.p.i.
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi a seguito della contraffazione e della concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di pagina 3 di 19 causa e dalle presunzioni che da esse derivano (in ogni caso, con restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, nella misura in cui essi eccedono il valore del risarcimento del lucro cessante), ovvero che sarà ritenuto congruo liquidare, anche in via equitativa, tenuto conto anche dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti, in ipotesi in cui fosse stata richiesta autorizzazione per il loro utilizzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno di spettanza fino all'effettivo saldo;
9) condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e dell'art. 2059 c.c. (eventualmente anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p.) subiti dall'attrice a seguito della contraffazione del proprio modello e della condotta sleale dell'avversaria, da determinare nella misura che risulterà sulla base delle risultanze istruttorie, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuto congruo liquidare, anche in via equitativa (oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come sopra calcolati); 10) con vittoria di spese del presente procedimento e del giudizio procedimento cautelare R. G. n. 7319/2019.
Costituitasi con comparsa del 21.04.2021, la società eccepiva l'assenza del requisito Controparte_1
di novità del modello Audacia prodotto dalla in presenza di numerosi modelli registrati Pt_1
anteriormente a quest'ultimo.
Per Rilevava altresì che il modello rappresentava la sintesi progettuale e l'evoluzione di altri prodotti realizzati e commercializzati dalla in passato, adducendo che il primo esemplare di Controparte_1
divano modello “Tito” era stato realizzato e poi fotografato in data 31.01.2019, a seguito del quale era stato proposto ai propri clienti storici per verificarne la commerciabilità.
Da ultimo, evidenziava che il divano “Audacia” veniva pubblicizzato e venduto all'estero dalla Pt_1
ad € 1.850,00, ovvero a soli € 160,00 in più rispetto a quello commercializzato in Italia dalla
[...]
nonché contestava la configurabilità delle fattispecie illecite di cui agli artt. 2598, nn. Controparte_1
1, 2 e 3 c.c., allegate dalla società attrice, concludendo pertanto per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
pagina 4 di 19 Con memoria depositata per l'udienza del 09.09.2021, l'attrice deduceva l'inammissibilità della avversa eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla stante la tardiva Parte_1
costituzione della convenuta.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento della ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza del
22.05.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, l'eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla sollevata Parte_1
dalla convenuta con la comparsa di costituzione, è ammissibile, costituendo la stessa un'eccezione rilevabile d'ufficio.
Va tuttavia rilevato che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.), il quale è onerato della prova degli elementi costitutivi del vizio denunziato, nella specie non assolto.
Al riguardo, la società convenuta ha dedotto la nullità del modello di divano “Audacia” registrato dall'attrice, allegando nella comparsa di costituzione l'assenza del requisito di novità dello stesso, in ragione dell'anteriorità del modello denominato “Presence” dell'azienda disegnato da CP_3
Persona_2
In particolare, la società ha evidenziato che “le cuciture a taglio d'ispirazione Controparte_1
vintage, la base aperta e il bilanciamento perfetto tra angoli smussati, angoli retti e cuciture accurate
sono presenti tanto nel modello Presence, registrato rispetto al modello Audacia ben tre anni prima,
tanto nel modello Audacia di ” (pagina 6 della comparsa di costituzione). Parte_1
pagina 5 di 19 L'asserita anteriorità del modello Presence è stata puntualmente analizzata nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede cautelare, dalla quale è emerso che il suddetto modello, in forma uguale a quella pubblicizzata ancora oggi, è stato divulgato in data 03.08.2015, ovvero prima della data di deposito della domanda di registrazione del modello TU, con conseguente opponibilità della relativa anteriorità a tale registrazione.
Procedendo al raffronto dei due modelli, di seguito rappresentati l'ausiliario ha tuttavia rilevato che:
- la proporzione del bracciolo rispetto alle sedute è differente nei due divani (sensibilmente più largo nel modello Presence rispetto al modello TU);
pagina 6 di 19 - il modello Presence presenta i cuscini dello schienale sensibilmente più bombati rispetto al modello
TU;
- nel modello Presence non è presente la cucitura orizzontale sui due cuscini schienali, ben evidente nel modello TU;
inoltre è diverso anche lo schema delle cuciture dei braccioli;
- il modello Presence presenta una fascia frontale di base con piedi divergenti, di proporzioni similari a quella della fascia di base presente nel modello Audacia di sebbene la fascia di base sia Pt_1
squadrata.
Le differenze innanzi esposte risultano complessivamente più rilevanti rispetto alle similitudini,
potendosi pertanto concludere che l'utilizzatore informato ricaverebbe dai due modelli di divano confrontati impressioni generali differenti.
D'altra parte, prive di rilievo appaiono le ulteriori anteriorità allegate nella comparsa di costituzione mediante richiamo alle memorie tecniche di parte prodotte in sede cautelare, in relazione alle quali il ctu, nella relazione del 10.12.2019, alle pagine 10 – 26, qui richiamate, ha egualmente concluso per la validità del modello esaminando e confrontando analiticamente i modelli e giungendo alla Pt_1
conclusione che delle ulteriori anteriorità opposte da parte convenuta, di seguito rappresentate pagina 7 di 19 pagina 8 di 19 nessuna è identica al modello registrato 004101210-0014 dalla , né produce Parte_1
nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale prodotta dal modello registrato
004101210-0014 dalla che, pertanto, è da considerarsi dotato di carattere individuale. Parte_1
L'eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla va pertanto rigettata, con Parte_1
conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per discredito commerciale operato dalla società attrice, formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, pur tardivamente depositata.
Nel merito della domanda principale, appare opportuno una breve ricostruzione della vicenda.
L'attrice, leader a livello mondiale nella produzione e distribuzione di divani e poltrone, ha evidenziato di produrre e commercializzare il divano modello “Audacia” protetto con registrazione comunitaria del pagina 9 di 19 13.07.2017, domanda n.004101210-0014, commercializzato in Italia con il marchio Divani & Divani
by TU ed all'estero con il marchio Pt_1
Sul punto la società attrice ha rilevato la presenza sul mercato di prodotti identici al predetto divano
“Audacia” ed, in particolare, di un divano denominato “Tito” a marchio utilizzato dalla CP_2
società Controparte_1
In particolare, la ha evidenziato di aver subito danni rivenienti: Parte_1
- dalla riduzione delle vendite del divano de quo;
- dall'inutile investimento in risorse nel proprio dipartimento “Ricerca & Sviluppo” (composto da oltre
180 dipendenti altamente qualificati) per disporre, in esclusiva, di un divano dal design innovativo,
salvo scoprire che un'altra azienda, se ne è avvalsa per proporlo e venderlo tra l'altro Controparte_1
a clienti Pt_1
- dall'aver dedicato parte del proprio patrimonio a spese pubblicitarie necessarie per reclamizzare il sofà in parola, rendendosi poi conto che un'altra impresa se ne stava approfittando;
- dall'aver sostenuto tutti i costi relativi alla fase cautelare volti all'accertamento e all'eliminazione della contraffazione (incluso quanto dovuto per consulenze, assistenza legale ecc.);
- dall'aver impegnato fondi per registrare e mantenere la privativa inerente al modello in discussione;
- dall'aver subito un danno all'immagine, soprattutto all'estero, dove la commercializza il CP_1
divano Tito e dove la è percepita come leader del settore, connesso allo svilimento della Pt_1
propria privativa;
- dall'aver perso un cliente importante, EL Furniture L.T.D., cui la società convenuta ha venduto il
Per divano contraffattorio , con una contrazione di fatturato.
In diritto, va evidenziato che ai sensi del co. 1 art. 31 c.p.i. “possono costituire oggetto di registrazione
come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, pagina 10 di 19 dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero
dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale”.
I caratteri della novità e dell'individualità sono esplicitati agli artt. 32 e 33 del c.p.i., per i quali “un
disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla
data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità,
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” e “un disegno o modello ha carattere
individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima
della data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in
considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
Sul punto va rilevato che la fase cautelare si è conclusa con ordinanza di accoglimento del ricorso proposto dalla (ordinanza del 07.10.2020 nell'ambito del procedimento cautelare RG n. Parte_1
7319/2019), ovvero di conferma del decreto inaudita altera parte del 30.05.2019, con il quale erano stati accordati la descrizione e il sequestro del modello avversario, oltre alla sola descrizione della
Per documentazione contabile, commerciale e pubblicitaria inerente al modello “ ”.
In particolare, dalla relazione del ctu incaricato dell'indagine tecnica nella detta fase processuale,
condivisibile per completezza dell'indagine e chiarezza delle valutazioni, è emerso che “il divano Tito
prodotto e commercializzato dalla società interferisce con l'ambito di protezione del Controparte_1
modello comunitario registrato n. 004101210-0014 dalla poiché non suscita Parte_1
nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente”.
Ed invero, da una valutazione comparativa di differenze e similitudini tra i due modelli di seguito pagina 11 di 19 rappresentati
è emerso che queste ultime sono maggiori - sia quantitativamente che qualitativamente – delle prime,
così che l'impressione complessiva ingenerata nell'osservatore dal modello “Tito” è del tutto analoga a quella originata dal modello “Audacia”.
Le differenze tra i due modelli sono infatti minime, mentre le analogie (proporzioni, vista frontale simmetrica, piedi divergenti, etc.) oltre a risultare assorbenti delle differenze, non sono giustificate da alcun obbligo tecnico di realizzazione e, pertanto, la società convenuta avrebbe avuto un ampio margine tecnico di realizzazione.
Per L'ausiliario ha pertanto concluso che il divano ” costituisce contraffazione del modello
“Audacia”, interferendo con l'ambito di protezione del modello comunitario registrato dalla Pt_1
[...]
pagina 12 di 19 Tali rilievi tecnici, seppur risultanti da una valutazione sommaria, devono ritenersi condivisibili in tale sede, non avendo la società convenuta specificamente contestato il suddetto accertamento nell'odierno giudizio di merito.
In ordine al risarcimento dei danni, l'art.125 CPI dispone quanto segue:
1) Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226
e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2) la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che
l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso.
3) In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
eccedono tale risarcimento” .
A ciò va aggiunto che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta” (art. 1223 c.c.) e che“Se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa” (art. 1226 c.c.).
Il titolare del diritto leso può, dunque, chiedere, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante
(o nella misura eccedente tale risarcimento), la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. pagina 13 di 19 Trattasi in sostanza di domanda di indennizzo di per sé non incompatibile con quella risarcitoria, in quanto formulabile in via cumulativa per il danno emergente ed alternativa o integrativa quanto al mancato guadagno.
Non appare superfluo evidenziare che la disciplina innanzi richiamata ed in particolare la prevista restituzione degli utili tende a disincentivare la contraffazione, sottraendo tutti quelli ricavati dal prodotto contraffatto, anche se superiori alla contrazione delle vendite del titolare del diritto leso.
