TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 1635/2024
promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Parisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE - contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ); PA C.F._1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
(P.IVA C.F. ), RO P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Caccamo (PA) alla via San Vito
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_3 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, Via Umberto I n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ermanno
Trebastoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA – , nato il [...] a [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._3 elettivamente domiciliato in Piazza Armerina, Via Umberto I n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ermanno
Trebastoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA –
nato a [...] l'[...] (C.F. ) CP_5 C.F._4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_6 C.F._5
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n.4 (C.F./P.I. Controparte_7 P.IVA_4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da atto di citazione.
Per le parti convenute e Controparte_3 Controparte_4
Come da comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto ritualmente notificato, la sig.ra promuoveva pignoramento presso terzi PA nei confronti della al fine di ottenere il soddisfacimento RO del credito pari a € 8.185,90 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione). Il terzo pignorato, in data 28.3.2023, dichiarava, ai sensi dell'art. Controparte_8
547 c.p.c., che “presso la esiste un rapporto di deposito denaro intestato alla società debitrice esecutata, il quale CP_8 presentava, alla data di notifica del pignoramento, un saldo contabile creditore di euro 132.818,17 […] Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di altre dieci procedure esecutive precedentemente promosse nei confronti della medesima società debitrice esecutata […] Nell'eventualità che non si verifichino variazioni da dichiarare, la evidenzia fin da adesso che non effettuerà dichiarazione integrativa, dovendosi ritenere CP_8 confermato il contenuto negativo della presente dichiarazione di terzo” (cfr. dichiarazione allegata all'atto di citazione).
Nel corso della procedura esecutiva intervenivano tre ulteriori creditori, sig.ri e Controparte_3 [...]
nonché ed in data 6.2.2024 il predetto terzo pignorato rendeva una Controparte_4 Controparte_7 seconda dichiarazione, “ad integrazione e rettifica” della prima, attestante che “presso la Controparte_8
esistono rapporti intestati al debitore esecutato che presentano un saldo creditore pari ad euro 124.419,13,
[...] alla formazione di tale saldo hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f. (salvo buon fine), erogati dalla CP_8
a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI DI PERTINENZA DEL
DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82. Pertanto, la si rimette alla decisione del GE in CP_8 merito alla assegnabilità delle somme;
che ad oggi sono stati notificati nei confronti del medesimo debitore esecutato i seguenti atti di pignoramento […]” (cfr. dichiarazione allegata all'atto di citazione).
Con ordinanza emessa in data 1.4.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenuto il tenore positivo della dichiarazione resa dal terzo, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate a ciascuno dei creditori partecipanti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., la formulava Controparte_8 opposizione all'ordinanza di cui sopra, invocando, principalmente, il carattere negativo delle proprie dichiarazioni rese, nonché, in secondo luogo, la necessaria riunione dei procedimenti esecutivi promossi verso il debitore principale ed, in ultimo, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione perché inerente a somme maggiori rispetto a quelle di cui all'atto di pignoramento ricevuto.
Con ordinanza resa in data 29.5.2024 il Giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta, assegnando alle parti i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2024 la introduceva il Controparte_8 presente giudizio, reiterando le doglianze già sviluppate in sede cautelare e chiedendo, pertanto, la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione ed il conseguente accoglimento delle proprie domande. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2024 si costituivano i creditori intervenuti e , contestando l'integralità delle doglianze attoree. Controparte_3 Controparte_4
Alcuna memoria veniva invece depositata dalle restanti parti, dei quali deve dunque dichiararsi la contumacia.
All'udienza del 20.11.2024 le parti costituite insistevano nei propri atti ed il Giudice istruttore, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la sua decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. alla data del
2.4.2025.
II. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, a fronte dell'atto di pignoramento ricevuto, il terzo pignorato, odierno attore, ha reso una dichiarazione dal medesimo qualificata come “negativa”, attestando, da un lato, la presenza di “un saldo contabile creditore di euro 132.818,17”, ma precisando, dall'altro lato, che “Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di altre dieci procedure esecutive precedentemente promosse nei confronti della medesima società debitrice esecutata”.
Successivamente, come evidenziato sopra, con ulteriore dichiarazione resa in data 6.2.2024, il medesimo istituto ha integrato quanto precedentemente esposto, precisando che “presso la Controparte_8
esistono rapporti intestati al debitore esecutato che presentano un saldo creditore pari ad euro 124.419,13,
[...] alla formazione di tale saldo hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f. (salvo buon fine), erogati dalla CP_8
a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI DI PERTINENZA DEL
DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82”, provvedendo poi ad elencare i diversi pignoramenti fino a quel momento pervenuti nei confronti del medesimo debitore.
Ciò posto, sul tema paiono opportune le seguenti considerazioni.
Da un primo esame degli atti prodotti, emerge che il terzo pignorato, ricevuto l'atto di pignoramento notificato dal creditore, abbia reso due dichiarazioni, l'una attestante “un saldo contabile creditore di euro
132.818,17” e la seconda “un saldo creditore pari ad euro 124.419,13”.
Sennonché, tanto nel primo, quanto nel secondo atto, il medesimo istituto ha rilevato sia la presenza di precedenti pignoramenti cui tali somme sarebbero già state vincolate, sia la presenza di insoluti di pertinenza del debitore, così rendendo le relative dichiarazioni, secondo la tesi dallo stesso sostenuto in sede di opposizione, di tenore negativo.
Ora, come a più riprese ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, “la dichiarazione con la quale il terzo ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguardo allo stesso abbia già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz'altro qualificata come dichiarazione di quantità positiva”, sicché, in tale ipotesi, alla stregua dell'art. 547 c.p.c., il terzo deve “indicare i precedenti pignoramenti, spettando poi al giudice dell'esecuzione disporre l'eventuale riunione delle procedure esecutive, onde provvedere alla distribuzione tra i vari creditori delle somme disponibili” (cfr. ex multis Cass. civ., 4.3.2021, n. 21514).
Ne discende così, quindi, che, nella fattispecie in oggetto, l'Istituto terzo pignorato abbia reso una dichiarazione il cui tenore non possa ritenersi negativo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di “insoluti di pertinenza del debitore”, trattandosi, quest'ultima circostanza, di un elemento rilevante ai soli fini dell'eventuale pignorabilità del credito, e non anche ai fini della qualificazione positiva o negativa di quanto attestato dalla Banca terza.
Debbono pertanto condividersi, sotto tale primo profilo dell'opposizione mossa, le doglianze esposte dai convenuti costituti, ben potendo attribuirsi, ad entrambe le dichiarazioni rese dal terzo pignorato, natura positiva, con conseguente onere del terzo medesimo di indicare i pignoramenti precedentemente eseguiti e del giudice dell'esecuzione di disporre, se ancora possibile, la relativa riunione ai fini della distribuzione, tra tutti i creditori, delle somme disponibili.
Chiarita quindi tale prima questione – la positività della dichiarazione del terzo – giova a questo punto procedere ad una verifica ulteriore, concernente la pignorabilità o meno del credito invocato.
Come visto poc'anzi, invero, la mera natura positiva delle affermazioni rese del terzo non basta, di per sé sola, a legittimare l'apposizione del vincolo sul credito pignorato, occorrendo altresì, a tal fine, che le disponibilità giacenti sul conto di Tesoreria siano concretamente assoggettabili all'azione esecutiva.
A tal proposito, come già anticipato in parte premessa, nel caso oggi in esame il terzo pignorato ha non solo elencato, precisamente, i singoli pignoramenti afferenti alla debitrice RO
, ma ha altresì precisato, in sede di seconda dichiarazione del 6.2.2024, che alla
[...] formazione del saldo creditore di oltre € 124.000,00 “hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f.
(salvo buon fine), erogati dalla a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI CP_8
DI PERTINENZA DEL DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82”.
In altri termini ancora, dunque, dagli atti in esame risulterebbero non solo pignoramenti anteriori per importi complessivamente superiori a quello avviato dalla procedente sig.ra ma PA altresì un insoluto per oltre € 147.000,00, derivante da anticipi su fatture concessi dall'istituto bancario terzo ma non seguiti da successivi versamenti volti al ripristino del finanziamento riconosciuto.
