Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 340/2025, promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. MARCO VASCOTTO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Trieste, in data 10 marzo 1972, iscritto al n. 151 Parte II,
Serie A, anno 1972 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste;
tra i coniugi vige il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- il figlio adottivo nato in [...] al Tagliamento (PN), in data 11 febbraio 1994, cittadino italiano, Persona_1 maggiorenne, ha attualmente un'occupazione lavorativa, ancorché precaria ed a termine.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di mutuo rispetto e continue-ranno provvisoriamente a coabitare nella casa coniugale in comproprietà, sito in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante
n. 42/B (doc. 06 e doc. 07);
2) la casa coniugale di cui al punto che precede, di iscritta comproprietà dei coniugi, verrà messa in vendita quanto prima tramite primaria agenzia immobiliare e le Parti, dedotte eventuali spese, imposte e tasse connesse all'alienazione, suddivideranno il ricavato della vendita al 50% tra di loro;
3) il sig. , che percepisce una pensione netta di circa 2.850,00 – 2.950.00 Euro men-sili, provvederà al Pt_1 mantenimento diretto della sig.ra con le medesime modalità osservate in costanza di matrimonio Parte_2
(compresa, come attualmente, la disponibilità d'uso per le spese correnti del conto corrente cointestato 0010-
0839967 acceso presso Allianz Bank Financial Advisors), sino alla vendita della casa coniugale;
a far data dal pagina 1 di 4
entro il primo giorno lavorativo del mese di dicembre di ogni anno, il sig. verserà alla sig.ra a titolo di tredicesima mensilità del contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento, l'ulteriore importo di € 800,00 (ottocento//00cent) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
4) le Parti si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato n. 0010-0839967, acceso presso Allianz Bank
Financial Advisors S.p.a., entro il mese successivo alla vendita della casa coniugale ed a dividere il saldo ivi presente, dedotte eventuali spese, imposte e tasse connesse all'estinzione, al 50% tra di loro;
5) Polizze e Fondi : Pt_3
a. la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, riconosce che la polizza Unit Linked DARTA Parte_2
CHALLENGE PRO n. 1426559 stipulata con Allianz Bank Financial Advisors S.p.a. ed intestata al sig. , Pt_1 nonché il risparmio gestito tramite azioni, cointestate tra i coniugi, di Società di Investimento a Capitale
Variabile (SICAV) de-nominate “Pict Digital Eur” di cui al contratto n. 119238 e “Ms Glogal Brands Equity
Income” di cui al contratto n. 140193827, investimenti tutti posti in essere sempre con l'intermediazione di
Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., nonché le somme ivi risultanti, portanti un saldo pari ad € 96.143,16 al
30.01.2025 (doc. 7 bis, doc. 08, doc. 09, doc. 10, doc. 11, doc. 11 bis), sono di esclusiva proprietà del sig.
e si obbliga, per quanto occorrer possa, a prestare sin d'ora il proprio consenso allo svincolo / riscatto / Pt_1 vendita della predetta polizza e delle azioni a semplice richiesta del sig. ; il sig. , con la Pt_1 Pt_1 sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il mese successivo alla Parte_2 vendita della casa coniugale, il 50% del
contro
-valore della predetta polizza e delle azioni, aggiornato alla data della vendita della casa coniugale;
b. la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, riconosce che la polizza n. 1606389 Parte_2 [...]
intestata al sig. e le somme ivi presenti sono di esclusiva proprietà del sig. ; Parte_4 Pt_1 Pt_1 la sig.ra in virtù di un accordo tra le parti precedente alla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_2 dichiara e riconosce di essere già stata liquidata dal sig. mediante il riconoscimento di una somma Pt_1 corrispondente al 100% del controvalore della predetta polizza;
6) i coniugi, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 473-bis.51c.c., dimettono in questa sede:
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni del sig. (doc. 12, doc. 13, doc. 14), non godendo la Pt_1 sig.ra di alcun reddito, in quanto casalinga;
Parte_2
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati (doc. 15, doc. 16, doc. 17); si tratta di un veicolo Ford C Max in uso al sig. , di un veicolo Kia Rio e di un veicolo Fiat 500 in uso alla Pt_1 sig.ra Parte_2
estratti conto dei rapporti bancari relativi agli ultimi tre anni del c/c 0010-0839967, cointestato tra i coniugi ed acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.a. (doc. 18, doc. 19, doc. 20);
7) la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, riconosce che il veicolo Ford C Max targato Parte_2
pagina 2 di 4 EH104FX è di proprietà esclusiva del marito sig. ; la sig.ra pertanto e per quanto Parte_1 Parte_2 occorrer possa, presta sin d'ora il consenso a che quest'ultimo effettui le relative volture a proprio nome presso gli Uffici competenti;
8) il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, riconosce che i veicoli Kia Rio targato EW325RN e Fiat Pt_1
500 targato TS 153373 sono di proprietà esclusiva della moglie sig.ra il sig. , pertanto Parte_2 Pt_1
e per quanto occorrer possa, presta sin d'ora il consenso a che quest'ultima effettui le relative volture a proprio nome presso gli Uffici competenti;
9) Spese e compensi del procedimento integralmente compensati. che il Tribunale Voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni esposte in narrativa”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse del figlio, ormai maggiorenne ed autonomo, il cui ascolto non è necessario, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza:
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 3/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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