Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 2
Versione
7 novembre 1998
Art. 1. 1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilita' ciclistica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998