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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eleonora Rotondi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
NA, Corso Repubblica 34, presso e nello studio del suo difensore;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Padulazzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._4
Milano, via Fontana 1, presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti in quanto entrambi svolgono un lavoro subordinato e, pertanto, rinunziano reciprocamente a qualsiasi provvidenza di natura economica;
3. la casa coniugale di proprietà della zia del sig. sig.ra Parte_2 Parte_3
e nella quale i coniugi risiedono con contratto di comodato gratuito, verrà assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, le utenze della casa verranno volturate a nome della sig.ra
[...]
. Parte_1
4. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa con gestione disgiunta delle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente e residenza presso la madre;
5. il padre, fatti salvi impedimento dovuti ai turni di lavoro, terrà presso di sé il bambino tutti i pomeriggi dall'uscita dell'asilo/ scuola sino alle ore 19.30 – 20.00, quando la madre verrà a riprenderlo per dargli cena, nonché 2 week end al mese dalla domenica sera sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo. Il padre terrà inoltre con sé il figlio tutti i sabati dalle Per_1
9.00 alle 20.00 . Dal compimento del quinto anno di verrà tra i genitori concordato un Per_1 pernottamento infrasettimanale presso il padre. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione dei turni di lavoro dei genitori e delle disponibilità dei nonni che si dichiarano disponibili ad aiutare i coniugi nella gestione del minore.
Dal mese di gennaio 2026 o trascorrerà con il padre due week end al mese dal sabato mattina Per_1 al lunedì mattina quando il papà lo accompagnerà all'asilo.
6. Nelle vacanze estive, il padre, potrà tenere con sé per 7 giorni anche non consecutivi, e Per_1 dal compimento del quinto anno per quindici giorni anche non consecutivi e potrà trascorrere con il bambino un periodo di vacanza dove il medesimo riterrà opportuno, sempre previa comunicazione alla madre del luogo di villeggiatura. Parimenti anche la madre – nel periodo concordato potrà trascorrere - con per le vacanze estive, previa comunicazione al padre del Per_1 luogo e della durata della vacanza. Detti periodi verranno concordati tra le parti, entro il 31.5. di ogni anno salvo eventuali impedimenti dovuti dalle necessità lavorative del padre o della madre.
7. trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua, un anno dal 23.12.al 1.1.con il Per_1 papà, e dal 2.1.al 6.1. con la mamma, alternando Natale e Santo Stefano. Nell'anno che Per_1 resterà dal 23 dicembre al 1 gennaio con un genitore trascorrerà Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così in alternanza. Detti accordi sono derogabili in ragione delle esigenze di e Per_1 dei genitori stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione.
8. Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio corrisponderà alla Sig.ra Parte_2
, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025, l'importo di € 300,00 – Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 70% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SS (spese dentistiche, specialistiche, purché concordate ) che verranno portate in detrazione fiscale da ogni genitore per la rispettiva quota ( 70% padre e 30% madre), come da protocollo del Tribunale di Verbania .
9) L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché, eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti ricorrenti dimettono sin d'ora le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione:
- Dichiarare scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di NO CO, atto n.4 anno 2021 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ferme le condizioni di separazione”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 21/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 04.12.2021, in NO CO (VB).
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70, i certificati di residenza aggiornati delle parti e la presente sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in data 04.12.2021, in NO CO (VB)
[...] affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre;
assegna la casa coniugale (di proprietà della zia del sig. sig.ra Parte_2 Parte_3
), nella quale i coniugi risiedono con contratto di comodato gratuito, in uso alla moglie, con
[...] tutto quanto l'arreda; le utenze della casa verranno volturate a nome della sig.ra ; Parte_1 dà facoltà al padre, fatti salvi gli impedimenti dovuti ai turni di lavoro, di tenere con sè il figlio tutti i pomeriggi dall'uscita dell'asilo/ scuola sino alle ore 19.30 – 20.00, quando la madre verrà a riprenderlo per dargli cena, nonché 2 week end al mese dalla domenica sera sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo. Il padre terrà inoltre con sé il figlio tutti i sabati dalle 9.00 Per_1 alle 20.00. Dal compimento del quinto anno di verrà tra i genitori concordato un pernottamento Per_1 infrasettimanale presso il padre. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione dei turni di lavoro dei genitori e delle disponibilità dei nonni che si dichiarano disponibili ad aiutare i coniugi nella gestione del minore.
