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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9592 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.24509 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Nona Civile, composto dai seguenti magistrati
Dott. LA IA Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
27/6/2025. discussa nella camera di consiglio del
DA
, c.f. , nata a [...] il [...] , rappresentata, Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA , con studio in Indirizzo Telematico , presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli'Avv. GIAMBITTO ANTONIO e FAVINI GIOVANNA , con studio professionale in
Milano, VIA PODGORA, 12 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E
[...]
, c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura, in Via Savarè n.1 Milano , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Capotorti , in virtù di procure generali alle liti in atti
OGGETTO: Ripartizione quote pensione di reversibilità ex art. 9 L. 898/70 e successive modificazioni.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CP_
“Attribuire alla signora il 20% della pensione di reversibilità dovuta dall' in Parte_1 relazione alla posizione pensionistica del defunto signor con decorrenza dal 1 Febbraio Persona_1
2025;
Attribuire alla signora 80% della medesima pensione di reversibilità con la stessa Controparte_1 decorrenza;
CP_ Ordinare all di dare esecuzione al presente accordo provvedendo alla ripartizione delle quote come sopra stabilito e al pagamento degli eventuali arretrati con le percentuali concordate;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso del 27.6.2025 ex moglie di nato a [...] il Parte_1 Persona_1
18.2.1940 e deceduto il 12.1.2025 in Milano, chiedeva che le venisse attribuita la pensione di reversibilità dovuta in morte dell'ex marito, nella misura pari almeno al 20%, attribuendo alla coniuge superstite il restante 80%, e conseguentemente che venisse ordinato all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di corrisponderle, con decorrenza dal 01/02/2025, la quota non inferiore al
20% della pensione di reversibilità facente capo al Sig. e di versare la residua quota Persona_1 alla coniuge superstite Sig.ra Controparte_1 allegava di aver contratto matrimonio con il a Morimondo il 9 gennaio 1972 e che a Per_1 seguito della separazione e della crisi irreversibile del matrimonio con sentenza n° 10635 del 13 luglio
1989, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuendo la pagina 2 di 4 corresponsione da parte dell'ex marito in suo favore dell'importo di lire 150.000; affermava inoltre di non essere passata a nuove nozze, fissata con decreto la comparizione personale delle parti per il giorno 13.11.2025, con comparsa del 15.10.2025 si costituiva in giudizio aderendo integralmente alle domande di Controparte_1 controparte;
si costituiva anche l' chiedendo determinare in favore della ricorrente la quota di pensione CP_2 di reversibilità ritenuta di giustizia , indicando l'importo del pagamento disgiunto della quota a carico dell' , in proporzione ai criteri di esigenza economica di ciascuna delle parti e della durata dei CP_2 rispettivi vincoli coniugali,
con istanza congiunta del 23.10.2025 le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe e, pertanto, con ordinanza del 24.10.2025 il G.D. sostituiva la già fissata udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, versate in atti le quali, con provvedimento del 13.11.2025 poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, la causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Considerato in diritto
L'accordo raggiunto può essere ratificato dal Tribunale.
La percentuale di ripartizione della pensione di reversibilità concordata dalle parti è in linea con la normativa vigente e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa e comunque, trattandosi di diritto disponibile, le parti possono stabilire le reciproche quote sulla base di un libero accordo, manifestazione di autonomia privata.
Pertanto, l' istituto erogatore, dovrà corrispondere in favore di la CP_2 Parte_1 quota di 1/5 della pensione di reversibilità spettante in morte dell'ex coniuge ed alla vedova la restante quota di 4/5 Controparte_1
Quanto alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota Pt_1
CP_ stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere, dal rateo di Febbraio 2025, mese successivo al decesso del . Infatti il soggetto Per_1 obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di pagina 3 di 4 legittimazione passiva (cfr. Corte di Cass. sentenza n. 2092/2007, n. 23862/2008 e n. 22259/2013 e pacifica giurisprudenza di questo Tribunale).
Pertanto, si fa obbligo all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore di CP_2 Parte_1 la quota dei 1/5 della pensione di reversibilità spettante in morte dell'ex coniuge con decorrenza dal mese di Febbraio 2025.
Spese compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Attribuisce alla ex moglie la quota pari ad 1/5 ( 20%) della pensione di Parte_1 reversibilità spettante a seguito della morte di nato il [...] e Persona_1 deceduto il 12.1.2025, nonché alla vedova la restante quota pari ai 4/5 Controparte_1
( 80%). CP_
2. Dispone che l' corrisponda, con decorrenza mese di Febbraio 2025 a Parte_1 la quota pari ad 1/5 ( 20%) della pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del
, nonché alla vedova la restante quota pari ai 4/5 ( 80%) Per_1 Controparte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa LA IA Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Nona Civile, composto dai seguenti magistrati
Dott. LA IA Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
27/6/2025. discussa nella camera di consiglio del
DA
, c.f. , nata a [...] il [...] , rappresentata, Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA , con studio in Indirizzo Telematico , presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli'Avv. GIAMBITTO ANTONIO e FAVINI GIOVANNA , con studio professionale in
Milano, VIA PODGORA, 12 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E
[...]
