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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 888/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Edy Pacini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Laura Bresci e dall'avv. Marco Santini, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis. 21 e 51 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 10.03.2025
Pubblico Ministero: «Visto» del 19.03.2025. pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024, e genitori dei Parte_1 Parte_2
minori e nati rispettivamente in data 13.12.2017 e 10.02.2021, hanno proposto Per_1 Per_2
domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Il Tribunale, con ordinanza del 7.10.2024, ha rimesso la causa al giudice relatore indicando alle parti le modifiche da apportare all'accordo e ha rinviato a nuova udienza.
All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno chiesto un breve rinvio, manifestando il proprio impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti, ha rinviato ad altra udienza per verificare la possibilità di formalizzare un accordo.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative e il giudice relatore ha fissato nuova udienza in data 24.02.2025 mediante collegamento audiovisivo con l'applicativo Teams di Microsoft. La suddetta udienza è stata differita d'ufficio a quella del
10.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 10.03.2025, le parti hanno modificato parzialmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1
al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_2
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
“2) I figli, e saranno affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione del padre, sita in Montemurlo, Via Fratelli Bandiera n. 4.
3) I figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore a settimane alterne: una settimana il lunedì dalla uscita da scuola fino al mercoledì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola e il fine settimana dal venerdì dalla uscita da scuola fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola;
la settimana successive il mercoledì dalla uscita da scuola fino al venerdì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola. Nel periodo di sospensione dell'attività scolastica e comunque in occasione delle festività i figli verranno presi e riaccompagnato alle ore 12.00. Nel periodo estivo i minori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con entrambi i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La casa familiare, sita in Montemurlo Via Fratelli Bandiera n. 4, verrà assegnata al sig.
la sig.ra si impegna a trasferire la residenza non appena avrà Parte_2 Parte_1
reperito un immobile in locazione, idoneo alle sue esigenze e quelle dei figli e comunque entro otto mesi.
5) Il sig. dovrà corrispondere, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra Euro Pt_2 Parte_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_1 Per_2
sottoscrizione del suddetto accordo.
6) Le spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Prato, saranno suddivise al
50% tra le parti.
7) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
B. prende atto delle seguenti condizioni:
“1) Le parti concordano nell'iniziare un percorso psicologico di supporto alla genitorialità e nel far intraprendere un percorso psicologico ai minori, e con particolare Per_1 Per_2
attenzione al figlio che sta attraversando un periodo di difficoltà individuando fin da Per_2
adesso nella dott.ssa il professionista di riferimento;
Parte_3
8) La sig.ra si impegna a stilare una lista degli effetti personali e del mobilio di Parte_1
sua proprietà, ancora presenti nella casa familiare, da condividere con il sig. Il ritiro Pt_2
dei mobili e degli effetti personali dovrà essere effettuato entro quattro mesi;
pagina 3 di 4 9) Spese legali compensate”;
C. nulla sulle spese di lite.
Dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, commi
2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 888/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Edy Pacini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Laura Bresci e dall'avv. Marco Santini, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis. 21 e 51 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 10.03.2025
Pubblico Ministero: «Visto» del 19.03.2025. pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024, e genitori dei Parte_1 Parte_2
minori e nati rispettivamente in data 13.12.2017 e 10.02.2021, hanno proposto Per_1 Per_2
domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Il Tribunale, con ordinanza del 7.10.2024, ha rimesso la causa al giudice relatore indicando alle parti le modifiche da apportare all'accordo e ha rinviato a nuova udienza.
All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno chiesto un breve rinvio, manifestando il proprio impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti, ha rinviato ad altra udienza per verificare la possibilità di formalizzare un accordo.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative e il giudice relatore ha fissato nuova udienza in data 24.02.2025 mediante collegamento audiovisivo con l'applicativo Teams di Microsoft. La suddetta udienza è stata differita d'ufficio a quella del
10.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 10.03.2025, le parti hanno modificato parzialmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1
al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_2
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
“2) I figli, e saranno affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione del padre, sita in Montemurlo, Via Fratelli Bandiera n. 4.
3) I figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore a settimane alterne: una settimana il lunedì dalla uscita da scuola fino al mercoledì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola e il fine settimana dal venerdì dalla uscita da scuola fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola;
la settimana successive il mercoledì dalla uscita da scuola fino al venerdì mattina avendo cura di accompagnarli a scuola. Nel periodo di sospensione dell'attività scolastica e comunque in occasione delle festività i figli verranno presi e riaccompagnato alle ore 12.00. Nel periodo estivo i minori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con entrambi i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La casa familiare, sita in Montemurlo Via Fratelli Bandiera n. 4, verrà assegnata al sig.
la sig.ra si impegna a trasferire la residenza non appena avrà Parte_2 Parte_1
reperito un immobile in locazione, idoneo alle sue esigenze e quelle dei figli e comunque entro otto mesi.
5) Il sig. dovrà corrispondere, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra Euro Pt_2 Parte_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_1 Per_2
sottoscrizione del suddetto accordo.
6) Le spese straordinarie, previste dal Protocollo del Tribunale di Prato, saranno suddivise al
50% tra le parti.
7) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
B. prende atto delle seguenti condizioni:
“1) Le parti concordano nell'iniziare un percorso psicologico di supporto alla genitorialità e nel far intraprendere un percorso psicologico ai minori, e con particolare Per_1 Per_2
attenzione al figlio che sta attraversando un periodo di difficoltà individuando fin da Per_2
adesso nella dott.ssa il professionista di riferimento;
Parte_3
8) La sig.ra si impegna a stilare una lista degli effetti personali e del mobilio di Parte_1
sua proprietà, ancora presenti nella casa familiare, da condividere con il sig. Il ritiro Pt_2
dei mobili e degli effetti personali dovrà essere effettuato entro quattro mesi;
pagina 3 di 4 9) Spese legali compensate”;
C. nulla sulle spese di lite.
Dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, commi
2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4