Dal mese di gennaio 2026 o trascorrerà con il padre due week end al mese dal sabato mattina Per_1 al lunedì mattina quando il papà lo accompagnerà all'asilo.
Nelle vacanze estive, il padre, potrà tenere con sé per 7 giorni anche non consecutivi, e dal Per_1 compimento del quinto anno per quindici giorni anche non consecutivi e potrà trascorrere con il bambino un periodo di vacanza dove il medesimo riterrà opportuno, sempre previa comunicazione alla madre del luogo di villeggiatura. Parimenti anche la madre – nel periodo concordato potrà trascorrere - con per le vacanze estive, previa comunicazione al padre del luogo e della durata Per_1 della vacanza. Detti periodi verranno concordati tra le parti, entro il 31.5. di ogni anno salvo eventuali impedimenti dovuti dalle necessità lavorative del padre o della madre.
trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua, un anno dal 23.12.al 1.1.con il papà, Per_1
e dal 2.1.al 6.1. con la mamma, alternando Natale e Santo Stefano. Nell'anno che resterà dal Per_1
23 dicembre al 1° gennaio con un genitore trascorrerà Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così in alternanza. Detti accordi sono derogabili in ragione delle esigenze di e dei genitori Per_1 stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio, alla
, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025, l'importo di € 300,00 – Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 70% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SS (spese dentistiche, specialistiche, purché concordate ) che verranno portate in detrazione fiscale da ogni genitore per la rispettiva quota ( 70% padre e 30% madre), come da protocollo del Tribunale di Verbania.
L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché, eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eleonora Rotondi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
NA, Corso Repubblica 34, presso e nello studio del suo difensore;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Padulazzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._4
Milano, via Fontana 1, presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti in quanto entrambi svolgono un lavoro subordinato e, pertanto, rinunziano reciprocamente a qualsiasi provvidenza di natura economica;
3. la casa coniugale di proprietà della zia del sig. sig.ra Parte_2 Parte_3
e nella quale i coniugi risiedono con contratto di comodato gratuito, verrà assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, le utenze della casa verranno volturate a nome della sig.ra
[...]
. Parte_1
4. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa con gestione disgiunta delle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente e residenza presso la madre;
5. il padre, fatti salvi impedimento dovuti ai turni di lavoro, terrà presso di sé il bambino tutti i pomeriggi dall'uscita dell'asilo/ scuola sino alle ore 19.30 – 20.00, quando la madre verrà a riprenderlo per dargli cena, nonché 2 week end al mese dalla domenica sera sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo. Il padre terrà inoltre con sé il figlio tutti i sabati dalle Per_1
9.00 alle 20.00 . Dal compimento del quinto anno di verrà tra i genitori concordato un Per_1 pernottamento infrasettimanale presso il padre. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione dei turni di lavoro dei genitori e delle disponibilità dei nonni che si dichiarano disponibili ad aiutare i coniugi nella gestione del minore.
Dal mese di gennaio 2026 o trascorrerà con il padre due week end al mese dal sabato mattina Per_1 al lunedì mattina quando il papà lo accompagnerà all'asilo.
6. Nelle vacanze estive, il padre, potrà tenere con sé per 7 giorni anche non consecutivi, e Per_1 dal compimento del quinto anno per quindici giorni anche non consecutivi e potrà trascorrere con il bambino un periodo di vacanza dove il medesimo riterrà opportuno, sempre previa comunicazione alla madre del luogo di villeggiatura. Parimenti anche la madre – nel periodo concordato potrà trascorrere - con per le vacanze estive, previa comunicazione al padre del Per_1 luogo e della durata della vacanza. Detti periodi verranno concordati tra le parti, entro il 31.5. di ogni anno salvo eventuali impedimenti dovuti dalle necessità lavorative del padre o della madre.
7. trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua, un anno dal 23.12.al 1.1.con il Per_1 papà, e dal 2.1.al 6.1. con la mamma, alternando Natale e Santo Stefano. Nell'anno che Per_1 resterà dal 23 dicembre al 1 gennaio con un genitore trascorrerà Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così in alternanza. Detti accordi sono derogabili in ragione delle esigenze di e Per_1 dei genitori stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione.
8. Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio corrisponderà alla Sig.ra Parte_2
, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025, l'importo di € 300,00 – Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 70% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SS (spese dentistiche, specialistiche, purché concordate ) che verranno portate in detrazione fiscale da ogni genitore per la rispettiva quota ( 70% padre e 30% madre), come da protocollo del Tribunale di Verbania .
9) L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché, eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
6) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti ricorrenti dimettono sin d'ora le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione:
- Dichiarare scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di NO CO, atto n.4 anno 2021 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ferme le condizioni di separazione”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 21/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 04.12.2021, in NO CO (VB).
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70, i certificati di residenza aggiornati delle parti e la presente sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in data 04.12.2021, in NO CO (VB)
[...] affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre;
assegna la casa coniugale (di proprietà della zia del sig. sig.ra Parte_2 Parte_3
), nella quale i coniugi risiedono con contratto di comodato gratuito, in uso alla moglie, con
[...] tutto quanto l'arreda; le utenze della casa verranno volturate a nome della sig.ra ; Parte_1 dà facoltà al padre, fatti salvi gli impedimenti dovuti ai turni di lavoro, di tenere con sè il figlio tutti i pomeriggi dall'uscita dell'asilo/ scuola sino alle ore 19.30 – 20.00, quando la madre verrà a riprenderlo per dargli cena, nonché 2 week end al mese dalla domenica sera sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo. Il padre terrà inoltre con sé il figlio tutti i sabati dalle 9.00 Per_1 alle 20.00. Dal compimento del quinto anno di verrà tra i genitori concordato un pernottamento Per_1 infrasettimanale presso il padre. L'orario potrà essere concordato di volta in volta tra i genitori in ragione dei turni di lavoro dei genitori e delle disponibilità dei nonni che si dichiarano disponibili ad aiutare i coniugi nella gestione del minore.
Dal mese di gennaio 2026 o trascorrerà con il padre due week end al mese dal sabato mattina Per_1 al lunedì mattina quando il papà lo accompagnerà all'asilo.
Nelle vacanze estive, il padre, potrà tenere con sé per 7 giorni anche non consecutivi, e dal Per_1 compimento del quinto anno per quindici giorni anche non consecutivi e potrà trascorrere con il bambino un periodo di vacanza dove il medesimo riterrà opportuno, sempre previa comunicazione alla madre del luogo di villeggiatura. Parimenti anche la madre – nel periodo concordato potrà trascorrere - con per le vacanze estive, previa comunicazione al padre del luogo e della durata Per_1 della vacanza. Detti periodi verranno concordati tra le parti, entro il 31.5. di ogni anno salvo eventuali impedimenti dovuti dalle necessità lavorative del padre o della madre.
trascorrerà, in alternanza, le festività di Natale e Pasqua, un anno dal 23.12.al 1.1.con il papà, Per_1
e dal 2.1.al 6.1. con la mamma, alternando Natale e Santo Stefano. Nell'anno che resterà dal Per_1
23 dicembre al 1° gennaio con un genitore trascorrerà Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così in alternanza. Detti accordi sono derogabili in ragione delle esigenze di e dei genitori Per_1 stessi. I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori sempre secondo la regola dell'alternanza, programmando equamente la suddivisione;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio, alla
, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025, l'importo di € 300,00 – Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre al 70% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SS (spese dentistiche, specialistiche, purché concordate ) che verranno portate in detrazione fiscale da ogni genitore per la rispettiva quota ( 70% padre e 30% madre), come da protocollo del Tribunale di Verbania.
L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché, eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco