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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento RG n. 659/2024
Oggi 1/4/2025 sono comparsi l'Avv Tavernelli per parte appellante il quale precisa come da atto di appello ed insiste per il suo accoglimento. Per parte convenuta in appello l'Avv R Cirillo precisa come da memoria di costituzione ed insiste per il riconoscimento della temerarietà della lite, rimettendo al giudice la decisione in merito alla liquidazione del danno.
Il Giudice
Letto l'art. 281 sexies cpc, invita le parti a procedere alla discussione orale, al termine della quale, si ritira in camera di consiglio ed informa che provvederà al deposito della sentenza nel fascicolo telematico, dispensando i legali dalla presenza alla lettura.
All'esito della camera di consiglio provvede al deposito della seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
appellante Parte_1
Contro
convenuto in appello CP_1
FATTO E DIRITTO
Parte appellante ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza N.
305/2023, con cui il Giudice di Pace di La Spezia aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda dell'attuale parte appellante ( in quel giudizio attrice ), a seguito del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita che era stata iniziata, su indicazione del giudice di prime cure, ma non portata a compimento, in quanto, a fronte della comunicazione di adesione della parte convenuta, parte attrice era rimasta inerte.
L'appellante affermava che, a fronte dell' istanza di proroga o rinvio congiunta dell'udienza o anche solo non contestata, il Giudice non poteva desumere né la misura del termine entro il quale si doveva concludere la negoziazione, né che questo fosse spirato.
Parte convenuta in appello chiedeva la conferma della sentenza impugnata. E' circostanza pacifica che parte appellante non abbia dato il necessario impulso alla procedura di negoziazione assistita, dopo avere ricevuto la formale e tempestiva comunicazione di adesione da parte del convenuto e ciò nonostante i rinvii delle udienze, chiesti e concessi a tale fine.
Si ritiene pertanto che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto che il termine ultimo e congruo per la parte attrice al fine di proseguire nella fase conciliativa potesse essere quello massimo previsto dalla legge per il completamento della procedura stessa, cioè di mesi tre, con possibile proroga di gg. 30, nel caso di specie spirati.
Per tale motivo la motivazione espressa dal Giudice di Pace deve ritenersi corretta e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia.
Non sussistono i presupposti per disporre condanna ex art.96 cpc.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
Rigetta integralmente l'appello proposto da e conferma la sentenza N. Parte_1
305/2023 emessa dal Giudice di Pace;
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 1278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Il Giudice
Adriana Gherardi
Oggi 1/4/2025 sono comparsi l'Avv Tavernelli per parte appellante il quale precisa come da atto di appello ed insiste per il suo accoglimento. Per parte convenuta in appello l'Avv R Cirillo precisa come da memoria di costituzione ed insiste per il riconoscimento della temerarietà della lite, rimettendo al giudice la decisione in merito alla liquidazione del danno.
Il Giudice
Letto l'art. 281 sexies cpc, invita le parti a procedere alla discussione orale, al termine della quale, si ritira in camera di consiglio ed informa che provvederà al deposito della sentenza nel fascicolo telematico, dispensando i legali dalla presenza alla lettura.
All'esito della camera di consiglio provvede al deposito della seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
appellante Parte_1
Contro
convenuto in appello CP_1
FATTO E DIRITTO
Parte appellante ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza N.
305/2023, con cui il Giudice di Pace di La Spezia aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda dell'attuale parte appellante ( in quel giudizio attrice ), a seguito del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita che era stata iniziata, su indicazione del giudice di prime cure, ma non portata a compimento, in quanto, a fronte della comunicazione di adesione della parte convenuta, parte attrice era rimasta inerte.
L'appellante affermava che, a fronte dell' istanza di proroga o rinvio congiunta dell'udienza o anche solo non contestata, il Giudice non poteva desumere né la misura del termine entro il quale si doveva concludere la negoziazione, né che questo fosse spirato.
Parte convenuta in appello chiedeva la conferma della sentenza impugnata. E' circostanza pacifica che parte appellante non abbia dato il necessario impulso alla procedura di negoziazione assistita, dopo avere ricevuto la formale e tempestiva comunicazione di adesione da parte del convenuto e ciò nonostante i rinvii delle udienze, chiesti e concessi a tale fine.
Si ritiene pertanto che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto che il termine ultimo e congruo per la parte attrice al fine di proseguire nella fase conciliativa potesse essere quello massimo previsto dalla legge per il completamento della procedura stessa, cioè di mesi tre, con possibile proroga di gg. 30, nel caso di specie spirati.
Per tale motivo la motivazione espressa dal Giudice di Pace deve ritenersi corretta e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia.
Non sussistono i presupposti per disporre condanna ex art.96 cpc.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
Rigetta integralmente l'appello proposto da e conferma la sentenza N. Parte_1
305/2023 emessa dal Giudice di Pace;
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 1278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Il Giudice
Adriana Gherardi