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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lucca
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G.1034/2024 pendente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Landi Maura)
ricorrente contro
- C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con
L'INTERVENTO DEL Controparte_2
Avente a oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Sulla base delle conclusioni di seguito trascritte:
PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi, e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e in data 26.5.2007 a Bagni di Lucca (Lu) ed annotato sul Registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bagni di Lucca, Atto n. 4, alla parte I, dell'anno 2007; 3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. affidare, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa, i figli minori in modo super - esclusivo alla ricorrente sig.ra disponendo pertanto che la madre eserciti in via Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse;
stabilire inoltre che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori manterranno la residenza insieme alla madre in Piano di Coreglia (Lu), Via Nazionale n. 5; 5. stabilire l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento ordinario dei figli tramite il versamento, in favore della madre, di un assegno di mantenimento, rivalutabile annualmente ex indici Istat, nell'importo ritenuto congruo dal
Tribunale;
6. stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli per l'individuazione delle quali si rinvia al Protocollo del
Tribunale di Lucca con decreto in data 7.10.2020; 7. in ordine alla frequentazione padre/figli si chiede che sia il Tribunale, tenuto conto della ricostruzione fattuale indicata in narrativa, a voler assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni chiedendo comunque che eventuali incontri, laddove siano disposti e gli stessi potessero di fatto avvenire a seguito di un eventuale rientro del padre in
Italia, avvengano in ambiente protetto;
8. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2024 e regolarmente notificato, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con , dal quale sono nati i figli minorenni Controparte_1
e - chiedeva all'intestato Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5
Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopratrascritte, deducendo a fondamento delle proprie ragioni che il matrimonio con l'odierno resistente non si era rilevato particolarmente felice a causa delle enormi disuguaglianze culturali e religiose esistenti tra i coniugi e delle condotte violente, oltraggiose e di segregazione tenute dal quest'ultimo nei confronti della moglie;
che il resistente in data 24.03.2015 veniva espulso dal territorio italiano, con decreto del Ministero dell'Interno, poiché considerato soggetto pericoloso in ragione delle proprie propensioni antioccidentali e dei suoi sentimenti di odio verso i miscredenti, esternati durante le lezioni impartite in qualità di Imam presso la moschea di Capannori;
che successivamente all'espulsione il resistente rientrava in Marocco, interrompendo - a partire dal 2019 - qualsivoglia rapporto con la moglie e con i figli ed omettendo di versare il contributo per il mantenimento di quest'ultimi; che solo nel 2021 il resistente ricontattava la moglie al solo fine di minacciarla in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa da quest'ultima con l'attuale compagno.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione prodotta da parte ricorrente.
All'udienza del 8.11.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisone, autorizzava parte ricorrente a precisare le conclusioni - che venivano precisate come da ricorso introduttivo - e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termine per il deposito di memorie. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da Parte_1 sussistendo nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in atti, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al G.I. designato - rimaste prive di contestazione - nonché dalla circostanza che il resistente, seppur ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio e risulta allo stato irreperibile, emerge inequivocabilmente l'impossibilità di una ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sul regime di affidamento e al collocamento dei figli minore, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, posto che il modello dell'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il superiore interesse morale e materiale di quest'ultimi.
In punto di diritto, preme precisare che alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter, co. 1°
e 2°, 337 quater, co. 1°, c.c., l'affidamento condiviso sostanza il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. sent. n. 1777/2012; n. 16593/08).
La tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità è, dunque, il principio generale che informa la materia della responsabilità genitoriale.
Tale regola generale, tuttavia, conosce l'eccezione dell'affidamento esclusivo, o super-esclusivo, nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
Con l'affido esclusivo, entrambi i genitori rimangono titolari della responsabilità genitoriale sui figli, ma quest'ultima viene esercitata esclusivamente dal genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse – relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli – sono prese di comune accordo tra i genitori e, solo in presenza di gravi motivi, il giudice può escludere o limitare l'esercizio della responsabilità da parte del genitore non affidatario in riferimento alle suddette decisioni. Con l'affido super esclusivo o rafforzato, invece, abbiamo una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al genitore affidatario, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Orbene, il totale disinteresse manifestato dal padre, ormai assente dal 2015, nei confronti dei figli, unitamente allo stato di irreperibilità dello stesso - che impedisce alla madre di prendere in autonomia ogni decisione in materia educazione, istruzione e salute, con conseguente pregiudizio per l'interesse del minore – ed alla sua qualità di soggetto pericoloso, tanto da essere espulso dal territorio italiano, con decreto del Ministero dell'Interno, consentono l'adozione di tale residuale regime di affidamento minorile.
Pertanto, i minori resteranno affidati in via esclusiva alla madre – che allo stato, costituisce la principale figura di riferimento per i figli - la quale dovrà esercitare la responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione
e la salute dei figli, a norma dell'art. 337 quater, ult. co., c.c. (c.d. affido super-esclusivo o rafforzato) – con collocamento e residenza anagrafica presso la casa materna.
In ordine al diritto di visita, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, il Collegio ritiene che gli incontri padre-figlio debbano essere sospesi e che, qualora il padre torni ad essere reperibile e manifesti l'interesse di frequentare i figli, debbano esplicarsi in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, previo parere del Giudice Tutelare, per Persona_2 Persona_3 Per_4
e e .
[...] Per_5 Persona_1
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figlio, tenuto conto delle capacità reddituali della madre (doc. 3, 4) – che attualmente risulta essere lavoratrice autonoma della ditta individuale
“Angelo e Andrea di Gorgoni Salma” e gravata da un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili
(doc. 9) - e stante l'impossibilità di accertare, a causa della irreperibilità del resistente e della conseguente inadempienza di quest'ultimo all'obbligo di depositare le dichiarazioni reddituali,
l'attuale attività lavorativa ed i redditi di quest'ultimo - il Collegio stima equo determinare il contributo da porre a carico del padre in euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
La misura del contributo al mantenimento è stata determinata da questo Collegio in base ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli, correlata all'età di riferimento e alle disponibilità economiche del genitore che attualmente provvede in via esclusiva al mantenimento. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Orbene, essendo la suddetta domanda procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970,
n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
( , nata a [...], il [...] e C.F._1 CP_1
( ), nato in [...], il [...], uniti in
[...] C.F._2
matrimonio nel comune di Bagni di Lucca (LU) il 26.05.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2007 - n.
4 - Parte 1 – Serie A, con ORDINE all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bagni di Lucca (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. DISPONE l'affidamento super-esclusivo dei i figli minori alla madre, con attribuzione a quest'ultima del potere di decidere da sola anche le questioni di maggior interesse concernenti la cura, l'educazione e l'istruzione;
4. DISPONE il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei minori presso la casa materna;
5. PONE a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 500,00, (euro 100,00 cadauno) da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da ultimo Protocollo del Tribunale di Lucca;
6. DISPONE che le visite padre-figli avvengano con le modalità di cui in parte motiva;
7. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
8. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
9. RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 21.01.2025 . Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli