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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2642 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONGIORNO Parte_1
SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RD AN, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.07.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 30.04.2019 a mezzo del quale veniva richiesta la CP_1 restituzione della somma di € 3.080,66 quale somma pagata in eccesso sulla prestazione di fine rapporto cat. TFR n. 3076 in quanto “non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione e con il cessionario
GSB srl a seguito cessione ramo di azienda”. Chiedeva quindi di “Ritenere e dichiarare la infondatezza ed illegittimità della richiesta restitutoria di e ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i CP_1 provvedimenti in parte narrativa indicati e comunque ritenere e dichiarare che CP_1 le somme di cui ai predetti atti non dovranno essere restituite da parte ricorrente all' per tutti i motivi supra esposti;
II. In via subordinata, avendo controparte CP_1 ricevuto la somma di Euro 2.372,20, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione;”.
1 L'Ente previdenziale, ritualmente citato in giudizio, si costituiva con una memoria estranea ai fatti di causa.
Con note di trattazione scritta del 20.10.2025, il ricorrente rilevava l'annullamento in autotutela da parte di del provvedimento impugnato, con richiesta di CP_1 declaratoria di cessata materia del contendere.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data 14.10.2025, a seguito del deposito delle note.
***
Il ricorrente ha rappresentato in seno alle note di trattazione scritta del 20.10.2025 che l'Ente competente ha comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito di cui al ricorso, depositandone prova;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, poiché
l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
In merito alle spese di lite, si segue il principio della soccombenza virtuale, che impone di dare rilevanza alla circostanza per cui l'annullamento del provvedimento
è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale.
Pertanto, deve condannarsi l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 nella misura indicata in dispositivo tenendo conto della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali CP_1 che si liquidano in complessivi 426,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, 21/10/2025
Il Giudice
MA Di NO
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