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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 7607 dell'anno 2015 del Registro Generale Affari
Contenziosi,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Maggiano, presso il cui studio Parte_1
legale, sito in Peschici, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. I. Valente, presso il cui studio Controparte_1
legale, sito in Manfredonia, elegge domicilio
OPPOSTO
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1332/2015, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia
1 il 10.07.2015, su ricorso del rag. , per il pagamento della somma di € Controparte_1
6.627,59, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata dall'opposto, in qualità di consulente del lavoro, negli anni 2012 – 2013, in favore dell'opponente.
Il debitore ingiunto, nello spiegare opposizione, ha contestato:
1) l'inesistenza e comunque la mancanza di prova delle prestazioni;
2) e comunque la quantificazione del credito.
Ha chiesto quindi, in accoglimento dell'opposizione spiegata, che il decreto ingiuntivo impugnato fosse revocato in quanto inesistente il credito portato dallo stesso.
Si è costituito in giudizio , il quale, ritenuto che l'opposizione ex adverso Controparte_1
articolata fosse infondata, ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma del decreto monitorio opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa in via solo documentale, con rigetto delle istanze istruttorie delle parti, dopo alcuni rinvii, il procedimento è stato fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del
10.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ha depositato memoria conclusionale il solo opposto e la causa è ora decisa.
§§§
L'opposizione è infondata e va respinta.
1) Di alcun pregio è innanzitutto l'eccezione preliminare contenuta nell'atto di opposizione relativamente alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo provveduto parte opposta alla rinotifica del medesimo atto completo, senza ulteriore contestazione dell'opponente.
2 §§§
2) Nel merito, è stata raggiunta la prova dell'attività svolta dal professionista e, quanto alla quantificazione dei compensi professionali, la contestazione di parte opponente è risultata assolutamente generica e va quindi pure disattesa, così come deve confermarsi, per lo stesso motivo, il rigetto della reiterata richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sulla quantificazione,
avanzata dall'opponente nel corso del giudizio.
2.1) Cominciando proprio da questo secondo aspetto, le censure dell'opponente, in ordine alla determinazione degli importi delle prestazioni, si sono limitate a poche generiche righe nell'atto introduttivo (pag. 4: “Nelle denegata ipotesi …. Se ne contesta comunque la
quantificazioen operata in modo arbitrario e unilaterale da parte del rag. per CP_1
quanto la stessa sia stata oggetto di asseverazione da parte dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Foggia”).
Null'altro.
Né l'opponente ha depositato in termini la memoria ex art. 183bis, co. 6, n. 1 c.p.c. a seguito del deposito, da parte dell'opposto, in una con la comparsa di costituzione, di copiosa documentazione ulteriore a comprova sia dell'attività espletata che della quantificazione del compenso, quantificazione comunque asseverata dall'ordine competente.
Né tale contestazione specifica è contenuta nell'unica memoria istruttoria (ex art. 183bis, co.
6, n. 2) depositata dall'opponente.
In definitiva, il convenuto in senso sostanziale non ha mai contestato specificamente le voci della parcella professionale asseverata.
Deve farsi applicazione quindi di quel orientamento, che si condivide, per il quale “la
parcella del professionista è assimilabile al rendiconto in relazione al quale le contestazioni
del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole
voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una
3 più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi
provate nel loro fondamento di fatto. La non contestazione della parcella costituisce un
comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio,
con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio
del fatto non contestato, e ritenerlo sussistente” (Tribunale di Salerno 01/06/2023, che richiama Corte d'Appello di Napoli, sez. IX, Sent. 21/10/2020, n. 3583 – sul punto anche
Cass. Civ., sez. II, Sent. 04/12/2014, n. 25642).
Una contestazione di pura forma, con mera clausola di stile, non consente un controllo sulle voci effettivamente contestate (e non contestate).
La contestazione, seppure non analitica, dev'essere tale comunque da individuare un thema
probandum e decidendum, non potendo ciò essere demandato al giudice in via officiosa,
ponendosi in caso contrario anche un problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
oltre che, da un punto di vista probatorio, di ammissione di consulenza meramente esplorativa, come appunto nel caso di specie.