Va altresì osservato in diritto che l'elemento soggettivo dell'azione risarcitoria, quanto meno in termini di colpa, è integrato dalla presunzione relativa offerta dalla registrazione del modello.
Nel caso di specie, la società attrice ha evidenziato la contrazione delle vendite del proprio modello subite dalla nel 2019, relativamente allo storico cliente EL Forniture L.T.D., Parte_1
proponendo la seguente tabella:
L'attrice ha pertanto quantificato tale contrazione nel periodo gen-mar/19, rispetto al pari periodo del
2018, in € 23.093,00 (€ 2.493,00 + € 7.066,00 + € 13.534,00), ed in € 28.632,00 per tutto il 2019,
effettuando altresì una stima del mancato guadagno con riferimento ai divani ordinati ed acquistati da
EL dalla società convenuta (più di 70 divani modello Tito), atteso che il divano Audacia tre posti large (sigla 064) rappresenta la composizione più venduta da (sigla 045, cfr. doc. A3) a CP_1
EL, ad un prezzo compreso nella forbice che va da € 2.200,00 ad € 4.270,00, in base al tipo di pelle scelta (cfr. doc. A12).
Sul punto l'ausiliario ha circoscritto il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta, agli acquisti andati a buon fine, e quindi oggetto di fatturazione alla EL, escludendo i divani ordinati e pagina 14 di 19 non consegnati, sulla base della documentazione esibita ex art. 210 c.p.c., ovvero a 13 divani e 13 pouf oggetto delle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n. 19.03279 del 12.06.19.
L'ausiliario ha inoltre precisato che il listino in atti non evidenzia la scontistica che naturalmente viene applicata nei rapporti commerciali, sicché la stima del lucro cessante è stata effettuata prendendo quale riferimento il minor valore di € 2.200,00 del range proposto di € 2.200,00-4.270,00, in assenza di documentazione idonea a certificare la scontistica ordinariamente applicata dalla alla EL, Pt_1
anche tenendo conto della mancata produzione del listino prezzi dei pouf.
Ne è conseguita la determinazione del lucro cessante nel valore di € 28.600,00 – similare agli €
28.632,00 per la contrazione del fatturato 2019 v/ EL - pari ad € 2.200,00 per n. 13 divani venduti dalla convenuta alla EL, come certificato dalle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n. 19.03279
del 12.06.19 (allegati 1 e 4 della nota depositata dalla convenuta in data 20.05.2022), con esclusione degli ordini non andati a buon fine e di correlazione di questi ultimi al minor prezzo offerto dalla
EL rispetto a quello dei prodotti della Pt_1
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato che il risultato della rielaborazione, indicato dalla convenuta in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, con decurtazione dell'iva al 22%, della scontistica del 50% e l'applicazione del MOL allo 0,4 %, con utilizzo di indici generali o generici,
riconduce il lucro cessante nel range di € 46,89-91,00, ovvero distante dal mancato guadagno presumibilmente ricavabile.
In ordine alla determinazione dell'importo a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, il c.d. giusto prezzo del consenso, ovverosia la royalty che il contraffattore avrebbe corrisposto se avesse chiesto ed ottenuto una licenza, o meglio la c.d. reasonable royalty, cioè una royalty giudiziale e non consensuale, come condivisibilmente riferito dall'ausiliario, non risulta possibile effettuare alcuna valutazione, considerato quanto dichiarato dalla società attrice circa la prassi della “non solita a concedere licenze dei Pt_1
pagina 15 di 19 propri modelli a terzi, dal momento che, se lo fosse, il valore aggiunto del proprio know-how e del proprio stile, celebre ovunque nel mondo, si svilirebbe notevolmente”.
Non può essere altresì condivisa la valutazione del danno emergente effettuata da parte attrice nell'importo di € 20.080,00 (€ 8.580,00 + € 11.500,00), in quanto trattasi di contributo economico per l'allestimento di punti vendita di EL ad insegna TU Italia Store in Israele, nelle città di Haifa e
Gerusalemme, più ascrivibili ad una politica commerciale di affiliazione e non direttamente riconducibili ai fenomeni contraffattivi oggetto di analisi.
A ciò va aggiunto che la società attrice, sulla quale incombe l'onere di dimostrare l'asserito danno subito, non ha provato che l'investimento economico sull'allestimento dei punti vendita in Israele
rappresentasse un'inevitabile operazione commerciale per riconquistare il cliente EL.
Parimenti, la vendita dei divani da parte della società convenuta al cliente EL ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato dalla non può ritenersi circostanza sufficiente a configurare Parte_1
l'asserito danno all'immagine, dovendo ricondurre tale differenza all'inclusione nel prezzo di vendita operato dalla società attrice dei costi sostenuti per la ricerca e la progettazione del divano Audacia,
oggetto di contraffazione.
Ed invero, l'attrice ha allegato di aver investito risorse nel proprio dipartimento “Ricerca ” CP_4
per disporre in esclusiva di un design innovativo, diversamente dalla società convenuta che ha dovuto sostenere solo i costi di produzione del modello di divano “Tito”, derivante dall'attività di contraffazione posta in essere dalla stessa.
In ordine al criterio della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione (art. 125 c.p.i.), in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento (c.d.
retroversione degli utili), l'ausiliario ha proceduto all'analisi della documentazione in atti, raffrontando i ricavi conseguiti dalla società convenuta dei prodotti riconducibili al divano modello Tito D297
(rilevati nelle 6 fatture di vendita) pari ad € 14.272,00, con i costi sostenuti e certificati dalla pagina 16 di 19 documentazione esibita dalla ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relativi al suddetto modello Controparte_1
(indicati nelle 16 fatture di acquisto in atti) pari ad € 2.688,10, con conseguente quantificazione di un utile pari ad € 11.583,90.
L'utile innanzi indicato riguarda l'attività complessiva posta in essere dalla società convenuta relativamente al divano contraffatto, senza alcuna circoscrizione al solo cliente EL, riferimento viceversa presente nella già esposta valutazione del lucro cessante, considerato che l'attrice ha limitato la stima dello stesso al solo cliente israeliano.
A ciò va aggiunto che nel calcolo dell'utile risultano assenti altri elementi/costi caratteristici della fase produttiva, come il costo del lavoro e/o di materie prime non acquisite con l'indicazione nelle fatture
Per passive della denominazione D29, caratteristica del divano , tali da rendere l'esposta stima sovrastimata in eccesso.
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato la non utilizzabilità degli indici assunti dal CTP della convenuta nella quantificazione dell'utile conseguito, in quanto non relativi alla specifica produzione del prodotto oggetto di causa, in assenza di documentazione idonea a ricostruire lo specifico sviluppo degli utili.
Alla luce delle considerazioni svolte e dei rilievi dell'ausiliario, il riferimento al lucro cessante risulta quello più idoneo a stimare il danno subito dall'attrice nel valore di € 28.600,00, pari ad € 2.200,00
margine inferiore del range proposto di € 2.200-4.270, in assenza di documentazione agli atti idonea a certificare la scontistica ordinariamente applicata dalla alla EL per n. 13 divani venduti Pt_1
dalla società convenuta alla EL, come comprovato dalle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n.
19.03279 del 12.06.19.
A tale importo non può essere aggiunto l'indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3 dell'art. 125
c.p.i., calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, non essendo la relativa quantificazione eccedente rispetto al danno risarcibile.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento danni va accolta, nei limiti innanzi pagina 17 di 19 esposti, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore della Pt_1
della somma di € 28.600,00.
[...]
Su detto importo vanno riconosciuti il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di compimento dell'illecito sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al procedimento cautelare e di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 05.12.2020, dalla società nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Per 1) accerta che il divano prodotto e distribuito dalla convenuta con il nome di ” costituisce contraffazione del modello comunitario TU registrato il 13.07.2017 al n. 004101210-0014
e, per l'effetto, inibisce definitivamente la produzione, importazione, esportazione,
commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla dei mezzi specifici adibiti alla produzione di esso, estesa Pt_1
anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
2) fissa in € 100,00 la penale per ogni atto compiuto un violazione della predetta inibitoria sub 1),
nonché in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento:
3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 28.600,00
a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di compimento dell'illecito sino al soddisfo.
pagina 18 di 19 4) condanna la società convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice,
liquidate, per la fase cautelare, in € 5.758,00 di cui € 545,00 per esborsi, e, per il giudizio di merito, in € 8.652,00 di cui € 1.036,00 per esborsi, oltre, per entrambe le fasi, spese di ctu, 15%
per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
6.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella NE
pagina 19 di 19
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella NE Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15617/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BONI Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Carabellese, C.F._1
indirizzi pec
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE PADRONE Controparte_1 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 05.12.2020 la società - premesso che: è una società leader a livello Parte_1
mondiale nella produzione e nella distribuzione di mobili e, in particolare, divani e poltrone, nota presso il pubblico per i suoi rinomati marchi “TU Italia”, “TU Editions” e “Divani&Divani by
TU”, protetti su base comunitaria e internazionale;
nel mese di maggio 2019, era entrata in possesso di una scheda tecnica di un divano denominato “Tito” a marchio identico ad un CP_2
modello della protetto con registrazione comunitaria del 13.07.2017 (domanda n. 004101210- Pt_1
0014), nonché commercializzato in Italia con il marchio Divani & Divani by TU (doc. A5,
catalogo Divani&Divani, p. 66), ed all'estero con il marchio TU Editions;
il marchio CP_2
veniva utilizzato dalla società di Altamura, operante nel medesimo mercato della Controparte_1
e nel medesimo territorio, commercializzando i propri prodotti non al dettaglio, ma a Pt_1
rivenditori terzi di sofà; con ordinanza comunicata in data 08.10.2020, in accoglimento del ricorso cautelare presentato dalla era stata inibita a la produzione, importazione, Pt_1 CP_1
esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del modello di divano “Tito”
imitativo della privativa il divano della modello protetto con registrazione Pt_1 Pt_1
comunitaria n. 004101210-0014 del 13.07.2017, presentava i requisiti di novità e individualità richiesti dal CPI, nonché dagli artt. 32 e 33 e dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunitario n. 6 del 12.12.2001
per la sua tutela;
la società convenuta aveva prodotto il divano Tito in tutte le composizioni presenti nel modello della sia nella versione in tessuto che in pelle, ad un prezzo notevolmente più basso, Pt_1
provvedendo a pubblicizzare e commercializzare il prodotto nel mercato estero solo attraverso l'invio di mail;
la aveva posto in essere un'imitazione servile e un agganciamento parassitario Controparte_1
al modello della integrando così le fattispecie illecite descritte dall'art. 2598, nn. 1 e 2 c.c., Pt_1
nonché si era abusivamente appropriata dell'avviamento, degli investimenti pubblicitari e della pagina 2 di 19 clientela riferibili alla in violazione dei principi della correttezza professionale ai sensi Pt_1
Per dell'art. 2598, n. 3 c.c. (in particolare, il divano veniva venduto ad uno storico cliente della ovvero la EL Furniture L.T.D. con sede in Israele); - conveniva in giudizio, innanzi a Pt_1
questo Tribunale, la società rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e Controparte_1
Per dichiarare che il divano prodotto e distribuito dalla convenuta con il nome di ” costituisce contraffazione del modello comunitario TU registrato il 13/07/2017 al n. 004101210-0014; 2)
accertare e dichiarare che le condotte della convenuta sopra descritte costituiscono concorrenza sleale per imitazione servile, per concorrenza parassitaria e sviamento di clientela;
3) disporre l'inibitoria definitiva alla produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla dei mezzi specifici Pt_1
adibiti alla produzione di esso, estesa anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
4) disporre a carico della convenuta il sequestro del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla e Pt_1
nonché dei documenti, dei cataloghi, del materiale promozionale o informativo e dei mezzi di produzione specifici ad esso relativi, esteso anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
5)
disporre a carico della convenuta i sequestri richiesti anche presso terzi non identificati nell'atto, di cui dovesse emergere la partecipazione all'illecito, anche in base a quanto previsto dall'art. 130 c.p.i.; 6)
disporre in favore dell'attrice l'assegnazione in proprietà dei prodotti sequestrati e la distruzione dei cataloghi, del materiale promozionale o informativo e dei mezzi di produzione specifici ad esso relativi;
7) fissare una somma dovuta dalla controparte per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti di cui ai precedenti punti constatate successivamente al deposito dell'emanando provvedimento, e segnatamente per ogni ulteriore prodotto contraffattorio che venga dalla stessa prodotto o importato, esportato e/o commercializzato, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nel provvedimento;
8) condannare la convenuta ex art. 125 c.p.i.
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi a seguito della contraffazione e della concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di pagina 3 di 19 causa e dalle presunzioni che da esse derivano (in ogni caso, con restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, nella misura in cui essi eccedono il valore del risarcimento del lucro cessante), ovvero che sarà ritenuto congruo liquidare, anche in via equitativa, tenuto conto anche dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti, in ipotesi in cui fosse stata richiesta autorizzazione per il loro utilizzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno di spettanza fino all'effettivo saldo;
9) condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e dell'art. 2059 c.c. (eventualmente anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p.) subiti dall'attrice a seguito della contraffazione del proprio modello e della condotta sleale dell'avversaria, da determinare nella misura che risulterà sulla base delle risultanze istruttorie, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuto congruo liquidare, anche in via equitativa (oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come sopra calcolati); 10) con vittoria di spese del presente procedimento e del giudizio procedimento cautelare R. G. n. 7319/2019.
Costituitasi con comparsa del 21.04.2021, la società eccepiva l'assenza del requisito Controparte_1
di novità del modello Audacia prodotto dalla in presenza di numerosi modelli registrati Pt_1
anteriormente a quest'ultimo.
Per Rilevava altresì che il modello rappresentava la sintesi progettuale e l'evoluzione di altri prodotti realizzati e commercializzati dalla in passato, adducendo che il primo esemplare di Controparte_1
divano modello “Tito” era stato realizzato e poi fotografato in data 31.01.2019, a seguito del quale era stato proposto ai propri clienti storici per verificarne la commerciabilità.
Da ultimo, evidenziava che il divano “Audacia” veniva pubblicizzato e venduto all'estero dalla Pt_1
ad € 1.850,00, ovvero a soli € 160,00 in più rispetto a quello commercializzato in Italia dalla
[...]
nonché contestava la configurabilità delle fattispecie illecite di cui agli artt. 2598, nn. Controparte_1
1, 2 e 3 c.c., allegate dalla società attrice, concludendo pertanto per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
pagina 4 di 19 Con memoria depositata per l'udienza del 09.09.2021, l'attrice deduceva l'inammissibilità della avversa eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla stante la tardiva Parte_1
costituzione della convenuta.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento della ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza del
22.05.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
Preliminarmente, l'eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla sollevata Parte_1
dalla convenuta con la comparsa di costituzione, è ammissibile, costituendo la stessa un'eccezione rilevabile d'ufficio.
Va tuttavia rilevato che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.), il quale è onerato della prova degli elementi costitutivi del vizio denunziato, nella specie non assolto.
Al riguardo, la società convenuta ha dedotto la nullità del modello di divano “Audacia” registrato dall'attrice, allegando nella comparsa di costituzione l'assenza del requisito di novità dello stesso, in ragione dell'anteriorità del modello denominato “Presence” dell'azienda disegnato da CP_3
Persona_2
In particolare, la società ha evidenziato che “le cuciture a taglio d'ispirazione Controparte_1
vintage, la base aperta e il bilanciamento perfetto tra angoli smussati, angoli retti e cuciture accurate
sono presenti tanto nel modello Presence, registrato rispetto al modello Audacia ben tre anni prima,
tanto nel modello Audacia di ” (pagina 6 della comparsa di costituzione). Parte_1
pagina 5 di 19 L'asserita anteriorità del modello Presence è stata puntualmente analizzata nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede cautelare, dalla quale è emerso che il suddetto modello, in forma uguale a quella pubblicizzata ancora oggi, è stato divulgato in data 03.08.2015, ovvero prima della data di deposito della domanda di registrazione del modello TU, con conseguente opponibilità della relativa anteriorità a tale registrazione.
Procedendo al raffronto dei due modelli, di seguito rappresentati l'ausiliario ha tuttavia rilevato che:
- la proporzione del bracciolo rispetto alle sedute è differente nei due divani (sensibilmente più largo nel modello Presence rispetto al modello TU);
pagina 6 di 19 - il modello Presence presenta i cuscini dello schienale sensibilmente più bombati rispetto al modello
TU;
- nel modello Presence non è presente la cucitura orizzontale sui due cuscini schienali, ben evidente nel modello TU;
inoltre è diverso anche lo schema delle cuciture dei braccioli;
- il modello Presence presenta una fascia frontale di base con piedi divergenti, di proporzioni similari a quella della fascia di base presente nel modello Audacia di sebbene la fascia di base sia Pt_1
squadrata.
Le differenze innanzi esposte risultano complessivamente più rilevanti rispetto alle similitudini,
potendosi pertanto concludere che l'utilizzatore informato ricaverebbe dai due modelli di divano confrontati impressioni generali differenti.
D'altra parte, prive di rilievo appaiono le ulteriori anteriorità allegate nella comparsa di costituzione mediante richiamo alle memorie tecniche di parte prodotte in sede cautelare, in relazione alle quali il ctu, nella relazione del 10.12.2019, alle pagine 10 – 26, qui richiamate, ha egualmente concluso per la validità del modello esaminando e confrontando analiticamente i modelli e giungendo alla Pt_1
conclusione che delle ulteriori anteriorità opposte da parte convenuta, di seguito rappresentate pagina 7 di 19 pagina 8 di 19 nessuna è identica al modello registrato 004101210-0014 dalla , né produce Parte_1
nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale prodotta dal modello registrato
004101210-0014 dalla che, pertanto, è da considerarsi dotato di carattere individuale. Parte_1
L'eccezione di nullità del modello di divano registrato dalla va pertanto rigettata, con Parte_1
conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per discredito commerciale operato dalla società attrice, formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, pur tardivamente depositata.
Nel merito della domanda principale, appare opportuno una breve ricostruzione della vicenda.
L'attrice, leader a livello mondiale nella produzione e distribuzione di divani e poltrone, ha evidenziato di produrre e commercializzare il divano modello “Audacia” protetto con registrazione comunitaria del pagina 9 di 19 13.07.2017, domanda n.004101210-0014, commercializzato in Italia con il marchio Divani & Divani
by TU ed all'estero con il marchio Pt_1
Sul punto la società attrice ha rilevato la presenza sul mercato di prodotti identici al predetto divano
“Audacia” ed, in particolare, di un divano denominato “Tito” a marchio utilizzato dalla CP_2
società Controparte_1
In particolare, la ha evidenziato di aver subito danni rivenienti: Parte_1
- dalla riduzione delle vendite del divano de quo;
- dall'inutile investimento in risorse nel proprio dipartimento “Ricerca & Sviluppo” (composto da oltre
180 dipendenti altamente qualificati) per disporre, in esclusiva, di un divano dal design innovativo,
salvo scoprire che un'altra azienda, se ne è avvalsa per proporlo e venderlo tra l'altro Controparte_1
a clienti Pt_1
- dall'aver dedicato parte del proprio patrimonio a spese pubblicitarie necessarie per reclamizzare il sofà in parola, rendendosi poi conto che un'altra impresa se ne stava approfittando;
- dall'aver sostenuto tutti i costi relativi alla fase cautelare volti all'accertamento e all'eliminazione della contraffazione (incluso quanto dovuto per consulenze, assistenza legale ecc.);
- dall'aver impegnato fondi per registrare e mantenere la privativa inerente al modello in discussione;
- dall'aver subito un danno all'immagine, soprattutto all'estero, dove la commercializza il CP_1
divano Tito e dove la è percepita come leader del settore, connesso allo svilimento della Pt_1
propria privativa;
- dall'aver perso un cliente importante, EL Furniture L.T.D., cui la società convenuta ha venduto il
Per divano contraffattorio , con una contrazione di fatturato.
In diritto, va evidenziato che ai sensi del co. 1 art. 31 c.p.i. “possono costituire oggetto di registrazione
come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, pagina 10 di 19 dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero
dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale”.
I caratteri della novità e dell'individualità sono esplicitati agli artt. 32 e 33 del c.p.i., per i quali “un
disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla
data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità,
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” e “un disegno o modello ha carattere
individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima
della data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in
considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
Sul punto va rilevato che la fase cautelare si è conclusa con ordinanza di accoglimento del ricorso proposto dalla (ordinanza del 07.10.2020 nell'ambito del procedimento cautelare RG n. Parte_1
7319/2019), ovvero di conferma del decreto inaudita altera parte del 30.05.2019, con il quale erano stati accordati la descrizione e il sequestro del modello avversario, oltre alla sola descrizione della
Per documentazione contabile, commerciale e pubblicitaria inerente al modello “ ”.
In particolare, dalla relazione del ctu incaricato dell'indagine tecnica nella detta fase processuale,
condivisibile per completezza dell'indagine e chiarezza delle valutazioni, è emerso che “il divano Tito
prodotto e commercializzato dalla società interferisce con l'ambito di protezione del Controparte_1
modello comunitario registrato n. 004101210-0014 dalla poiché non suscita Parte_1
nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente”.
