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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 18.03.1977 cittadina: Peruviana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Chiara Bonini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...]ù) il 20.04.1979 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Maria Chiara Bonini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Perù in data 30.01.2004, trascritto nei registri del Comune di Milano pagina 1 di 5 (anno 2019 atto n. 0238 reg. 1 parte II serie C/1)
separati consensualmente con verbale in data 03.03.2022 omologato con decreto dell'8.03.2022 n. 4048/22
con i seguenti figli:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3 residente in [...]
(CF. nato a [...] in data [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri Parte_2
e la Sig.ra contratto in data 30.01.2004 e trascritto nei Registri dello Parte_1 stato civile del Comune di Milano nell'anno 2019 al n. 0238, registro 01, parte II, Serie C/1 e contestualmente ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Disporre l'affidamento dei figlio minore nato a [...] il 4 Parte_4 giugno 2009 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Milano (MI) Via Feltrinelli n. 16;
• Assegnare la casa coniugale sita in Milano (MI) in Via Feltrinelli n. 16 con quanto l'arreda in via esclusiva alla Sig.ra anche quale unica titolare del contratto di Parte_1 locazione;
Descrizione del bene: Comune di Milano, appartamento in edilizia residenziale pubblica sito al piano fuori terra 03 scala C, interno 026, di mq 66, n. 4 vani convenzionali, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: -foglio 17, princ.107- sub 826-Zona
3;
• Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Parte_4
-un weekend a settimane alternate dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera riportando presso l'abitazione della Sig.ra Parte_4 Pt_4
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la Sig.ra Pt_4 entro il 30 aprile di ogni anno;
-le vacanze scolastiche di Natale saranno suddivise in due periodi dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze, da trascorrere, con il figlio minore, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
i genitori concorderanno entro il 30 novembre di ogni anno il periodo di vacanze natalizie che trascorrerà con loro tenendo Parte_4 conto dei rispettivi impegni professionali o familiari;
pagina 2 di 5 -le vacanze scolastiche di carnevale, di Pasqua, dell'Epifania, del 25 aprile e del 1° maggio verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo;
• Qualora il padre avesse degli imprevisti e/o ragioni di impedimento o di forza maggiore (ad esempio a titolo non esaustivo per ragioni legate al lavoro o alla salute), che non gli consentissero di rispettare la calendarizzazione concordata, di cui al punto n. 6, concorderà-per iscritto con congruo preavviso- con la sig.ra una diversa pianificazione Parte_1 così da permetterle di organizzarsi diversamente;
• I genitori si impegnano, nei periodi in cui trattengono con sé il figlio, a comunicarsi i rispettivi indirizzi e numeri telefonici onde poterli contattare nonché a permettere a di Parte_4 ricevere la telefonata dell'altro genitore;
il padre, nei giorni in cui tiene con sé il figlio minore, si impegna a chiamare la madre su richiesta della stessa o su espresso desiderio del figlio;
lo stesso farà la madre;
• Il giorno del compleanno di verrà festeggiato alternativamente con la madre e con Parte_4 il padre, secondo l'alternanza già stabilita in sede di separazione
• Tutte le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio minore verranno assunte in modo condiviso tra genitori e, in particolare, quella relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, della capacità e delle aspirazioni del figlio minore;
• Per le decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, il genitore con cui il figlio minore si troverà al momento collocato;
• Il Sig. corrisponderà alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 contributo di euro 300,00 mensili ( euro 150 a figlio) per il mantenimento del figlio minore e del maggiorenne non economicamente autosufficiente, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. concordate o relative a prestazioni prescritte dal medico/ pediatra di base, delle spese scolastiche presso la scuola pubblica (tassa o retta, libri di testo, corredo inizio anno, già concordate) e delle spese per un'attività sportiva/ricreativa previamente concordate come da “Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano”;
• Il Sig. non potrà sospendere il mantenimento del contributo di Parte_2 mantenimento dei figli né il pagamento del 50% delle spese extra nemmeno durante il periodo di vacanze;
• Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento ordinario del figlio minore nel periodo in cui sarà collocato presso lo stesso, sopportandone i relativi costi;
• Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti;
• Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perù in data 30.01.2004, trascritto nei registri del Comune di Milano nell'anno 2019 con atto n. 0238 , reg.1parte II serie C/1 tra i
Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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