Peraltro, nel caso de quo, nel costituirsi in giudizio, il creditore ha versato in atti copiosa documentazione a riprova dell'attività svolta, negli anni 2012 e 2013, in favore dell'opponente, ma anche quindi della sua quantificazione, producendo:
- buste paga dei dipendenti di parte opposta;
- calcolo del costo del lavoro;
- i mod. 770 elaborati;
- le comunicazioni delle assunzioni;
- i modelli CUD per ogni dipendente;
- i modelli “DMAG unico” compilati e inviati,
- le comunicazioni relative alle assunzioni, licenziamenti e proroghe dei dipendenti.
4 Alla prima udienza, il debitore ha chiesto termine per poter visionare la documentazione e poter meglio controdedurre.
Concesso dal giudice il detto rinvio, il debitore tuttavia, all'udienza successiva, ha di nuovo operato un disconoscimento della documentazione versata in atti dal creditore assolutamente generico, tanto da insistere principalmente sull'ammissione di CTU per l'esatta quantificazione del dovuto.
Si rileva dunque che il debitore non ha efficacemente contestato la documentazione de qua, ad esempio, disconoscendo i nominativi dei dipendenti indicati nelle buste paga (che non si comprende come potessero essere a conoscenza dell'opposto se non per l'epletamento delle prestazioni richieste) oppure l'effettiva presentazione dei mod. 770, pur avendo ottenuto un rinvio e quindi tempo per effettuare tutte le indagini necessarie.
Peraltro, l'opponente non ha ritenuto nemmeno di contestare l'eventuale difformità tra le tariffe già precedentemente applicate dal professionista e quelle portate dal decreto ingiuntivo opposto.
Né come visto l'opponente ha ritenuto di formulare ulteriori contestazioni nelle memorie istruttorie ex art. 183bis c.p.c.
Ciò, unito a quanto già sopra ricordato, porta a concludere che deve intendersi provata la corretta quantificazione operata in parcella dal professionista opposto, per mancata di sua specifica contestazione, oltre che comunque in base alla documentazione ulteriore fornita dall'opposto in sede di opposizione.
2.2) Quanto poi alla prova, a monte, relativa all'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposto, non può che richiamarsi, innanzitutto, quanto già sopra riferito in merito alla mancata contestazione della documentazione allegata da parte opposta alla comparsa di costituzione.
5 Con la costituzione l'opposto ha offerto una serie di documenti relativi al personale dell'opponente che quest'ultimo, come visto, si è limitato, nel corso del giudizio, a contestare del tutto genericamente, senza offrire alcun dato reale a confutazione: come visto non contestando nemmeno che quelli indicati nelle buste paga prodotte fossero propri dipendenti,
né fornendo un'ipotesi alternativa sulla concoscenza di tali nominativi da parte del professionista.
A tale documentazione deve aggiungersi poi quella già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e, in particolare:
- la lettera di incarico al del 20/07/1998; CP_1
- il telegramma di rinuncia all'incarico dello stesso del 17/07/2014, con la convocazione in studio per il ritiro della documentazione;
- la scrittura privata, sottoscritta dall'opponente in data del 25/07/2014, per il ritiro della documentazione spettante, nella quale vi è anche la conferma espressa del perdurare a quella data dell'incarico già conferito nel 1998.
Anche tale documentazione non risulta disconosciuta, né genericamente né tantomeno specificamente, nell'atto di opposizione (cioè nella prima difesa).
Per completezza, alcun rilievo può essere poi attribuito alla eccepita mancata emissione della fattura da parte del professionista o alla mancanza della previa richiesta di pagamento all'opponente.
Sul primo aspetto, è noto che l'obbligo di fatturazione da parte dei professionisti scatta in base al principio di cassa e cioè con la riscossione e, comunque, la questione è irrilevante, sia con riguardo alla validità del decreto ingiuntivo (concesso sulla base dell'asseverazione del competente ordine), che con riguardo alla contestazione della prova delle prestazioni eseguite.
Quanto alla preventiva messa in mora, la stessa non era necessaria, trattandosi tra l'altro di un rapporto continuativo in essere ormai dal 1998.
6 §§§
L'opposizione è, pertanto, sicuramente infondata e va pertanto respinta, assorbita ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, al punto minimo stante la prossimità del valore a quello minimo dello scaglione e il sostanziale non svolgimento della fase istruttoria.
Non si rinvengono invece gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1332/2015, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 10.07.2015, ogni ulteriore istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto, che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre rimb.forf. nella misura del 15% e oltre a iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 02/03/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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