Ed invero, da una valutazione comparativa di differenze e similitudini tra i due modelli di seguito pagina 11 di 19 rappresentati
è emerso che queste ultime sono maggiori - sia quantitativamente che qualitativamente – delle prime,
così che l'impressione complessiva ingenerata nell'osservatore dal modello “Tito” è del tutto analoga a quella originata dal modello “Audacia”.
Le differenze tra i due modelli sono infatti minime, mentre le analogie (proporzioni, vista frontale simmetrica, piedi divergenti, etc.) oltre a risultare assorbenti delle differenze, non sono giustificate da alcun obbligo tecnico di realizzazione e, pertanto, la società convenuta avrebbe avuto un ampio margine tecnico di realizzazione.
Per L'ausiliario ha pertanto concluso che il divano ” costituisce contraffazione del modello
“Audacia”, interferendo con l'ambito di protezione del modello comunitario registrato dalla Pt_1
[...]
pagina 12 di 19 Tali rilievi tecnici, seppur risultanti da una valutazione sommaria, devono ritenersi condivisibili in tale sede, non avendo la società convenuta specificamente contestato il suddetto accertamento nell'odierno giudizio di merito.
In ordine al risarcimento dei danni, l'art.125 CPI dispone quanto segue:
1) Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226
e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2) la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che
l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso.
3) In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
eccedono tale risarcimento” .
A ciò va aggiunto che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta” (art. 1223 c.c.) e che“Se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa” (art. 1226 c.c.).
Il titolare del diritto leso può, dunque, chiedere, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante
(o nella misura eccedente tale risarcimento), la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. pagina 13 di 19 Trattasi in sostanza di domanda di indennizzo di per sé non incompatibile con quella risarcitoria, in quanto formulabile in via cumulativa per il danno emergente ed alternativa o integrativa quanto al mancato guadagno.
Non appare superfluo evidenziare che la disciplina innanzi richiamata ed in particolare la prevista restituzione degli utili tende a disincentivare la contraffazione, sottraendo tutti quelli ricavati dal prodotto contraffatto, anche se superiori alla contrazione delle vendite del titolare del diritto leso.
Va altresì osservato in diritto che l'elemento soggettivo dell'azione risarcitoria, quanto meno in termini di colpa, è integrato dalla presunzione relativa offerta dalla registrazione del modello.
Nel caso di specie, la società attrice ha evidenziato la contrazione delle vendite del proprio modello subite dalla nel 2019, relativamente allo storico cliente EL Forniture L.T.D., Parte_1
proponendo la seguente tabella:
L'attrice ha pertanto quantificato tale contrazione nel periodo gen-mar/19, rispetto al pari periodo del
2018, in € 23.093,00 (€ 2.493,00 + € 7.066,00 + € 13.534,00), ed in € 28.632,00 per tutto il 2019,
effettuando altresì una stima del mancato guadagno con riferimento ai divani ordinati ed acquistati da
EL dalla società convenuta (più di 70 divani modello Tito), atteso che il divano Audacia tre posti large (sigla 064) rappresenta la composizione più venduta da (sigla 045, cfr. doc. A3) a CP_1
EL, ad un prezzo compreso nella forbice che va da € 2.200,00 ad € 4.270,00, in base al tipo di pelle scelta (cfr. doc. A12).
Sul punto l'ausiliario ha circoscritto il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta, agli acquisti andati a buon fine, e quindi oggetto di fatturazione alla EL, escludendo i divani ordinati e pagina 14 di 19 non consegnati, sulla base della documentazione esibita ex art. 210 c.p.c., ovvero a 13 divani e 13 pouf oggetto delle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n. 19.03279 del 12.06.19.
L'ausiliario ha inoltre precisato che il listino in atti non evidenzia la scontistica che naturalmente viene applicata nei rapporti commerciali, sicché la stima del lucro cessante è stata effettuata prendendo quale riferimento il minor valore di € 2.200,00 del range proposto di € 2.200,00-4.270,00, in assenza di documentazione idonea a certificare la scontistica ordinariamente applicata dalla alla EL, Pt_1
anche tenendo conto della mancata produzione del listino prezzi dei pouf.
Ne è conseguita la determinazione del lucro cessante nel valore di € 28.600,00 – similare agli €
28.632,00 per la contrazione del fatturato 2019 v/ EL - pari ad € 2.200,00 per n. 13 divani venduti dalla convenuta alla EL, come certificato dalle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n. 19.03279
del 12.06.19 (allegati 1 e 4 della nota depositata dalla convenuta in data 20.05.2022), con esclusione degli ordini non andati a buon fine e di correlazione di questi ultimi al minor prezzo offerto dalla
EL rispetto a quello dei prodotti della Pt_1
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato che il risultato della rielaborazione, indicato dalla convenuta in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, con decurtazione dell'iva al 22%, della scontistica del 50% e l'applicazione del MOL allo 0,4 %, con utilizzo di indici generali o generici,
riconduce il lucro cessante nel range di € 46,89-91,00, ovvero distante dal mancato guadagno presumibilmente ricavabile.
In ordine alla determinazione dell'importo a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, il c.d. giusto prezzo del consenso, ovverosia la royalty che il contraffattore avrebbe corrisposto se avesse chiesto ed ottenuto una licenza, o meglio la c.d. reasonable royalty, cioè una royalty giudiziale e non consensuale, come condivisibilmente riferito dall'ausiliario, non risulta possibile effettuare alcuna valutazione, considerato quanto dichiarato dalla società attrice circa la prassi della “non solita a concedere licenze dei Pt_1
pagina 15 di 19 propri modelli a terzi, dal momento che, se lo fosse, il valore aggiunto del proprio know-how e del proprio stile, celebre ovunque nel mondo, si svilirebbe notevolmente”.
