TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14547/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente Relatore estensore dott.SA Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14547/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUCCI Parte_1 C.F._1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA COLLI INNAMORATI 420 65125 PESCARA
ITALIA presso il difensore avv. RUCCI FERNANDO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza:
- Disporre preliminarmente il sequestro presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del verbale di udienza redatto in data 29/09/2022 ,indicato qui come allegato 6 e fedelmente riportato a pg 3 del presente atto , sottoscritto dalla TT.SA nel CP_1
procedimento di ricusazione r.g. 9004/014 sub 3.
- Accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle affermazioni ivi contenute come meglio specificato a pg 2 ultimi righi del presente atto.
pagina 1 di 17 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del trattandosi di un atto pubblico fa defe giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , nata a [...] il [...], Parte_1
conveniva in giudizio per querela di falso la TT.SA Presidente del Tribunale d CP_1
Firenze, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle affermazioni contenute nel verbale di udienza del 28/09/2022 (cfr. citazione: come meglio specificato a pg 2 ultimi righi del presente atto) laddove vi si legge: “… Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09/2022 F.to la Presidente CP_1
“ (all. 6).
Premetteva:
- che il presente procedimento trae origine da un istanza di ricusazione ex art 52 cpc. presentata personalmente dall'attrice nei confronti della TT.SA nel Controparte_2
procedimento R.G. 9004/014 per gravissimi i motivi ivi rappre sentati, e pendente presso questo stesso Tribunale di Firenze (all.1);
- che venivano inviati gli atti alla Presidente del Tribunale TT.SA per CP_1
gli incombenti previsti dall'art 54 cpc. tant'è che fiSAva l'udienza collegiale per il
14/09/2022 con la modalità delle note scritte e nominava relatore il TT. Per_1
(all.2);
[...]
- che con le predette note, la difesa dell'attrice evidenziava, in primis che il TT. avrebbe dovuto obbligatoriamente astenersi per i motivi ivi Persona_1
rappresentati , e che non era stato comunicato al P.M. la pendenza di detto procedimento di ricusazione pur essendo una parte neceSAria e obbligatoria come previsto dall'art 221 co. III cpc., e a tal proposito veniva chiesto un rinvio dell'udienza affinché la cancelleria provvedesse a tale incombenza. (all.3);
- che all'udienza del 14/09/2022 nell'apposito verbale veniva specificato : “il collegio rileva la mancata comunicazione dell'udienza e dell'atto di ricusazione al P.M. parte neceSAria del processo, dispone il rinvio della presente udienza al 28 settembre 2022 ore 12,00 e dispone che ne sia dato avviso alle parti e al P.M. a cui dovrà essere inviata anche copia dell'atto di ricusazione. L'udienza del 28 settembre sarà ugualmente tenuta in forma carto lare con termini fino a 5 giorni prima per deposito di note scritte difensive manda la cancelleria per le comunicazioni. Presidente dott.SA CP_1
” (all. 4);
[...]
pagina 2 di 17 - che per l'udienza del 28/09/2022 la difesa dell'attrice con le preposte note evidenziava che nonostante quanto disposto dalla TT.SA alla precedente udienza in realtà la CP_1
cancelleria non aveva provveduto a inviare la comunicazione dell'udienza del
29/09/2022 al P.M. né tantomeno l'istanza di ricusazione specificando: “. Che tuttavia nonostante che il rinvio dell'udienza è stato effettuato per l'omeSA comunicazione al
P.M. la cancelleria non ha provveduto a tale adempimento .Che infatti da un controllo effettuato nel PTC risulta che alla data del 19/09/2022 , vi è una dicitura
“..comunicazione al P.M.” ma di fatto nessuna comunicazione è stata effettuata al P.M. come è agevolmente verificabile dallo stesso PTC dove aprendo il corrispondente file vi
è scannerizzata la sola istanza di ricusazione, e peraltro (irritualmente) comunicata ai legali ma non al P.M. come era stato disposto alla scorsa udienza . E' palese pertanto che senza la preventiva comunicazione al P.M., non potrà essere tenuta nemmeno
l'udienza del 28/09/2022 pena la nullità del procedimento giusto il disposto dell'art 158 cpc.” (all.5);
- che nel verbale di udienza del 28/09/2022 che per la Sua importanza qui si allega integralmente, la TT.SA dichiarava che : “ Si dà atto che dal fascicolo risulta CP_1 correttamente comunicata al P.M. l'odierna udienza e risulta altresi comunicato l'atto di ricusazione…Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09(/2022 F.to la Presidente
“ (all. 6); CP_1
- che come viene qui documentalmente provato le affermazioni come sopra estrapolate riportate nel predetto verbale sono assolutamente false;
- che come risulta dal PTC nessun atto risulta inviato al P.M alla data del 19/09/2022 alla dicitura “ comunicazione al P.M.”, (all. 7 e .8) in considerazione che non vi sono allegate le rituali ricevute di accettazione e consegna che vengono emesse dal sistema, quando vengono inviati gli atti , né risulta che sia stato assegnato il numero di protocollo che la Procura indica tutte le volte che acquisisce degli atti e che oppone appunto sugli atti stessi che restituisce con la dicitura “ visto” a firma del P.M. titolare del fascicolo;
- che è sintomatico come il verbale dell'udienza del 14/09/2022, cosi come il verbale del
28/09/2022, nonostante siano state udienze collegiali tuttavia risultano sottoscritti dalla sola TT.SA , in qualità di Presidente del collegio, mancando CP_1
inspiegabilmente la sottoscrizione del relatore che dagli stessi verbali risulta essere il
TT. ( all. 4 e 6); Per_1
pagina 3 di 17 - che dagli atti del PTC risulta che in data 28/09/2022, inspiegabilmente in pendenza di riserva e pertanto in modo del tutto irrituale, la TT.SA si è sostituita al CP_1
TT. e ha sottoscritto da sola l'ordinanza decisoria sulla ricusazione proposta Per_1 dall'attrice nei confronti della TT.SA nonostante che dalla steSA ordinanza CP_2
il relatore risultava sempre il TT. che doveva firmarla quale relatore ( all. 9); Per_1
- che né il verbale del 14/09/2022, né in quello del 28/09/2022 e nemmeno l'ordinanza decisoria veniva sottoscritta dal predetto TT. se pur indicato relatore nei Per_1
predetti atti ( all.4-6-7-);
- che tuttavia la TT.SA sottoscriveva da sola, e peraltro senza nemmeno CP_1
motivare sui gravissimi fatti posti alla base della predetta istanza di ricusazione, (all 1) che non potevano risolversi in una semplice motivazione di stile “sull'inimicizia grave” come aveva inteso rappresentare la TT.SA , che per addivenire a tale CP_1 decisione ha dichiarato persino il falso nel verbale dell'udienza del 28/09/2022 dichiarando inveritieramente che erano stati inviati gli atti al P.M. quando ciò non era/è vero;
- che trattandosi di attività prodromiche rendono di conseguenza l'intero procedimento - rg 9004/014 sub 3 - oltre che affetto da falsità , ma anche nullo a tutti gli effetti di legge;
- che il falso ideologico è da considerarsi la menzogna contenuta in un documento, atto pubblico, come avvenuto nel caso di specie
- che l'art 2700 cc prevede che: l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (
c.p.c 221 e ss;
c.p. 476) della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti;
- che gli artt. 479-493 c.p. puniscono il falso ideologico del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, realizzato in un atto pubblico;
- che è palese pertanto come il verbale di udienza del 29/09/2022 a firma della TT.SA
contenga dichiarazioni mendaci, e trattandosi di un atto pubblico il suo CP_1
contenuto fa fede fino a querela di falso.
Instava quindi nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
In esito alla rituale notifica della citazione la convenuta TT.SA non si CP_1
costituiva in giudizio.
All'esito della prima udienza fiSAta in forma cartolare per il giorno 11/05/2023, rilevato che con nota scritta autorizzata dep. 09/05/2023, l'attrice chiedeva preliminarmente pagina 4 di 17 - dichiararsi la contumacia della convenuta,
- disporsi che la cancelleria trasmetta gli atti al P.M. con le modalità previste,
- fiSArsi apposita udienza in presenza per gli incombenti di cui agli art 224 cpc per provvedere al sequestro dell'originale del documento impugnato come richiesto con atto di citazione,
- nel merito concedersi i termini di cui all'art 183 cpc co. 6, con ordinanza in data 04/06/2023 veniva dichiarata la contumacia della dott.SA e CP_1
ordinato alla Cancelleria di comunicare gli atti del presente giudizio al P.M. per consentirne l'intervento.
Sulla misura del sequestro del documento ex art. 224 c.p.c., eSA era ritenuta inessenziale ed inconferente, trattandosi, come sostenuto dall'attrice, di querela di falso ricadente sulla verità ideologica di quanto affermato nel verbale impugnato con la querela, non trattandosi di salvaguardare il documento originale nella sua materialità per garantire sullo stesso eventuali accertamenti che lo riconducano alla sottoscrizione del suo autore, come tipicamente avviene per la scrittura privata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, bensì propriamente di accertare la verità o la falsità di quanto dichiarato nel verbale, costituente atto pubblico e munito della fede privilegiata non solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, che nessuno ha posto in dubbio nel presente giudizio, ma anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (art. 2700 c.c.), fatti o atti costituenti l'oggetto specifico del processo e tali da richiedere accertamenti non sul documento in quanto tale, bensì sulla “storia” steSA del procedimento nel cui ambito il verbale è stato formato, per verificare, appunto, se l'intervento del
P.M., anche solo mediante il suo visto, ebbe a verificarsi o meno, delineando la necessità di acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutto il materiale ed i dati e metadati relativi al procedimento per ricusazione n. RG 9004/014.
Per tali motivi veniva ordinato all'amministrazione del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 213 c.p.c. la trasmissione al giudice del fascicolo cartaceo relativo al procedimento per ricusazione n.
RG 9004/014, nonché la trasmissione del fascicolo telematico mediante in ogni caso Pt_2
l'attivazione del presso la propria postazione di lavoro e mediante, ove possibile, la meSA in Pt_2 visione su Consolle del predetto fascicolo, riservando all'esito ogni ulteriore disposizione relativa al processo e rimettendo la causa all'udienza scritta del 23/11/2023.
pagina 5 di 17 All'udienza fiSAta, rilevato che la precedente ordinanza in data 04/06/2023 non risultava comunicata all'Amministrazione terza, con ordinanza del 27/11/2023 si ordinava di sanare tale mancanza per dare esecuzione all'ordine di esibizione, rimettendo le parti all'udienza scritta del
07/03/2024.
Con provvedimento del 30 gennaio 2024, il Presidente vicario del Tribunale di Firenze, dott. Angelo Antonio Pezzuti, ordinava alla Cancelleria depositaria degli atti di trasmettere a questo giudice il fascicolo cartaceo relativo al procedimento per ricusazione n° 9004 del 2014 e il fascicolo telematico, attraverso gli opportuni interventi tecnici, mediante l'attivazione del SICID presso la postazione di lavoro del dottor Monteverde e, ove possibile, consentendo la meSA in visione sulla sua consolle magistrato di detto fascicolo, attività tecniche che venivano correttamente e tempestivamente adempiute.
Con ordinanza 29/03/2024, rilevatane la necessità, in ragione dell'avvenuta acquisizione degli strumenti neceSAri alle indagini indicate nella precedente ordinanza in data 04/06/2023 e ritenuto indispensabile procedere in contradittorio delle parti alle relative acquisizioni probatorie, la causa era rimeSA all'udienza del 13/06/2024 ore 12.00 per lo sfogo di tale attività, in presenza.
All'udienza fiSAta nessuno compariva e la causa era rimeSA all'udienza del 27/06/2024, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A quest'ultima udienza nessuno compariva ma parte attrice, con memoria dep. 26/06/2024, evidenziava che il presente processo riguardava una parte del procedimento RG 9004/014 e RG SUB
9004/014, deciso dal Tribunale di Firenze, avverso il quale pende l'impugnazione presso la Corte di
Appello di Firenze al n. di RG 180/2024, con prima udienza al 25/01/2025, come da ordinanza allegata, appello nel quale una delle questioni sollevate è la steSA mancata comunicazione al P.M. oggetto del presente procedimento, chiedendo di sospendere il processo ex art 295 cpc in attesa dell'esito dell'impugnazione pendente.
Con ordinanza 09/07/2024, ritenuta non documentata l'eadem quaestio asseritamente sollevata in questo giudizio e con l'appello pendente presso la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio n. RG
180/2024, essendo stato prodotto unicamente un decreto di fiSAzione udienza da cui non risulta la circostanza dedotta, veniva rigettata l'istanza di sospensione del processo e, definibile la causa allo stato degli atti, rimesse le parti all'udienza scritta del 16/07/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fiSAta nessuno compariva e la causa era rimeSA all'udienza del 03/10/2024, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
All'udienza da ultimo fiSAta, compariva l'avv. Beatrice Matteini in sostituzione dell'avv. Rucci
Fernando, che si riportava all'istanza depositata 02/10/2024, con la quale parte attrice evidenziava che pagina 6 di 17 “a tutt'oggi non risulta che sia stata comunicata al P.M. la pendenza del presente procedimento come previsto dall'art 221 cpc co 3, e come tale mancanza determini le nullità del procedimento. - Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Giudice disponga che la cancelleria provveda senza ritardo a tale incombenza”, reiterando inoltre istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di identica questione trattata in questa sede con quella pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze.
L'avv. Beatrice Matteini Concludeva come in atto di citazione e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente si evidenzia, per quanto occorra, che qualunque dubbio sulla competenza di questo giudice a trattare la presente controversia in materia di querela di falso deve ritenersi senz'altro superato.
Al riguardo, infatti, non è rinvenibile nell'ordinamento una ragione di opportunità, volta a garantire una maggiore imparzialità del giudice adito, per cui, a fronte di un provvedimento giudiziario impugnato dinanzi al giudice civile per querela di falso, astrattamente fonte di responsabilità civile per il magistrato che lo abbia adottato, sia preferibile introdurre la causa dinanzi ad un giudice avente diversa competenza territoriale. Infatti, il giudizio di querela di falso ex art.221 c.p.c. non ha ad oggetto l'accertamento del reato di falso, essendo volto esclusivamente a privare, ove la querela fosse accolta,
l'atto pubblico impugnato della sua fede privilegiata, e mancando di ogni accertamento sull'elemento soggettivo caratterizzante la condotta del pubblico ufficiale, esso non è altro che un giudizio civile nel quale è parte un magistrato.
La sentenza n. 147 del 2004 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, c.p.c., laddove prevedeva lo spostamento della competenza nei giudizi civili di cui sia parte un magistrato, ad eccezione della parte relativa alle sole azioni civili concernenti le restituzioni e i risarcimenti dei danni provenienti da reato.
Pertanto, poiché alla convenuta non è contestata la commissione di alcun reato, essendo stata solo proposta una querela di falso di rilevanza civilistica, la determinazione della competenza territoriale deve avvenire, come correttamente individuata dall'attrice che ha introdotto il giudizio, in applicazione delle regole ordinarie, e non delle regole derogatorie di cui all'art. 11 c.p.p., secondo il principio in base al quale " Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., senza che poSA aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui
pagina 7 di 17 rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis cod. proc. civ." (Cass. n. 6851 del 2012).
Ancora in via preliminare e per quanto occorra, non è “sintomatico” e nessun rilievo può attribuirsi alla lagnanza relativa ai verbali delle udienze collegiali del 14/09/2022 e del 28/09/2022, che risultano sottoscritti dalla sola TT.SA , in qualità di Presidente del collegio, CP_1
“mancando inspiegabilmente la sottoscrizione del relatore che dagli stessi verbali risulta essere il
TT. ( all. 4 e 6)”, nonché dell'ordinanza in data 28/09/2022 decisoria sulla ricusazione Per_1 proposta dall'attrice, “inspiegabilmente” e “in modo del tutto irrituale” sottoscritto dalla sola TT.SA
che “si è sostituita al TT. ... , nonostante che dalla steSA ordinanza il CP_1 Per_1 relatore risultava sempre il TT. che doveva firmarla quale relatore ( all. 9)”; lagnanza che Per_1
può ritenersi frutto di un macroscopico errore.
Ai sensi dell'art. 130 c.p.c. (Redazione del processo verbale) il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice ed il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza: non vi è dubbio che il potere di presiedere l'udienza collegiale spetti al Presidente del
Collegio. Ugualmente, ai sensi dell'art. 134 c.p.c. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza),
l'ordinanza è succintamente motivata e, se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale;
se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Sul punto, quindi, come già ritenuto con ordinanza dep. 04/06/2023 che qui si conferma, tutto risulta assolutamente regolare: verbali e ordinanza dovevano essere sottoscritti, come sono stati, dal solo presidente del collegio e su tali atti non si estenderà alcun accertamento processuale, del resto non richiesto dall'attrice.
Ulteriormente in via preliminare, sull'eccezione sollevata con memoria dep. 26/06/2024, relativa all'asserita circostanza che il presente processo riguardi “una parte del procedimento RG
9004/014 e RG SUB 9004/014, deciso dal Tribunale di Firenze, avverso il quale pende l'impugnazione presso la Corte di Appello di Firenze al n. di RG 180/2024”, con prima udienza al 25/01/2025, come da ordinanza allegata, appello nel quale una delle questioni sollevate è la steSA “mancata comunicazione al P.M. che forma oggetto del presente procedimento”, chiedendo di sospendere il processo ex art 295 cpc in attesa dell'esito dell'impugnazione pendente, si ribadisce quanto già ritenuto con ordinanza 09/07/2024, e quindi non documentata l'eadem quaestio asseritamente sollevata in questo giudizio e con l'appello pendente presso la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio n. RG
180/2024, essendo stato prodotto unicamente un decreto di fiSAzione udienza da cui non risulta la circostanza dedotta, pertanto senza alcuna neceSAria sospensione del processo.
pagina 8 di 17 Come ultima notazione preliminare, con riferimento alla labiale affermazione contenuta nella memoria dep. dall'attrice il 02/10/2024, per la quale “a tutt'oggi non risulta che sia stata comunicata al P.M. la pendenza del presente procedimento come previsto dall'art 221 cpc co 3, e come tale mancanza determini le nullità del procedimento. - Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Giudice disponga che la cancelleria provveda senza ritardo a tale incombenza”, deve rilevarsi che invece la comunicazione al PM è stata regolarmente inoltrata ed è in atti PCT (che è la forma ordinaria e regolare del fascicolo prevista dalla legge nel processo civile), come risulta dalle seguenti schermate:
pagina 9 di 17 Nel merito si osserva che la domanda svolta dall'attrice in giudizio è totalmente ed assolutamente infondata oltre che palesemente pretestuosa.
Parte attrice sostiene, come evidenziato nelle preposte note per l'udienza del 28/09/2022, che nonostante quanto disposto alla precedente udienza in realtà la cancelleria non aveva provveduto a inviare la comunicazione dell'udienza del 29/09/2022 al P.M. né tantomeno l'istanza di ricusazione, specificando “Che infatti da un controllo effettuato nel PTC risulta che alla data del 19/09/2022 , vi è una dicitura “..comunicazione al P.M.” ma di fatto nessuna comunicazione è stata effettuata al P.M. Cont come è agevolmente verificabile dallo stesso dove aprendo il corrispondente file vi è scannerizzata la sola istanza di ricusazione, e peraltro (irritualmente) comunicata ai legali ma non al
P.M. come era stato disposto alla scorsa udienza”, così come appare dalla sottostante riproduzione del documento allegato dall'attrice:
pagina 10 di 17 Al di là della mai chiarita provenienza del documento prodotto, che appare difforme dallo standard ricavabile dai registri ufficialli del PCT (verosimilmente da Cancelleria Telematica, Pt_2
Punto di Accesso della Regione toscana al PCT per utenti autorizzati – avvocati), nonché della steSA efficacia certificativa delle risultanze dei registri, resta il fatto che l'ipotesi della mancata trasmissione al PM degli atti relativi all'istanza di ricusazione e dell'ordinanza del Tribunale in data 14/09/2022, è in ogni caso frontalmente smentita dalle risultanze del presente processo.
Come anticipato, acquisiti gli strumenti neceSAri alle indagini indicate nell'ordinanza
04/06/2023, con successiva ordinanza 29/03/2024 ritualmente comunicata veniva fiSAta l'udienza del
13/06/2024 ore 12.00 per procedere in contradittorio all'estrazione dal PCT delle relative acquisizioni probatorie, udienza alla quale nessuno compariva, con relativo differimento all'udienza del 27/06/2024
pagina 11 di 17 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. A quest'ultima udienza nessuno compariva ma parte attrice, con memoria dep. 26/06/2024 svolgeva l'eccezione relativa alla pendenza del processo d'appello sopra esaminata in via preliminare, con ulteriore differimento all'udienza del 16/07/2024 andata “deserta” ed ancora differita ex art. 309 c.p.c. al 03/10/2024.
È quindi assolutamente evidente che le attività di ricerca e acquisizione probatoria comunque neceSArie a soddisfare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, debbano essere e siano state svolte anche in assenza della parte costituita, che ha volontariamente rinunciato a parteciparvi disertando l'udienza fiSAta per tale incombente, pur avendo ricevuto rituale comunicazione.
Tali acquisizioni smentiscono in toto l'asserita falsità e/o non autenticità delle affermazioni contenute nel verbale di udienza del 28/09/2022, giusta le quali “ Si dà atto che dal fascicolo risulta correttamente comunicata al P.M. l'odierna udienza e risulta altresì comunicato l'atto di ricusazione…Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09(/2022 F.to la Presidente )“; affermazioni che CP_1
fotografavano invece esattamente la realtà processuale per come si presentava e si presenta tuttora.
Dall'estrazione dei documenti e dei registri SICID è stato infatti possibile esaminare e comprendere che le comunicazioni al PM prescritte dalla legge sono state compiutamente e tempestivamente effettuate da parte della cancelleria, come emerge per tabulas dai sottostanti documenti:
pagina 12 di 17 pagina 13 di 17 Emerge, inconfutabile e certificata, l'apposizione in data 19/09/2022 del visto del PM, e così la sua partecipazione al processo, sia sull'istanza di ricusazione che sul verbale di udienza in data
14/09/2022, come del resto ulteriormente provato dalla materiale presenza del visto su tali atti:
pagina 14 di 17 Il falso ideologico addebitato alla Presidente del Tribunale, dott.SA , CP_1
assolutamente e nel modo più assoluto e inequivocabile non sussiste, come ampiamente indiziato e ben possibile evincere già dallo stesso estratto dei registri di cancelleria ottenuto dall'attrice, ed in caso di dubbio verificare, prima di introdurre la lite, mediante un semplice accesso in cancellaria.
La domanda è rigettata. Ricorrono gli estremi per la condanna della querelante alla pena pecuniaria di € 20 ai sensi dell'art. 226 c.p.c., da versare alla CaSA delle ammende.
***
pagina 15 di 17 La querela di falso proposta dall'attrice è risultata infine manifestamente infondata e caratterizzata da una palese inconsistenza siccome alligata et (non) probata. La sua pretestuosità risulta del pari manifesta, consistendo nell'indubbio e indebito vantaggio derivante dalla pendenza della verifica di nullità derivante dall'accampato falso ideologico in atto pubblico (qui giustiziata) relativa al procedimento di ricusazione del giudice ritenuto incompatibile nel procedimento principale, con effetti a catena e di ritardo sul processo portante.
Vi sarebbero all'evidenza tutti gli estremi della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), o quanto meno della colpa grave, consistente nel non conoscere ciò che non si poteva non sapere (non intelligere quod omnes inelligunt), per la sanzione ufficiosa di cui alla misura prevista dall'art. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva in favore della parte vittoriosa di una somma di denaro equitativamente determinata, se la parte convenuta fosse costituita in giudizio anziché contumace, posto che “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché eSA non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023; v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018).
Tuttavia, poiché “In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca di suddetto beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta a prescindere dal paSAggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella steSA, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello
Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo” (Sez. 1,
Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 06/12/2017; Cass., ord.
n.29144/17), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere revocata in questa sede ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002, trattandosi di lite temeraria instaurata dall'attrice abusivamente e in mala fede o quanto meno colpa grave.
Ne seguono correlative statuizioni.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
La querela di falso proposta e per l'effetto
CONDANNA
al pagamento della pena pecuniaria di € 20 ai sensi dell'art. 226 c.p.c., da versare Parte_1
alla delle ammende. CP_4
REVOCA
A il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. Parte_1
136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente Relatore estensore dott.SA Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14547/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUCCI Parte_1 C.F._1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA COLLI INNAMORATI 420 65125 PESCARA
ITALIA presso il difensore avv. RUCCI FERNANDO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza:
- Disporre preliminarmente il sequestro presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del verbale di udienza redatto in data 29/09/2022 ,indicato qui come allegato 6 e fedelmente riportato a pg 3 del presente atto , sottoscritto dalla TT.SA nel CP_1
procedimento di ricusazione r.g. 9004/014 sub 3.
- Accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle affermazioni ivi contenute come meglio specificato a pg 2 ultimi righi del presente atto.
pagina 1 di 17 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del trattandosi di un atto pubblico fa defe giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , nata a [...] il [...], Parte_1
conveniva in giudizio per querela di falso la TT.SA Presidente del Tribunale d CP_1
Firenze, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle affermazioni contenute nel verbale di udienza del 28/09/2022 (cfr. citazione: come meglio specificato a pg 2 ultimi righi del presente atto) laddove vi si legge: “… Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09/2022 F.to la Presidente CP_1
“ (all. 6).
Premetteva:
- che il presente procedimento trae origine da un istanza di ricusazione ex art 52 cpc. presentata personalmente dall'attrice nei confronti della TT.SA nel Controparte_2
procedimento R.G. 9004/014 per gravissimi i motivi ivi rappre sentati, e pendente presso questo stesso Tribunale di Firenze (all.1);
- che venivano inviati gli atti alla Presidente del Tribunale TT.SA per CP_1
gli incombenti previsti dall'art 54 cpc. tant'è che fiSAva l'udienza collegiale per il
14/09/2022 con la modalità delle note scritte e nominava relatore il TT. Per_1
(all.2);
[...]
- che con le predette note, la difesa dell'attrice evidenziava, in primis che il TT. avrebbe dovuto obbligatoriamente astenersi per i motivi ivi Persona_1
rappresentati , e che non era stato comunicato al P.M. la pendenza di detto procedimento di ricusazione pur essendo una parte neceSAria e obbligatoria come previsto dall'art 221 co. III cpc., e a tal proposito veniva chiesto un rinvio dell'udienza affinché la cancelleria provvedesse a tale incombenza. (all.3);
- che all'udienza del 14/09/2022 nell'apposito verbale veniva specificato : “il collegio rileva la mancata comunicazione dell'udienza e dell'atto di ricusazione al P.M. parte neceSAria del processo, dispone il rinvio della presente udienza al 28 settembre 2022 ore 12,00 e dispone che ne sia dato avviso alle parti e al P.M. a cui dovrà essere inviata anche copia dell'atto di ricusazione. L'udienza del 28 settembre sarà ugualmente tenuta in forma carto lare con termini fino a 5 giorni prima per deposito di note scritte difensive manda la cancelleria per le comunicazioni. Presidente dott.SA CP_1
” (all. 4);
[...]
pagina 2 di 17 - che per l'udienza del 28/09/2022 la difesa dell'attrice con le preposte note evidenziava che nonostante quanto disposto dalla TT.SA alla precedente udienza in realtà la CP_1
cancelleria non aveva provveduto a inviare la comunicazione dell'udienza del
29/09/2022 al P.M. né tantomeno l'istanza di ricusazione specificando: “. Che tuttavia nonostante che il rinvio dell'udienza è stato effettuato per l'omeSA comunicazione al
P.M. la cancelleria non ha provveduto a tale adempimento .Che infatti da un controllo effettuato nel PTC risulta che alla data del 19/09/2022 , vi è una dicitura
“..comunicazione al P.M.” ma di fatto nessuna comunicazione è stata effettuata al P.M. come è agevolmente verificabile dallo stesso PTC dove aprendo il corrispondente file vi
è scannerizzata la sola istanza di ricusazione, e peraltro (irritualmente) comunicata ai legali ma non al P.M. come era stato disposto alla scorsa udienza . E' palese pertanto che senza la preventiva comunicazione al P.M., non potrà essere tenuta nemmeno
l'udienza del 28/09/2022 pena la nullità del procedimento giusto il disposto dell'art 158 cpc.” (all.5);
- che nel verbale di udienza del 28/09/2022 che per la Sua importanza qui si allega integralmente, la TT.SA dichiarava che : “ Si dà atto che dal fascicolo risulta CP_1 correttamente comunicata al P.M. l'odierna udienza e risulta altresi comunicato l'atto di ricusazione…Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09(/2022 F.to la Presidente
“ (all. 6); CP_1
- che come viene qui documentalmente provato le affermazioni come sopra estrapolate riportate nel predetto verbale sono assolutamente false;
- che come risulta dal PTC nessun atto risulta inviato al P.M alla data del 19/09/2022 alla dicitura “ comunicazione al P.M.”, (all. 7 e .8) in considerazione che non vi sono allegate le rituali ricevute di accettazione e consegna che vengono emesse dal sistema, quando vengono inviati gli atti , né risulta che sia stato assegnato il numero di protocollo che la Procura indica tutte le volte che acquisisce degli atti e che oppone appunto sugli atti stessi che restituisce con la dicitura “ visto” a firma del P.M. titolare del fascicolo;
- che è sintomatico come il verbale dell'udienza del 14/09/2022, cosi come il verbale del
28/09/2022, nonostante siano state udienze collegiali tuttavia risultano sottoscritti dalla sola TT.SA , in qualità di Presidente del collegio, mancando CP_1
inspiegabilmente la sottoscrizione del relatore che dagli stessi verbali risulta essere il
TT. ( all. 4 e 6); Per_1
pagina 3 di 17 - che dagli atti del PTC risulta che in data 28/09/2022, inspiegabilmente in pendenza di riserva e pertanto in modo del tutto irrituale, la TT.SA si è sostituita al CP_1
TT. e ha sottoscritto da sola l'ordinanza decisoria sulla ricusazione proposta Per_1 dall'attrice nei confronti della TT.SA nonostante che dalla steSA ordinanza CP_2
il relatore risultava sempre il TT. che doveva firmarla quale relatore ( all. 9); Per_1
- che né il verbale del 14/09/2022, né in quello del 28/09/2022 e nemmeno l'ordinanza decisoria veniva sottoscritta dal predetto TT. se pur indicato relatore nei Per_1
predetti atti ( all.4-6-7-);
- che tuttavia la TT.SA sottoscriveva da sola, e peraltro senza nemmeno CP_1
motivare sui gravissimi fatti posti alla base della predetta istanza di ricusazione, (all 1) che non potevano risolversi in una semplice motivazione di stile “sull'inimicizia grave” come aveva inteso rappresentare la TT.SA , che per addivenire a tale CP_1 decisione ha dichiarato persino il falso nel verbale dell'udienza del 28/09/2022 dichiarando inveritieramente che erano stati inviati gli atti al P.M. quando ciò non era/è vero;
- che trattandosi di attività prodromiche rendono di conseguenza l'intero procedimento - rg 9004/014 sub 3 - oltre che affetto da falsità , ma anche nullo a tutti gli effetti di legge;
- che il falso ideologico è da considerarsi la menzogna contenuta in un documento, atto pubblico, come avvenuto nel caso di specie
- che l'art 2700 cc prevede che: l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (
c.p.c 221 e ss;
c.p. 476) della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti;
- che gli artt. 479-493 c.p. puniscono il falso ideologico del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, realizzato in un atto pubblico;
- che è palese pertanto come il verbale di udienza del 29/09/2022 a firma della TT.SA
contenga dichiarazioni mendaci, e trattandosi di un atto pubblico il suo CP_1
contenuto fa fede fino a querela di falso.