, c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura, in Via Savarè n.1 Milano , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Capotorti , in virtù di procure generali alle liti in atti
OGGETTO: Ripartizione quote pensione di reversibilità ex art. 9 L. 898/70 e successive modificazioni.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CP_
“Attribuire alla signora il 20% della pensione di reversibilità dovuta dall' in Parte_1 relazione alla posizione pensionistica del defunto signor con decorrenza dal 1 Febbraio Persona_1
2025;
Attribuire alla signora 80% della medesima pensione di reversibilità con la stessa Controparte_1 decorrenza;
CP_ Ordinare all di dare esecuzione al presente accordo provvedendo alla ripartizione delle quote come sopra stabilito e al pagamento degli eventuali arretrati con le percentuali concordate;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso del 27.6.2025 ex moglie di nato a [...] il Parte_1 Persona_1
18.2.1940 e deceduto il 12.1.2025 in Milano, chiedeva che le venisse attribuita la pensione di reversibilità dovuta in morte dell'ex marito, nella misura pari almeno al 20%, attribuendo alla coniuge superstite il restante 80%, e conseguentemente che venisse ordinato all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di corrisponderle, con decorrenza dal 01/02/2025, la quota non inferiore al
20% della pensione di reversibilità facente capo al Sig. e di versare la residua quota Persona_1 alla coniuge superstite Sig.ra Controparte_1 allegava di aver contratto matrimonio con il a Morimondo il 9 gennaio 1972 e che a Per_1 seguito della separazione e della crisi irreversibile del matrimonio con sentenza n° 10635 del 13 luglio
1989, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuendo la pagina 2 di 4 corresponsione da parte dell'ex marito in suo favore dell'importo di lire 150.000; affermava inoltre di non essere passata a nuove nozze, fissata con decreto la comparizione personale delle parti per il giorno 13.11.2025, con comparsa del 15.10.2025 si costituiva in giudizio aderendo integralmente alle domande di Controparte_1 controparte;
si costituiva anche l' chiedendo determinare in favore della ricorrente la quota di pensione CP_2 di reversibilità ritenuta di giustizia , indicando l'importo del pagamento disgiunto della quota a carico dell' , in proporzione ai criteri di esigenza economica di ciascuna delle parti e della durata dei CP_2 rispettivi vincoli coniugali,
con istanza congiunta del 23.10.2025 le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe e, pertanto, con ordinanza del 24.10.2025 il G.D. sostituiva la già fissata udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, versate in atti le quali, con provvedimento del 13.11.2025 poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, la causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Considerato in diritto
L'accordo raggiunto può essere ratificato dal Tribunale.
La percentuale di ripartizione della pensione di reversibilità concordata dalle parti è in linea con la normativa vigente e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa e comunque, trattandosi di diritto disponibile, le parti possono stabilire le reciproche quote sulla base di un libero accordo, manifestazione di autonomia privata.
Pertanto, l' istituto erogatore, dovrà corrispondere in favore di la CP_2 Parte_1 quota di 1/5 della pensione di reversibilità spettante in morte dell'ex coniuge ed alla vedova la restante quota di 4/5 Controparte_1
Quanto alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota Pt_1
CP_ stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere, dal rateo di Febbraio 2025, mese successivo al decesso del . Infatti il soggetto Per_1 obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di pagina 3 di 4 legittimazione passiva (cfr. Corte di Cass. sentenza n. 2092/2007, n. 23862/2008 e n. 22259/2013 e pacifica giurisprudenza di questo Tribunale).
Pertanto, si fa obbligo all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore di CP_2 Parte_1 la quota dei 1/5 della pensione di reversibilità spettante in morte dell'ex coniuge con decorrenza dal mese di Febbraio 2025.
Spese compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Attribuisce alla ex moglie la quota pari ad 1/5 ( 20%) della pensione di Parte_1 reversibilità spettante a seguito della morte di nato il [...] e Persona_1 deceduto il 12.1.2025, nonché alla vedova la restante quota pari ai 4/5 Controparte_1
( 80%). CP_
2. Dispone che l' corrisponda, con decorrenza mese di Febbraio 2025 a Parte_1 la quota pari ad 1/5 ( 20%) della pensione di reversibilità spettante a seguito della morte del
, nonché alla vedova la restante quota pari ai 4/5 ( 80%) Per_1 Controparte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa LA IA Cosmai
pagina 4 di 4