Non può essere altresì condivisa la valutazione del danno emergente effettuata da parte attrice nell'importo di € 20.080,00 (€ 8.580,00 + € 11.500,00), in quanto trattasi di contributo economico per l'allestimento di punti vendita di EL ad insegna TU Italia Store in Israele, nelle città di Haifa e
Gerusalemme, più ascrivibili ad una politica commerciale di affiliazione e non direttamente riconducibili ai fenomeni contraffattivi oggetto di analisi.
A ciò va aggiunto che la società attrice, sulla quale incombe l'onere di dimostrare l'asserito danno subito, non ha provato che l'investimento economico sull'allestimento dei punti vendita in Israele
rappresentasse un'inevitabile operazione commerciale per riconquistare il cliente EL.
Parimenti, la vendita dei divani da parte della società convenuta al cliente EL ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato dalla non può ritenersi circostanza sufficiente a configurare Parte_1
l'asserito danno all'immagine, dovendo ricondurre tale differenza all'inclusione nel prezzo di vendita operato dalla società attrice dei costi sostenuti per la ricerca e la progettazione del divano Audacia,
oggetto di contraffazione.
Ed invero, l'attrice ha allegato di aver investito risorse nel proprio dipartimento “Ricerca ” CP_4
per disporre in esclusiva di un design innovativo, diversamente dalla società convenuta che ha dovuto sostenere solo i costi di produzione del modello di divano “Tito”, derivante dall'attività di contraffazione posta in essere dalla stessa.
In ordine al criterio della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione (art. 125 c.p.i.), in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento (c.d.
retroversione degli utili), l'ausiliario ha proceduto all'analisi della documentazione in atti, raffrontando i ricavi conseguiti dalla società convenuta dei prodotti riconducibili al divano modello Tito D297
(rilevati nelle 6 fatture di vendita) pari ad € 14.272,00, con i costi sostenuti e certificati dalla pagina 16 di 19 documentazione esibita dalla ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relativi al suddetto modello Controparte_1
(indicati nelle 16 fatture di acquisto in atti) pari ad € 2.688,10, con conseguente quantificazione di un utile pari ad € 11.583,90.
L'utile innanzi indicato riguarda l'attività complessiva posta in essere dalla società convenuta relativamente al divano contraffatto, senza alcuna circoscrizione al solo cliente EL, riferimento viceversa presente nella già esposta valutazione del lucro cessante, considerato che l'attrice ha limitato la stima dello stesso al solo cliente israeliano.
A ciò va aggiunto che nel calcolo dell'utile risultano assenti altri elementi/costi caratteristici della fase produttiva, come il costo del lavoro e/o di materie prime non acquisite con l'indicazione nelle fatture
Per passive della denominazione D29, caratteristica del divano , tali da rendere l'esposta stima sovrastimata in eccesso.
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato la non utilizzabilità degli indici assunti dal CTP della convenuta nella quantificazione dell'utile conseguito, in quanto non relativi alla specifica produzione del prodotto oggetto di causa, in assenza di documentazione idonea a ricostruire lo specifico sviluppo degli utili.
Alla luce delle considerazioni svolte e dei rilievi dell'ausiliario, il riferimento al lucro cessante risulta quello più idoneo a stimare il danno subito dall'attrice nel valore di € 28.600,00, pari ad € 2.200,00
margine inferiore del range proposto di € 2.200-4.270, in assenza di documentazione agli atti idonea a certificare la scontistica ordinariamente applicata dalla alla EL per n. 13 divani venduti Pt_1
dalla società convenuta alla EL, come comprovato dalle due fatture n. 19.01111 del 26.02.19 e n.
19.03279 del 12.06.19.
A tale importo non può essere aggiunto l'indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3 dell'art. 125
c.p.i., calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, non essendo la relativa quantificazione eccedente rispetto al danno risarcibile.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento danni va accolta, nei limiti innanzi pagina 17 di 19 esposti, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore della Pt_1
della somma di € 28.600,00.
[...]
Su detto importo vanno riconosciuti il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di compimento dell'illecito sino al soddisfo.
Le spese di lite relative al procedimento cautelare e di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 05.12.2020, dalla società nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Per 1) accerta che il divano prodotto e distribuito dalla convenuta con il nome di ” costituisce contraffazione del modello comunitario TU registrato il 13.07.2017 al n. 004101210-0014
e, per l'effetto, inibisce definitivamente la produzione, importazione, esportazione,
commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma del prodotto contraffattorio del modello depositato dalla dei mezzi specifici adibiti alla produzione di esso, estesa Pt_1
anche a tutto il territorio della Comunità Europea;
2) fissa in € 100,00 la penale per ogni atto compiuto un violazione della predetta inibitoria sub 1),
nonché in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento:
3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 28.600,00
a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di compimento dell'illecito sino al soddisfo.
pagina 18 di 19 4) condanna la società convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice,
liquidate, per la fase cautelare, in € 5.758,00 di cui € 545,00 per esborsi, e, per il giudizio di merito, in € 8.652,00 di cui € 1.036,00 per esborsi, oltre, per entrambe le fasi, spese di ctu, 15%
per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
6.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella NE
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