Instava quindi nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
In esito alla rituale notifica della citazione la convenuta TT.SA non si CP_1
costituiva in giudizio.
All'esito della prima udienza fiSAta in forma cartolare per il giorno 11/05/2023, rilevato che con nota scritta autorizzata dep. 09/05/2023, l'attrice chiedeva preliminarmente pagina 4 di 17 - dichiararsi la contumacia della convenuta,
- disporsi che la cancelleria trasmetta gli atti al P.M. con le modalità previste,
- fiSArsi apposita udienza in presenza per gli incombenti di cui agli art 224 cpc per provvedere al sequestro dell'originale del documento impugnato come richiesto con atto di citazione,
- nel merito concedersi i termini di cui all'art 183 cpc co. 6, con ordinanza in data 04/06/2023 veniva dichiarata la contumacia della dott.SA e CP_1
ordinato alla Cancelleria di comunicare gli atti del presente giudizio al P.M. per consentirne l'intervento.
Sulla misura del sequestro del documento ex art. 224 c.p.c., eSA era ritenuta inessenziale ed inconferente, trattandosi, come sostenuto dall'attrice, di querela di falso ricadente sulla verità ideologica di quanto affermato nel verbale impugnato con la querela, non trattandosi di salvaguardare il documento originale nella sua materialità per garantire sullo stesso eventuali accertamenti che lo riconducano alla sottoscrizione del suo autore, come tipicamente avviene per la scrittura privata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, bensì propriamente di accertare la verità o la falsità di quanto dichiarato nel verbale, costituente atto pubblico e munito della fede privilegiata non solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, che nessuno ha posto in dubbio nel presente giudizio, ma anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (art. 2700 c.c.), fatti o atti costituenti l'oggetto specifico del processo e tali da richiedere accertamenti non sul documento in quanto tale, bensì sulla “storia” steSA del procedimento nel cui ambito il verbale è stato formato, per verificare, appunto, se l'intervento del
P.M., anche solo mediante il suo visto, ebbe a verificarsi o meno, delineando la necessità di acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutto il materiale ed i dati e metadati relativi al procedimento per ricusazione n. RG 9004/014.
Per tali motivi veniva ordinato all'amministrazione del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 213 c.p.c. la trasmissione al giudice del fascicolo cartaceo relativo al procedimento per ricusazione n.
RG 9004/014, nonché la trasmissione del fascicolo telematico mediante in ogni caso Pt_2
l'attivazione del presso la propria postazione di lavoro e mediante, ove possibile, la meSA in Pt_2 visione su Consolle del predetto fascicolo, riservando all'esito ogni ulteriore disposizione relativa al processo e rimettendo la causa all'udienza scritta del 23/11/2023.
pagina 5 di 17 All'udienza fiSAta, rilevato che la precedente ordinanza in data 04/06/2023 non risultava comunicata all'Amministrazione terza, con ordinanza del 27/11/2023 si ordinava di sanare tale mancanza per dare esecuzione all'ordine di esibizione, rimettendo le parti all'udienza scritta del
07/03/2024.
Con provvedimento del 30 gennaio 2024, il Presidente vicario del Tribunale di Firenze, dott. Angelo Antonio Pezzuti, ordinava alla Cancelleria depositaria degli atti di trasmettere a questo giudice il fascicolo cartaceo relativo al procedimento per ricusazione n° 9004 del 2014 e il fascicolo telematico, attraverso gli opportuni interventi tecnici, mediante l'attivazione del SICID presso la postazione di lavoro del dottor Monteverde e, ove possibile, consentendo la meSA in visione sulla sua consolle magistrato di detto fascicolo, attività tecniche che venivano correttamente e tempestivamente adempiute.
Con ordinanza 29/03/2024, rilevatane la necessità, in ragione dell'avvenuta acquisizione degli strumenti neceSAri alle indagini indicate nella precedente ordinanza in data 04/06/2023 e ritenuto indispensabile procedere in contradittorio delle parti alle relative acquisizioni probatorie, la causa era rimeSA all'udienza del 13/06/2024 ore 12.00 per lo sfogo di tale attività, in presenza.
All'udienza fiSAta nessuno compariva e la causa era rimeSA all'udienza del 27/06/2024, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A quest'ultima udienza nessuno compariva ma parte attrice, con memoria dep. 26/06/2024, evidenziava che il presente processo riguardava una parte del procedimento RG 9004/014 e RG SUB
9004/014, deciso dal Tribunale di Firenze, avverso il quale pende l'impugnazione presso la Corte di
Appello di Firenze al n. di RG 180/2024, con prima udienza al 25/01/2025, come da ordinanza allegata, appello nel quale una delle questioni sollevate è la steSA mancata comunicazione al P.M. oggetto del presente procedimento, chiedendo di sospendere il processo ex art 295 cpc in attesa dell'esito dell'impugnazione pendente.
Con ordinanza 09/07/2024, ritenuta non documentata l'eadem quaestio asseritamente sollevata in questo giudizio e con l'appello pendente presso la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio n. RG
180/2024, essendo stato prodotto unicamente un decreto di fiSAzione udienza da cui non risulta la circostanza dedotta, veniva rigettata l'istanza di sospensione del processo e, definibile la causa allo stato degli atti, rimesse le parti all'udienza scritta del 16/07/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fiSAta nessuno compariva e la causa era rimeSA all'udienza del 03/10/2024, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
All'udienza da ultimo fiSAta, compariva l'avv. Beatrice Matteini in sostituzione dell'avv. Rucci
Fernando, che si riportava all'istanza depositata 02/10/2024, con la quale parte attrice evidenziava che pagina 6 di 17 “a tutt'oggi non risulta che sia stata comunicata al P.M. la pendenza del presente procedimento come previsto dall'art 221 cpc co 3, e come tale mancanza determini le nullità del procedimento. - Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Giudice disponga che la cancelleria provveda senza ritardo a tale incombenza”, reiterando inoltre istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di identica questione trattata in questa sede con quella pendente avanti alla Corte d'Appello di Firenze.
L'avv. Beatrice Matteini Concludeva come in atto di citazione e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente si evidenzia, per quanto occorra, che qualunque dubbio sulla competenza di questo giudice a trattare la presente controversia in materia di querela di falso deve ritenersi senz'altro superato.
Al riguardo, infatti, non è rinvenibile nell'ordinamento una ragione di opportunità, volta a garantire una maggiore imparzialità del giudice adito, per cui, a fronte di un provvedimento giudiziario impugnato dinanzi al giudice civile per querela di falso, astrattamente fonte di responsabilità civile per il magistrato che lo abbia adottato, sia preferibile introdurre la causa dinanzi ad un giudice avente diversa competenza territoriale. Infatti, il giudizio di querela di falso ex art.221 c.p.c. non ha ad oggetto l'accertamento del reato di falso, essendo volto esclusivamente a privare, ove la querela fosse accolta,
l'atto pubblico impugnato della sua fede privilegiata, e mancando di ogni accertamento sull'elemento soggettivo caratterizzante la condotta del pubblico ufficiale, esso non è altro che un giudizio civile nel quale è parte un magistrato.
La sentenza n. 147 del 2004 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, c.p.c., laddove prevedeva lo spostamento della competenza nei giudizi civili di cui sia parte un magistrato, ad eccezione della parte relativa alle sole azioni civili concernenti le restituzioni e i risarcimenti dei danni provenienti da reato.
Pertanto, poiché alla convenuta non è contestata la commissione di alcun reato, essendo stata solo proposta una querela di falso di rilevanza civilistica, la determinazione della competenza territoriale deve avvenire, come correttamente individuata dall'attrice che ha introdotto il giudizio, in applicazione delle regole ordinarie, e non delle regole derogatorie di cui all'art. 11 c.p.p., secondo il principio in base al quale " Il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., senza che poSA aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui
pagina 7 di 17 rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall'art. 30 bis cod. proc. civ." (Cass. n. 6851 del 2012).
Ancora in via preliminare e per quanto occorra, non è “sintomatico” e nessun rilievo può attribuirsi alla lagnanza relativa ai verbali delle udienze collegiali del 14/09/2022 e del 28/09/2022, che risultano sottoscritti dalla sola TT.SA , in qualità di Presidente del collegio, CP_1
“mancando inspiegabilmente la sottoscrizione del relatore che dagli stessi verbali risulta essere il
TT. ( all. 4 e 6)”, nonché dell'ordinanza in data 28/09/2022 decisoria sulla ricusazione Per_1 proposta dall'attrice, “inspiegabilmente” e “in modo del tutto irrituale” sottoscritto dalla sola TT.SA
che “si è sostituita al TT. ... , nonostante che dalla steSA ordinanza il CP_1 Per_1 relatore risultava sempre il TT. che doveva firmarla quale relatore ( all. 9)”; lagnanza che Per_1
può ritenersi frutto di un macroscopico errore.
Ai sensi dell'art. 130 c.p.c. (Redazione del processo verbale) il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice ed il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza: non vi è dubbio che il potere di presiedere l'udienza collegiale spetti al Presidente del
Collegio. Ugualmente, ai sensi dell'art. 134 c.p.c. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza),
l'ordinanza è succintamente motivata e, se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale;
se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Sul punto, quindi, come già ritenuto con ordinanza dep. 04/06/2023 che qui si conferma, tutto risulta assolutamente regolare: verbali e ordinanza dovevano essere sottoscritti, come sono stati, dal solo presidente del collegio e su tali atti non si estenderà alcun accertamento processuale, del resto non richiesto dall'attrice.
Ulteriormente in via preliminare, sull'eccezione sollevata con memoria dep. 26/06/2024, relativa all'asserita circostanza che il presente processo riguardi “una parte del procedimento RG
9004/014 e RG SUB 9004/014, deciso dal Tribunale di Firenze, avverso il quale pende l'impugnazione presso la Corte di Appello di Firenze al n. di RG 180/2024”, con prima udienza al 25/01/2025, come da ordinanza allegata, appello nel quale una delle questioni sollevate è la steSA “mancata comunicazione al P.M. che forma oggetto del presente procedimento”, chiedendo di sospendere il processo ex art 295 cpc in attesa dell'esito dell'impugnazione pendente, si ribadisce quanto già ritenuto con ordinanza 09/07/2024, e quindi non documentata l'eadem quaestio asseritamente sollevata in questo giudizio e con l'appello pendente presso la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio n. RG
180/2024, essendo stato prodotto unicamente un decreto di fiSAzione udienza da cui non risulta la circostanza dedotta, pertanto senza alcuna neceSAria sospensione del processo.
pagina 8 di 17 Come ultima notazione preliminare, con riferimento alla labiale affermazione contenuta nella memoria dep. dall'attrice il 02/10/2024, per la quale “a tutt'oggi non risulta che sia stata comunicata al P.M. la pendenza del presente procedimento come previsto dall'art 221 cpc co 3, e come tale mancanza determini le nullità del procedimento. - Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Giudice disponga che la cancelleria provveda senza ritardo a tale incombenza”, deve rilevarsi che invece la comunicazione al PM è stata regolarmente inoltrata ed è in atti PCT (che è la forma ordinaria e regolare del fascicolo prevista dalla legge nel processo civile), come risulta dalle seguenti schermate:
pagina 9 di 17 Nel merito si osserva che la domanda svolta dall'attrice in giudizio è totalmente ed assolutamente infondata oltre che palesemente pretestuosa.
Parte attrice sostiene, come evidenziato nelle preposte note per l'udienza del 28/09/2022, che nonostante quanto disposto alla precedente udienza in realtà la cancelleria non aveva provveduto a inviare la comunicazione dell'udienza del 29/09/2022 al P.M. né tantomeno l'istanza di ricusazione, specificando “Che infatti da un controllo effettuato nel PTC risulta che alla data del 19/09/2022 , vi è una dicitura “..comunicazione al P.M.” ma di fatto nessuna comunicazione è stata effettuata al P.M. Cont come è agevolmente verificabile dallo stesso dove aprendo il corrispondente file vi è scannerizzata la sola istanza di ricusazione, e peraltro (irritualmente) comunicata ai legali ma non al
P.M. come era stato disposto alla scorsa udienza”, così come appare dalla sottostante riproduzione del documento allegato dall'attrice:
pagina 10 di 17 Al di là della mai chiarita provenienza del documento prodotto, che appare difforme dallo standard ricavabile dai registri ufficialli del PCT (verosimilmente da Cancelleria Telematica, Pt_2
Punto di Accesso della Regione toscana al PCT per utenti autorizzati – avvocati), nonché della steSA efficacia certificativa delle risultanze dei registri, resta il fatto che l'ipotesi della mancata trasmissione al PM degli atti relativi all'istanza di ricusazione e dell'ordinanza del Tribunale in data 14/09/2022, è in ogni caso frontalmente smentita dalle risultanze del presente processo.
Come anticipato, acquisiti gli strumenti neceSAri alle indagini indicate nell'ordinanza
04/06/2023, con successiva ordinanza 29/03/2024 ritualmente comunicata veniva fiSAta l'udienza del
13/06/2024 ore 12.00 per procedere in contradittorio all'estrazione dal PCT delle relative acquisizioni probatorie, udienza alla quale nessuno compariva, con relativo differimento all'udienza del 27/06/2024
pagina 11 di 17 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. A quest'ultima udienza nessuno compariva ma parte attrice, con memoria dep. 26/06/2024 svolgeva l'eccezione relativa alla pendenza del processo d'appello sopra esaminata in via preliminare, con ulteriore differimento all'udienza del 16/07/2024 andata “deserta” ed ancora differita ex art. 309 c.p.c. al 03/10/2024.
È quindi assolutamente evidente che le attività di ricerca e acquisizione probatoria comunque neceSArie a soddisfare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, debbano essere e siano state svolte anche in assenza della parte costituita, che ha volontariamente rinunciato a parteciparvi disertando l'udienza fiSAta per tale incombente, pur avendo ricevuto rituale comunicazione.
Tali acquisizioni smentiscono in toto l'asserita falsità e/o non autenticità delle affermazioni contenute nel verbale di udienza del 28/09/2022, giusta le quali “ Si dà atto che dal fascicolo risulta correttamente comunicata al P.M. l'odierna udienza e risulta altresì comunicato l'atto di ricusazione…Preliminarmente rileva che, difformemente da quanto sostenuto dalla ricusante dagli atti risulta il visto del P.M. in data 19/09(/2022 F.to la Presidente )“; affermazioni che CP_1
fotografavano invece esattamente la realtà processuale per come si presentava e si presenta tuttora.
Dall'estrazione dei documenti e dei registri SICID è stato infatti possibile esaminare e comprendere che le comunicazioni al PM prescritte dalla legge sono state compiutamente e tempestivamente effettuate da parte della cancelleria, come emerge per tabulas dai sottostanti documenti:
pagina 12 di 17 pagina 13 di 17 Emerge, inconfutabile e certificata, l'apposizione in data 19/09/2022 del visto del PM, e così la sua partecipazione al processo, sia sull'istanza di ricusazione che sul verbale di udienza in data
14/09/2022, come del resto ulteriormente provato dalla materiale presenza del visto su tali atti:
pagina 14 di 17 Il falso ideologico addebitato alla Presidente del Tribunale, dott.SA , CP_1
assolutamente e nel modo più assoluto e inequivocabile non sussiste, come ampiamente indiziato e ben possibile evincere già dallo stesso estratto dei registri di cancelleria ottenuto dall'attrice, ed in caso di dubbio verificare, prima di introdurre la lite, mediante un semplice accesso in cancellaria.
La domanda è rigettata. Ricorrono gli estremi per la condanna della querelante alla pena pecuniaria di € 20 ai sensi dell'art. 226 c.p.c., da versare alla CaSA delle ammende.
***
pagina 15 di 17 La querela di falso proposta dall'attrice è risultata infine manifestamente infondata e caratterizzata da una palese inconsistenza siccome alligata et (non) probata. La sua pretestuosità risulta del pari manifesta, consistendo nell'indubbio e indebito vantaggio derivante dalla pendenza della verifica di nullità derivante dall'accampato falso ideologico in atto pubblico (qui giustiziata) relativa al procedimento di ricusazione del giudice ritenuto incompatibile nel procedimento principale, con effetti a catena e di ritardo sul processo portante.
Vi sarebbero all'evidenza tutti gli estremi della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), o quanto meno della colpa grave, consistente nel non conoscere ciò che non si poteva non sapere (non intelligere quod omnes inelligunt), per la sanzione ufficiosa di cui alla misura prevista dall'art. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva in favore della parte vittoriosa di una somma di denaro equitativamente determinata, se la parte convenuta fosse costituita in giudizio anziché contumace, posto che “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché eSA non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023; v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018).
Tuttavia, poiché “In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca di suddetto beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta a prescindere dal paSAggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella steSA, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello
Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo” (Sez. 1,
Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 06/12/2017; Cass., ord.
n.29144/17), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere revocata in questa sede ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002, trattandosi di lite temeraria instaurata dall'attrice abusivamente e in mala fede o quanto meno colpa grave.
Ne seguono correlative statuizioni.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
La querela di falso proposta e per l'effetto
CONDANNA
al pagamento della pena pecuniaria di € 20 ai sensi dell'art. 226 c.p.c., da versare Parte_1
alla delle ammende. CP_4
REVOCA
A il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. Parte_1
136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 17 di 17