Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2118/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._1
e
, nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piera Buscaroli, del Foro di Ferrara, C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Argenta (FE), Via Don Minzoni n. 5, con
[...] dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. B), n. 2 L. 28/12/2005, n. 263, di poter ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di Telefax 0532 800895 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica:
– PEC: , come da mandato Email_1 Email_2
telematico da intendersi in calce al presente atto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
11/12/2007 ad Argenta, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di competenza.
2. Confermare l'obbligo del marito di corrispondere euro 300,00 mensili per 18 mesi a partire dal mese di Gennaio 2025 (obbligo che permane per le restanti mensilità nel caso in cui non siano decorsi ancora i 18 mesi previsti nelle condizioni di separazione). Le spese di giudizio sono interamente a carico del marito Sig. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 16 maggio 2025.
In data 12 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso sulla domanda di divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza in data 08/11/2024 innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 12/12/2007 ad Argenta fra Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata in [...] il giorno
[...] Parte_2
02/0271982, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Argenta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri