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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2162 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...], in [...]; Parte_1
, nato il [...], in Brasile in [...] Parte_2 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...]; Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini del Foro di Firenze, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadine italiane in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana.
Deducevano le ricorrenti di essere discendenti dirette di Persona_2
di nazionalità italiana nata in data [...] nel Comune di Diamante (CS).
[...]
1 Agli inizi del 1900, (nei certificati brasiliani anche Persona_2 [...]
emigrava in Brasile ove, in data 27.09.1913, si univa in matrimonio con Persona_3
(doc. 6). Controparte_3
In data 25.07.1923, in Brasile, dall'unione matrimoniale di Persona_2
con il , nasceva (doc. 7).
[...] Controparte_3 Persona_4
In data 24.05.1947, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_4 Per_5
(doc. 8). In data 19.07.1948, in Brasile, dall'unione matrimoniale di
[...] Per_4 con , nasceva (doc. 9).
[...] Persona_5 Persona_6
In data 18.12.1965, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_6 CP_4
(doc. 10). In data 25.11.1966, in Brasile, dall'unione matrimoniale di
[...] Per_6 con nasceva (doc. 11).
[...] Controparte_4 Persona_7
In data 17.12.1982, in Brasile, generava (doc. 12) Persona_7 Persona_8 come riconosciuto dalla madre in data 26.2.2022 (doc. 13).
In data 04.04.1987, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_7 [...]
(doc. 14). Persona_9
In data 15.08.2002, in Brasile, dalla relazione di con Persona_8 Persona_10 [...]
nasceva come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di Per_11 Parte_1 stato civile (doc. 15).
In data 03.04.2004, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_12
(doc. 16).
[...]
In data 17.03.1988, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_7 [...] nasceva altresì (doc. 17). Persona_9 Parte_2
In data 23.04.2014, in Brasile, si univa in matrimonio Parte_2 con (doc. 18) dalla quale divorziava in data 30.07.2018 (doc. Persona_13
19).
In data 23.01.2022, in Brasile, dalla relazione di con Parte_2
nasceva come dichiarato dal Persona_14 Persona_1 padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc. 20).
In data 23.12.2022, in Brasile, si univa in matrimonio Parte_2 con (doc. 21). Persona_14 Per_14
In data 12.12.1969, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con Persona_6 [...]
nasceva altresì (doc. 22). CP_4 Persona_15
In data 18.02.2004, in Brasile, dalla relazione di con Persona_15 Persona_16 nasceva (doc. 23) come riconosciuta dalla
[...] Parte_3 madre in data 30.01.2023 (doc. 24).
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo, in Controparte_1 caso di soccombenza, di tenere indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
2. Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della discendenza da cittadino italiana emigrato in Brasile.
Nel caso di specie, – la quale mai si naturalizzò cittadina Persona_2 brasiliana – ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua volta, CP_5
l'ha comunicata alla figlia che l'ha poi trasmessa alla figlia e da questa ai Per_6 Per_7 propri discendenti.
2 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3
e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale, ancora, in questa sede richiamare le due recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU. nn. 25317 e 25318 relative agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti;
la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma
3 depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né
l'ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_4
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Parte_5
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
4 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
Tutto ciò premesso, la domanda deve essere accolta e, stante la natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadine italiane di:
nata il [...], in [...]; Parte_1
, nato il [...], in [...]; Parte_2
, nato il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...]; Parte_3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.2.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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