Ne consegue la necessaria non pignorabilità del saldo creditore allo stato giacente sul conto corrente intestato alla debitrice principale, sia in quanto vincolato a precedenti azioni esecutive aventi ad oggetti somme di importo maggiore, sia perché, in ogni caso, costituito da insoluti della medesima cooperativa rispetto ad anticipi di fatture concessi dalla e dalla prima non ripristinati. CP_8 Deve pertanto accogliersi la presente opposizione, dovendosi escludere, alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente presso il terzo e, per l'effetto, la sussistenza di fondi utilmente assoggettabili ad Controparte_8 esecuzione forzata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., SS.UU., n.
26242/2012).
III. Sulle spese
Sulle spese del presente giudizio, le stesse debbono essere liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della domanda (indicato in €
29.132,35) e della sostanziale assenza di attività istruttoria, secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo
2014 n. 55, con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, da compensarsi nella misura del 50% attesa la non integrale infondatezza della tesi sostenuta dalla parte soccombente (cfr. carattere positivo della dichiarazione resa dal terzo):
€ 900,00 per la fase di studio della controversia;
€ 700,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.500,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 3.100,00, da compensarsi nella misura del 50% e, dunque, per complessivi € 1.550,00, da rifondere a , oltre alle spese documentate, al rimborso spese Controparte_8 forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti di PA [...]
e non costituiti nel Controparte_9 Controparte_7 CP_6 CP_5 presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando Accoglie l'opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. promossa da Controparte_8 avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa in data 1.4.2024 nella procedura esecutiva
[...]
n.r.g. 267/2023.
Dichiara tenuti e condanna e a rimborsare a Controparte_3 Controparte_4 [...] le spese processuali del presente giudizio, come sopra liquidate in complessivi € Controparte_8
1.550,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché oltre alle spese documentate.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di PA Controparte_9
, e
[...] Controparte_7 CP_6 CP_5
Così deciso in Termini Imerese, in data 19.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 1635/2024
promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Parisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE - contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ); PA C.F._1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
(P.IVA C.F. ), RO P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Caccamo (PA) alla via San Vito
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_3 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, Via Umberto I n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ermanno
Trebastoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA – , nato il [...] a [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._3 elettivamente domiciliato in Piazza Armerina, Via Umberto I n. 20, presso lo studio dell'Avv. Ermanno
Trebastoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA –
nato a [...] l'[...] (C.F. ) CP_5 C.F._4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_6 C.F._5
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n.4 (C.F./P.I. Controparte_7 P.IVA_4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da atto di citazione.
Per le parti convenute e Controparte_3 Controparte_4
Come da comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto ritualmente notificato, la sig.ra promuoveva pignoramento presso terzi PA nei confronti della al fine di ottenere il soddisfacimento RO del credito pari a € 8.185,90 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione). Il terzo pignorato, in data 28.3.2023, dichiarava, ai sensi dell'art. Controparte_8
547 c.p.c., che “presso la esiste un rapporto di deposito denaro intestato alla società debitrice esecutata, il quale CP_8 presentava, alla data di notifica del pignoramento, un saldo contabile creditore di euro 132.818,17 […] Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di altre dieci procedure esecutive precedentemente promosse nei confronti della medesima società debitrice esecutata […] Nell'eventualità che non si verifichino variazioni da dichiarare, la evidenzia fin da adesso che non effettuerà dichiarazione integrativa, dovendosi ritenere CP_8 confermato il contenuto negativo della presente dichiarazione di terzo” (cfr. dichiarazione allegata all'atto di citazione).
Nel corso della procedura esecutiva intervenivano tre ulteriori creditori, sig.ri e Controparte_3 [...]
nonché ed in data 6.2.2024 il predetto terzo pignorato rendeva una Controparte_4 Controparte_7 seconda dichiarazione, “ad integrazione e rettifica” della prima, attestante che “presso la Controparte_8
esistono rapporti intestati al debitore esecutato che presentano un saldo creditore pari ad euro 124.419,13,
[...] alla formazione di tale saldo hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f. (salvo buon fine), erogati dalla CP_8
a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI DI PERTINENZA DEL
DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82. Pertanto, la si rimette alla decisione del GE in CP_8 merito alla assegnabilità delle somme;
che ad oggi sono stati notificati nei confronti del medesimo debitore esecutato i seguenti atti di pignoramento […]” (cfr. dichiarazione allegata all'atto di citazione).
Con ordinanza emessa in data 1.4.2024, il Giudice dell'esecuzione, ritenuto il tenore positivo della dichiarazione resa dal terzo, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate a ciascuno dei creditori partecipanti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., la formulava Controparte_8 opposizione all'ordinanza di cui sopra, invocando, principalmente, il carattere negativo delle proprie dichiarazioni rese, nonché, in secondo luogo, la necessaria riunione dei procedimenti esecutivi promossi verso il debitore principale ed, in ultimo, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione perché inerente a somme maggiori rispetto a quelle di cui all'atto di pignoramento ricevuto.
Con ordinanza resa in data 29.5.2024 il Giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta, assegnando alle parti i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2024 la introduceva il Controparte_8 presente giudizio, reiterando le doglianze già sviluppate in sede cautelare e chiedendo, pertanto, la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione ed il conseguente accoglimento delle proprie domande. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2024 si costituivano i creditori intervenuti e , contestando l'integralità delle doglianze attoree. Controparte_3 Controparte_4
Alcuna memoria veniva invece depositata dalle restanti parti, dei quali deve dunque dichiararsi la contumacia.
All'udienza del 20.11.2024 le parti costituite insistevano nei propri atti ed il Giudice istruttore, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la sua decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. alla data del
2.4.2025.
II. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, a fronte dell'atto di pignoramento ricevuto, il terzo pignorato, odierno attore, ha reso una dichiarazione dal medesimo qualificata come “negativa”, attestando, da un lato, la presenza di “un saldo contabile creditore di euro 132.818,17”, ma precisando, dall'altro lato, che “Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di altre dieci procedure esecutive precedentemente promosse nei confronti della medesima società debitrice esecutata”.
Successivamente, come evidenziato sopra, con ulteriore dichiarazione resa in data 6.2.2024, il medesimo istituto ha integrato quanto precedentemente esposto, precisando che “presso la Controparte_8
esistono rapporti intestati al debitore esecutato che presentano un saldo creditore pari ad euro 124.419,13,
[...] alla formazione di tale saldo hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f. (salvo buon fine), erogati dalla CP_8
a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI DI PERTINENZA DEL
DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82”, provvedendo poi ad elencare i diversi pignoramenti fino a quel momento pervenuti nei confronti del medesimo debitore.
Ciò posto, sul tema paiono opportune le seguenti considerazioni.
Da un primo esame degli atti prodotti, emerge che il terzo pignorato, ricevuto l'atto di pignoramento notificato dal creditore, abbia reso due dichiarazioni, l'una attestante “un saldo contabile creditore di euro
132.818,17” e la seconda “un saldo creditore pari ad euro 124.419,13”.
Sennonché, tanto nel primo, quanto nel secondo atto, il medesimo istituto ha rilevato sia la presenza di precedenti pignoramenti cui tali somme sarebbero già state vincolate, sia la presenza di insoluti di pertinenza del debitore, così rendendo le relative dichiarazioni, secondo la tesi dallo stesso sostenuto in sede di opposizione, di tenore negativo.
Ora, come a più riprese ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, “la dichiarazione con la quale il terzo ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguardo allo stesso abbia già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz'altro qualificata come dichiarazione di quantità positiva”, sicché, in tale ipotesi, alla stregua dell'art. 547 c.p.c., il terzo deve “indicare i precedenti pignoramenti, spettando poi al giudice dell'esecuzione disporre l'eventuale riunione delle procedure esecutive, onde provvedere alla distribuzione tra i vari creditori delle somme disponibili” (cfr. ex multis Cass. civ., 4.3.2021, n. 21514).
Ne discende così, quindi, che, nella fattispecie in oggetto, l'Istituto terzo pignorato abbia reso una dichiarazione il cui tenore non possa ritenersi negativo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di “insoluti di pertinenza del debitore”, trattandosi, quest'ultima circostanza, di un elemento rilevante ai soli fini dell'eventuale pignorabilità del credito, e non anche ai fini della qualificazione positiva o negativa di quanto attestato dalla Banca terza.
Debbono pertanto condividersi, sotto tale primo profilo dell'opposizione mossa, le doglianze esposte dai convenuti costituti, ben potendo attribuirsi, ad entrambe le dichiarazioni rese dal terzo pignorato, natura positiva, con conseguente onere del terzo medesimo di indicare i pignoramenti precedentemente eseguiti e del giudice dell'esecuzione di disporre, se ancora possibile, la relativa riunione ai fini della distribuzione, tra tutti i creditori, delle somme disponibili.
Chiarita quindi tale prima questione – la positività della dichiarazione del terzo – giova a questo punto procedere ad una verifica ulteriore, concernente la pignorabilità o meno del credito invocato.
Come visto poc'anzi, invero, la mera natura positiva delle affermazioni rese del terzo non basta, di per sé sola, a legittimare l'apposizione del vincolo sul credito pignorato, occorrendo altresì, a tal fine, che le disponibilità giacenti sul conto di Tesoreria siano concretamente assoggettabili all'azione esecutiva.
A tal proposito, come già anticipato in parte premessa, nel caso oggi in esame il terzo pignorato ha non solo elencato, precisamente, i singoli pignoramenti afferenti alla debitrice RO
, ma ha altresì precisato, in sede di seconda dichiarazione del 6.2.2024, che alla
[...] formazione del saldo creditore di oltre € 124.000,00 “hanno contribuito operazioni di anticipo su fatture s.b.f.
(salvo buon fine), erogati dalla a favore del debitore esecutato, in relazione alle quali sono pervenuti INSOLUTI CP_8
DI PERTINENZA DEL DEBITORE ESECUTATO per complessivi euro 147.046,82”.
In altri termini ancora, dunque, dagli atti in esame risulterebbero non solo pignoramenti anteriori per importi complessivamente superiori a quello avviato dalla procedente sig.ra ma PA altresì un insoluto per oltre € 147.000,00, derivante da anticipi su fatture concessi dall'istituto bancario terzo ma non seguiti da successivi versamenti volti al ripristino del finanziamento riconosciuto.
Ne consegue la necessaria non pignorabilità del saldo creditore allo stato giacente sul conto corrente intestato alla debitrice principale, sia in quanto vincolato a precedenti azioni esecutive aventi ad oggetti somme di importo maggiore, sia perché, in ogni caso, costituito da insoluti della medesima cooperativa rispetto ad anticipi di fatture concessi dalla e dalla prima non ripristinati. CP_8 Deve pertanto accogliersi la presente opposizione, dovendosi escludere, alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente presso il terzo e, per l'effetto, la sussistenza di fondi utilmente assoggettabili ad Controparte_8 esecuzione forzata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., SS.UU., n.
26242/2012).
III. Sulle spese
Sulle spese del presente giudizio, le stesse debbono essere liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della domanda (indicato in €
29.132,35) e della sostanziale assenza di attività istruttoria, secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo
2014 n. 55, con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, da compensarsi nella misura del 50% attesa la non integrale infondatezza della tesi sostenuta dalla parte soccombente (cfr. carattere positivo della dichiarazione resa dal terzo):
€ 900,00 per la fase di studio della controversia;
€ 700,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.500,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 3.100,00, da compensarsi nella misura del 50% e, dunque, per complessivi € 1.550,00, da rifondere a , oltre alle spese documentate, al rimborso spese Controparte_8 forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti di PA [...]
e non costituiti nel Controparte_9 Controparte_7 CP_6 CP_5 presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando Accoglie l'opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. promossa da Controparte_8 avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa in data 1.4.2024 nella procedura esecutiva
[...]
n.r.g. 267/2023.
Dichiara tenuti e condanna e a rimborsare a Controparte_3 Controparte_4 [...] le spese processuali del presente giudizio, come sopra liquidate in complessivi € Controparte_8
1.550,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché oltre alle spese documentate.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di PA Controparte_9
, e
[...] Controparte_7 CP_6 CP_5
Così deciso in Termini Imerese, in data 19.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi